Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 644 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Sarro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci, 19;
contro
Comune di Minturno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Raso, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Frosinone e Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio, la memoria e i relativi allegati del Comune di Minturno;
Visto l’atto di costituzione e i relativi allegati del Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Frosinone e Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 la dott.ssa OS AT AU BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune di Minturno ha ingiunto la demolizione di opere realizzate in difformità dell’autorizzazione paesaggistica e sismica e relative pratiche edilizie CILA e SCIA alternativa.
La ricorrente è proprietaria di un edificio ubicato -OMISSIS- costituito da due fabbricati insistenti sul lotto censito in catasto al -OMISSIS-, in zona sismica ed assoggettata a vincolo paesaggistico- archeologico.
In seguito a sopralluogo effettuato congiuntamente dal Servizio Urbanistica e dal Comando di Polizia Locale e relativo verbale redatto il -OMISSIS- sono emerse su entrambi i fabbricati insistenti sul lotto difformità riscontrate in relazione ai grafici allegati alle autorizzazioni paesaggistiche n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- e alle correlate pratiche edilizie, rilasciate in favore della Sig.ra -OMISSIS-, ed in particolare:
“ A) Relativamente al Fabbricato principale di maggiore consistenza, adibito ad abitazione, è stato realizzato:
1) ampliamento al piano terra del locale caldaia sul lato sud-est delle dimensioni di m.1.80 per m.1.70 circa con altezze interne che variano da m.2.90 a m. 2.40;
2) chiusura del portico sul lato sud-ovest al piano terra-rialzato delle dimensioni di m.5.30 per m 3.10 con altezza di circa m 3.00;
3) scala di accesso al piano terra-rialzato in c.a delle dimensioni di circa m.1.20 per 3.55;
4) chiusura della terrazza posta al piano primo -lato sud- di mq. 18.55 con aumento della volumetria di circa mc. 55;
5) modifica dei prospetti esterni anche con realizzazione di alcune aperture non previste in progetto.
Le suddette opere risultano realizzate in difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica n.-OMISSIS- e relative pratiche edilizie correlate - CILA prot. -OMISSIS-, CILA prot.-OMISSIS- e CILA prot.-OMISSIS-.
B) Relativamente al Fabbricato secondario, in corso di realizzazione, da un esame esterno (in quanto internamente inaccessibile per la mancanza sia dell'ascensore che della scala esterna) si rileva che al piano secondo, lato ovest è stata realizzata una tettoia a due falde in legno lamellare delle dimensioni apprezzabili a vista di circa m.8.00 per m 4.50 con altezza media di circa di m.2.80.
Le suddette opere risultano in difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica n.-OMISSIS- e relativa pratica edilizia - SCIA ALTERNATIVA prot.-OMISSIS-.
C) Relativamente alla corte esterna dove insistono i due fabbricati sono stati realizzati:
1) muri in blocchi di cemento, prospicienti il lato sud est ed ovest del fabbricato principale, per una lunghezza totale di m.60.00 con altezza di circa m.1.00;
2) perpendicolarmente al muro di confine sul lato ovest si diparte un ulteriore muro in cemento, armato delle dimensioni di m.5.00 con altezza di circa m.1,45;
3) Il muro di confine in cemento armato sul lato est avente una lunghezza di circa m.55 è stato realizzato con un'altezza di circa m.1.70 in luogo di m. 1.00 previsto sull'Autorizzazione paesaggista n. -OMISSIS-;
4) prolungamento di m.2.60 del muro di ingresso sul lato nord del lotto con altezza media di circa m 1.30.
Le suddette opere risultano in difformità dell'Autorizzazione Paesaggistica n.-OMISSIS- e relative pratiche edilizie - CILA prot. -OMISSIS- e SCIA ALTERNATIVA prot. -OMISSIS-.”
Con ordinanza n. -OMISSIS- l’Ente ha ingiunto alla ricorrente la rimozione e la rimessa in pristino delle opere abusivamente realizzate a propria cura e spese, entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, con l'avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene o l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune e le opere saranno rimosse a cura del Comune di Minturno ed a spese dei responsabili dell'abuso.
