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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4572 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere est.; dott. Giuseppe Infantini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1765/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 729/2020, pubblicata in data 18.05.2020, a definizione del giudizio civile iscritto al numero di R.G. 3893/2015 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Minauro (C.F. C.F._2
), C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Cutillo (C.F. C.F._5
), C.F._6
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 19.3.2025 dalla difesa di parte appellante e in data 24.3.2025 dalla difesa di parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 8.6.2015, i coniugi e CP_1 [...] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, i coniugi e CP_2 Parte_1
per ivi sentir accertare l'esatto confine tra i rispettivi, finitimi fondi, ambedue siti Parte_2 in Solopaca (BN) e censiti in catasto al f. 10 part. 268, per la proprietà di parte attorea, e al f. 10 partt.
269 e 530 per quella di parte convenuta, confine asseritamente costituito – secondo quanto riportato nella relazione del CTP attoreo, prodotta in atti – dal crinale della scarpata naturale che divide i medesimi predi e il cui prolungamento raggiunge le limitrofe aree di proprietà (part. 131) e di Per_1 proprietà (part. 266). Assumevano allo scopo gli attori che i convenuti avevano nel tempo Per_2 occupato abusivamente l'anzidetta scarpata ed eseguito su di essa diversi lavori di scavo e taglio di arbusti, così compromettendone la stabilità, oltre ad aver piantato, all'interno del proprio fondo, ma ad una distanza non legale dall'anzidetta linea di confine, n.6 alberi di ulivo ed installato un irrigatore che aveva provocato danni da dilavamento al medesimo predio attoreo. Chiedevano, dunque, la condanna dei coniugi convenuti: 1) alla restituzione della parte di scarpata che fosse risultata, all'esito delle richieste verifiche peritali, illegittimamente occupata;
2) all'apposizione di termini lapidei;
3) alla estirpazione degli olivi piantati a distanza illegittima;
4) alla rimozione dell'irrigatore posto lungo il piede della scarpata;
5) infine, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi.
Costituitisi in giudizio, i convenuti coniugi nel contestare gli assunti attorei, Controparte_3 deducevano che non v'era alcuna necessità di procedere al chiesto regolamento di confini, in quanto il confine tra il loro fondo e quello degli attori, come da sempre esistente ed accettato da esse parti in causa, era stato costituito dalla scarpata naturale che divideva i medesimi predi, coincidendo con la linea tracciata dalla rete metallica ivi apposta dagli stessi attori, circa trent'anni prima dell'inizio del giudizio. Detta rete metallica era allineata, a detta dei convenuti, al confine sud del loro fondo, ossia al muro di contenimento esistente lungo il tratto a confine con la part. 130, oltre che ai paletti in legno infissi lungo il tratto a confine con la part. 131 ed al muro in blocchi di calcestruzzo edificato a confine con la part. 266 (particelle tutte di proprietà di terzi). Con riferimento, poi, alla domanda di estirpazione degli alberi di ulivo, i convenuti eccepivano che gli stessi risultavano piantati a distanza legale dalla menzionata rete metallica, dal momento che, essendo appartenenti alla specie botanica degli ulivi nani, erano da considerarsi, ai fini del rispetto delle distanze prescritte dall'art. 892 c.c., alla stregua di siepi e arbusti. Infine, quanto all'irrigatore, deducevano come non esistesse affatto nel nostro ordinamento disposizione alcuna che imponesse di impiantare simili arnesi ad una minima distanza legale dal confine e che, dunque, detto irrigatore poteva senz'altro rimanere là dove era stato installato. Chiedevano, quindi, che la spiegata azione venisse dichiarata inammissibile e/o infondata e rigettate le correlative domande, con vittoria delle spese di grado. La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di una C.T.U., l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale.
Con la sentenza n. 729/2020, pubblicata in data 18.5.2020, il Tribunale di Benevento così statuiva: “1) Dichiara che il confine tra il fondo di proprietà attrice di cui al foglio 10, p.lla 268, e il terreno di proprietà convenuta riportato in catasto al foglio 10, p.lle 269 e 520 del comune di
Solopaca, corrisponde al confine che parte dallo spigolo del muro in confine tra le p.lle 131- 520-
130 e termina a 25 cm in un'unica linea sul muro tra le p.lle 269- 266, come materializzato sul posto dal CTU;
2) ordina che siano apposti, lungo il confine tra i fondi come sopra individuati, idonei termini lapidei o metallici;
3) Condanna e alla rimozione delle Parte_1 Parte_2 piante di ulivo che si trovano a distanza non regolare dal confine e dell'irrigatore posto a distanza di cm 60 dal confine come individuato;
4) Rigetta la domanda avanzata da parte attrice di risarcimento dei danni subiti;
5) Condanna e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 di e di 2/3 delle spese del presente giudizio liquidate per intero CP_1 Controparte_2 in € 713,85 per esborsi, € 3117,95 per la CTU ed € 3900,00 per onorario, oltre I.V.A e c.p.a. e rimborso spese forfettarie con attribuzione all'avv. Angelo Cutillo dichiaratosi antistatario”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 8.6.2020, i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 729/2020 del Tribunale di Benevento, formulando i seguenti motivi di gravame.
Nel primo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo
Giudice per non aver pronunciato l'inammissibilità dell'iniziativa attorea, dichiarando la mancanza dei presupposti legali per l'esercizio dell'actio finium regundorum, ovvero, dell'effettiva situazione di incertezza soggettiva ed oggettiva in ordine al confine tra i fondi avversi. Il tribunale cioè, erroneamente valutando il materiale probatorio a propria disposizione, non si sarebbe avveduto del fatto che già verso alla fine degli anni '80 gli attori in primo grado, odierni appellati, avevano apposto la più volte menzionata rete metallica, sulla parte sommitale della scarpata, proprio al dichiarato scopo di tracciare un confine chiaro tra le proprietà, come prova il fatto che la detta rete disposta lungo una linea ideale poi risultata del tutto sovrapponibile a quella emergente dalle mappe catastali.
