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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 16/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta dai magistrati
Dott. M. Teresa Spanu Presidente rel.
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott.ssa Grazia Maria Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 47 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(C.F.: , in persona PAte_1 P.IVA_1
del curatore, elettivamente domiciliato in AR, presso lo studio dell'avv. Marco Marchese
che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con il prof. avv. Alberto Picciau, del Foro
di Milano, per procura speciale in calce all'atto di citazione in appello,
appellante
contro
(C.F. e P. IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
presidente del c.d.a., elettivamente domiciliata in AR presso lo studio dell'avv. Daniela
Farina, che la rappresenta e difende anche disgiuntamente all'avv. Chiara Ciotti del Foro di Milano
per procura speciale in calce alla comparsa di risposta,
appellata Oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
All'udienza dell'11-10-2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in riforma della sentenza n. 1506/2020 del Tribunale di AR pronunziata nella causa civile R.G. n. 9590/2018, pubblicata in data 26 giugno 2020 e non notificata, dichiarare ammissibile la domanda proposta nei confronti della convenuta ed odierna appellata
[...]
previo accertamento della sua legittimazione PAte_2
passiva, e conseguentemente riformare la sentenza con riguardo ai capi di essa con i quali
è stata dichiarata inammissibile la domanda nei confronti di Controparte_1
ed il è stato condannato nei confronti della stessa al
[...] PAte_1 CP_1
pagamento delle spese processuali nella misura di Euro 13.863,00 oltre spese, Iva e accessori di legge;
2) con vittoria quindi di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, al contributo C.P.A. ed I.V.A. come per legge,
condannando la alla restituzione, in favore del appellante, delle spese CP_1 PAte_1
processuali da quest'ultimo alla stessa pagate in virtù della sentenza impugnata nella misura di Euro 16.580,15, oltre interessi dalla domanda.
Nell'interesse della appellata: voglia la Corte
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'illegittimità e/o l'infondatezza della pretesa di parte appellante e, per l'effetto, rigettare le domande tutte dalla medesima formulata e confermare la pronuncia di primo grado ad ogni conseguente effetto.
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6/15-11-2018 il PAte_3
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di AR, agendo in revocatoria
[...]
ordinaria ex art. 2901 c.c., , già amministratrice della società in bonis, il coniuge di lei, A_ PA
, nonché le società fiduciarie e Controparte_2 Controparte_3
[...]
esponendo in fatto quanto segue: PAte_2
- che la era stata dichiarata fallita con sentenza del PAte_1
Tribunale di AR n. 177 del 3/6/2016; - che , in qualità di amministratrice unica A_
della , si era resa responsabile di condotte di mala gestio nei confronti della società PAte_1
fallita e che essendo imputabile alla il grave danno perpetrato al patrimonio ed ai creditori R_
della società Immobiliare il curatore aveva già promosso l'azione ex art. 146 l. fall. con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2019; - che la convenuta aveva costituito, in data 5 novembre
2013, insieme al coniuge , un fondo patrimoniale (a rogito notaio Dott. Controparte_2
rep. 56011, racc. 31446), vincolando tutte le quote societarie di cui era proprietaria;
- che Per_2
con lo stesso atto costitutivo (art. 2), la società fiduciaria , aveva vincolato, in favore dei CP_1
coniugi , una serie di altre partecipazioni societarie ad essa intestate a titolo CP_4
fiduciario, ma in realtà riferibili alla stessa;
- che con atto integrativo del fondo A_
patrimoniale dell'8 novembre 2013 (a rogito dello stesso Notaio dott. rep. 56017, racc. Per_2
31451) erano stati vincolati altri beni di proprietà della (precisamente titoli di Stato); - che R_
Pa
, con atto di disposizione del 19/12/2014 a rogito notaio rep. 56948 racc. 32218 Pt_2 Per_2
aveva trasferito la proprietà delle quote alla società fiduciaria Controparte_3
(“PIFID”); - che la costituzione del fondo patrimoniale ledeva la garanzia patrimoniale generica vantata dal fallimento attore, in quanto creditore della;
- che la era a conoscenza del R_ R_
pregiudizio arrecato ai creditori, vista la gravità delle violazioni già commesse in qualità di amministratore.