Nel ricorso la ricorrente lamenta:
I . Violazione e falsa applicazione d.p.r. 380/2001 – Eccesso di potere – Travisamento dei fatti –Difetto di istruttoria – Illogicità –Sviamento.
La ricorrente si duole dell’applicazione della sanzione della demolizione al complesso delle opere realizzate, che sono state considerate come interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo e ritiene che analizzando singolarmente gli interventi eseguiti, dette lavorazioni sarebbero da ricondurre a “volumi tecnici”, ad “interventi eseguiti in parziale difformità” dai titoli edilizi, nonchè a “tolleranze costruttive”, a cui non poteva applicarsi la sanzione della demolizione ma il regime sanzionatorio meno rigoroso previsto per le irregolarità più lievi, qualora non ricomprese nelle tolleranze costruttive.
II. Violazione e falsa applicazione artt. 27 e 31 del d.p.r. 380/2001 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione – Irragionevolezza- Contraddittorietà .
La parte ricorrente sostiene la contraddittorietà del provvedimento impugnato per aver operato una “commistione” tra l’art. 27 e l’art. 31 DPR 380/2001, che non avrebbe consentito alla ricorrente di comprendere la portata e le conseguenze del provvedimento sanzionatorio. Il provvedimento sarebbe affetto da contraddittorietà sotto un ulteriore profilo, avendo qualificato le lavorazioni effettuate dalla ricorrente come interventi eseguiti “in parziale difformità” rispetto ai titoli edilizi dalla stessa conseguiti ed avendo, poi, applicato la sanzione della demolizione, che non compete a dette difformità.
III. Violazione e falsa applicazione art. 7 l. 241/90 – Eccesso di potere – Sviamento .
La ricorrente lamenta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione culminato con l’ordinanza impugnata.
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti, avversando il gravame.
3. In vista dell’udienza pubblica per la discussione del merito del ricorso la ricorrente e il Comune di Minturno hanno depositato memorie e documenti, insistendo nelle rispettive posizioni.
4. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 13 novembre 2025.
5. Il ricorso è infondato.
5.1.Con il primo motivo di ricorso, dopo aver pacificamente confermato che l’immobile ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico – archeologico e sismico e quindi sottoposto alla relativa disciplina, parte ricorrente ammette di avere eseguito in difformità rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche n. -OMISSIS- e -OMISSIS-. Infatti, tanto nel ricorso quanto nella consulenza tecnica, afferma di avere di aver presentato due “progetti di variante”, non prodotti in atti, se non per la mera ricevuta di protocollazione, che lo stesso consulente dichiara essere tuttora “in istruttoria” e quindi non definiti, ammettendo così, inevitabilmente, che le opere sono state realizzate senza attenderne l’esito.
La ricorrente, poi, attraverso un’analisi parcellizzata si sofferma sulle singole difformità deducendo, in particolare, che si tratterebbe di difformità di entità minima, senz’altro riconducibili a tolleranze costruttive ai sensi del disposto dell’art. 34-bis, comma 2, del T.U.Ed., se non addirittura, per quanto attiene all’ampliamento al piano terra del locale caldaia, qualificabili alla tregua di “volume tecnico” eseguibili in regime di attività edilizia libera ex art. 6 del T.U.Ed..
Ella deduce, in particolare, che le opere eseguite sarebbero inquadrabili tra quelle eseguite in “parziale difformità”, rispetto a quanto assentito nei titoli conseguiti e come tale non legittimanti l’ordine demolitorio bensì assoggettate alla disciplina sanzionatoria di cui all’art. 34 del T.U.Ed.
Il rilievo non coglie nel segno nella sua duplice articolazione.
Lo scrutinio della censura richiede la preliminare ricostruzione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.
L’art. 32 del T.U.Ed. dispone, al comma 1, che “Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato…..”, demandando alle regioni la definizione delle variazioni essenziali, dopo aver stabilito le condizioni in presenza delle quali dette variazioni essenziali si configurano.
Lo stesso articolo 32 prevede poi, al comma 3, che “ Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 ”.