Detto altrimenti, il confine in questione non potrebbe “che ritenersi, ab origine, già soggettivamente ed oggettivamente certo tra le parti, argomento e/o elemento di prova costituito dall'accertata perfetta coincidenza tra il già esistente confine di fatto (delineato – sia consentito ribadire – dagli stessi attori ed accettato dai convenuti) e quello risultante dalle mappe catastali, nonché dall'allineamento dello stesso con l'intero confine SUD del fondo dei convenuti”. Da qui, la lamentata assenza dei presupposti logico-giuridici atti a fondare la spiegata azione di regolamento di confini e, quindi, la conseguente necessità di dichiararla inammissibile e/o comunque infondata da parte del primo Giudice, stante proprio “l'antica preesistenza di un confine di fatto, individuato, materializzato ed accettato per facta concludentia dalle stesse parti, confine peraltro coincidente con quello risultante dalle mappe catastali, con conseguente insussistenza di una situazione di incertezza soggettiva ed oggettiva circa in merito allo stesso”.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato le ulteriori statuizioni contenute nella decisione impugnata, con le quali era stata disposta la condanna tanto alla estirpazione dei piccoli alberi di ulivo piantati all'interno del proprio fondo, quanto alla rimozione dell'irrigatore posto in prossimità del piede della scarpata, sempre all'interno del perimetro di proprietà esclusiva.
Ebbene, quanto agli olivi, gli appellanti hanno ribadito il presunto carattere di piante puramente ornamentali degli stessi, per essere destinati ad una potatura – possibile, però, solo a partire dall'ottavo, decimo anno di vita – volta ad abbassarne le cime ed a sfoltirne le chiome, così da conferire ai medesimi vegetali una forma bassa e globosa, a mo' di arbusti, limitandone la crescita in altezza e rendendoli in tutto somiglianti a delle siepi. Da qui, la conseguente, ulteriore necessità che il primo Giudice ne ordinasse la conservazione, “risultando esse ubicate ad una distanza dal confine maggiore di un metro (ossia, come accertato dal CTU, ad una distanza media dall'individuato confine che oscilla da un minimo di ml.
1.20 ad un massimo di ml. 1.60 - V. pag. 15 c.t.u.) e, quindi, ai sensi dell'art. 892, comma 2, c.c., a distanza legale dal medesimo confine”. Peraltro, una Delibera di Giunta della Regione Campania, “del 31.12.2008 n. 2083, B.U.R. 26/01/2009 n. 4 b), (v. NORMA
4.3), in armonia con quanto disposto dalla legge nazionale n. 144/1951 (V. art. 1), ribadita nel suo contenuto precettivo dal più recente D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (che ne ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore), [avrebbe] disposto su tutto il territorio regionale il divieto assoluto di estirpazione delle piante di olivo”; ragione ulteriore per chiedere la riforma delle relative statuizioni di condanna.
Quanto, poi, alla condanna alla rimozione e/o arretramento dell'irrigatore apposto nel giardino di proprietà, gli appellanti hanno nuovamente dedotto la legittimità della relativa installazione, rilevando l'inesistenza nel nostro ordinamento di una qualsiasi “norma giuridica che prescriva delle distanze minime dal confine e/o altri divieti di sorta circa l'installazione e/o la tenuta in orti e giardini di simili arnesi di giardinaggio”.
Infine, quanto alla condanna al pagamento dei due terzi delle spese processuali del primo grado del presente giudizio, parimenti contenuta nell'impugnata decisione, i deducenti ne hanno del pari contestato la legittimità, “con conseguente necessità di disporre, nell'emananda sentenza di appello, un diverso regime processuale delle stesse”. All'esito dell'articolazione di tali motivi di gravame, gli appellanti hanno così concluso: in via principale, dichiari l'inammissibilità e/o disponga il rigetto nel merito della proposta azione di regolamento dei confini, per mancanza del presupposto legale della stessa azione, costituito dall'esistenza di una situazione di oggettiva e soggettiva incertezza del contestato confine;
- in via subordinata, dichiari che il contestato confine debba essere individuato in quello di fatto preesistente tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti in causa, come materializzato ed accettato dalle stesse parti per facta concludentia, costituito dalla linea retta ideale tracciata dalla rete metallica apposta dagli attori-attuali appellati sulla sommità della scarpata naturale che divide i medesimi fondi, linea retta che, partendo dallo spigolo del muro di confine tra le part.lle 131- 520- 130, si ricongiunge allo spigolo del muro di confine tra le part.lle 269 - 266; - disponga il rigetto della domanda di estirpazione degli alberelli di ulivo piantati nel fondo degli appellanti, se del caso ordinando agli appellanti di allevare e coltivare le stesse piante, per il futuro, in modo da consentirne la crescita soltanto in larghezza e da non superare una determinata altezza;
- disponga il rigetto della domanda di rimozione e/o arretramento dell'irrigatore installato nel giardino degli appellanti, siccome manifestamente destituita di fondamento;
- disponga, di conseguenza, la condanna degli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 14.10.2020, si sono ritualmente costituiti nel presente grado gli appellati impugnando integralmente l'avverso gravame, perché asseritamente inammissibile e CP_4 del tutto infondato nel merito. Hanno chiesto, quindi, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di grado.
All'udienza dell' 8.10.2024, il Collegio, rilevato che il difensore di aveva CP_1
“dichiarato l'intervenuto decesso del proprio assistito e chiesto disporsi l'interruzione del processo”,
è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Riassunto il giudizio con ricorso ritualmente depositato in data 15.10.2024, su iniziativa degli originari appellanti, il Collegio ha fissato l'udienza di prosecuzione del 25.3.2025, onerando i ricorrenti della notifica del ricorso alle controparti con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis
c.p.c.