Pa La convenuta “SER ” si costituiva, eccependo di essere estranea alla vicenda per cui è causa e carente di legittimazione passiva e chiedendo di essere estromessa dal giudizio.
In particolare, riferiva: - di essere stata intestataria in via fiduciaria di alcune delle quote che erano state poi vincolate nel fondo patrimoniale in favore dei coniugi e - di avere R_ CP_2
successivamente alienato le predette quote, con atto del 19/12/2014 a rogito notaio dott. Per_2
(rep. 56948, racc. 32218) alla società , cosicché in ogni Controparte_5 caso si sarebbe verificata una successione nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; - che in nessun modo l'accoglimento della domanda revocatoria avrebbe potuto sortire effetto nei suoi confronti.
All'udienza del 10-05-2019 il giudice dichiarava la contumacia dei convenuti , e R_ CP_2
CP_6
la causa solo con produzioni documentali, con sentenza n. 1506/2020, il Tribunale di
[...]
PA AR concludeva per la carenza di legittimazione passiva della PAte_2
e dichiarava inammissibile la domanda nei confronti della stessa convenuta;
[...]
accoglieva la domanda attorea e per l'effetto dichiarava inefficaci nei confronti del
[...]
il fondo patrimoniale costituito in data 5 novembre PAte_1
2013, a rogito notaio dott. rep. 56011, racc. 31446, sui beni di proprietà di di Per_2 A_
cui agli articoli 1 e 2 dell'atto e il fondo patrimoniale costituito in data 8 novembre 2013, con atto a rogito notaio dott. rep. 56017, racc. 31451, sui beni di proprietà di;
Per_2 A_
condannava la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del A_
compensava le spese tra il PAte_1 [...]
e PAte_1 Controparte_3 CP_2
condannava il al pagamento delle
[...] PAte_1
spese processuali in favore della convenuta Pt_2 PAte_2
Avverso tale decisione ha proposto appello il PAte_3
censurando la sentenza nella parte in cui dichiarava l'inammissibilità della domanda nei
[...]
confronti della convenuta la cui qualità di fiduciaria non era dichiarata nell'atto di CP_1
costituzione del fondo patrimoniale, evidenziando la contraddittorietà logico-giuridica della sentenza laddove, da un lato, accoglieva la domanda di revoca dell'atto di costituzione del fondo
Pa patrimoniale posto in essere da quale fiduciaria di e, dall'altro, dichiarava Pt_2 A_
Pt_ inammissibile la domanda diretta ad accertare che id aveva agito in qualità di fiduciaria della fiduciante . Ha sostenuto pertanto l'appellante che il giudizio instaurato per la A_
revocatoria del fondo era volto, tra l'altro, ad ottenere il riconoscimento del vincolo fiduciario tra PA
e la Fid onde imputare alla prima l'atto di disposizione patrimoniale. A_
Il ha altresì precisato che la circostanza che la id, costituendosi, avesse dichiarato PAte_1 Pt_2
di essere intestataria delle quote sociali soltanto in via fiduciaria (senza rivelare il nome del fiduciante) e che in tale veste aveva stipulato l'atto notarile non faceva venir meno la sua legittimazione passiva quale soggetto che aveva costituito il fondo patrimoniale di cui era chiesta la revoca.
Si è costituita in giudizio id, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai Pt_2
sensi dell'art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11-10-2024 la Corte ha trattenuto la causa a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto introduttivo del presente giudizio consente di individuare agevolmente le modifiche richieste con riferimento alle parti della sentenza impugnata ed alle ragioni delle doglianze assunte (cfr. Cass. S.U., n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o redazionali di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua
diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”; n. 13535/18; n. 27199/17).
Invero, parte appellante si è doluta della declaratoria del difetto di legittimazione passiva della società id (e di inammissibilità della domanda, con conseguente condanna alle spese), la Pt_2
quale veniva evocata in giudizio in quanto partecipe dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale ed allo scopo di far accertare la sua qualità di fiduciaria a favore di (v. A_ conclusioni formulate nell'atto di citazione di primo grado).
A sua volta, l'appellata si è difesa, contestando l'argomentazione posta a base dell'impugnazione e difendendosi in ordine a tutti i profili dedotti.