Quanto alla disciplina regionale, cui il richiamato comma 1 dell’art. 32 del T.U.Ed. rinvia per la determinazione, nel rispetto dei principi dallo stesso stabiliti, del concetto di variazione essenziale, viene in rilievo l’art. 17 della l.r. Lazio n. 15 del 2008, in forza del quale: “ 1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 15 e 16, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;
b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire;
c) aumento superiore al 15 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;
d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore a metri 1,5 per edifici fino a quattro piani e al 10 per cento per gli edifici oltre i quattro piani, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;
e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 15 (5c) per cento della sagoma stessa;
f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche ad esclusione di quelli che ricadono nel comma 1, lettere a) e b), dello stesso articolo;
h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.”
Il comma 4 della suindicata norma prevede espressamente che: “gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ambientale ed idrogeologico, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo”.
Avuto riguardo all’interpretazione giurisprudenziale, nell’applicare l’art. 32, comma 3 del T.U.Ed., è stato significativamente affermato che “Le difformità riscontrate devono essere ricondotte a quest’ultima ipotesi «Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali». Deve infatti precisarsi come non costituiscano in nessun caso ipotesi di parziale difformità dal permesso di costruire ai sensi dell’art. 34 del DPR 380/2001 le opere eseguire su immobili soggetti a vincoli di tutela oppure su aree vincolate (come nel caso di specie). In tali casi, l’art. 27, comma 2, prevede sempre la demolizione, senza acconsentire a forme alternative di sanzione (come quella pecuniaria di cui all’art. 34). Ne consegue l’irrilevanza del riferimento dell’appellante all’ultimo comma del citato art. 34” (così Cons. St., Sez. VI, 30 giugno 2022, n. 5421). E ancora: “L’art. 32, comma terzo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede poi che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità del titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali” (così Cons. Stato, Sez. VI, 30 ottobre 2020, n. 6651). Ed ancora: “Nel caso di immobile insistente su area vincolata le difformità dal titolo edilizio, quale che ne sia la consistenza, devono dunque essere ricondotte a variazioni essenziali, ex art. 32, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In altre parole, ove gli interventi non costituiscano ex se variazioni essenziali, per le quali trova applicazione il regime sanzionatorio di cui agli artt. 31 e 44 del T.U.Ed., essi vengono comunque equiparati alle stesse per così dire ope legis. Non costituiscono in nessun caso ipotesi di parziale difformità dal permesso di costruire ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 le opere eseguire su immobili soggetti a vincoli di tutela oppure su aree vincolate (come nel caso di specie). In tali ipotesi, l'art. 27, comma 2, prevede sempre la demolizione, senza acconsentire a forme alternative di sanzione (come quella pecuniaria di cui all'art. 34)”. (CDS sez. II, 2184/2025; cfr., ex plurimis, C.G.A.R.S., 31 luglio 2025 n. 640; T.A:R. Campania, Napoli, sez. III, 13 giugno 2025 n. 4469; T.A.R. Piemonte, Sezione seconda, 19 maggio 2025 n. 840; Tar Lazio Roma, sezione 2Q, 12 marzo 2025 n. 5211; TAR Campania, Napoli, Sezione III, 4 febbraio 2025 n. 910).
Anche la giurisprudenza penale si è espressa nel senso che in presenza di un vincolo paesaggistico le difformità dal titolo edilizio assumono, nella sostanza, valenza di difformità totali, statuendo che “In presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell’individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l’art. 32, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali” (così, tra le altre, Cass. penale, 24 novembre 2020, n. 32736; in termini, T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 18 gennaio 2019, n. 725).
Alla luce del quadro normativo di riferimento sopra delineato e del pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, è evidente la inconsistenza della censura svolta dalla ricorrente, atteso che gli interventi in questione sono stati realizzati in difformità ai titoli concessori illo tempore rilasciati, su immobili ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-archeologico e sismico.
La ricorrente, poi, al fine di circoscrivere l’entità degli abusi, ne esegue una descrizione “puntiforme”, onde ricondurre agli interventi eseguiti un minor impatto edilizio.