Con decreto presidenziale del 25.2.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per la detta udienza del 25.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione all' udienza del 25.3.2025 con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, relativo alla pretesa insussistenza dei presupposti per l'esercizio della spiegata azione di regolamento dei confini, va in primis chiarito che l'incertezza presupposta dall'azione di cui si discute debba, come noto, concernere la esatta determinazione del confine tra proprietà finitime e non la titolarità del diritto di proprietà sulle stesse, e ciò anche quando oggetto di controversia dovesse essere la esatta determinazione quantitativa delle singole consistenze proprietarie (cfr. Cass. n. 3559/2016). Secondo costante dottrina ormai recepita anche dalla giurisprudenza, cioè, l'azione di regolamento di confini non presuppone un “conflitto tra titoli”, bensì un “conflitto tra fondi”, ovvero, non una controversia sui titoli di proprietà delle parti, ma appunto una incertezza in ordine ai confini che, in base a tali titoli, dividono le proprietà (Cass. 15/03/2024,
n. 7041; Cass. 4/10/2023, n. 27994).
Il conflitto, quindi, deve risolversi in una sostanziale incertezza, oggettiva e soggettiva, sul confine dei fondi, ossia, in un'incertezza o derivante dalla mancanza di un limite apparente
(incertezza oggettiva), o dalla contestazione del sussistente limite apparente (incertezza soggettiva).
In tal ultimo caso, dunque, che direttamente riguarda la fattispecie in esame, l'azione non muta la sua natura (trasformandosi in azione di rivendica), né cessa di essere esperibile, per il mero fatto che l'attore abbia sostenuto che il confine di fatto esistente non sia quello esatto per essere stato il suo fondo parzialmente usurpato dal vicino. La giurisprudenza si è infatti ad oggi decisamente orientata a ravvisare gli estremi dell'azione di regolamento di confini anche quando sussista un'incertezza solo soggettiva sul confine, a prescindere da una situazione di incertezza oggettiva generata da un'ipotesi di possesso promiscuo per la mancanza di qualsiasi limite apparente.
Detto altrimenti, l'azione rientra nello schema del regolamento di confini anche quando il proprietario- come nel caso che qui occupa- lamenti l'usurpazione di una striscia di terreno confinante, sempre che il convenuto non contesti il titolo di acquisto dell'attore. Da ciò si può desumere tanto il carattere recuperatorio dell'azione – da cui può scaturire sia la demarcazione esatta del confine tra i fondi, che la possibilità di ordinare il rilascio delle aree occupate dal vicino che non ne è proprietario, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine –, quanto la natura dichiarativa e ricognitiva della sentenza che conclude il relativo giudizio.
Orbene, nel caso di specie, come è possibile evincere dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure, gli attori in primo grado, i coniugi odierni appellati, avevano agito con il CP_4 dichiarato scopo di ottenere una condanna dei convenuti che mettese fine all'agire “usurpatorio” da essi perpetrato, sostanziatosi nel compimento di una serie di attività – “di zappatura, di scavo, di taglio di piante ed arbusti che hanno interessato la parte bassa delle [scarpata], determinandone la erosione, lo scivolamento del terreno e smottamenti, compromettendone la stabilità, fenomeni favoriti dall'illegittimo irrigatore installato nel loro fondo, in prossimità del confine” – tutte tese a sostanziare pretese, asseritamente infondate ed arbitrarie, sulla proprietà della detta scarpata, pur senza averne titolo, così contribuendo a configurare quella situazione di incertezza soggettiva fondante appunto l'agire degli odierni appellati, poi concretatosi nell'azione effettivamente esperita in prime cure. Non solo, ma l'aver ignorato, da parte degli odierni appellanti, i tentativi degli appellati tesi a ricomporre bonariamente la insorgente questione, non poteva che aggravare e rendere ulteriormente precaria la descritta situazione di incertezza soggettiva del confine, come chiarito in citazione.
Del resto, la stessa c.t.u. concludeva le operazioni di accertamento peritale per Persona_3 la quale era stata incaricata dal primo Giudice osservando che “dagli Atti di Compravendita, dalla mappa catastale di impianto, dal rilievo topografico e dall'elaborazione dei dati raccolti […], il confine reale tra le particelle 268 da un lato e 269 e 520 dall'altro è ubicato in prossimità della sommità della scarpata” (v. pag. 12 c.t.u. ), dunque, non esattamente in corrispondenza della sommità della scarpata stessa, come invece rivendicato dai convenuti originari, odierni appellanti, dal momento che la sommità della scarpata doveva ritenersi piuttosto rientrante nella proprietà esclusiva degli odierni appellati, come provato dal fatto che le due querce a monte della scarpata erano state dal medesimo tecnico incaricato attribuite proprio a questi ultimi. L'esame peritale confermava, dunque, che l'incertezza del confine fosse sia di natura oggettiva che di natura soggettiva, poiché la linea di demarcazione tra il fondo degli attori e quello dei convenuti non era riconoscibile, mancando in loco significativi elementi materiali idonei ad identificare una precisa delimitazione tra i terreni confinanti, posto che, pur essendo la linea di confine astrattamente rappresentata dalla scarpata e da una rete metallica posta alla sommità della stessa, siffatta barriere era poi divenuta oggetto di specifica contestazione tra le parti, al punto che era parso necessario ricorrere all'intervento del consulente tecnico, chiamato a porre nuovi paletti e lenze a delimitazione delle proprietà finitime.
