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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/03/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1526/2022, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti PANZARINO Vito e PANZARINO Consiglia Silvia, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Grumo Appula
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.3335/2022, resa nel procedimento n.
94000706/2013, pubblicata in data 15.09.2022, non notificata.
CONTRO
( e ( , CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv.ti BARILE Giuseppe e DE NICOLO Francesco, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Barile in Bari
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
All'udienza collegiale del 01.10.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 04.07.2013, i coniugi e CP_1
adivano il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Modugno, deducendo Controparte_2 che:
- erano comproprietari di un appartamento sito al primo piano dello stabile in Binetto alla Via
Tenente Giacomo Bozzi n.7, per averlo acquistato dal sig. , in forza di atto di Persona_1 compravendita per notar del 20.09.1991 rep. n.32449 – racc. 10866; Persona_2 - tale immobile confinava con un'altra unità immobiliare, composta da un unico locale a piano terra di proprietà di;
Parte_1 Pt_3 Parte_2
- i due immobili confinanti appartenevano in origine ad un unico proprietario, tale;
Persona_3
- l'appartamento di proprietà dei ricorrenti, sin dalla sua edificazione, assentita con licenza edilizia del 25.6.71 e successiva concessione in sanatoria del 10.10.89, era dotato di quattro finestre, con il lato inferiore posto ad altezza di circa un metro dal pavimento;
- da tali finestre si esercitava un diritto di affaccio e sporto come tale riservato all'originario proprietario dei due immobili in oggetto, (atto di compravendita per notar Persona_3 [...] del 20.09.88 ai e , danti causa dei convenuti), e così trasferito Per_4 CP_3 Per_5 ai ricorrenti;
- data la sussistenza del requisito dell'apparenza, tale servitù doveva, altresì, ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia;
- l'anno precedente i coniugi , limitandosi a denunziare (con DIA dell'11.9.2009 Parte_4
e SCIA del 21.9.2012) la mera esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella propria unità immobiliare, avevano, invece, di fatto, illegittimamente modificato lo stato dei luoghi, al fine di trasformare in terrazzo praticabile il preesistente lastrico solare;
- in tale occasione, anzitutto, venivano interrati impianti e tubazioni istriche ed elettriche, a distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio locale nonché dalla norma generale di cui all'art. 889 c.c.;
- per alloggiare le centraline dei predetti impianti, sempre in violazione del regolamento edilizio e del disposto degli artt. 873 e ss. c.p.c., veniva addossata al balcone, di proprietà degli istanti, una colonnina in cemento, dell'altezza di circa 1 mt;
- si modificava, altresì, con rivestimento in piastrelle ed indi elevato, il piano di calpestio del preesistente lastrico che pertanto veniva a trovarsi ad una quota di pochi centimetri inferiore a quella del piano di calpestio dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti;
- sempre a distanza inferiore a quella di legge, era apposta, sulla facciata esterna della proprietà
, una scala di metallo che consentiva l'agevole accesso al terrazzo, prima Pt_5 Pt_2 assolutamente interdetto;
- i cordoli di contenimento della detta area scoperta venivano dotati di ringhiere metalliche che consentivano un comodo sporto, prima del tutto precluso;
- i ricorrenti erano pertanto ampiamente legittimati ad agire per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di sporto e veduta, di fatto, preteso esercitare ex adverso, con evidente pregiudizio delle ragioni dei ricorrenti (art. 949 c.c.), la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nonché la rimozione della scala mediante la quale si esercitava la turbativa ridetta (art. 1079 e 2933 c.c.);
- sotto altro profilo, la contestata trasformazione aveva determinato una radicale alterazione dello stato dei luoghi, per effetto della quale risultava gravemente compromessa, o quanto meno reso più incomoda la possibilità, sino a quel momento indisturbata, per i ricorrenti, di inspicere e prospicere sul preesistente lastrico senza essere esposti agli sguardi di alcuno (art. 1067 c.c.); - tutto ciò aveva compromesso il diritto assoluto dei medesimi ricorrenti di abitare l'immobile di loro proprietà senza subire lo sguardo di chi si trovava sul terrazzo di proprietà dei convenuti.
Gli attori, pertanto, concludevano chiedendo al Tribunale di così provvedere:
1) “accerti l'inesistenza del diritto di veduta e sporto, illegittimamente esercitato, di fatto, in danno della proprietà degli odierni ricorrenti;
2) accerti l'illegittimità delle opere, degli impianti, dei manufatti e della scala di cui innanzi e la violazione delle norme in materia di servitù e di distanze nonché del regolamento edilizio del
; Controparte_4
3) ordini ai convenuti di ripristinare integralmente lo stato dei luoghi originario e di rimuovere le opere, gli impianti, la scala ed i manufatti ridetti;
4) assegni un termine per provvedere a tutto quanto innanzi, anticipatamente condannando i medesimi, in caso di inottemperanza, al pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione del danno;
5) inibisca il libero accesso all'area scoperta de qua”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data
19.09.2013, si costituivano e i quali, contestando Parte_1 Parte_2
l'avversa ricostruzione dei fatti, preliminarmente eccepivano la inammissibilità della richiesta di Par accertamento della illegittimità della e della stante l'incompetenza per materia del Giudice Pt_7 adito. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Con la riconvenzionale, a loro volta spiegata, chiedevano di:
- “accertare il protrarsi del mancato esercizio della servitù di veduta per venti anni e, conseguentemente, dichiarare l'avvenuta estinzione della preesistente servitù;
- accertare e dichiarare che le aperture esistenti sul muro di proprietà degli attori erano luci irregolari e, di conseguenza, condannarli a regolarizzare dette luci irregolari secondo le prescrizioni dei cui all'art. 901 c.c.;
- accertare e dichiarare il diritto, acquisito per intervenuta usucapione a favore dei convenuti, a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale sia in rapporto alle distanze dalle costruzioni e sia in rapporto alle distanze da eventuali esistenti vedute;
- accertare la illegittimità della installazione del macchinario per il riscaldamento sulla proiezione verticale della proprietà e della relativa tubazione di scolo, Parte_4 dichiarare la inesistenza delle relative servitù e, di conseguenza, condannare gli attori a rimuovere ed eliminare sia il macchinario e sia la relativa tubazione;
- con vittoria di spese del giudizio”.
La causa veniva istruita inizialmente mediante consulenza tecnica d'ufficio ad ufficio dell'Ing. al fine di rispondere ai quesiti formulati dalle parti nonché per la proposizione di Persona_6 un eventuale soluzione transattiva, e successivamente mediante prova testimoniale.
Con ordinanza del 19.11.2018 il Tribunale, considerata la complessità dell'attività istruttoria, disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione. Dopo diversi rinvii, all'udienza del 07.06.2022, il Tribunale riservava la causa per la decisione ex art. 190 c.p.c., concedendo alle parti un solo termine di 60 giorni per il deposito delle memorie finali.
Con sentenza n.3335/2022 pubblicata in data 15.09.2022, il Tribunale di Bari così provvedeva:
- “Accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza dei diritti affermati dai convenuti e condanna i sig.ri , in solido, alla cessazione Parte_4 delle turbative così come descritte in parte motiva, con l'eliminazione, entro 60 gg dalla comunicazione della presente sentenza, delle ringhiere ivi esistenti sul lastrico solare;
- Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dai sig.ri – e, per l'effetto, Pt_1 Pt_2 condanna i sig.ri – , in solido, alla cessazione delle turbative coì come CP_1 CP_2 descritte in parte motiva, con l'eliminazione, entro 60 gg dalla comunicazione della presente sentenza, dei manufatti/aggetti come indicato a pag.43 (punti 2,3 e 4) dell'elaborato del CTU qui da intendersi richiamato;
- Spese di lite interamente compensate tra le parti;
- Il compenso liquidato in corso di causa al CTU rimane definitivamente a carico di tutte le parti in solido, ciascuna tenuta per 1/2”.
Preliminarmente, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione sollevata dai resistenti di inammissibilità della richiesta di accertamento della illegittimità della DIA e della SCIA per incompetenza del Giudice adito.
Nel merito, dopo aver qualificato l'azione esperita dagli attori come actio negatoria servitutis e descritto i beni oggetto di causa sulla scorta dei rilievi effettuati dal CTU, il Tribunale esaminava, in quanto pregiudiziale, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, diretta ad accertare la irregolarità delle finestre presenti sul muro di confine con il lastrico solare di loro proprietà. A riguardo, il Tribunale evidenziava come nell'atto di compravendita per notar del Persona_4
20.09.1988, il dante causa di entrambe le parti in causa, aveva riservato a sé e ai propri aventi causa il diritto di sporto e veduta nella proprietà attualmente di proprietà dei convenuti . Parte_4
Ciò veniva suffragato anche dal dato oggettivo in virtù del quale le lamentate aperture presentavano i requisiti di altezza propri delle c.d. finestre (e non anche delle luci).
Quanto alla trasformazione del lastrico solare in terrazza praticabile, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU, rilevava come le caratteristiche e il posizionamento del trasformato lastrico solare in terrazzo, rendeva possibile l'esercizio della veduta e della introspezione attraverso le quattro finestre.
Pertanto, passando ad esaminare la domanda di acquisto per usucapione, avanzato in via riconvenzionale dai convenuti , del diritto a mantenere il terrazzo a distanza Parte_4 inferiore rispetto a quella legale, sia in rapporto alle distanze dalle costruzioni e sia in rapporto alle distanze da vedute, il Tribunale, riprendendo le risultanze emerse dalla CTU, rigettava la domanda ritenendo non maturato il requisito temporale necessario al perfezionarsi dell'invocato acquisto per usucapione.
Quindi, acclarata la trasformazione del lastrico solare in terrazza e apprezzata la obiettiva possibilità di esercizio della veduta da parte dei coniugi e la turbativa rappresentata dal suo Parte_8 comodo utilizzo a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, il Tribunale ordinava la rimozione delle ringhiere di protezione posizionate sullo stesso, ripristinando lo status quo ante in termini di utilizzo proprio di un lastrico solare (e non già di terrazzo “panoramico”).
Diversamente, quanto alla scala in ferro posizionata dai convenuti per agevolare l'accesso al lastrico solare, riprendendo quanto evidenziato dal CTU, il Tribunale riteneva che la stessa non provocasse alcuna turbativa nei confronti degli attori – , potendo la stessa svolgere la CP_1 CP_2 funzione di agevolare l'accesso al lastrico solare per il precipuo scopo riservato allo stesso dalla legge.
Relativamente all'armadietto in muratura, considerato da parte attorea una costruzione in violazione delle norme sulle distanze, il Tribunale riteneva lo stesso non meritevole della qualifica di costruzione in virtù della ridotta dimensione, della residua funzione a cui apparteneva e della sua rimovibilità.
Passando alla disamina della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, accertato dal CTU il carattere prospicente della macchina esterna del condizionatore, delle inferriate atte a proteggere le quattro finestre aperte sulla parete ovest dell'immobile degli attori, dei davanzali, stipiti e architravi di tutte le suddette quattro finestre, il Tribunale, ne disponeva l'eliminazione mediante l'esecuzione delle opere evidenziate dal CTU a pag. 43 dell'elaborato peritale, tanto al fine di eliminare ogni irregolarità e turbativa ai danni della proprietà degli attori in riconvenzionale.