Nel merito l'appello è fondato e deve trovare accoglimento nei termini di seguito esposti.
Giova richiamare brevemente i fatti costitutivi e l'oggetto della domanda proposta in primo grado.
Il Fallimento attore, premesso che , già amministratore della A_ PAte_3
aveva compiuto durante il suo mandato atti di mala gestio e che era dunque
[...]
responsabile dei danni cagionati al patrimonio sociale e quindi ai creditori concorsuali, agiva ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2901 c.c. contro la per ottenere la dichiarazione di R_
inefficacia nei propri confronti degli atti dispositivi dalla medesima compiuti a titolo gratuito con
Pa il consenso del coniuge e avvalendosi della società fiduciaria , la quale, sempre in Pt_2
esecuzione dell'incarico ricevuto, aveva alienato ad altro soggetto le quote sociali costituite in fondo patrimoniale. Concludeva quindi affinché gli atti compiuti dai coniugi - il PAte_4
primo dei quali con l'intermediazione fiduciaria della id - fossero dichiarati inefficaci. Pt_2
La vocatio in ius di e delle due società formalmente intestatarie dei beni era Controparte_2
giustificata in citazione con la qualità di litisconsorte necessario del coniuge e con la necessità di far accertare l'esistenza del vincolo fiduciario in capo alle società di modo che gli atti fossero comunque riconducibili alla . R_
Il tribunale, sulla scorta dei documenti versati in atti, riteneva provato in forza di numerosi indizi gravi, precisi e concordanti (p. 11 sentenza) che la era l'effettiva titolare delle quote R_
societarie intestate alla fiduciaria e da questa costituite in fondo: (i) aveva gestito i beni CP_1
affidati fiduciariamente mediante la costituzione di un fondo in favore della famiglia di R_
; (ii) la fiduciaria FID., come dalla stessa affermato, agiva su espresso mandato del
[...] Pt_2
fiduciante, il quale doveva avere “un fortissimo interesse a mettere a disposizione della famiglia
i beni affidati”; (iii) era ragionevole che “un tale interesse possa suscitarsi Persona_3
esclusivamente o in colui che è beneficiario del fondo;
ovvero in colui che è legato ai beneficiari da
un vincolo strettissimo”. La sentenza evidenziava quindi che il fondo del 5.11.2013 era stato PA costituito dai coniugi sui propri beni e dalla fiduciaria fid sulle quote ad essa intestate con un contestuale atto notarile, nel quale aveva agito “nella triplice veste di titolare dei beni A_
conferiti, di procuratrice della società fiduciaria, nonché di beneficiaria del fondo unitamente alla
propria famiglia”. Invero, dall'atto costitutivo del fondo si ricava che: a) tanto la , quanto R_
, avevano conferito quote della stessa società “Sud Costruzioni s.r.l.”, entrambe per il valore CP_1
nominale di € 5.997,60; b) le società “Sardegna (SAR e “ PAte_3 CP_7 CP_8
, le cui quote erano state vincolate dalla e la “
[...] R_ Controparte_9
( ), le cui quote erano invece vincolate dalla id, condividevano la stessa
[...] CP_10 Pt_2
sede legale in Quartu Sant'Elena, viale Marconi n. 160. Le strettissime correlazioni tra le società
cui la partecipava e quelle partecipate dalla fiduciaria, unitamente alla veste della R_ R_
PA quale procuratrice della fid e beneficiaria del fondo ed alla contestualità dell'atto di vincolo indicavano ragionevolmente, secondo il primo giudice, che il fiduciante e titolare effettivo dei beni conferiti dalla id fosse proprio la (v. p. 12 sentenza: “tali elementi consentono di Pt_2 R_
restringere l'identità del fiduciante, titolare effettiva dei beni, alla stessa ”). A_
Concludeva, quindi, che, “poiché le società fiduciarie non rispondono dei debiti con i beni ad esse
affidati, appartenenti essi ai fiducianti, le società fiduciarie sono legittimate passive nel giudizio
revocatorio solo quali intestatari dei beni affidati, mentre i fiducianti sono legittimati in quanto
debitori titolari effettivi dei beni di cui si è disposto in pregiudizio dei creditori”.