Ciò posto, si deve allora concludere nel senso di ritenere effettivamente sussistenti, come peraltro già accertato in prime cure, i presupposti per l'esercizio della esperita azione di regolamento dei confini, posto che deve qualificarsi “come actio finium regundorum, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti, senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà (cfr. Cass. 2297/2017)". Né in questa sede si potrebbe giungere a conclusioni diverse per il mero fatto dell'esistenza della riferita reta metallica, le cui dimensioni sono state peraltro oggetto di piccole modifiche nel corso del tempo, sostanzialmente perché nessuno degli elementi raccolti e/o indicati dagli odierni appellanti, in alcuno dei giudizi, autorizza a ritenere che con l'apposizione di detta barriera sia in concreto intervenuto un effettivo regolamento amichevole della linea di confine, tale da precludere l'iniziativa assunta dagli odierni appellati. Ragioni per le quali dovrà in questa sede dichiararsi l'infondatezza e, quindi, il rigetto del primo motivo di gravame.
Quanto agli alberi di olivi che, stando a quanto statuito dal primo Giudice, avrebbero dovuto essere espiantati dagli appellanti perché a distanza irregolare, va precisato quanto segue.
Come noto, l'art. 892 c.c. nell'elencare la distanza minima a cui devono essere poste le piante rispetto alla linea di confine, implicitamente assume l'idea di uno spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero per espandere liberamente le proprie radici. Secondo tale disposizione le distanze minime da rispettare sono: per gli alberi ad alto fusto, una distanza di almeno tre metri, mentre per gli alberi di non alto fusto, ovvero per quelli il cui fusto sorge ad altezza non superiore a tre metri e si diffonde in rami, è invece necessario rispettare una distanza minima di un metro e mezzo dalla linea di confine.
Orbene, l'odierna appellante lamenta il fatto che gli alberi di olivo piantati in prossimità della scarpata – ovvero, alle “distanze [di]: 1,51m, 1,30m, 1,20m, 1,35m, 1,60m, 1,60m, 1,50m”, secondo quanto appurato dal c.t.u. nella relazione presente in atti – sarebbero destinati tutti ad una potatura che dovrebbe renderli simili a delle siepi, favorendone la crescita in orizzontale piuttosto che in altezza, e facendoli rientrare nella categoria degli alberi di non alto fusto, la cui piantumazione non deve affatto osservare la distanza minima dei tre metri dal confine, come ritenuto dal primo Giudice.
In proposito, come richiamato dalla parte appellante, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 892
c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto (purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni), le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine” (Cass.19/3/2018
n.6765). Pertanto, se è vero che anche alberi di alto e/ medio fusto possono costituire delle siepi, è pur vero che nel caso di specie, trattandosi di un numero assolutamente esiguo di alberi – appena sei in tutto – parrebbero non sussistere affatto i presupposti logico-giuridici per poter parlare di una siepe, termine che semanticamente implica il necessario riferimento ad un numero di piante tale da consentire di parlare di un filare, disposte secondo un andamento geometrico lineare, la cui composizione è funzionalizzata a formare una “barriera”, a creare una “separazione”, a sviluppo orizzontale. Tale funzionalizzazione, necessaria perché si possa alludere all'esistenza di una siepe, non pare possa configurarsi in presenza, come nel caso di specie, di un numero limitato di piccoli alberi, solo sei, peraltro non allineati, ma distribuiti lungo il declivio di una parte della scarpata, ragion per cui il relativo motivo di appello dovrà in questa sede parimenti stimarsi privo di pregio.
Deve altresì considerarsi non accoglibile il terzo motivo di gravame, relativo alla richiesta riforma della statuizione contenuta in sentenza in forza della quale il primo Giudice aveva ordinato la rimozione dell'irrigatore posto a pochi centimetri – 60 cm. in tutto, secondo il c.t.u. – dalla linea di confine. In effetti, persisterebbe in ordine allo stesso una intrinseca pericolosità, dato che correndo lungo il lato basso della scarpata, una perdita o una deliberata attivazione del medesimo potrebbe aggravare i fenomeni di dilavamento e, quindi, di smottamento, già denunciati dagli originari attori e confermati dalla disamina sui luoghi descritti nell'elaborato peritale. Del resto, a norma di quanto previsto all'art. 889, comma II, c.c., per “i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”. La disposizione è posta a tutela dell'igiene e della sicurezza, nel senso che si prende come dato presunto che le opere, se posizionate ad una distanza minore di quella di cui all'articolo in esame, possano divenire pericolose per il vicino. La presunzione è in questo caso assoluta, senza che vi sia alcuna possibilità di prova contraria, come la risalente giurisprudenza della Suprema Corte ha osservato: la norma “secondo cui per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro - si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni e trasudamenti che non ammette prova contraria” (Cass.ord. 30/7/2018 n.
20046).
Da qui, la conseguente conferma della statuizione di condanna della parte appellante, che dovrà o rimuovere definitivamente, ovvero arretrare ad una distanza pari ad almeno un metro dal confine, il detto sistema di irrigazione.
Il quarto motivo di gravame, relativo alla regolamentazione delle spese processuali, resta assorbito dalla integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti secondo soccombenza ex art. 91
c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e valore della controversia, indicato come indeterminabile (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – ). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Angelo Cutillo, dichiaratosi antistatario. Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, consegue l'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – IV Sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1765/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e delle spese del presente grado, liquidate in € 6.500,00 oltre I.V.A e CP_1 Controparte_2
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Cutillo.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 .9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere est.; dott. Giuseppe Infantini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 1765/2020, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 729/2020, pubblicata in data 18.05.2020, a definizione del giudizio civile iscritto al numero di R.G. 3893/2015 vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Minauro (C.F. C.F._2
), C.F._3
APPELLANTI
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Cutillo (C.F. C.F._5
), C.F._6
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate, ex art. 127-ter c.p.c., in data 19.3.2025 dalla difesa di parte appellante e in data 24.3.2025 dalla difesa di parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 8.6.2015, i coniugi e CP_1 [...] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, i coniugi e CP_2 Parte_1
per ivi sentir accertare l'esatto confine tra i rispettivi, finitimi fondi, ambedue siti Parte_2 in Solopaca (BN) e censiti in catasto al f. 10 part. 268, per la proprietà di parte attorea, e al f. 10 partt.