Infine, quanto al cordolo in cemento esistente sulla proprietà dei convenuti a confine con la proprietà attorea, il Tribunale, pur considerando le eventuali opere di diversa finitura eseguite sullo stesso, riteneva non potersi riscontrare alcuna turbativa o violazione.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la citata sentenza chiedendo, in parziale riforma Parte_2 della sentenza impugnata, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, così provvedere:
“1) confermare le statuizioni relative:
1a) all'accoglimento della eccezione, sollevata dai sigg.ri Genco-Muriglio di incompetenza per materia circa la richiesta di illegittimità della DIA e della SCIA avanzata dai sigg.ri
[...]
; Parte_9
1b) alla condanna dei sigg.ri alla cessazione delle turbative perpetrate in Persona_7 danno della proprietà dei sigg.ri con condanna in solido degli stessi sigg.ri Parte_4
alla eliminazione dei manufatti-oggetti descritti dal CTU e precisamente: Persona_7
1b1) -della macchina esterna del condizionatore situata nella colonna d'aria sovrastante la proprietà dei sigg.ri ; 1b2) -delle inferriate delle quattro aperture poste sulla Parte_4 colonna d'aria sovrastante la proprietà dei sigg.ri per un ingombro di 10 cm;
Parte_4
1b3) -dei davanzali, stipiti e architravi di tutte le quattro aperture sulla parete ovest di primo piano dell'immobile di proprietà dei sigg.ri situate per intero nella colonna Persona_7
d'aria sovrastante la proprietà dei sigg.ri per un ingombro di cm 3; Parte_4
2) rigettare, perché infondate in fatto e diritto, tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo dai sigg.ri e, in particolare: 2a) accertare e dichiarare che Persona_7 nessuna trasformazione del solaio in terrazza è avvenuta successivamente alla data del
06.04.1992 da parte dei sigg.ri e, di conseguenza, rigettare la domanda di Parte_4 negatoria servitutis avanzata dagli stessi precisandosi che nessuna servitù di veduta è stata creata con i lavori eseguiti nel 2009 e nel 2012 dalla terrazza dell'immobile di proprietà
[...] in danno dell'immobile di proprietà dei sigg.ri ; 2b revocare la Pt_8 Persona_7 condanna alla eliminazione delle ringhiere esistenti sulla terrazza;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai sigg.ri e : Pt_1 Pt_2
3a) voglia accertare il mancato insorgere e/o, ove insorta, il protrarsi del mancato esercizio, anche per impossibilità, della servitù di veduta per oltre venti anni e, conseguentemente, dichiarare l'avvenuta estinzione di quella eventuale (se preesistente) servitù di veduta;
3b) voglia accertare e dichiarare che le aperture esistenti sul muro di proprietà dei sigg.ri
sono luci irregolari e, di conseguenza, condannare i predetti sigg.ri Persona_7 [...]
a regolarizzare dette luci irregolari secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.; Parte_9
3c) voglia accertare e dichiarare il diritto, acquisito per intervenuta usucapione, dei sigg.ri
a mantenere la costruzione e la terrazza a livello attualmente esistente sia in Parte_4 rapporto alle distanze dalle costruzioni e sia in rapporto alle distanze da eventuali (inesistenti vedute);
4) porre le spese e competenze tutte, sia legali che tecniche, del doppio grado del giudizio come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 27.02.2023, si costituivano e , i quali, contestando le avverse pretese CP_1 Controparte_2 chiedevano, il rigetto dell'appello principale perché inammissibile e infondato e, in via incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata, di così provvedere:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della scala e della cassetta/armadietto di cui ai primi due motivi, per violazione della normativa in materia di servitù e distanze nonché delle prescrizioni in materia, contenute nel regolamento edilizio del Comune di Binetto;
- per l'effetto, condannare gli appellati incidentali alla rimozione di tutti i predetti manufatti e al ripristino integrale dello stato dei luoghi, a propria cura e spese;
- in accoglimento del terzo motivo, rigettare integralmente la domanda riconvenzionale dei sigg.ri ed indi riformare il capo della sentenza di prime cure con cui è stato Parte_4 disposto quanto segue:
1. rimozione della macchina esterna del climatizzatore;
2. rimozione delle inferriate ora presenti sulle quattro finestre aperte sulla parete ovest del piano primo dell'appartamento di proprietà e il loro spostamento nella porzione di vano Persona_7 tra l'infisso ed il filo esterno della muratura di tamponamento;
3. Sostituzione dei davanzali, degli stipiti e architravi di tutte le quattro finestre di cui innanzi con nuovi elementi lapidei non aggettanti rispetto al filo esterno della muratura di tamponamento;
- in accoglimento del quarto motivo, accertare e dichiarare l'insufficienza del distacco, dalle quattro finestre pertinenti l'appartamento di proprietà , del rivestimento di copertura CP_1 del lastrico sovrastante l'appartamento di proprietà comecchè questo attestato, dopo Pt_1
l'interramento del “pacchetto di copertura”, ad una distanza di soli 110 cm. in luogo dei 150 prescritti dal combinato degli artt. 905 e 907 e per l'effetto, condannare gli appellati incidentali alla rimozione dello stesso e al ripristino integrale dello stato dei luoghi, a propria cura e spese”. Rigettata l'istanza inibitoria con provvedimento del 28.06.2022, la causa veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni.
All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 16.04.2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note inviate telematicamente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha qualificato come “finestre – vedute” e non come “finestre – lucifere” le quattro aperture esistenti sul muro confinante dell'immobile di proprietà degli appellati. In particolare, gli appellanti sostengono che tali aperture, dotate di inferriate fisse in ferro con maglia del passo di undici centimetri, non possono qualificarsi come vedute ovvero come finestre-vedute in quanto non funzionalmente idonee a consentire la comoda inspectio e prospectio in alienum.
Con il secondo articolato motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha statuito l'esistenza di una servitù di veduta a favore dell'immobile di proprietà attraverso le quattro aperture e nella parte in cui ha omesso di Controparte_5 esaminare l'avversa eccezione di avvenuta estinzione della detta servitù, se inizialmente esistente, per prescrizione.
A giudizio degli appellanti, innanzitutto, la servitù in oggetto non sarebbe mai sorta, né per destinazione del padre di famiglia, in quanto nell'atto di trasferimento dell'originario proprietario
, l'immobile era costruito solo al rustico, sicché non presentava quegli elementi (opere Persona_3 visive permanenti) rivelatori della esistenza di una servitù di veduta, né pattiziamente in quanto, il diritto di veduta, pur riservato e annunciato, non venne più realizzato in quanto vennero apposte solide inferriate fisse ed inamovibili.
Tuttavia, a parere degli appellanti, pur se tale diritto fosse riconosciuto, esso è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 1073 e 1074 c.c., considerato il mancato uso di tale servitù per venti anni a causa dell'apposizione delle inferriate fisse che hanno impedito di poter effettuare la prospectio.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono l'omessa decisione, da parte del Tribunale, sulla richiesta di regolarizzazione delle luci irregolari.
A giudizio degli appellanti, infatti, caduta la qualificazione come vedute delle aperture esistenti sul muro di confine di proprietà – , si tratterebbe di luci irregolari in quanto non CP_1 CP_2 rispettose delle prescrizioni dettate dall'art. 901 c.c. e quindi da regolarizzarsi alla luce dei criteri di cui all'art. 901 c.c.
Con il quarto articolato motivo gli appellanti censurano l'erronea applicazione dell'art. 949 c.pc. sia sotto il profilo della dichiarata avvenuta trasformazione della copertura a solaio in terrazza, sia sotto il profilo della ritenuta insorgenza di un diritto di veduta dalla terrazza e della conseguenziale decisione in ordine alla eliminazione delle ringhiere.
Nello specifico gli appellanti sostengono che, stante l'inesistenza o comunque l'estinzione della servitù di veduta, nessuna distanza dalle medesime aperture deve esser rispettata in relazione sia alla esecuzione di manufatti, sia alla possibilità di usare il proprio terrazzo per tutte le funzioni connesse ivi comprese quella di esercitare la veduta verso tutte le zone circostanti e in qualsiasi direzione.
Avrebbe quindi errato il Tribunale nel ritenere l'avvenuta modificazione del solaio in terrazza ed il ripristino della precedente situazione, con il rigetto della domanda di usucapione del relativo diritto di servitù e la conseguenziale condanna alla eliminazione delle ringhiere.
Con appello incidentale i coniugi censurano, per contro, la sentenza con Persona_7 quattro motivi.
Con il primo motivo contestano, infatti, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva disposto la rimozione della scala in ferro, sostenendo che quest'ultima potesse ritenersi in aderenza al muro di confine in quanto da esso distante solo 5 cm., distanza colmabile dal corrimano;
evidenziano altresì, il mancato rispetto, da parte della scala, del limite della distanza dei 3 metri dalla veduta in appiombo che i predetti esercitano dall'ultima finestra, nonché dalla penultima dalla quale si esercita una veduta obliqua.
Con il secondo motivo lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha stabilito che l'armadietto di esigue dimensioni, non costituendo una costruzione, non è soggetto al rispetto di alcuna distanza dal fabbricato.
Con il terzo motivo si dolgono della condanna alla rimozione oltre che della macchina esterna del condizionatore e relative tubazioni, anche delle inferrate poste sulle quattro aperture, dei davanzali, degli stipiti e architravi installati nell'area di proprietà . Parte_4
Gli appellati, in particolare, deducono anzitutto che la rimozione di tutto quanto installato nella colonna d'aria di proprietà non era stato oggetto di domanda, con conseguente Parte_4 violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 112 c.p.c.; in secondo luogo lamentano l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di prime cure, sull'eccezione di avvenuta usucapione, dagli stessi promossa, al fine di mantenere tali opere nella posizione in cui risultavano installate, sin dal 1991; deducono, infine, il mancato interesse da parte dei coniugi alla rimozione di tutti Parte_4
i suddetti beni.
Con il quarto motivo, infine, i coniugi lamentano la violazione del combinato Persona_7 disposto di cui all'art. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa applicazione del combinato disposto degli artt. 905 e 907 c.c., per non aver il Tribunale ordinato la rimozione del rivestimento di copertura del lastrico sovrastante la proprietà , nonostante questo sia stato elevato ad una Parte_4 quota non distanziata di almeno 150 cm. dalla soglia di affaccio dalle finestre dell'appartamento di loro proprietà. Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (Cass. SS. UU., sentenza del 16.11.2017 n.27199).
Questa Corte, pertanto, pur consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito alla disposizione citata, non può non rammentare la necessità di contemperare tale orientamento con il potere – dovere del giudice di interpretare i fatti posti a fondamento delle censure.
A riguardo, fermo restando l'ammissibilità sul piano formale dell'appello, la Corte ritiene che verranno singolarmente esaminati e delibati i motivi di appello se rispondenti ai parametri sopra indicati, disattendendo i motivi di doglianza non sufficientemente supportati da chiare e fondate argomentazioni in fatto e in diritto che ne giustifichino la riforma.
Tanto precisato in rito, il primo motivo di appello principale, la cui trattazione si pone in termini di pregiudizialità logico-giuridica rispetto agli altri motivi del gravame principale, è privo di fondamento.
Nello specifico, punto nodale della questione è la qualificazione in vedute o luci, delle quattro aperture poste sul muro di proprietà . CP_5 CP_2
A tal fine, è utile rammentare quanto disposto dall'art. 900 c.c. a norma del quale le luci sono quelle aperture che “danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino”, a differenza delle vedute o prospetti che “permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”.