PA La posizione della fid veniva peraltro decisa nel senso del difetto di legittimazione passiva, in quanto detta società aveva ceduto le quote conferite nel fondo patrimoniale, di cui era intestataria a titolo fiduciario, ad un terzo soggetto prima dell'instaurazione del giudizio, con la conseguenza che solo contro l'attuale intestatario era proponibile la domanda da parte del
. PAte_1
Di contro, va rilevato che parte attrice non chiedeva che l'inefficacia dell'atto ex art. 2901 c.c.
fosse opponibile alla società id bensì che si accertasse che le quote societarie descritte Pt_2
nell'art. 2 dell'atto di cui chiedeva la revocatoria, stipulato dalla id, “appartenevano, Pt_2
all'epoca dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, in proprietà della convenuta A_ Pt_ sul presupposto della sua qualità di fiduciante della PAte_2
fino al dicembre 2014 e di fiduciante della partecipazione & Investimenti da quest'ultima CP_1
data in poi” (v. punto 2 delle conclusioni di cui all'atto di citazione in primo grado).
In questi termini, e cioè l'accertamento che la id aveva partecipato all'atto di costituzione del Pt_2
fondo in qualità di fiduciante, deve ritenersi che quest'ultima fosse legittimata passivamente rispetto alla prospettazione contenuta nella domanda attrice, volta, come già detto, a far emergere il reale fulcro di interessi facente capo a dell'intera operazione di A_
PA Pa disposizione patrimoniale, in cui l'accertamento della posizione di serviva a corroborare la tesi attrice della riferibilità dell'intera operazione alla propria debitrice.
La circostanza che la id avesse ceduto ad altra società fiduciaria la titolarità dei beni già Pt_2
vincolati al fondo non far venir meno tale legittimazione, fondata sulla originaria posizione di fiduciaria e non sugli effetti che la pronuncia di revoca avrebbe potuto avere nei suoi confronti, a nulla rilevando in contrario che la id, costituendosi, ammettesse di aver partecipato al fondo Pt_2
soltanto come fiduciaria (senza rivelare il nome della fiduciante), essendo funzionale all'accoglimento della domanda l'acquisizione della prova circa l'attribuibilità dell'atto di costituzione direttamente alla sfera giuridica di . A_
D'altronde dall'atto di costituzione del 5-11-2013 emerge che la costituzione del fondo era stata
PA disposta dalla Fid, la quale era titolare delle quote sociali ivi conferite;
la previsione dell'art. 3
“Le quote e le azioni sono e restano di proprietà degli attuali proprietari” non spiega che detti beni in realtà facevano capo alla bensì che la titolarità rimaneva alla disponente cosicché si R_
rendeva necessaria la prova del vincolo fiduciario che legava la alla R_ CP_11
La sentenza impugnata deve dunque essere riformata nella parte in cui dichiara il difetto di legittimazione della convenuta (e l'improponibilità della domanda) nonostante Pt_2 CP_12
l'accertamento positivo della sua qualità di fiduciaria di e l'accoglimento della A_
revocatoria nei confronti di quest'ultima.
Le spese processuali del primo e del presente grado devono essere compensate tra le parti, avuto riguardo all'oggetto della domanda attrice e considerato che l'atto di citazione individuava con chiarezza il ruolo attribuito alla convenuta quale soggetto che aveva concorso alla CP_1
costituzione del fondo patrimoniale in veste di fiduciaria onde dimostrare che in realtà la dismissione patrimoniale era interamente riferibile alla . R_
Ne consegue l'accoglimento della domanda di restituzione, in favore del appellante, PAte_1
delle spese processuali da quest'ultimo pagate alla Fid. in virtù della sentenza impugnata Pt_2
nella misura di Euro 16.580,15, oltre interessi dalla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) in accoglimento dell'appello proposto dal PAte_1
avverso la sentenza del Tribunale di AR n. 1506/2020, dichiara
[...]
la legittimazione passiva in capo a Pt_2 CP_12
2) compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
3) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante, alla restituzione di quanto pagato dal PAte_1
a titolo di spese processuali di primo grado.
[...]
Così deciso in AR, 7-01-2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Teresa Spanu