269 e 530 per quella di parte convenuta, confine asseritamente costituito – secondo quanto riportato nella relazione del CTP attoreo, prodotta in atti – dal crinale della scarpata naturale che divide i medesimi predi e il cui prolungamento raggiunge le limitrofe aree di proprietà (part. 131) e di Per_1 proprietà (part. 266). Assumevano allo scopo gli attori che i convenuti avevano nel tempo Per_2 occupato abusivamente l'anzidetta scarpata ed eseguito su di essa diversi lavori di scavo e taglio di arbusti, così compromettendone la stabilità, oltre ad aver piantato, all'interno del proprio fondo, ma ad una distanza non legale dall'anzidetta linea di confine, n.6 alberi di ulivo ed installato un irrigatore che aveva provocato danni da dilavamento al medesimo predio attoreo. Chiedevano, dunque, la condanna dei coniugi convenuti: 1) alla restituzione della parte di scarpata che fosse risultata, all'esito delle richieste verifiche peritali, illegittimamente occupata;
2) all'apposizione di termini lapidei;
3) alla estirpazione degli olivi piantati a distanza illegittima;
4) alla rimozione dell'irrigatore posto lungo il piede della scarpata;
5) infine, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi.
Costituitisi in giudizio, i convenuti coniugi nel contestare gli assunti attorei, Controparte_3 deducevano che non v'era alcuna necessità di procedere al chiesto regolamento di confini, in quanto il confine tra il loro fondo e quello degli attori, come da sempre esistente ed accettato da esse parti in causa, era stato costituito dalla scarpata naturale che divideva i medesimi predi, coincidendo con la linea tracciata dalla rete metallica ivi apposta dagli stessi attori, circa trent'anni prima dell'inizio del giudizio. Detta rete metallica era allineata, a detta dei convenuti, al confine sud del loro fondo, ossia al muro di contenimento esistente lungo il tratto a confine con la part. 130, oltre che ai paletti in legno infissi lungo il tratto a confine con la part. 131 ed al muro in blocchi di calcestruzzo edificato a confine con la part. 266 (particelle tutte di proprietà di terzi). Con riferimento, poi, alla domanda di estirpazione degli alberi di ulivo, i convenuti eccepivano che gli stessi risultavano piantati a distanza legale dalla menzionata rete metallica, dal momento che, essendo appartenenti alla specie botanica degli ulivi nani, erano da considerarsi, ai fini del rispetto delle distanze prescritte dall'art. 892 c.c., alla stregua di siepi e arbusti. Infine, quanto all'irrigatore, deducevano come non esistesse affatto nel nostro ordinamento disposizione alcuna che imponesse di impiantare simili arnesi ad una minima distanza legale dal confine e che, dunque, detto irrigatore poteva senz'altro rimanere là dove era stato installato. Chiedevano, quindi, che la spiegata azione venisse dichiarata inammissibile e/o infondata e rigettate le correlative domande, con vittoria delle spese di grado. La causa veniva istruita attraverso l'espletamento di una C.T.U., l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale.
Con la sentenza n. 729/2020, pubblicata in data 18.5.2020, il Tribunale di Benevento così statuiva: “1) Dichiara che il confine tra il fondo di proprietà attrice di cui al foglio 10, p.lla 268, e il terreno di proprietà convenuta riportato in catasto al foglio 10, p.lle 269 e 520 del comune di
Solopaca, corrisponde al confine che parte dallo spigolo del muro in confine tra le p.lle 131- 520-
130 e termina a 25 cm in un'unica linea sul muro tra le p.lle 269- 266, come materializzato sul posto dal CTU;
2) ordina che siano apposti, lungo il confine tra i fondi come sopra individuati, idonei termini lapidei o metallici;
3) Condanna e alla rimozione delle Parte_1 Parte_2 piante di ulivo che si trovano a distanza non regolare dal confine e dell'irrigatore posto a distanza di cm 60 dal confine come individuato;
4) Rigetta la domanda avanzata da parte attrice di risarcimento dei danni subiti;
5) Condanna e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2 di e di 2/3 delle spese del presente giudizio liquidate per intero CP_1 Controparte_2 in € 713,85 per esborsi, € 3117,95 per la CTU ed € 3900,00 per onorario, oltre I.V.A e c.p.a. e rimborso spese forfettarie con attribuzione all'avv. Angelo Cutillo dichiaratosi antistatario”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data 8.6.2020, i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la sentenza n. 729/2020 del Tribunale di Benevento, formulando i seguenti motivi di gravame.
Nel primo motivo, gli appellanti hanno lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo
Giudice per non aver pronunciato l'inammissibilità dell'iniziativa attorea, dichiarando la mancanza dei presupposti legali per l'esercizio dell'actio finium regundorum, ovvero, dell'effettiva situazione di incertezza soggettiva ed oggettiva in ordine al confine tra i fondi avversi. Il tribunale cioè, erroneamente valutando il materiale probatorio a propria disposizione, non si sarebbe avveduto del fatto che già verso alla fine degli anni '80 gli attori in primo grado, odierni appellati, avevano apposto la più volte menzionata rete metallica, sulla parte sommitale della scarpata, proprio al dichiarato scopo di tracciare un confine chiaro tra le proprietà, come prova il fatto che la detta rete disposta lungo una linea ideale poi risultata del tutto sovrapponibile a quella emergente dalle mappe catastali.