E' noto, infatti, che “affinché sussista una veduta ex art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, si da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione” (tra le tante, Cass. civ. 346/2017).
Nel caso di specie, le caratteristiche obiettive e le dimensioni delle predette aperture, come chiaramente evincibili dalle foto allegate alla CTU dell'Ing. escludono la destinazione delle Per_6 stesse al solo passaggio di luce ed aria, dimostrando la possibilità di un comodo affaccio da parte di una persona di media statura. Come lo stesso CTU ha evidenziato, le aperture “sono poste ad altezza di circa cm.107 dal pavimento interno (immobile di proprietà ) e di circa 110 cm. Persona_7 dal cordolo esterno (Immobile di proprietà )”. Parte_4
Né può la difesa di parte appellante insistere sulla tesi della luce facendo leva sull'esistenza di inferriate fisse che, a suo dire, non consentirebbe lo sporgersi col capo all'interno delle maglie e quindi di affacciarsi sul fondo del vicino in tutte le direzioni.
Premesso, infatti, che la presenza di una grata in ferro non costituisce indice univoco della finestra lucifera, potendo la stessa essere applicata alla finestra dalla quale si esercita la servitù di veduta anche per motivi di sicurezza (cfr. Cass. n.2193/1975; Cass. n.2692/1970), nel caso di specie, le dimensioni della inferriata, “che sporge di cm 10.00 circa i cui ferri hanno passo 11 cm circa” sono,
“ictu oculi”, di tale ampiezza da consentire, senza alcuno sforzo eccezionale l'esercizio di una visione mobile e globale (“inspectio” e “prospectio”) nella proprietà altrui. In tal senso la giurisprudenza della
Suprema Corte ha difatti statuito che “un'apertura munita di inferriata può essere considerata veduta anziché luce solo se permetta di affacciarsi e di guardare oltreché di fronte anche obliquamente o lateralmente, come nel caso in cui abbia maglie così larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione ovvero non si aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro” (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.7745/1999).
Quindi, le inferriate così come apposte, ossia in sporgenza di ben 10 cm. e con un passo di 11 cm. circa, consentono oltre alla inspectio anche la prospectio sul fondo del vicino, cosicché le quattro aperture ben possono essere qualificate, come “finestra – veduta”.
Anche la pronuncia circa l'esistenza di una servitù di veduta a favore dell'immobile di proprietà
[...]
, oggetto del secondo motivo di appello, è immune da censure sulla scorta dei CP_5 seguenti concorrenti elementi di valutazione:
a) nell'atto di compravendita per notar del 20.09.1988, il dante causa di Persona_4 entrambe le attuali parti, nel vendere al sig. l'immobile, attualmente di Controparte_6 proprietà dei , riservava a sé ed ai propri aventi causa diritto di sporto e Parte_4 veduta in tale proprietà.
b) Nell'atto si legge testualmente “si precisa tra le parti che il locale oggetto della presente compravendita è attiguo ad una costruzione già esistente da piano terra e primo piano, le cui finestre sporgono sull'area del locale compravenduto. Il signor , per sé e suoi aventi Persona_3 causa si riserva tale diritto di sporto e veduta”;
c) l'apertura delle finestre è quindi, antecedente al 20.09.1988, in considerazione del fatto che le stesse risultano citate come esistenti nel suddetto atto di compravendita;
d) negli atti di passaggio relativi alla proprietà , per converso, nulla risulta, Persona_7 apparendo quindi pacifico che le aperture-vedute aperte sul lato della proprietà dei
[...]
siano legittimamente in essere (pag. 46 dell'elaborato peritale). Parte_9
E' pertanto evidente come in questo caso ci si trovi difronte, ad una servitù di veduta costituita non solo negozialmente ma anche per destinazione del padre di famiglia, essendo presenti tutti gli elementi richiesti dall'art. 1062 c.c., a nulla rilevando le argomentazioni degli odierni appellanti secondo i quali l'immobile dei fosse stato realizzato solo al rustico e le quattro Persona_7 aperture fossero ancora non rifinite, in quanto la norma richiede solo l'esistenza dell'opera, ma non che la stessa sia immediatamente fruibile e completa di tutte le finiture.
Dall'infondatezza del primo e secondo motivo di appello, deriva il conseguenziale assorbimento del terzo e in parte del quarto motivo di appello.
Pertanto, con le ulteriori censure mosse con il quarto motivo di appello, gli appellanti si dolgono di come il Giudice di prime cure abbia affermato la illegittima trasformazione del proprio lastrico solare in terrazzo praticabile e non abbia dichiarato l'avvenuta usucapione del diritto da parte dei
[...]
di mantenere la propria costruzione (terrazzo) a distanza inferiore a quella di legge. Pt_8
Accertata la qualifica delle quattro aperture in finestre-vedute e l'esistenza del relativo diritto di sporto e veduta a favore degli odierni appellati, questa Corte ritiene corretta la statuizione del Giudice di prime cure circa il possibile e concreto esercizio, precedentemente precluso, di veduta e introspezione attraverso le quattro finestre de quo da parte degli odierni appellanti, a seguito della trasformazione del lastrico solare in terrazza, mediante le plurime innovazioni e le nuove dotazioni.
Posto ciò, quanto all'invocato acquisto per usucapione da parte degli appellanti del diritto a mantenere la propria costruzione (terrazzo) a distanza inferiore a quella consentita per legge, anche questa Corte ritiene opportuno analizzare la questione riprendendo quanto statuito dal CTU, segnatamente: “Il sig. , poi, in data 19.04.1991 fa richiesta di una concessione edilizia Controparte_6 per lavori di sostituzione di solaio al locale esistente e costruzione all'interno di uno scantinato che esita con il rilascio, da parte del Comune di Binetto della concessione edilizia n.18 in data 31.07.1991.
Negli elaborati grafici di questo titolo abilitativo edilizio si evince che la copertura che era lievemente inclinata a una falda diventa piana. Né negli atti di causa, né nella documentazione acquisita da questo CTU si è reperito alcun documento che attesi la effettiva data in cui tale copertura è stata ultimata in relazione a tale titolo abilitativo edilizio. Vi è però da dire che, l'elaborato grafico della concessione edilizia n.19 del 23.05.1994 prot. N.3133, esplicita come già esistente alla data della presentazione della istanza, avvenuta in data 11.10.1993, la copertura piana. Pertanto, deve ritenersi che essa sia stata realizzata tra il 31.07.1991 e l'11.10.1993. Tale copertura, costituita da un solaio in latero-cemento era certamente praticabile, anche se per il suo utilizzo necessitava la apposizione di una scala del tipo amovibile che, verosimilmente, ne avrebbe impedito un utilizzo comodo e continuo”
(pag. 47-49 dell'elaborato peritale).
Pertanto, come statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “in materia di luce e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titolo specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), l'acquisto automatico della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza, per la prescritta durata ventennale, di aperture che consentono l'inspectio
e la prospectio nel fondo confinante e che siano poste a distanza inferiore di quella prescritta dall'art.
905 c.c.” (Cass. civ., Sez.2, ordinanza n.33134/2023).
Nel caso di specie, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi maturato il requisito temporale necessario per il perfezionarsi dell'acquisto per usucapione, né gli odierni appellanti hanno assolto allo stringente onere di prova di cui erano gravati. Nello specifico, infatti, non è possibile determinare in maniera certa il dies a quo del ventennio, nonostante gli appellanti facciano riferimento alla data del 06.04.1992, giorno in cui il Comune rilasciò
l'abitabilità a seguito dei lavori di “sostituzione di solaio a locale esistente”, non avendo offerto nessun elemento di riscontro certo che per l'appunto circoscriva tale lasso temporale.
Al contrario, come correttamente indicato dal Giudice di prime cure, è possibile far risalire tale trasformazione verosimilmente all'anno 2009, nel momento in cui viene protocollata al Comune di
Binetto la avente ad oggetto “opere di manutenzione ordinaria e straordinaria – modifiche Pt_6 interne e manutenzione del terrazzo o lastrici solari”.
Ne deriva la creazione dell'illegittima servitù di veduta esercitata dai e a carico Parte_4 della proprietà a seguito della trasformazione del solaio in terrazzo, e la Persona_7 corretta statuizione del Tribunale circa il ripristino dello “status quo ante in termini di utilizzo proprio di un lastrico solare (e non già di terrazzo “panoramico”)”, attraverso la rimozione delle ringhiere di protezione posizionate sullo stesso con ciò riconducendo tale utilizzo nei limiti imposti dalla legge.
L'appello principale è quindi integralmente infondato e va respinto.
Quanto all'appello incidentale rileva la Corte che i coniugi si dolgono della Persona_7 mancata rimozione della scala in ferro che porta al terrazzo della proprietà . Parte_4
A loro giudizio, infatti, per un verso la suddetta scala, non essendo addossata al muro, non risulta costruita in aderenza, per altro verso, violerebbe comunque, la distanza dalla veduta in appiombo e di veduta obliqua che si eserciterebbe dall'ultima e penultima finestra, partendo da sinistra.
Il motivo è fondato.
A tal proposito è utile richiamare quanto evidenziato dal CTU: “Nel fascicolo della S.C.I.A. in sanatoria
n.1568 del 15.03.2013 la scala, invece, viene allocata in adiacenza al muro di confine con la proprietà
. Si fa presente che la scala in oggetto, attualmente è allocata, nella porzione Persona_7 costituita dalla prima rampa ad una distanza di circa cm 5 dal muro di confine con il fabbricato al cui piano primo si situa l'immobile di proprietà , distanza che costituirebbe lo spazio Persona_7 per allocare l'attualmente mancante ringhiera-corrimano”.
Ed ancora: “Dalla lettura del P.R.G., si evince che i fabbricati per cui è vertenza sorgono in zona
Produttiva D2” normato dall'art. 28.2 delle N.T.A. Per l'area in oggetto, non vi è una norma che imponga una distanza minima obbligatoria negli strumenti urbanistici del Comune di Binetto e, pertanto, è ammessa la costruzione in aderenza. Partendo da questo presupposto e richiamato l'art.
877 del Codice civile, può dirsi che, nel caso in esame: - non vi è violazione delle norme sulle distanze per quanto attiene la scala che può ritenersi edificata in aderenza (il lasco attualmente presente, a realizzazione finita, dovrebbe esser occupato dalla ringhiera corrimano)”.
Orbene, è utile rammentare che a norma dell'art. 877 c.c. “il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”, dove per aderenza s'intende la mancanza di intercapedini tra una costruzione e l'altra. Considerata la natura di “costruzione” della scala, così come statuito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. civ., n.1556/2005), questa Corte ritiene che la scala oggetto di contestazione non solo è posta, allo stato attuale, in violazione delle distanze legali, a nulla valendo la circostanza che si tratterrebbe dello spazio relativo all'allocazione di un futuro corrimano, ma ancor di più in violazione dell'art. 907 c.c. Difatti, stante l'esistenza del diritto di veduta dei , Persona_7 dalla produzione fotografica allegata alla consulenza peritale, è del tutto evidente la fondatezza delle doglianze degli odierni appellanti incidentali, in quanto tale scala in ferro è posta ad una distanza inferiore a mt. 3 dalla veduta in appiombo che quest'ultimi esercitano dall'ultima finestra a sinistra nonché dal lato della penultima finestra, sempre a sinistra, dalla quale si esercita anche una veduta obliqua (foto pag. 42 elaborato peritale).
