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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/12/2024, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, nella persona del dott. Antonio
Converti - gop, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 1204/2022, promossa da:
, CF: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
del Tronto il 24/01/1992 e residente a Cupra Marittima, C.da San Vincenzo n.
64, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Fioretti in forza di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 co. 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Grottammare, Via Ischia I n. 305
RICORRENTE
CONTRO
l' , CF Controparte_1
PI , in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti e dall'avv. Armando Gambino, procuratori per procura generale alle liti a rogito Notaio Persona_1
di Roma, Rep. Rep. 80974/21569 del 21.07.15, registrata all'Agenzia delle
Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 23.07.15, al n. 19851 serie 1T, elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Teramo, C.so S. Giorgio CP_1
nn.14/16, presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell' . CP_1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. OI-000040501 prot. n.
7900.28/05/2022.0107362. Omessa contribuzione Gestione Aziende con Dipendenti – annualità 2014. Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/07/20222, ha evocato Parte_1
innanzi a questo Tribunale l' chiedendo l'annullamento dell'ordinanza CP_2
ingiunzione n. OI-000040501 prot. n. 7900.28/05/2022.0107362 emessa a CP_2
titolo di omessa contribuzione Gestione Aziende con Dipendenti – annualità 2014.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto: Pt_1
- in data 10/06/2022, in qualità di l.r.p.t. della ditta EVINT s.r.l., riceveva la notifica dell'ordinanza ingiunzione n. OI-000040501 prot. n.
7900.28/05/2022.0107362, con la quale l sede provinciale di Teramo, CP_2
ingiungeva il pagamento della somma di euro 25.500,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre ad euro 6,60 a titolo di spese, per la presunta violazione dell'art. 2 co. 1-bis, del DL 463/1983, conv. con mod. dalla L. n. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali – annualità 2014;
- contestualmente, gli veniva comminata la sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'art. 16 L. 698/1981;
- il verbale presupposto (n. prot. n. 7900.21/03/2017.0041487 in data CP_2
31/03/2017), sarebbe stato ritualmente notificato, ma non sarebbero stati presentati scritti difensivi, né effettuato il pagamento di quanto dovuto.
- La condotta contestata sarebbe riferita all'anno 2014.
Tanto esposto, preliminarmente eccepiva:
a) violazione art. 29 L. n. 689/1981 - prescrizione del diritto.
Secondo l'art. 28 l. 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'ordinanza impugnata fa riferimento all'omesso versamento dei contributi dovuti per l'anno 2014. Il versamento dei contributi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga. Anche a voler considerare l'ultima scadenza utile quella del gennaio 2015, il termine quinquennale di cui all'art. 28 sarebbe decorso al gennaio 2020. Non sussistono atti interruttivi della prescrizione legittimamente notificati. b) omessa notificazione del verbale di accertamento Omesso esame CP_2
documentazione. Violazione diritto di difesa c) insussistenza della violazione – assenza di colpa del contribuente d) carente motivazione.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_2
asserendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
La causa, istruita per tabulas, è pervenuta per la discussione con termine per note all'udienza del 5/12/2024, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°
All'udienza del 25/09/2024, il patrono di parte ricorrente ha fatto presente che l'Istituto resistente, con provvedimento di rettifica dell'ordinanza ingiunzione n. 7900.03/05/2024.0113299, l'ordinanza ingiunzione prot. n. CP_2 CP_2
7900.28/05/2022.0107362, relativa all'annualità 2014, notificata il 10/06/2022 e opposta nel presente giudizio, è stata revocata.
All'udienza del 12/06/2024, il dott. funzionario ha Persona_2 CP_2
confermato che sono state emesse due rettifiche alle precedenti ordinanze in seguito alla intervenuta modifica legislativa, consegnate all'ufficio postale per l'inoltro a mezzo racc. a.r. 3/05/2024 (n. 7900.03/05/2024.0113299). CP_2
Alla successiva udienza del 25/09/2024, l'avv.to Fioretti ha dichiarato che il debito portato dalla ordinanza ingiunzione n. 7900.28/05/2022.0107362, CP_2
relativa all'annualità 2014, notificata il 10/06/2022 è stato pagato mediante rateizzazione in regolare ammortamento in corso. Di tale istanza, è documentato in atti l'inoltro con pec del 10/12/2022.
Tale circostanza è di per sé sufficiente a determinare l'estinzione del giudizio e ciò anche in assenza di pagamento integrale delle rate. Secondo la Cassazione, infatti, il pagamento attiene all'adempimento della definizione, non alla sua rilevanza ai fini processuali (Cass., sez. Trib., n. 24428/2024).
Le spese processuali vanno compensate, stante l'intervenuta modifica legislativa in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente:
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. spese compensate.
Teramo, addì 5 dicembre 2024
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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