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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
dott.ssa Luigia Franzese Giudice
dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4189\2024 Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 25/03/2025
TRA
, nato a [...] il [...] cittadino Parte_1
italiano, codice fiscale e ivi residente a[...]
Lenin n. 54 ed elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Gigante
n. 7, nello studio dell'Avv. Patrizia Ferro;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
AS RN (CE) al Viale Lenin n.54, C.F.: C.F._2
rappresentata, difesa e assistita, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Di Caterino;
RESISTENTE NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 27/06/2024, il ricorrente esponeva che dall'unione naturale tra e era Parte_1 Controparte_1
nato in [...] il figlio in data 12.01.201 e il nucleo Per_1
familiare aveva stabilito dal 2016 la propria residenza principale in
AS RN al viale Lenin n. 53 int. 6, abitazione da considerare strumentale all'attività lavorativa del ricorrente, essendo ivi collocato l'allarme abbinato alla centrale delle telecamere site nel locale commerciale al piano terra dove si svolge l'attività di
[...]
Essendo il rapporto deteriorato dal carattere dispotico della Pt_2
resistente e dalle frequenti liti intercorse, si dichiarava disponibile a contribuire con euro 200,00 al fitto di un appartamento nelle vicinanze della sua abitazione allo scopo di consentire l'esercizio della bigenitorialità e a corrispondere un importo di euro 250,00 per il mantenimento del minore oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie del medesimo.
Si costituiva la resistente che riconosceva la fine del rapporto di amore con controparte , assumendo tuttavia che fosse ascrivibile alla condotta di controparte. Evidenziava che l'interesse del minore era quello di rimanere nella casa coniugale che era il centro dei suoi affetti , godendo il ricorrente per la gestione del bar tabacchi di un altro tenore di vita ed avendo la resistente esclusivamente l'attività
di cassiera presso il medesimo bar per 800,00 euro circa al mese, dalla quale stava per essere licenziata ed essendo titolare di un monolocale in Romania di circa 20 mq acquistato per l'importo di euro 9000,00.
Concludeva per l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre a cui andava attribuita la casa familiare,
con corresponsione a carico del resistente per il mantenimento del minore l'importo di euro 900,00 mensili , oltre alla spese straordinarie con vittoria di spese di lite. Emessi i provvedimenti provvisori e espletata istruttoria, all'udienza del 25 marzo 2025, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione. Deve in primo luogo confermarsi il provvedimento provvisorio già disposto dall'intestato Tribunale di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori non sussistendo ragioni che ne impediscano la previsione, con assegnazione della casa familiare alla resistente che vi abiterà
unitamente al figlio minore . Conferma altresì il provvedimento provvisorio nella parte in cui stabilisce , tenuto conto dell'età del minore e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre debba tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17:30 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore
19:00 del venerdì alle 21:00 della domenica, con pernottamento, nonché
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni,
la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio. Passando poi alla valutazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico del padre , occorre rilevare in diritto che Secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n.
4811/2018; Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.
n. 17089/2013). A seguito della separazione personale dei coniugi
(ma i principi, in forza dell'art. 337 bis. c.c., si applicano anche ai figli naturali), nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore,
deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018). Con riguardo al caso di specie,
occorre rilevare che dalle dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente lo stesso risulta percepire un reddito netto da 34900,00
lordi della dichiarazione dei redditi 2021, ai 48017,00 della dichiarazione dei redditi del 2022 fino a euro 63386,00 lordi della dichiarazione dei reddito 2023 ( cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) a fronte di un reddito di circa 700\800,00 euro mensili di parte resistente ora disoccupata. Dovendo tenersi conto dell'attuale stato di disoccupazione della resistente e della assegnazione alla medesima della casa coniugale alla convenuta, risulta equo il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del minore nella misura di euro 600,00 mensili , da versare entro il giorno 5
di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla resistente quale genitore collocatario del minore ( cfr. in tal senso Cass. 2025\4672
secondo cui “l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è
erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario". Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi". Occorre prendere le mosse dalla Circolare
dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario
... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può
stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento").
Quanto infine alle spese processuali, la natura della controversia ne consente la compensazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. affida il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la ricorrente alla quale assegna la casa coniugale e facoltà del padre di tenerlo con sè come in motivazione;
2. pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 600,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
3. Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla resistente quale genitore collocatario del minore;
4. Compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
dott.ssa Luigia Franzese Giudice
dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4189\2024 Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione il 25/03/2025
TRA
, nato a [...] il [...] cittadino Parte_1
italiano, codice fiscale e ivi residente a[...]