A tal proposito giova, in primo luogo richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui “la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l’amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l’intervento abusivamente realizzato, ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell’abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell’intervento medesimo finalizzata all’elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria (Cons. Stato, sez. VI, n. 4919 del 30.6.2021) o dell’assentibilità ex ante, come nel caso di specie” (Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 15 novembre 2023, n. 9814).
In ultima analisi, non è dato scomporre l’intervento in parti, neanche in senso diacronico, al solo fine di elidere le reciproche interazioni delle opere e di negare l’assoggettabilità dell’insieme a una determinata sanzione demolitoria.
Inoltre, sempre secondo giurisprudenza, “nel verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, non può tenersi conto del solo profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l’elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico (Cons. Stato, Sez. VI, 8.2.2022, n. 883; Sez. VI, 8.9.2021, n. 6235; Sez. VI, 1.3.2019, n.1434)”.
5.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Ritiene il Collegio che l’Ente non abbia operato una “commistione” delle discipline previste dagli artt. 27 e 31 DPR 380/2001 che, a dire della ricorrente, avrebbe reso “impossibile al privato la percezione del concreto procedimento in corso, né le reali conseguenze dell’inottemperanza all’ordine demolitorio”.
Invero, le norme in esame assolvono ad una funzione diversa, come risulta evidente dalla loro collocazione sistematica, all’interno del Titolo IV del T.U.Ed, intitolato “ Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni” . Il Titolo IV, poi, si apre con il Capo I, che comprende gli articoli da 27 a 29 ed è intitolato “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità”. In particolare, l’articolo 27, rubricato “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia” individua gli organi preposti alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e ne descrive le funzioni. L’articolo 31 è invece compreso nel Capo II, dedicato alle “Sanzioni”. In particolare, l’articolo 31, descrive dettagliatamente il procedimento sanzionatorio previsto per gli “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” .
Dalla superiore analisi sistematica è dimostrata la correttezza dell’operato dell’Ente, che ha ingiunto la demolizione, esercitando il potere di vigilanza conferitole dall’art.27 e irrogando la sanzione della demolizione prevista e con le modalità indicate dall’art. 31 T.U.Ed..
Infatti, come già superiormente argomentato, trattandosi di interventi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-archeologico e sismico, tutti gli interventi eseguiti in difformità del titolo abilitativo, indipendentemente dal regime autorizzatorio a cui essi sono sottoposti, finanche se assoggettati a SCIA o a CILA, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, sanzionati con la demolizione.
5.3. Altrettanto infondata è la censura articolata con il terzo motivo di ricorso.
L’ordinanza di demolizione, in quanto provvedimento vincolato, non soggiace all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, una volta accertata la sussistenza delle condizioni per addivenire all’irrogazione della sanzione.
Pur essendo noto al Collegio l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia “qualora si fondano su un accertamento dei fatti che può essere complesso e rispetto al quale non può pregiudizialmente ritenersi superfluo l’apporto collaborativo dell’interessato, in linea di principio, sono soggetti all’applicazione delle garanzie procedimentali previste dalla l. n. 241/1990” (C.G.A.R.S. n. 261 del 2024 cit.), tale orientamento non pare, tuttavia, attagliarsi alla fattispecie all’odierno esame.
Nella fattispecie, infatti, la natura abusiva dell’intervento e la tipologia di sanzione da irrogare non erano opinabili, trattandosi di intervento in area vincolata cui e’ applicabile l’art. 32, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e non incidendo la qualificazione dello stesso in termini di totale difformità o invece di variazione essenziale sulla doverosità della sanzione demolitoria ex art. 31, comma 2, del medesimo decreto.
D’altra parte, proprio in ragione di quanto appena osservato in ordine al profilo sanzionatorio, nella presente controversia trova spazio applicativo, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento laddove “per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” .
6. Sulla scorta delle superiori considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Minturno, liquidate in Euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori come per legge.
Compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura, in considerazione della costituzione meramente formale dell’Avvocatura dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NE SI TA IS, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
OS AT AU BE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS AT AU BE | NE SI TA IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.