Con il secondo motivo di appello incidentale, i coniugi censurano la statuizione Persona_7 del Tribunale relativa alla mancata rimozione dell'intera colonnina in cemento, incentrando l'intera disamina solo sulle dimensioni della “cassetta-armadietto” e sulla sua esigua funzione.
Anche in questo caso è opportuno riproporre quanto evidenziato dal CTU a tal proposito: “come
, Parte_10 la presenza di n.3 cassette in pvc delle dimensioni di circa 45x55x8 cm, due delle quali contenevano, all'interno, delle tubazioni in corrugato, del tipo utilizzato per la predisposizione ed il successivo infilaggio di cablaggi elettrici (…). La terza, quella posta quasi nello spigolo a OR (lato adiacente alla proprietà ), appoggiata alla mazzetta in muratura costituente Persona_7 parapetto, si trovava a circa 37 cm dalla muratura di tamponamento del 2 e conteneva dei tubi Pt_11 corrugati anch'essi vuoti che non conducevano alcun cavo o tubazione con la eccezione del corrugato rosso, facilmente identificabile nella immagine che segue, il quale conduceva una tubazione in rame rivestita in PVC del tipo utilizzato per gli impianti di condizionamento, che funge da sola predisposizione e, pertanto, al momento dei sopralluoghi, tutte le tubazioni presenti nella cassetta non sono collegate ad alcuna fonte” (pag. 54-55).
Orbene, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti incidentali lamentavano la violazione del regolamento edilizio e dell'art. 873 ss. c.c. riguardo all'intera colonnina in cemento, dell'altezza di 1 metro circa, costruita, per l'alloggio delle centraline degli impianti e tubazioni idriche ed elettriche, accanto al balcone di proprietà . Persona_7
E' utile rammentare a questo punto quanto statuito dalla Suprema Corte in merito al significato di costruzione: “ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi
“costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione;
e che salvo il caso di sporti o aggetti in funzione meramente complementare o decorativa, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione, sicchè se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze, a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie” (cfr Cass. civ. sent.
n.4277/2011).
Nel caso di specie, a parere di questa Corte, a mente di quanto premesso, la colonnina in cemento ubicata sul terrazzo e costruita a 37 cm dal parapetto della proprietà Persona_7 dell'altezza di circa 1 mt. non presenta le caratteristiche tipiche di una costruzione non avendo dimensioni tali da ampliare la superficie o la funzionalità dell'immobile al quale sono incorporati.
Per converso, e in considerazione a quanto statuito dall'art. 889 co.2 c.c., la cassetta posta al suo interno, essendo destinata a contenere tubi di conduzione dei fluidi utilizzati per il funzionamento dell'impianto di condizionamento, non rispetta la distanza richiesta dal suddetto articolo pari ad 1 mt. dal confine, e pertanto, dovrà esser rimossa.
Il secondo motivo incidentale, quindi, è parzialmente accolto.
Con il terzo motivo, gli appellanti incidentali si dolgono della decisione che li condanna, oltre che alla rimozione della macchina esterna del condizionatore con le relative tubazioni, anche alla rimozione delle inferriate poste sulle quattro aperture, nonché alla rimozione dei davanzali, degli stipiti e architravi installati nell'area di proprietà dei . A giudizio degli appellanti incidentali, Parte_4 il Tribunale ha violato il principio del chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c. in quanto la rimozione di tutti aggetti installati abusivamente nella colonna d'aria di proprietà Parte_4 non era stata oggetto di domanda. Inoltre, i si dolgono della mancata Persona_7 pronuncia, da parte del Tribunale, sull'eccezione di avvenuta usucapione da essi proposta relativamente al diritto di mantenere gli aggetti nella posizione in cui erano stati installati fin dal 1991.
Anzitutto, è opportuno precisare che a giudizio di questa Corte, il Tribunale non è incorso nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto, dagli atti del giudizio di primo grado emerge chiaramente come i convenuti, attuali appellanti, nel proporre domanda riconvenzionale chiedevano espressamente l'accertamento della illegittimità della installazione del macchinario per il riscaldamento sulla proiezione verticale della loro proprietà, nonché delle inferriate, dei davanzali, stipiti e architravi sulla proiezione verticale con la conseguente loro eliminazione in sede di precisazioni delle conclusioni in data 12.06.2018, nella successiva comparsa conclusionale depositata in vista dell'udienza del 02.10.2018, nonché all'udienza successiva al mutamento del rito in data
24.06.2019.
Orbene, posta la proprietà dei della colonna sovrastante il proprio immobile, la Parte_4 giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte statuito che: “il proprietario non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo” (Cass. civ., Sez.
2, sentenza n.4664/2018). Nel caso di specie, posto che , appellati incidentali, non hanno chiarito e provato Parte_4 quale fosse il loro interesse alla rimozione delle inferriate (per un ingombro di 10 cm.) dei davanzali, stipiti e architravi delle quattro finestre (per un ingombro di 3 cm.), a giudizio di questa Corte tali aggetti non pregiudicano alcuna concreta possibilità di utilizzo del lastrico solare, nemmeno potenziale, giacché, si ricordi, l'attività di sopraedificazione risulta già impedita dall'esistenza di una veduta sul fondo degli stessi appellanti.
Stessa considerazione si ritiene dover esser fatta per il condizionatore, considerata l'esigua dimensione e il posizionamento dello stesso ad un'altezza tale (foto pag. 42 elaborato peritale) che non incidono sullo spazio aereo sovrastante l'immobile di proprietà degli appellati incidentali.
Il terzo motivo di appello incidentale è pertanto fondato e va accolto.
Di contro, priva di pregio risulta esser la censura mossa dagli appellanti incidentali circa la contestazione relativa alla mancata pronuncia sulla domanda volta alla rimozione del rivestimento di copertura del lastrico solare, elevato ad una quota non distante almeno 150 cm. dalla soglia di affaccio delle finestre del loro appartamento.
Nello specifico, gli appellanti incidentali deducono che, a seguito della posa in opera del pacchetto di copertura alto 50 cm, la distanza del pavimento del lastrico solare in origine attestata a 160 cm., attualmente si sia ridotta a soli 110 cm., così come rilevato dal CTU alla pag. 4 del “quadro di accordo bonario” del 28.07.2014.
Analizzando il “quadro di accordo bonario” e l'elaborato peritale, è possibile, infatti, rilevare solo la constatazione, da parte dell'esperto, dell'altezza di 110 cm. delle aperture dal cordolo esterno, nonché lo spessore di circa 50 cm. del pacchetto di copertura, nulla aggiungendo riguardo ad una preesistente distanza di 160 cm.
Al contrario, proprio il CTU, a pag. 53 dell'elaborato peritale, nel rispondere al quesito del Giudice di prime cure di “accertare se con il risanamento del solaio e con la posa in opera del rivestimento con piastrelle è stato modificato il livello del solaio di copertura dell'immobile di proprietà
[...]
”, così conclude: Pt_8
“Non si rileva dai titoli edilizi né è sembrato a chi scrive che l'altezza di imposta, cioè quella all'intradosso) del solaio sia stata variata con i lavori di cui ai titoli abilitativi edilizi successivi al 1994.
Atteso quanto sopra non appare possibile, con la documentazione in atti ed acquisita dallo scrivente affermare con certezza se sia stato modificato il livello del solaio di copertura dell'immobile.
Dall'esame delle fotografie (n.1 della relazione dell'ing del 18.04.2013 e documento 3 e CP_1 documento 11 del ricorso ex art. 702 bis C.P.C. degli avvvv. Barile e De Nicolo) può affermarsi che il solaio piano di copertura del era dotato di pavimentazione e che essa (cfr. documento 3 del Pt_12 ricorso ex art. 702 bis C.P.C. degli avvvv. Barile e De Nicolo) è stata svellita e distava dalla copertina lapidea del cordolo posto sul lato Ovest del Bene 1 a confine con la proprietà di Persona_7 una dimensione lineare praticamente uguale a quella attuale. Inoltre, deve dirsi che il muretto su cui
è imposta la ringhiera parapetto, alto circa 20 cm, e posto lungo tutto il lato Sud della copertura
è stato tagliato, con conseguenziale abbassamento della sua quota per una lunghezza Parte_4 di circa 70 cm, in corrispondenza della scala di accesso alla copertura, onde permettere, in quei 70 cm, di non avere ostacoli.
Infine, vi è da dire che durante i sopralluoghi esperiti si è verificato che il “pacchetto di copertura” ha, attualmente, uno spessore di circa 50 cm”.
Questa Corte, pertanto, ritenendo esaustivo quanto evidenziato dal CTU e in mancanza di prove atte a suffragare quanto asserito dagli odierni appellanti incidentali, non ravvisa alcuna violazione, in riferimento al quarto motivo di appello incidentale, da parte dei , il quale va Parte_4 pertanto respinto.
Alla luce di quanto sin qui esposto va accolto parzialmente l'appello incidentale, con assorbimento di ogni altra questione.
Quanto alla ripartizione dell'onere delle spese rileva la Corte l'esito complessivo della lite, come restituito all'esito del presente procedimento, non consenta di confermare la decisione di compensazione integrale delle spese fra le parti, dovendosi invece ritenere la prevalente soccombenza degli odierni appellati, con conseguente condanna degli stessi al pagamento dei ¾ delle spese di lite in entrambi i gradi (ivi comprese le spese di CTU) con compensazione della restante parte di ¼.
Le liquidazione delle spese va disposta come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22
(III scaglione – valori medi, salvo che per la fase di trattazione istruttoria, in appello, liquidata secondo i minimi non essendosi svolta istruttoria in questa fase).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg con riferimento all'appello principale, integralmente respinto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza n.3335/2022 pubblicata in data 15.09.2022 dal CP_1 CP_2
Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie quanto di ragione l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna e alla rimozione della scala in ferro Parte_1 Parte_2 che porta al lastrico solare di loro proprietà nonché alla rimozione della cassetta posta nell'angolo OR (lato adiacente alla proprietà ); Persona_7
- condanna e al pagamento dei ¾ delle spese Parte_1 Parte_2 di CTU e del doppio grado di giudizio liquidate queste ultime, per l'intero, in € 5.077,00 per il primo giudizio e in € 4.888, per il presente grado, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori, Avv. Giuseppe Barile e Avv. Francesco De Nicolo, dichiaratisi antistatari. - Dichiara compensata fra le parti la residua parte di ¼ delle spese.
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante principale, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°
l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Michele Prencipe - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1526/2022, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dagli avv.ti PANZARINO Vito e PANZARINO Consiglia Silvia, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Grumo Appula
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.3335/2022, resa nel procedimento n.
94000706/2013, pubblicata in data 15.09.2022, non notificata.