Lenin n. 54 ed elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Gigante
n. 7, nello studio dell'Avv. Patrizia Ferro;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in Controparte_1
AS RN (CE) al Viale Lenin n.54, C.F.: C.F._2
rappresentata, difesa e assistita, in virtù di mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Giovanni Di Caterino;
RESISTENTE NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 27/06/2024, il ricorrente esponeva che dall'unione naturale tra e era Parte_1 Controparte_1
nato in [...] il figlio in data 12.01.201 e il nucleo Per_1
familiare aveva stabilito dal 2016 la propria residenza principale in
AS RN al viale Lenin n. 53 int. 6, abitazione da considerare strumentale all'attività lavorativa del ricorrente, essendo ivi collocato l'allarme abbinato alla centrale delle telecamere site nel locale commerciale al piano terra dove si svolge l'attività di
[...]
Essendo il rapporto deteriorato dal carattere dispotico della Pt_2
resistente e dalle frequenti liti intercorse, si dichiarava disponibile a contribuire con euro 200,00 al fitto di un appartamento nelle vicinanze della sua abitazione allo scopo di consentire l'esercizio della bigenitorialità e a corrispondere un importo di euro 250,00 per il mantenimento del minore oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie del medesimo.
Si costituiva la resistente che riconosceva la fine del rapporto di amore con controparte , assumendo tuttavia che fosse ascrivibile alla condotta di controparte. Evidenziava che l'interesse del minore era quello di rimanere nella casa coniugale che era il centro dei suoi affetti , godendo il ricorrente per la gestione del bar tabacchi di un altro tenore di vita ed avendo la resistente esclusivamente l'attività
di cassiera presso il medesimo bar per 800,00 euro circa al mese, dalla quale stava per essere licenziata ed essendo titolare di un monolocale in Romania di circa 20 mq acquistato per l'importo di euro 9000,00.
Concludeva per l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre a cui andava attribuita la casa familiare,
con corresponsione a carico del resistente per il mantenimento del minore l'importo di euro 900,00 mensili , oltre alla spese straordinarie con vittoria di spese di lite. Emessi i provvedimenti provvisori e espletata istruttoria, all'udienza del 25 marzo 2025, il giudice istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione. Deve in primo luogo confermarsi il provvedimento provvisorio già disposto dall'intestato Tribunale di affido condiviso del minore ad entrambi i genitori non sussistendo ragioni che ne impediscano la previsione, con assegnazione della casa familiare alla resistente che vi abiterà
unitamente al figlio minore . Conferma altresì il provvedimento provvisorio nella parte in cui stabilisce , tenuto conto dell'età del minore e salvo diversi accordi tra le parti, che il padre debba tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e giovedì) dalle ore 17:30 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore
19:00 del venerdì alle 21:00 della domenica, con pernottamento, nonché
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni,
la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio. Passando poi alla valutazione dell'assegno di mantenimento da porre a carico del padre , occorre rilevare in diritto che Secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle "rispettive sostanze", ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio (Cass. n.
4811/2018; Cass., n. 16739/2020 e Cass. n. 19299/2020), nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass.
n. 17089/2013). A seguito della separazione personale dei coniugi
(ma i principi, in forza dell'art. 337 bis. c.c., si applicano anche ai figli naturali), nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore,
deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (Cass., n. 4811/2018). Con riguardo al caso di specie,
occorre rilevare che dalle dichiarazioni dei redditi depositate dal ricorrente lo stesso risulta percepire un reddito netto da 34900,00
lordi della dichiarazione dei redditi 2021, ai 48017,00 della dichiarazione dei redditi del 2022 fino a euro 63386,00 lordi della dichiarazione dei reddito 2023 ( cfr. dichiarazioni dei redditi in atti) a fronte di un reddito di circa 700\800,00 euro mensili di parte resistente ora disoccupata. Dovendo tenersi conto dell'attuale stato di disoccupazione della resistente e della assegnazione alla medesima della casa coniugale alla convenuta, risulta equo il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del minore nella misura di euro 600,00 mensili , da versare entro il giorno 5
di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla resistente quale genitore collocatario del minore ( cfr. in tal senso Cass. 2025\4672
secondo cui “l'art. 6 co.4 D.Lgs. 230/2021, circa l'assegno unico universale, stabilisce: L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è
erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario". Ai sensi dell'art. 2 co. 1, del medesimo D.Lgs. l'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari con figli, mentre l'art. 5, co. 4, stabilisce che "per componente familiare si intende: a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi". Occorre prendere le mosse dalla Circolare
dell'Inps, n. 23/22, la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario
... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può
stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento").
Quanto infine alle spese processuali, la natura della controversia ne consente la compensazione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. affida il figlio in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la ricorrente alla quale assegna la casa coniugale e facoltà del padre di tenerlo con sè come in motivazione;
2. pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, l'assegno mensile di € 600,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici ISTAT, e di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie;
3. Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla resistente quale genitore collocatario del minore;
4. Compensa le spese.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio