Ordinanza cautelare 22 giugno 2022
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 16/06/2025, n. 11705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11705 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 11705/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05148/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5148 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di diniego della richiesta di conversione del permesso di soggiorno, emesso in data 20.12.2021 dalla Questura di Roma, notificato il giorno 12.2.2022, con il quale è stato disposto il diniego della richiesta di conversione del permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Michele Di Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 12 aprile 2022 e depositato in data 10 maggio 2022, il ricorrente ha impugnato il decreto di diniego della richiesta di conversione del permesso di soggiorno, emesso in data 20.12.2021, all’uopo allegando e deducendo che: è giunto in Italia a seguito di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio, con l’intento di procurarsi una nuova vita, attraverso il conseguimento di un titolo di laurea, ottenendo il relativo PSE per motivi di studio; dopo aver sostenuto alcuni esami con profitto presso l’Università di Palermo, ha dovuto trasferirsi nel Comune di Roma ed ha presentato richiesta di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro presso la competente Questura di Roma; in data 20.2.2020, la Questura di Roma gli ha notificato comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990; successivamente, passato il periodo pandemico, ha avanzato alla Prefettura di Roma domanda di nulla osta per la conversione del permesso di soggiorno, domanda avente prot. n.-OMISSIS-; in data 29.12.2020, ha depositato memorie difensive rappresentando di aver richiesto alla Prefettura di Roma il nulla osta necessario alla definizione della pratica, chiedendo la sospensione del procedimento amministrativo; la Questura di Roma, in data 20.12.2021, ha emesso, dunque, provvedimento di rigetto della domanda di conversione, rilevando la mancata produzione del nulla osta della Prefettura di Roma alla conversione medesima; la Prefettura di Roma, ha provveduto a convocarlo per la consegna della documentazione per il giorno 30.3.2022; non ha mai perso interesse alla domanda di nulla osta alla conversione ed è tutt’oggi interessato alla definizione della medesima pratica, avendo non solo trovato nuova occupazione lavorativa, ma avendo, altresì, partecipato fattivamente alla procedura dinanzi alla Prefettura di Roma, con la consegna di tutta la documentazione richiesta; è pendente presso la Questura di Roma istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno; - la Questura di Roma, con comunicazione del 30.3.2022 si è detta disponibile ad un riesame della pratica, richiedendo il nulla osta rilasciato dalla Prefettura.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente, articolando plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere, ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare presentata dal ricorrente.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma per resistere al ricorso.
All’udienza di smaltimento del 6 giugno 2025, tenuta da remoto, la causa è stata riservata in decisione.
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, c.p.a. statuisce che “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Ebbene, applicando queste regole normative al caso di specie, ne deriva che, dalla delibazione degli atti di causa, sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale, atteso che l’Amministrazione ha fatto presente di aver consegnato all’odierno ricorrente, in data 11.10.2022, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato, avuto riguardo alla natura formale della presente decisione e tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.