CONTRO
( e ( , CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv.ti BARILE Giuseppe e DE NICOLO Francesco, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Barile in Bari
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
All'udienza collegiale del 01.10.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 04.07.2013, i coniugi e CP_1
adivano il Tribunale di Bari – Sezione distaccata di Modugno, deducendo Controparte_2 che:
- erano comproprietari di un appartamento sito al primo piano dello stabile in Binetto alla Via
Tenente Giacomo Bozzi n.7, per averlo acquistato dal sig. , in forza di atto di Persona_1 compravendita per notar del 20.09.1991 rep. n.32449 – racc. 10866; Persona_2 - tale immobile confinava con un'altra unità immobiliare, composta da un unico locale a piano terra di proprietà di;
Parte_1 Pt_3 Parte_2
- i due immobili confinanti appartenevano in origine ad un unico proprietario, tale;
Persona_3
- l'appartamento di proprietà dei ricorrenti, sin dalla sua edificazione, assentita con licenza edilizia del 25.6.71 e successiva concessione in sanatoria del 10.10.89, era dotato di quattro finestre, con il lato inferiore posto ad altezza di circa un metro dal pavimento;
- da tali finestre si esercitava un diritto di affaccio e sporto come tale riservato all'originario proprietario dei due immobili in oggetto, (atto di compravendita per notar Persona_3 [...] del 20.09.88 ai e , danti causa dei convenuti), e così trasferito Per_4 CP_3 Per_5 ai ricorrenti;
- data la sussistenza del requisito dell'apparenza, tale servitù doveva, altresì, ritenersi costituita per destinazione del padre di famiglia;
- l'anno precedente i coniugi , limitandosi a denunziare (con DIA dell'11.9.2009 Parte_4
e SCIA del 21.9.2012) la mera esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nella propria unità immobiliare, avevano, invece, di fatto, illegittimamente modificato lo stato dei luoghi, al fine di trasformare in terrazzo praticabile il preesistente lastrico solare;
- in tale occasione, anzitutto, venivano interrati impianti e tubazioni istriche ed elettriche, a distanza inferiore a quella prescritta dal regolamento edilizio locale nonché dalla norma generale di cui all'art. 889 c.c.;
- per alloggiare le centraline dei predetti impianti, sempre in violazione del regolamento edilizio e del disposto degli artt. 873 e ss. c.p.c., veniva addossata al balcone, di proprietà degli istanti, una colonnina in cemento, dell'altezza di circa 1 mt;
- si modificava, altresì, con rivestimento in piastrelle ed indi elevato, il piano di calpestio del preesistente lastrico che pertanto veniva a trovarsi ad una quota di pochi centimetri inferiore a quella del piano di calpestio dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti;
- sempre a distanza inferiore a quella di legge, era apposta, sulla facciata esterna della proprietà
, una scala di metallo che consentiva l'agevole accesso al terrazzo, prima Pt_5 Pt_2 assolutamente interdetto;
- i cordoli di contenimento della detta area scoperta venivano dotati di ringhiere metalliche che consentivano un comodo sporto, prima del tutto precluso;
- i ricorrenti erano pertanto ampiamente legittimati ad agire per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di sporto e veduta, di fatto, preteso esercitare ex adverso, con evidente pregiudizio delle ragioni dei ricorrenti (art. 949 c.c.), la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nonché la rimozione della scala mediante la quale si esercitava la turbativa ridetta (art. 1079 e 2933 c.c.);
- sotto altro profilo, la contestata trasformazione aveva determinato una radicale alterazione dello stato dei luoghi, per effetto della quale risultava gravemente compromessa, o quanto meno reso più incomoda la possibilità, sino a quel momento indisturbata, per i ricorrenti, di inspicere e prospicere sul preesistente lastrico senza essere esposti agli sguardi di alcuno (art. 1067 c.c.); - tutto ciò aveva compromesso il diritto assoluto dei medesimi ricorrenti di abitare l'immobile di loro proprietà senza subire lo sguardo di chi si trovava sul terrazzo di proprietà dei convenuti.
Gli attori, pertanto, concludevano chiedendo al Tribunale di così provvedere:
1) “accerti l'inesistenza del diritto di veduta e sporto, illegittimamente esercitato, di fatto, in danno della proprietà degli odierni ricorrenti;
2) accerti l'illegittimità delle opere, degli impianti, dei manufatti e della scala di cui innanzi e la violazione delle norme in materia di servitù e di distanze nonché del regolamento edilizio del
; Controparte_4
3) ordini ai convenuti di ripristinare integralmente lo stato dei luoghi originario e di rimuovere le opere, gli impianti, la scala ed i manufatti ridetti;
4) assegni un termine per provvedere a tutto quanto innanzi, anticipatamente condannando i medesimi, in caso di inottemperanza, al pagamento delle somme necessarie per l'esecuzione del danno;
5) inibisca il libero accesso all'area scoperta de qua”.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, depositata in data
19.09.2013, si costituivano e i quali, contestando Parte_1 Parte_2
l'avversa ricostruzione dei fatti, preliminarmente eccepivano la inammissibilità della richiesta di Par accertamento della illegittimità della e della stante l'incompetenza per materia del Giudice Pt_7 adito. Nel merito, chiedevano il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Con la riconvenzionale, a loro volta spiegata, chiedevano di:
- “accertare il protrarsi del mancato esercizio della servitù di veduta per venti anni e, conseguentemente, dichiarare l'avvenuta estinzione della preesistente servitù;
- accertare e dichiarare che le aperture esistenti sul muro di proprietà degli attori erano luci irregolari e, di conseguenza, condannarli a regolarizzare dette luci irregolari secondo le prescrizioni dei cui all'art. 901 c.c.;
- accertare e dichiarare il diritto, acquisito per intervenuta usucapione a favore dei convenuti, a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale sia in rapporto alle distanze dalle costruzioni e sia in rapporto alle distanze da eventuali esistenti vedute;
- accertare la illegittimità della installazione del macchinario per il riscaldamento sulla proiezione verticale della proprietà e della relativa tubazione di scolo, Parte_4 dichiarare la inesistenza delle relative servitù e, di conseguenza, condannare gli attori a rimuovere ed eliminare sia il macchinario e sia la relativa tubazione;
- con vittoria di spese del giudizio”.
La causa veniva istruita inizialmente mediante consulenza tecnica d'ufficio ad ufficio dell'Ing. al fine di rispondere ai quesiti formulati dalle parti nonché per la proposizione di Persona_6 un eventuale soluzione transattiva, e successivamente mediante prova testimoniale.
Con ordinanza del 19.11.2018 il Tribunale, considerata la complessità dell'attività istruttoria, disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione. Dopo diversi rinvii, all'udienza del 07.06.2022, il Tribunale riservava la causa per la decisione ex art. 190 c.p.c., concedendo alle parti un solo termine di 60 giorni per il deposito delle memorie finali.
Con sentenza n.3335/2022 pubblicata in data 15.09.2022, il Tribunale di Bari così provvedeva:
- “Accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza dei diritti affermati dai convenuti e condanna i sig.ri , in solido, alla cessazione Parte_4 delle turbative così come descritte in parte motiva, con l'eliminazione, entro 60 gg dalla comunicazione della presente sentenza, delle ringhiere ivi esistenti sul lastrico solare;
- Accoglie la domanda riconvenzionale spiegata dai sig.ri – e, per l'effetto, Pt_1 Pt_2 condanna i sig.ri – , in solido, alla cessazione delle turbative coì come CP_1 CP_2 descritte in parte motiva, con l'eliminazione, entro 60 gg dalla comunicazione della presente sentenza, dei manufatti/aggetti come indicato a pag.43 (punti 2,3 e 4) dell'elaborato del CTU qui da intendersi richiamato;
- Spese di lite interamente compensate tra le parti;
- Il compenso liquidato in corso di causa al CTU rimane definitivamente a carico di tutte le parti in solido, ciascuna tenuta per 1/2”.
Preliminarmente, il Tribunale riteneva fondata l'eccezione sollevata dai resistenti di inammissibilità della richiesta di accertamento della illegittimità della DIA e della SCIA per incompetenza del Giudice adito.
Nel merito, dopo aver qualificato l'azione esperita dagli attori come actio negatoria servitutis e descritto i beni oggetto di causa sulla scorta dei rilievi effettuati dal CTU, il Tribunale esaminava, in quanto pregiudiziale, la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, diretta ad accertare la irregolarità delle finestre presenti sul muro di confine con il lastrico solare di loro proprietà. A riguardo, il Tribunale evidenziava come nell'atto di compravendita per notar del Persona_4
20.09.1988, il dante causa di entrambe le parti in causa, aveva riservato a sé e ai propri aventi causa il diritto di sporto e veduta nella proprietà attualmente di proprietà dei convenuti . Parte_4
Ciò veniva suffragato anche dal dato oggettivo in virtù del quale le lamentate aperture presentavano i requisiti di altezza propri delle c.d. finestre (e non anche delle luci).
Quanto alla trasformazione del lastrico solare in terrazza praticabile, il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU, rilevava come le caratteristiche e il posizionamento del trasformato lastrico solare in terrazzo, rendeva possibile l'esercizio della veduta e della introspezione attraverso le quattro finestre.
Pertanto, passando ad esaminare la domanda di acquisto per usucapione, avanzato in via riconvenzionale dai convenuti , del diritto a mantenere il terrazzo a distanza Parte_4 inferiore rispetto a quella legale, sia in rapporto alle distanze dalle costruzioni e sia in rapporto alle distanze da vedute, il Tribunale, riprendendo le risultanze emerse dalla CTU, rigettava la domanda ritenendo non maturato il requisito temporale necessario al perfezionarsi dell'invocato acquisto per usucapione.
Quindi, acclarata la trasformazione del lastrico solare in terrazza e apprezzata la obiettiva possibilità di esercizio della veduta da parte dei coniugi e la turbativa rappresentata dal suo Parte_8 comodo utilizzo a distanza inferiore da quella prevista dalla legge, il Tribunale ordinava la rimozione delle ringhiere di protezione posizionate sullo stesso, ripristinando lo status quo ante in termini di utilizzo proprio di un lastrico solare (e non già di terrazzo “panoramico”).
Diversamente, quanto alla scala in ferro posizionata dai convenuti per agevolare l'accesso al lastrico solare, riprendendo quanto evidenziato dal CTU, il Tribunale riteneva che la stessa non provocasse alcuna turbativa nei confronti degli attori – , potendo la stessa svolgere la CP_1 CP_2 funzione di agevolare l'accesso al lastrico solare per il precipuo scopo riservato allo stesso dalla legge.
Relativamente all'armadietto in muratura, considerato da parte attorea una costruzione in violazione delle norme sulle distanze, il Tribunale riteneva lo stesso non meritevole della qualifica di costruzione in virtù della ridotta dimensione, della residua funzione a cui apparteneva e della sua rimovibilità.
Passando alla disamina della domanda riconvenzionale spiegata dai convenuti, accertato dal CTU il carattere prospicente della macchina esterna del condizionatore, delle inferriate atte a proteggere le quattro finestre aperte sulla parete ovest dell'immobile degli attori, dei davanzali, stipiti e architravi di tutte le suddette quattro finestre, il Tribunale, ne disponeva l'eliminazione mediante l'esecuzione delle opere evidenziate dal CTU a pag. 43 dell'elaborato peritale, tanto al fine di eliminare ogni irregolarità e turbativa ai danni della proprietà degli attori in riconvenzionale.
Infine, quanto al cordolo in cemento esistente sulla proprietà dei convenuti a confine con la proprietà attorea, il Tribunale, pur considerando le eventuali opere di diversa finitura eseguite sullo stesso, riteneva non potersi riscontrare alcuna turbativa o violazione.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno proposto appello avverso la citata sentenza chiedendo, in parziale riforma Parte_2 della sentenza impugnata, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, così provvedere:
“1) confermare le statuizioni relative:
1a) all'accoglimento della eccezione, sollevata dai sigg.ri Genco-Muriglio di incompetenza per materia circa la richiesta di illegittimità della DIA e della SCIA avanzata dai sigg.ri
[...]
; Parte_9
1b) alla condanna dei sigg.ri alla cessazione delle turbative perpetrate in Persona_7 danno della proprietà dei sigg.ri con condanna in solido degli stessi sigg.ri Parte_4
alla eliminazione dei manufatti-oggetti descritti dal CTU e precisamente: Persona_7
1b1) -della macchina esterna del condizionatore situata nella colonna d'aria sovrastante la proprietà dei sigg.ri ; 1b2) -delle inferriate delle quattro aperture poste sulla Parte_4 colonna d'aria sovrastante la proprietà dei sigg.ri per un ingombro di 10 cm;
Parte_4
1b3) -dei davanzali, stipiti e architravi di tutte le quattro aperture sulla parete ovest di primo piano dell'immobile di proprietà dei sigg.ri situate per intero nella colonna Persona_7
d'aria sovrastante la proprietà dei sigg.ri per un ingombro di cm 3; Parte_4
2) rigettare, perché infondate in fatto e diritto, tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo dai sigg.ri e, in particolare: 2a) accertare e dichiarare che Persona_7 nessuna trasformazione del solaio in terrazza è avvenuta successivamente alla data del
06.04.1992 da parte dei sigg.ri e, di conseguenza, rigettare la domanda di Parte_4 negatoria servitutis avanzata dagli stessi precisandosi che nessuna servitù di veduta è stata creata con i lavori eseguiti nel 2009 e nel 2012 dalla terrazza dell'immobile di proprietà
[...] in danno dell'immobile di proprietà dei sigg.ri ; 2b revocare la Pt_8 Persona_7 condanna alla eliminazione delle ringhiere esistenti sulla terrazza;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dai sigg.ri e : Pt_1 Pt_2
3a) voglia accertare il mancato insorgere e/o, ove insorta, il protrarsi del mancato esercizio, anche per impossibilità, della servitù di veduta per oltre venti anni e, conseguentemente, dichiarare l'avvenuta estinzione di quella eventuale (se preesistente) servitù di veduta;
3b) voglia accertare e dichiarare che le aperture esistenti sul muro di proprietà dei sigg.ri
sono luci irregolari e, di conseguenza, condannare i predetti sigg.ri Persona_7 [...]
a regolarizzare dette luci irregolari secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.; Parte_9
3c) voglia accertare e dichiarare il diritto, acquisito per intervenuta usucapione, dei sigg.ri
a mantenere la costruzione e la terrazza a livello attualmente esistente sia in Parte_4 rapporto alle distanze dalle costruzioni e sia in rapporto alle distanze da eventuali (inesistenti vedute);
4) porre le spese e competenze tutte, sia legali che tecniche, del doppio grado del giudizio come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 27.02.2023, si costituivano e , i quali, contestando le avverse pretese CP_1 Controparte_2 chiedevano, il rigetto dell'appello principale perché inammissibile e infondato e, in via incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata, di così provvedere:
- accertare e dichiarare l'illegittimità della scala e della cassetta/armadietto di cui ai primi due motivi, per violazione della normativa in materia di servitù e distanze nonché delle prescrizioni in materia, contenute nel regolamento edilizio del Comune di Binetto;
- per l'effetto, condannare gli appellati incidentali alla rimozione di tutti i predetti manufatti e al ripristino integrale dello stato dei luoghi, a propria cura e spese;
- in accoglimento del terzo motivo, rigettare integralmente la domanda riconvenzionale dei sigg.ri ed indi riformare il capo della sentenza di prime cure con cui è stato Parte_4 disposto quanto segue:
1. rimozione della macchina esterna del climatizzatore;
2. rimozione delle inferriate ora presenti sulle quattro finestre aperte sulla parete ovest del piano primo dell'appartamento di proprietà e il loro spostamento nella porzione di vano Persona_7 tra l'infisso ed il filo esterno della muratura di tamponamento;
3. Sostituzione dei davanzali, degli stipiti e architravi di tutte le quattro finestre di cui innanzi con nuovi elementi lapidei non aggettanti rispetto al filo esterno della muratura di tamponamento;
- in accoglimento del quarto motivo, accertare e dichiarare l'insufficienza del distacco, dalle quattro finestre pertinenti l'appartamento di proprietà , del rivestimento di copertura CP_1 del lastrico sovrastante l'appartamento di proprietà comecchè questo attestato, dopo Pt_1
l'interramento del “pacchetto di copertura”, ad una distanza di soli 110 cm. in luogo dei 150 prescritti dal combinato degli artt. 905 e 907 e per l'effetto, condannare gli appellati incidentali alla rimozione dello stesso e al ripristino integrale dello stato dei luoghi, a propria cura e spese”. Rigettata l'istanza inibitoria con provvedimento del 28.06.2022, la causa veniva rinviata per precisazioni delle conclusioni.
All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 16.04.2024, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da note inviate telematicamente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha qualificato come “finestre – vedute” e non come “finestre – lucifere” le quattro aperture esistenti sul muro confinante dell'immobile di proprietà degli appellati. In particolare, gli appellanti sostengono che tali aperture, dotate di inferriate fisse in ferro con maglia del passo di undici centimetri, non possono qualificarsi come vedute ovvero come finestre-vedute in quanto non funzionalmente idonee a consentire la comoda inspectio e prospectio in alienum.
Con il secondo articolato motivo di appello, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha statuito l'esistenza di una servitù di veduta a favore dell'immobile di proprietà attraverso le quattro aperture e nella parte in cui ha omesso di Controparte_5 esaminare l'avversa eccezione di avvenuta estinzione della detta servitù, se inizialmente esistente, per prescrizione.
A giudizio degli appellanti, innanzitutto, la servitù in oggetto non sarebbe mai sorta, né per destinazione del padre di famiglia, in quanto nell'atto di trasferimento dell'originario proprietario
, l'immobile era costruito solo al rustico, sicché non presentava quegli elementi (opere Persona_3 visive permanenti) rivelatori della esistenza di una servitù di veduta, né pattiziamente in quanto, il diritto di veduta, pur riservato e annunciato, non venne più realizzato in quanto vennero apposte solide inferriate fisse ed inamovibili.
Tuttavia, a parere degli appellanti, pur se tale diritto fosse riconosciuto, esso è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 1073 e 1074 c.c., considerato il mancato uso di tale servitù per venti anni a causa dell'apposizione delle inferriate fisse che hanno impedito di poter effettuare la prospectio.
Con il terzo motivo gli appellanti deducono l'omessa decisione, da parte del Tribunale, sulla richiesta di regolarizzazione delle luci irregolari.
A giudizio degli appellanti, infatti, caduta la qualificazione come vedute delle aperture esistenti sul muro di confine di proprietà – , si tratterebbe di luci irregolari in quanto non CP_1 CP_2 rispettose delle prescrizioni dettate dall'art. 901 c.c. e quindi da regolarizzarsi alla luce dei criteri di cui all'art. 901 c.c.
Con il quarto articolato motivo gli appellanti censurano l'erronea applicazione dell'art. 949 c.pc. sia sotto il profilo della dichiarata avvenuta trasformazione della copertura a solaio in terrazza, sia sotto il profilo della ritenuta insorgenza di un diritto di veduta dalla terrazza e della conseguenziale decisione in ordine alla eliminazione delle ringhiere.
Nello specifico gli appellanti sostengono che, stante l'inesistenza o comunque l'estinzione della servitù di veduta, nessuna distanza dalle medesime aperture deve esser rispettata in relazione sia alla esecuzione di manufatti, sia alla possibilità di usare il proprio terrazzo per tutte le funzioni connesse ivi comprese quella di esercitare la veduta verso tutte le zone circostanti e in qualsiasi direzione.
Avrebbe quindi errato il Tribunale nel ritenere l'avvenuta modificazione del solaio in terrazza ed il ripristino della precedente situazione, con il rigetto della domanda di usucapione del relativo diritto di servitù e la conseguenziale condanna alla eliminazione delle ringhiere.
Con appello incidentale i coniugi censurano, per contro, la sentenza con Persona_7 quattro motivi.
Con il primo motivo contestano, infatti, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non aveva disposto la rimozione della scala in ferro, sostenendo che quest'ultima potesse ritenersi in aderenza al muro di confine in quanto da esso distante solo 5 cm., distanza colmabile dal corrimano;
evidenziano altresì, il mancato rispetto, da parte della scala, del limite della distanza dei 3 metri dalla veduta in appiombo che i predetti esercitano dall'ultima finestra, nonché dalla penultima dalla quale si esercita una veduta obliqua.
Con il secondo motivo lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha stabilito che l'armadietto di esigue dimensioni, non costituendo una costruzione, non è soggetto al rispetto di alcuna distanza dal fabbricato.
Con il terzo motivo si dolgono della condanna alla rimozione oltre che della macchina esterna del condizionatore e relative tubazioni, anche delle inferrate poste sulle quattro aperture, dei davanzali, degli stipiti e architravi installati nell'area di proprietà . Parte_4
Gli appellati, in particolare, deducono anzitutto che la rimozione di tutto quanto installato nella colonna d'aria di proprietà non era stato oggetto di domanda, con conseguente Parte_4 violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 112 c.p.c.; in secondo luogo lamentano l'omessa pronuncia, da parte del Giudice di prime cure, sull'eccezione di avvenuta usucapione, dagli stessi promossa, al fine di mantenere tali opere nella posizione in cui risultavano installate, sin dal 1991; deducono, infine, il mancato interesse da parte dei coniugi alla rimozione di tutti Parte_4
i suddetti beni.
Con il quarto motivo, infine, i coniugi lamentano la violazione del combinato Persona_7 disposto di cui all'art. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché l'omessa applicazione del combinato disposto degli artt. 905 e 907 c.c., per non aver il Tribunale ordinato la rimozione del rivestimento di copertura del lastrico sovrastante la proprietà , nonostante questo sia stato elevato ad una Parte_4 quota non distanziata di almeno 150 cm. dalla soglia di affaccio dalle finestre dell'appartamento di loro proprietà. Va preliminarmente delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta da parte appellata, per violazione dell'art. 342 c.p.c. per carenza dei requisiti formali richiesti dalla legge.
Hanno statuito le Sezioni Unite della Cassazione che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal
d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (Cass. SS. UU., sentenza del 16.11.2017 n.27199).
Questa Corte, pertanto, pur consapevole dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi in merito alla disposizione citata, non può non rammentare la necessità di contemperare tale orientamento con il potere – dovere del giudice di interpretare i fatti posti a fondamento delle censure.
A riguardo, fermo restando l'ammissibilità sul piano formale dell'appello, la Corte ritiene che verranno singolarmente esaminati e delibati i motivi di appello se rispondenti ai parametri sopra indicati, disattendendo i motivi di doglianza non sufficientemente supportati da chiare e fondate argomentazioni in fatto e in diritto che ne giustifichino la riforma.
Tanto precisato in rito, il primo motivo di appello principale, la cui trattazione si pone in termini di pregiudizialità logico-giuridica rispetto agli altri motivi del gravame principale, è privo di fondamento.
Nello specifico, punto nodale della questione è la qualificazione in vedute o luci, delle quattro aperture poste sul muro di proprietà . CP_5 CP_2
A tal fine, è utile rammentare quanto disposto dall'art. 900 c.c. a norma del quale le luci sono quelle aperture che “danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino”, a differenza delle vedute o prospetti che “permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”.
E' noto, infatti, che “affinché sussista una veduta ex art. 900 c.c., è necessario, oltre al requisito della inspectio, anche quello della prospectio sul fondo del vicino, dovendo detta apertura consentire non solo di vedere e guardare frontalmente, ma anche di affacciarsi, garantendo una visione frontale, obliqua e laterale, si da assoggettare il fondo alieno ad una visione mobile e globale, secondo un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione” (tra le tante, Cass. civ. 346/2017).
Nel caso di specie, le caratteristiche obiettive e le dimensioni delle predette aperture, come chiaramente evincibili dalle foto allegate alla CTU dell'Ing. escludono la destinazione delle Per_6 stesse al solo passaggio di luce ed aria, dimostrando la possibilità di un comodo affaccio da parte di una persona di media statura. Come lo stesso CTU ha evidenziato, le aperture “sono poste ad altezza di circa cm.107 dal pavimento interno (immobile di proprietà ) e di circa 110 cm. Persona_7 dal cordolo esterno (Immobile di proprietà )”. Parte_4
Né può la difesa di parte appellante insistere sulla tesi della luce facendo leva sull'esistenza di inferriate fisse che, a suo dire, non consentirebbe lo sporgersi col capo all'interno delle maglie e quindi di affacciarsi sul fondo del vicino in tutte le direzioni.
Premesso, infatti, che la presenza di una grata in ferro non costituisce indice univoco della finestra lucifera, potendo la stessa essere applicata alla finestra dalla quale si esercita la servitù di veduta anche per motivi di sicurezza (cfr. Cass. n.2193/1975; Cass. n.2692/1970), nel caso di specie, le dimensioni della inferriata, “che sporge di cm 10.00 circa i cui ferri hanno passo 11 cm circa” sono,
“ictu oculi”, di tale ampiezza da consentire, senza alcuno sforzo eccezionale l'esercizio di una visione mobile e globale (“inspectio” e “prospectio”) nella proprietà altrui. In tal senso la giurisprudenza della
Suprema Corte ha difatti statuito che “un'apertura munita di inferriata può essere considerata veduta anziché luce solo se permetta di affacciarsi e di guardare oltreché di fronte anche obliquamente o lateralmente, come nel caso in cui abbia maglie così larghe da consentire di esporre il capo in ogni direzione ovvero non si aderente alla superficie esterna del muro, ma se ne distacchi tanto da consentire di sporgere il capo oltre tale muro” (Cass. civ., Sez. 2, sentenza n.7745/1999).
Quindi, le inferriate così come apposte, ossia in sporgenza di ben 10 cm. e con un passo di 11 cm. circa, consentono oltre alla inspectio anche la prospectio sul fondo del vicino, cosicché le quattro aperture ben possono essere qualificate, come “finestra – veduta”.
Anche la pronuncia circa l'esistenza di una servitù di veduta a favore dell'immobile di proprietà
[...]
, oggetto del secondo motivo di appello, è immune da censure sulla scorta dei CP_5 seguenti concorrenti elementi di valutazione:
a) nell'atto di compravendita per notar del 20.09.1988, il dante causa di Persona_4 entrambe le attuali parti, nel vendere al sig. l'immobile, attualmente di Controparte_6 proprietà dei , riservava a sé ed ai propri aventi causa diritto di sporto e Parte_4 veduta in tale proprietà.
b) Nell'atto si legge testualmente “si precisa tra le parti che il locale oggetto della presente compravendita è attiguo ad una costruzione già esistente da piano terra e primo piano, le cui finestre sporgono sull'area del locale compravenduto. Il signor , per sé e suoi aventi Persona_3 causa si riserva tale diritto di sporto e veduta”;
c) l'apertura delle finestre è quindi, antecedente al 20.09.1988, in considerazione del fatto che le stesse risultano citate come esistenti nel suddetto atto di compravendita;
d) negli atti di passaggio relativi alla proprietà , per converso, nulla risulta, Persona_7 apparendo quindi pacifico che le aperture-vedute aperte sul lato della proprietà dei
[...]
siano legittimamente in essere (pag. 46 dell'elaborato peritale). Parte_9
E' pertanto evidente come in questo caso ci si trovi difronte, ad una servitù di veduta costituita non solo negozialmente ma anche per destinazione del padre di famiglia, essendo presenti tutti gli elementi richiesti dall'art. 1062 c.c., a nulla rilevando le argomentazioni degli odierni appellanti secondo i quali l'immobile dei fosse stato realizzato solo al rustico e le quattro Persona_7 aperture fossero ancora non rifinite, in quanto la norma richiede solo l'esistenza dell'opera, ma non che la stessa sia immediatamente fruibile e completa di tutte le finiture.
Dall'infondatezza del primo e secondo motivo di appello, deriva il conseguenziale assorbimento del terzo e in parte del quarto motivo di appello.
Pertanto, con le ulteriori censure mosse con il quarto motivo di appello, gli appellanti si dolgono di come il Giudice di prime cure abbia affermato la illegittima trasformazione del proprio lastrico solare in terrazzo praticabile e non abbia dichiarato l'avvenuta usucapione del diritto da parte dei
[...]
di mantenere la propria costruzione (terrazzo) a distanza inferiore a quella di legge. Pt_8
Accertata la qualifica delle quattro aperture in finestre-vedute e l'esistenza del relativo diritto di sporto e veduta a favore degli odierni appellati, questa Corte ritiene corretta la statuizione del Giudice di prime cure circa il possibile e concreto esercizio, precedentemente precluso, di veduta e introspezione attraverso le quattro finestre de quo da parte degli odierni appellanti, a seguito della trasformazione del lastrico solare in terrazza, mediante le plurime innovazioni e le nuove dotazioni.
Posto ciò, quanto all'invocato acquisto per usucapione da parte degli appellanti del diritto a mantenere la propria costruzione (terrazzo) a distanza inferiore a quella consentita per legge, anche questa Corte ritiene opportuno analizzare la questione riprendendo quanto statuito dal CTU, segnatamente: “Il sig. , poi, in data 19.04.1991 fa richiesta di una concessione edilizia Controparte_6 per lavori di sostituzione di solaio al locale esistente e costruzione all'interno di uno scantinato che esita con il rilascio, da parte del Comune di Binetto della concessione edilizia n.18 in data 31.07.1991.
Negli elaborati grafici di questo titolo abilitativo edilizio si evince che la copertura che era lievemente inclinata a una falda diventa piana. Né negli atti di causa, né nella documentazione acquisita da questo CTU si è reperito alcun documento che attesi la effettiva data in cui tale copertura è stata ultimata in relazione a tale titolo abilitativo edilizio. Vi è però da dire che, l'elaborato grafico della concessione edilizia n.19 del 23.05.1994 prot. N.3133, esplicita come già esistente alla data della presentazione della istanza, avvenuta in data 11.10.1993, la copertura piana. Pertanto, deve ritenersi che essa sia stata realizzata tra il 31.07.1991 e l'11.10.1993. Tale copertura, costituita da un solaio in latero-cemento era certamente praticabile, anche se per il suo utilizzo necessitava la apposizione di una scala del tipo amovibile che, verosimilmente, ne avrebbe impedito un utilizzo comodo e continuo”
(pag. 47-49 dell'elaborato peritale).
Pertanto, come statuito dalla giurisprudenza della Suprema Corte: “in materia di luce e di vedute, il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, in assenza di titolo specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), l'acquisto automatico della servitù di veduta, la quale suppone l'esistenza, per la prescritta durata ventennale, di aperture che consentono l'inspectio
e la prospectio nel fondo confinante e che siano poste a distanza inferiore di quella prescritta dall'art.
905 c.c.” (Cass. civ., Sez.2, ordinanza n.33134/2023).
Nel caso di specie, a giudizio di questa Corte, non può ritenersi maturato il requisito temporale necessario per il perfezionarsi dell'acquisto per usucapione, né gli odierni appellanti hanno assolto allo stringente onere di prova di cui erano gravati. Nello specifico, infatti, non è possibile determinare in maniera certa il dies a quo del ventennio, nonostante gli appellanti facciano riferimento alla data del 06.04.1992, giorno in cui il Comune rilasciò
l'abitabilità a seguito dei lavori di “sostituzione di solaio a locale esistente”, non avendo offerto nessun elemento di riscontro certo che per l'appunto circoscriva tale lasso temporale.
Al contrario, come correttamente indicato dal Giudice di prime cure, è possibile far risalire tale trasformazione verosimilmente all'anno 2009, nel momento in cui viene protocollata al Comune di
Binetto la avente ad oggetto “opere di manutenzione ordinaria e straordinaria – modifiche Pt_6 interne e manutenzione del terrazzo o lastrici solari”.
Ne deriva la creazione dell'illegittima servitù di veduta esercitata dai e a carico Parte_4 della proprietà a seguito della trasformazione del solaio in terrazzo, e la Persona_7 corretta statuizione del Tribunale circa il ripristino dello “status quo ante in termini di utilizzo proprio di un lastrico solare (e non già di terrazzo “panoramico”)”, attraverso la rimozione delle ringhiere di protezione posizionate sullo stesso con ciò riconducendo tale utilizzo nei limiti imposti dalla legge.
L'appello principale è quindi integralmente infondato e va respinto.
Quanto all'appello incidentale rileva la Corte che i coniugi si dolgono della Persona_7 mancata rimozione della scala in ferro che porta al terrazzo della proprietà . Parte_4
A loro giudizio, infatti, per un verso la suddetta scala, non essendo addossata al muro, non risulta costruita in aderenza, per altro verso, violerebbe comunque, la distanza dalla veduta in appiombo e di veduta obliqua che si eserciterebbe dall'ultima e penultima finestra, partendo da sinistra.
Il motivo è fondato.
A tal proposito è utile richiamare quanto evidenziato dal CTU: “Nel fascicolo della S.C.I.A. in sanatoria
n.1568 del 15.03.2013 la scala, invece, viene allocata in adiacenza al muro di confine con la proprietà
. Si fa presente che la scala in oggetto, attualmente è allocata, nella porzione Persona_7 costituita dalla prima rampa ad una distanza di circa cm 5 dal muro di confine con il fabbricato al cui piano primo si situa l'immobile di proprietà , distanza che costituirebbe lo spazio Persona_7 per allocare l'attualmente mancante ringhiera-corrimano”.
Ed ancora: “Dalla lettura del P.R.G., si evince che i fabbricati per cui è vertenza sorgono in zona
Produttiva D2” normato dall'art. 28.2 delle N.T.A. Per l'area in oggetto, non vi è una norma che imponga una distanza minima obbligatoria negli strumenti urbanistici del Comune di Binetto e, pertanto, è ammessa la costruzione in aderenza. Partendo da questo presupposto e richiamato l'art.
877 del Codice civile, può dirsi che, nel caso in esame: - non vi è violazione delle norme sulle distanze per quanto attiene la scala che può ritenersi edificata in aderenza (il lasco attualmente presente, a realizzazione finita, dovrebbe esser occupato dalla ringhiera corrimano)”.
Orbene, è utile rammentare che a norma dell'art. 877 c.c. “il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente”, dove per aderenza s'intende la mancanza di intercapedini tra una costruzione e l'altra. Considerata la natura di “costruzione” della scala, così come statuito dalla giurisprudenza della
Suprema Corte (Cass. civ., n.1556/2005), questa Corte ritiene che la scala oggetto di contestazione non solo è posta, allo stato attuale, in violazione delle distanze legali, a nulla valendo la circostanza che si tratterrebbe dello spazio relativo all'allocazione di un futuro corrimano, ma ancor di più in violazione dell'art. 907 c.c. Difatti, stante l'esistenza del diritto di veduta dei , Persona_7 dalla produzione fotografica allegata alla consulenza peritale, è del tutto evidente la fondatezza delle doglianze degli odierni appellanti incidentali, in quanto tale scala in ferro è posta ad una distanza inferiore a mt. 3 dalla veduta in appiombo che quest'ultimi esercitano dall'ultima finestra a sinistra nonché dal lato della penultima finestra, sempre a sinistra, dalla quale si esercita anche una veduta obliqua (foto pag. 42 elaborato peritale).