Detto altrimenti, il confine in questione non potrebbe “che ritenersi, ab origine, già soggettivamente ed oggettivamente certo tra le parti, argomento e/o elemento di prova costituito dall'accertata perfetta coincidenza tra il già esistente confine di fatto (delineato – sia consentito ribadire – dagli stessi attori ed accettato dai convenuti) e quello risultante dalle mappe catastali, nonché dall'allineamento dello stesso con l'intero confine SUD del fondo dei convenuti”. Da qui, la lamentata assenza dei presupposti logico-giuridici atti a fondare la spiegata azione di regolamento di confini e, quindi, la conseguente necessità di dichiararla inammissibile e/o comunque infondata da parte del primo Giudice, stante proprio “l'antica preesistenza di un confine di fatto, individuato, materializzato ed accettato per facta concludentia dalle stesse parti, confine peraltro coincidente con quello risultante dalle mappe catastali, con conseguente insussistenza di una situazione di incertezza soggettiva ed oggettiva circa in merito allo stesso”.
Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato le ulteriori statuizioni contenute nella decisione impugnata, con le quali era stata disposta la condanna tanto alla estirpazione dei piccoli alberi di ulivo piantati all'interno del proprio fondo, quanto alla rimozione dell'irrigatore posto in prossimità del piede della scarpata, sempre all'interno del perimetro di proprietà esclusiva.
Ebbene, quanto agli olivi, gli appellanti hanno ribadito il presunto carattere di piante puramente ornamentali degli stessi, per essere destinati ad una potatura – possibile, però, solo a partire dall'ottavo, decimo anno di vita – volta ad abbassarne le cime ed a sfoltirne le chiome, così da conferire ai medesimi vegetali una forma bassa e globosa, a mo' di arbusti, limitandone la crescita in altezza e rendendoli in tutto somiglianti a delle siepi. Da qui, la conseguente, ulteriore necessità che il primo Giudice ne ordinasse la conservazione, “risultando esse ubicate ad una distanza dal confine maggiore di un metro (ossia, come accertato dal CTU, ad una distanza media dall'individuato confine che oscilla da un minimo di ml.
1.20 ad un massimo di ml. 1.60 - V. pag. 15 c.t.u.) e, quindi, ai sensi dell'art. 892, comma 2, c.c., a distanza legale dal medesimo confine”. Peraltro, una Delibera di Giunta della Regione Campania, “del 31.12.2008 n. 2083, B.U.R. 26/01/2009 n. 4 b), (v. NORMA
4.3), in armonia con quanto disposto dalla legge nazionale n. 144/1951 (V. art. 1), ribadita nel suo contenuto precettivo dal più recente D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179 (che ne ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore), [avrebbe] disposto su tutto il territorio regionale il divieto assoluto di estirpazione delle piante di olivo”; ragione ulteriore per chiedere la riforma delle relative statuizioni di condanna.
Quanto, poi, alla condanna alla rimozione e/o arretramento dell'irrigatore apposto nel giardino di proprietà, gli appellanti hanno nuovamente dedotto la legittimità della relativa installazione, rilevando l'inesistenza nel nostro ordinamento di una qualsiasi “norma giuridica che prescriva delle distanze minime dal confine e/o altri divieti di sorta circa l'installazione e/o la tenuta in orti e giardini di simili arnesi di giardinaggio”.
Infine, quanto alla condanna al pagamento dei due terzi delle spese processuali del primo grado del presente giudizio, parimenti contenuta nell'impugnata decisione, i deducenti ne hanno del pari contestato la legittimità, “con conseguente necessità di disporre, nell'emananda sentenza di appello, un diverso regime processuale delle stesse”. All'esito dell'articolazione di tali motivi di gravame, gli appellanti hanno così concluso: in via principale, dichiari l'inammissibilità e/o disponga il rigetto nel merito della proposta azione di regolamento dei confini, per mancanza del presupposto legale della stessa azione, costituito dall'esistenza di una situazione di oggettiva e soggettiva incertezza del contestato confine;
- in via subordinata, dichiari che il contestato confine debba essere individuato in quello di fatto preesistente tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti in causa, come materializzato ed accettato dalle stesse parti per facta concludentia, costituito dalla linea retta ideale tracciata dalla rete metallica apposta dagli attori-attuali appellati sulla sommità della scarpata naturale che divide i medesimi fondi, linea retta che, partendo dallo spigolo del muro di confine tra le part.lle 131- 520- 130, si ricongiunge allo spigolo del muro di confine tra le part.lle 269 - 266; - disponga il rigetto della domanda di estirpazione degli alberelli di ulivo piantati nel fondo degli appellanti, se del caso ordinando agli appellanti di allevare e coltivare le stesse piante, per il futuro, in modo da consentirne la crescita soltanto in larghezza e da non superare una determinata altezza;
- disponga il rigetto della domanda di rimozione e/o arretramento dell'irrigatore installato nel giardino degli appellanti, siccome manifestamente destituita di fondamento;
- disponga, di conseguenza, la condanna degli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa del 14.10.2020, si sono ritualmente costituiti nel presente grado gli appellati impugnando integralmente l'avverso gravame, perché asseritamente inammissibile e CP_4 del tutto infondato nel merito. Hanno chiesto, quindi, la conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di grado.
All'udienza dell' 8.10.2024, il Collegio, rilevato che il difensore di aveva CP_1
“dichiarato l'intervenuto decesso del proprio assistito e chiesto disporsi l'interruzione del processo”,
è stata dichiarata l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c.
Riassunto il giudizio con ricorso ritualmente depositato in data 15.10.2024, su iniziativa degli originari appellanti, il Collegio ha fissato l'udienza di prosecuzione del 25.3.2025, onerando i ricorrenti della notifica del ricorso alle controparti con il rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis
c.p.c.
Con decreto presidenziale del 25.2.2025 è stato disposto che la trattazione della controversia, per la detta udienza del 25.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter c.p.c., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione all' udienza del 25.3.2025 con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, osserva la Corte che l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo di gravame, relativo alla pretesa insussistenza dei presupposti per l'esercizio della spiegata azione di regolamento dei confini, va in primis chiarito che l'incertezza presupposta dall'azione di cui si discute debba, come noto, concernere la esatta determinazione del confine tra proprietà finitime e non la titolarità del diritto di proprietà sulle stesse, e ciò anche quando oggetto di controversia dovesse essere la esatta determinazione quantitativa delle singole consistenze proprietarie (cfr. Cass. n. 3559/2016). Secondo costante dottrina ormai recepita anche dalla giurisprudenza, cioè, l'azione di regolamento di confini non presuppone un “conflitto tra titoli”, bensì un “conflitto tra fondi”, ovvero, non una controversia sui titoli di proprietà delle parti, ma appunto una incertezza in ordine ai confini che, in base a tali titoli, dividono le proprietà (Cass. 15/03/2024,
n. 7041; Cass. 4/10/2023, n. 27994).
Il conflitto, quindi, deve risolversi in una sostanziale incertezza, oggettiva e soggettiva, sul confine dei fondi, ossia, in un'incertezza o derivante dalla mancanza di un limite apparente
(incertezza oggettiva), o dalla contestazione del sussistente limite apparente (incertezza soggettiva).
In tal ultimo caso, dunque, che direttamente riguarda la fattispecie in esame, l'azione non muta la sua natura (trasformandosi in azione di rivendica), né cessa di essere esperibile, per il mero fatto che l'attore abbia sostenuto che il confine di fatto esistente non sia quello esatto per essere stato il suo fondo parzialmente usurpato dal vicino. La giurisprudenza si è infatti ad oggi decisamente orientata a ravvisare gli estremi dell'azione di regolamento di confini anche quando sussista un'incertezza solo soggettiva sul confine, a prescindere da una situazione di incertezza oggettiva generata da un'ipotesi di possesso promiscuo per la mancanza di qualsiasi limite apparente.
Detto altrimenti, l'azione rientra nello schema del regolamento di confini anche quando il proprietario- come nel caso che qui occupa- lamenti l'usurpazione di una striscia di terreno confinante, sempre che il convenuto non contesti il titolo di acquisto dell'attore. Da ciò si può desumere tanto il carattere recuperatorio dell'azione – da cui può scaturire sia la demarcazione esatta del confine tra i fondi, che la possibilità di ordinare il rilascio delle aree occupate dal vicino che non ne è proprietario, essendo il rilascio di tali porzioni conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine –, quanto la natura dichiarativa e ricognitiva della sentenza che conclude il relativo giudizio.
Orbene, nel caso di specie, come è possibile evincere dall'atto introduttivo del giudizio di prime cure, gli attori in primo grado, i coniugi odierni appellati, avevano agito con il CP_4 dichiarato scopo di ottenere una condanna dei convenuti che mettese fine all'agire “usurpatorio” da essi perpetrato, sostanziatosi nel compimento di una serie di attività – “di zappatura, di scavo, di taglio di piante ed arbusti che hanno interessato la parte bassa delle [scarpata], determinandone la erosione, lo scivolamento del terreno e smottamenti, compromettendone la stabilità, fenomeni favoriti dall'illegittimo irrigatore installato nel loro fondo, in prossimità del confine” – tutte tese a sostanziare pretese, asseritamente infondate ed arbitrarie, sulla proprietà della detta scarpata, pur senza averne titolo, così contribuendo a configurare quella situazione di incertezza soggettiva fondante appunto l'agire degli odierni appellati, poi concretatosi nell'azione effettivamente esperita in prime cure. Non solo, ma l'aver ignorato, da parte degli odierni appellanti, i tentativi degli appellati tesi a ricomporre bonariamente la insorgente questione, non poteva che aggravare e rendere ulteriormente precaria la descritta situazione di incertezza soggettiva del confine, come chiarito in citazione.
Del resto, la stessa c.t.u. concludeva le operazioni di accertamento peritale per Persona_3 la quale era stata incaricata dal primo Giudice osservando che “dagli Atti di Compravendita, dalla mappa catastale di impianto, dal rilievo topografico e dall'elaborazione dei dati raccolti […], il confine reale tra le particelle 268 da un lato e 269 e 520 dall'altro è ubicato in prossimità della sommità della scarpata” (v. pag. 12 c.t.u. ), dunque, non esattamente in corrispondenza della sommità della scarpata stessa, come invece rivendicato dai convenuti originari, odierni appellanti, dal momento che la sommità della scarpata doveva ritenersi piuttosto rientrante nella proprietà esclusiva degli odierni appellati, come provato dal fatto che le due querce a monte della scarpata erano state dal medesimo tecnico incaricato attribuite proprio a questi ultimi. L'esame peritale confermava, dunque, che l'incertezza del confine fosse sia di natura oggettiva che di natura soggettiva, poiché la linea di demarcazione tra il fondo degli attori e quello dei convenuti non era riconoscibile, mancando in loco significativi elementi materiali idonei ad identificare una precisa delimitazione tra i terreni confinanti, posto che, pur essendo la linea di confine astrattamente rappresentata dalla scarpata e da una rete metallica posta alla sommità della stessa, siffatta barriere era poi divenuta oggetto di specifica contestazione tra le parti, al punto che era parso necessario ricorrere all'intervento del consulente tecnico, chiamato a porre nuovi paletti e lenze a delimitazione delle proprietà finitime.