Con il secondo motivo di appello incidentale, i coniugi censurano la statuizione Persona_7 del Tribunale relativa alla mancata rimozione dell'intera colonnina in cemento, incentrando l'intera disamina solo sulle dimensioni della “cassetta-armadietto” e sulla sua esigua funzione.
Anche in questo caso è opportuno riproporre quanto evidenziato dal CTU a tal proposito: “come
, Parte_10 la presenza di n.3 cassette in pvc delle dimensioni di circa 45x55x8 cm, due delle quali contenevano, all'interno, delle tubazioni in corrugato, del tipo utilizzato per la predisposizione ed il successivo infilaggio di cablaggi elettrici (…). La terza, quella posta quasi nello spigolo a OR (lato adiacente alla proprietà ), appoggiata alla mazzetta in muratura costituente Persona_7 parapetto, si trovava a circa 37 cm dalla muratura di tamponamento del 2 e conteneva dei tubi Pt_11 corrugati anch'essi vuoti che non conducevano alcun cavo o tubazione con la eccezione del corrugato rosso, facilmente identificabile nella immagine che segue, il quale conduceva una tubazione in rame rivestita in PVC del tipo utilizzato per gli impianti di condizionamento, che funge da sola predisposizione e, pertanto, al momento dei sopralluoghi, tutte le tubazioni presenti nella cassetta non sono collegate ad alcuna fonte” (pag. 54-55).
Orbene, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, gli odierni appellanti incidentali lamentavano la violazione del regolamento edilizio e dell'art. 873 ss. c.c. riguardo all'intera colonnina in cemento, dell'altezza di 1 metro circa, costruita, per l'alloggio delle centraline degli impianti e tubazioni idriche ed elettriche, accanto al balcone di proprietà . Persona_7
E' utile rammentare a questo punto quanto statuito dalla Suprema Corte in merito al significato di costruzione: “ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e seguenti c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi
“costruzione” qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione;
e che salvo il caso di sporti o aggetti in funzione meramente complementare o decorativa, gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell'immobile, in guisa da ampliarne la superficie o la funzionalità, assumono il carattere di costruzione, sicchè se ne deve tener conto ai fini dell'accertamento del rispetto della normativa sulle distanze, a maggior ragione qualora le distanze tra costruzioni siano stabilite in un regolamento edilizio comunale che non preveda espressamente un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie” (cfr Cass. civ. sent.
n.4277/2011).
Nel caso di specie, a parere di questa Corte, a mente di quanto premesso, la colonnina in cemento ubicata sul terrazzo e costruita a 37 cm dal parapetto della proprietà Persona_7 dell'altezza di circa 1 mt. non presenta le caratteristiche tipiche di una costruzione non avendo dimensioni tali da ampliare la superficie o la funzionalità dell'immobile al quale sono incorporati.
Per converso, e in considerazione a quanto statuito dall'art. 889 co.2 c.c., la cassetta posta al suo interno, essendo destinata a contenere tubi di conduzione dei fluidi utilizzati per il funzionamento dell'impianto di condizionamento, non rispetta la distanza richiesta dal suddetto articolo pari ad 1 mt. dal confine, e pertanto, dovrà esser rimossa.
Il secondo motivo incidentale, quindi, è parzialmente accolto.
Con il terzo motivo, gli appellanti incidentali si dolgono della decisione che li condanna, oltre che alla rimozione della macchina esterna del condizionatore con le relative tubazioni, anche alla rimozione delle inferriate poste sulle quattro aperture, nonché alla rimozione dei davanzali, degli stipiti e architravi installati nell'area di proprietà dei . A giudizio degli appellanti incidentali, Parte_4 il Tribunale ha violato il principio del chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c. in quanto la rimozione di tutti aggetti installati abusivamente nella colonna d'aria di proprietà Parte_4 non era stata oggetto di domanda. Inoltre, i si dolgono della mancata Persona_7 pronuncia, da parte del Tribunale, sull'eccezione di avvenuta usucapione da essi proposta relativamente al diritto di mantenere gli aggetti nella posizione in cui erano stati installati fin dal 1991.
Anzitutto, è opportuno precisare che a giudizio di questa Corte, il Tribunale non è incorso nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto, dagli atti del giudizio di primo grado emerge chiaramente come i convenuti, attuali appellanti, nel proporre domanda riconvenzionale chiedevano espressamente l'accertamento della illegittimità della installazione del macchinario per il riscaldamento sulla proiezione verticale della loro proprietà, nonché delle inferriate, dei davanzali, stipiti e architravi sulla proiezione verticale con la conseguente loro eliminazione in sede di precisazioni delle conclusioni in data 12.06.2018, nella successiva comparsa conclusionale depositata in vista dell'udienza del 02.10.2018, nonché all'udienza successiva al mutamento del rito in data
24.06.2019.
Orbene, posta la proprietà dei della colonna sovrastante il proprio immobile, la Parte_4 giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte statuito che: “il proprietario non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo” (Cass. civ., Sez.
2, sentenza n.4664/2018). Nel caso di specie, posto che , appellati incidentali, non hanno chiarito e provato Parte_4 quale fosse il loro interesse alla rimozione delle inferriate (per un ingombro di 10 cm.) dei davanzali, stipiti e architravi delle quattro finestre (per un ingombro di 3 cm.), a giudizio di questa Corte tali aggetti non pregiudicano alcuna concreta possibilità di utilizzo del lastrico solare, nemmeno potenziale, giacché, si ricordi, l'attività di sopraedificazione risulta già impedita dall'esistenza di una veduta sul fondo degli stessi appellanti.
Stessa considerazione si ritiene dover esser fatta per il condizionatore, considerata l'esigua dimensione e il posizionamento dello stesso ad un'altezza tale (foto pag. 42 elaborato peritale) che non incidono sullo spazio aereo sovrastante l'immobile di proprietà degli appellati incidentali.
Il terzo motivo di appello incidentale è pertanto fondato e va accolto.
Di contro, priva di pregio risulta esser la censura mossa dagli appellanti incidentali circa la contestazione relativa alla mancata pronuncia sulla domanda volta alla rimozione del rivestimento di copertura del lastrico solare, elevato ad una quota non distante almeno 150 cm. dalla soglia di affaccio delle finestre del loro appartamento.
Nello specifico, gli appellanti incidentali deducono che, a seguito della posa in opera del pacchetto di copertura alto 50 cm, la distanza del pavimento del lastrico solare in origine attestata a 160 cm., attualmente si sia ridotta a soli 110 cm., così come rilevato dal CTU alla pag. 4 del “quadro di accordo bonario” del 28.07.2014.
Analizzando il “quadro di accordo bonario” e l'elaborato peritale, è possibile, infatti, rilevare solo la constatazione, da parte dell'esperto, dell'altezza di 110 cm. delle aperture dal cordolo esterno, nonché lo spessore di circa 50 cm. del pacchetto di copertura, nulla aggiungendo riguardo ad una preesistente distanza di 160 cm.
Al contrario, proprio il CTU, a pag. 53 dell'elaborato peritale, nel rispondere al quesito del Giudice di prime cure di “accertare se con il risanamento del solaio e con la posa in opera del rivestimento con piastrelle è stato modificato il livello del solaio di copertura dell'immobile di proprietà
[...]
”, così conclude: Pt_8
“Non si rileva dai titoli edilizi né è sembrato a chi scrive che l'altezza di imposta, cioè quella all'intradosso) del solaio sia stata variata con i lavori di cui ai titoli abilitativi edilizi successivi al 1994.
Atteso quanto sopra non appare possibile, con la documentazione in atti ed acquisita dallo scrivente affermare con certezza se sia stato modificato il livello del solaio di copertura dell'immobile.
Dall'esame delle fotografie (n.1 della relazione dell'ing del 18.04.2013 e documento 3 e CP_1 documento 11 del ricorso ex art. 702 bis C.P.C. degli avvvv. Barile e De Nicolo) può affermarsi che il solaio piano di copertura del era dotato di pavimentazione e che essa (cfr. documento 3 del Pt_12 ricorso ex art. 702 bis C.P.C. degli avvvv. Barile e De Nicolo) è stata svellita e distava dalla copertina lapidea del cordolo posto sul lato Ovest del Bene 1 a confine con la proprietà di Persona_7 una dimensione lineare praticamente uguale a quella attuale. Inoltre, deve dirsi che il muretto su cui
è imposta la ringhiera parapetto, alto circa 20 cm, e posto lungo tutto il lato Sud della copertura
è stato tagliato, con conseguenziale abbassamento della sua quota per una lunghezza Parte_4 di circa 70 cm, in corrispondenza della scala di accesso alla copertura, onde permettere, in quei 70 cm, di non avere ostacoli.
Infine, vi è da dire che durante i sopralluoghi esperiti si è verificato che il “pacchetto di copertura” ha, attualmente, uno spessore di circa 50 cm”.
Questa Corte, pertanto, ritenendo esaustivo quanto evidenziato dal CTU e in mancanza di prove atte a suffragare quanto asserito dagli odierni appellanti incidentali, non ravvisa alcuna violazione, in riferimento al quarto motivo di appello incidentale, da parte dei , il quale va Parte_4 pertanto respinto.
Alla luce di quanto sin qui esposto va accolto parzialmente l'appello incidentale, con assorbimento di ogni altra questione.
Quanto alla ripartizione dell'onere delle spese rileva la Corte l'esito complessivo della lite, come restituito all'esito del presente procedimento, non consenta di confermare la decisione di compensazione integrale delle spese fra le parti, dovendosi invece ritenere la prevalente soccombenza degli odierni appellati, con conseguente condanna degli stessi al pagamento dei ¾ delle spese di lite in entrambi i gradi (ivi comprese le spese di CTU) con compensazione della restante parte di ¼.
Le liquidazione delle spese va disposta come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22
(III scaglione – valori medi, salvo che per la fase di trattazione istruttoria, in appello, liquidata secondo i minimi non essendosi svolta istruttoria in questa fase).
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1 – quater Tusg con riferimento all'appello principale, integralmente respinto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Parte_2
e , avverso la sentenza n.3335/2022 pubblicata in data 15.09.2022 dal CP_1 CP_2
Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie quanto di ragione l'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata:
- condanna e alla rimozione della scala in ferro Parte_1 Parte_2 che porta al lastrico solare di loro proprietà nonché alla rimozione della cassetta posta nell'angolo OR (lato adiacente alla proprietà ); Persona_7
- condanna e al pagamento dei ¾ delle spese Parte_1 Parte_2 di CTU e del doppio grado di giudizio liquidate queste ultime, per l'intero, in € 5.077,00 per il primo giudizio e in € 4.888, per il presente grado, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori, Avv. Giuseppe Barile e Avv. Francesco De Nicolo, dichiaratisi antistatari. - Dichiara compensata fra le parti la residua parte di ¼ delle spese.
- da atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante principale, e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17°
l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Maria Mitola