Ciò posto, si deve allora concludere nel senso di ritenere effettivamente sussistenti, come peraltro già accertato in prime cure, i presupposti per l'esercizio della esperita azione di regolamento dei confini, posto che deve qualificarsi “come actio finium regundorum, e non rivendica, l'azione proposta dal proprietario che, pur in presenza di un confine apparente, ne deduca l'incertezza per intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, e chieda, per l'effetto, un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti, senza porre in discussione i titoli di proprietà, dovendosi ritenere del tutto irrilevante, al riguardo, che l'accertamento della proprietà di una delle parti sulla porzione di fondo controversa comporti anche un effetto recuperatorio della proprietà stessa quale mera conseguenza dell'esperimento della detta azione, la cui finalità è di eliminare l'incertezza e le contestazioni relativa alla linea divisoria, prescindendo da ogni controversia sul diritto di proprietà (cfr. Cass. 2297/2017)". Né in questa sede si potrebbe giungere a conclusioni diverse per il mero fatto dell'esistenza della riferita reta metallica, le cui dimensioni sono state peraltro oggetto di piccole modifiche nel corso del tempo, sostanzialmente perché nessuno degli elementi raccolti e/o indicati dagli odierni appellanti, in alcuno dei giudizi, autorizza a ritenere che con l'apposizione di detta barriera sia in concreto intervenuto un effettivo regolamento amichevole della linea di confine, tale da precludere l'iniziativa assunta dagli odierni appellati. Ragioni per le quali dovrà in questa sede dichiararsi l'infondatezza e, quindi, il rigetto del primo motivo di gravame.
Quanto agli alberi di olivi che, stando a quanto statuito dal primo Giudice, avrebbero dovuto essere espiantati dagli appellanti perché a distanza irregolare, va precisato quanto segue.
Come noto, l'art. 892 c.c. nell'elencare la distanza minima a cui devono essere poste le piante rispetto alla linea di confine, implicitamente assume l'idea di uno spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero per espandere liberamente le proprie radici. Secondo tale disposizione le distanze minime da rispettare sono: per gli alberi ad alto fusto, una distanza di almeno tre metri, mentre per gli alberi di non alto fusto, ovvero per quelli il cui fusto sorge ad altezza non superiore a tre metri e si diffonde in rami, è invece necessario rispettare una distanza minima di un metro e mezzo dalla linea di confine.
Orbene, l'odierna appellante lamenta il fatto che gli alberi di olivo piantati in prossimità della scarpata – ovvero, alle “distanze [di]: 1,51m, 1,30m, 1,20m, 1,35m, 1,60m, 1,60m, 1,50m”, secondo quanto appurato dal c.t.u. nella relazione presente in atti – sarebbero destinati tutti ad una potatura che dovrebbe renderli simili a delle siepi, favorendone la crescita in orizzontale piuttosto che in altezza, e facendoli rientrare nella categoria degli alberi di non alto fusto, la cui piantumazione non deve affatto osservare la distanza minima dei tre metri dal confine, come ritenuto dal primo Giudice.
In proposito, come richiamato dalla parte appellante, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 892
c.c. distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto (purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni), le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine” (Cass.19/3/2018
n.6765). Pertanto, se è vero che anche alberi di alto e/ medio fusto possono costituire delle siepi, è pur vero che nel caso di specie, trattandosi di un numero assolutamente esiguo di alberi – appena sei in tutto – parrebbero non sussistere affatto i presupposti logico-giuridici per poter parlare di una siepe, termine che semanticamente implica il necessario riferimento ad un numero di piante tale da consentire di parlare di un filare, disposte secondo un andamento geometrico lineare, la cui composizione è funzionalizzata a formare una “barriera”, a creare una “separazione”, a sviluppo orizzontale. Tale funzionalizzazione, necessaria perché si possa alludere all'esistenza di una siepe, non pare possa configurarsi in presenza, come nel caso di specie, di un numero limitato di piccoli alberi, solo sei, peraltro non allineati, ma distribuiti lungo il declivio di una parte della scarpata, ragion per cui il relativo motivo di appello dovrà in questa sede parimenti stimarsi privo di pregio.
Deve altresì considerarsi non accoglibile il terzo motivo di gravame, relativo alla richiesta riforma della statuizione contenuta in sentenza in forza della quale il primo Giudice aveva ordinato la rimozione dell'irrigatore posto a pochi centimetri – 60 cm. in tutto, secondo il c.t.u. – dalla linea di confine. In effetti, persisterebbe in ordine allo stesso una intrinseca pericolosità, dato che correndo lungo il lato basso della scarpata, una perdita o una deliberata attivazione del medesimo potrebbe aggravare i fenomeni di dilavamento e, quindi, di smottamento, già denunciati dagli originari attori e confermati dalla disamina sui luoghi descritti nell'elaborato peritale. Del resto, a norma di quanto previsto all'art. 889, comma II, c.c., per “i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”. La disposizione è posta a tutela dell'igiene e della sicurezza, nel senso che si prende come dato presunto che le opere, se posizionate ad una distanza minore di quella di cui all'articolo in esame, possano divenire pericolose per il vicino. La presunzione è in questo caso assoluta, senza che vi sia alcuna possibilità di prova contraria, come la risalente giurisprudenza della Suprema Corte ha osservato: la norma “secondo cui per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro - si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni e trasudamenti che non ammette prova contraria” (Cass.ord. 30/7/2018 n.
20046).
Da qui, la conseguente conferma della statuizione di condanna della parte appellante, che dovrà o rimuovere definitivamente, ovvero arretrare ad una distanza pari ad almeno un metro dal confine, il detto sistema di irrigazione.
Il quarto motivo di gravame, relativo alla regolamentazione delle spese processuali, resta assorbito dalla integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado, poste a carico degli appellanti secondo soccombenza ex art. 91
c.p.c., si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m.
147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, della natura, difficoltà e valore della controversia, indicato come indeterminabile (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – ). Va disposta l'attribuzione in favore dell'avv. Angelo Cutillo, dichiaratosi antistatario. Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello, consegue l'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – IV Sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1765/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e delle spese del presente grado, liquidate in € 6.500,00 oltre I.V.A e CP_1 Controparte_2
C.P.A. come per legge, con attribuzione all'avv. Angelo Cutillo.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17 .9.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Rosanna De Rosa