Sentenza 21 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 21/11/2022, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2022
N. 01828/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2018, proposto da
Ambiente e Sviluppo Società Consortile A.r.l.. e Monticava Strade S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Massa, Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Massa in Lecce, via Montello, 13;
contro
Unione dei Comuni della Messapia (Cavallino-Lizzanello), Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, Regione Puglia, Comune di Cavallino in Qualità di Capofila dell'Unione dei Comuni di Messapia, in persona dei rispettivi legali rappresnetanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
Comune di Cavallino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Reggimento Fanteria, 9;
Comune di Lizzanello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marchello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Giuseppe Chiriatti, 6;
nei confronti
Cisa S.p.A. e Geoambiente S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 26 Reg Settore e n. 115 Reg. Generale del 13.02.2018 con la quale il Comune di Cavallino ha aggiudicato in via definitiva la “concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di ammodernamento e completamento della piattaforma di trattamento dei rifiuti al servizio dei Comuni dell'ex Ato Le/1 sita nel Comune di Cavallino, loc. Masseria Guarino nonché gestione della stessa (per un periodo di venti anni)”.
- del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato speciale d'appalto relativi alla predetta concessione e della successiva determinazione del Comune di Cavallino n. 166 del 03.08.2017 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte, nonché della determinazione n. 52 del 07.08.2017 del Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni della Messapia (Cavallino – Lizzanello) di rettifica del bando e della contestuale della comunicazione con cui si rende nota la proroga dei suddetti termini;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Cavallino, Comune di Lizzanello, Cisa S.p.A. e Geoambiente S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le Società Ambiente e Sviluppo A.r.l. e Monticava Strade S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, impugnano la determina n. 26 Reg. Settore e n. 115 Reg. Generale del 13.02.2018 con la quale il Comune di Cavallino ha aggiudicato in via definitiva la “concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di ammodernamento e completamento della piattaforma di trattamento dei rifiuti al servizio dei Comuni dell’ex Ato Le/1 sita nel Comune di Cavallino, loc. Masseria Guarino nonché gestione della stessa (per un periodo di venti anni)”, nonché il bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto relativi al predetto appalto, unitamente alla successiva determinazione del Comune di Cavallino n. 166 del 03.08.2017 con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte e la determinazione n. 52 del 07.08.2017 del Responsabile della CUC dell’Unione dei Comuni della Messapia (Cavallino - Lizzanello) di rettifica del bando e della contestuale comunicazione con cui si rende nota la proroga dei suddetti termini.
In particolare, le ricorrenti evidenziano che:1) gli atti indittivi della procedura di gara sono stati impugnati con ricorso e successivi motivi aggiunti (R.G. 1018/2017) innanzi a questo T.A.R. che poi li ha respinti con sentenza n. 2031/2017; 2) avverso tale sentenza hanno intenzione di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Con il ricorso all’esame pertanto, le Società ricorrenti deducono la illegittimità, in via derivata, della successiva aggiudicazione definitiva disposta dall’Amministrazione resistente in favore della A.T.I. CISA – Geoambiente, proponendo i medesimi motivi opposti con l’originario ricorso e i
successivi motivi aggiunti (R.G. 1018/2017).
Rispettivamente, il 29.03.2028 e il 30.03.2018 si sono costituiti in giudizio il Comune di Cavallino e il Comune di Lizzanello eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, il Presidente di questa Sezione ha avvisato “le parti, ex art. 73, ultimo comma, del c.p.a., di profili di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”, e “ i difensori presenti” hanno dichiarato di convenire “sull'improcedibilità del ricorso”; indi, la causa è stata introitata per la decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, il Tribunale che il Consiglio di Stato, investito dell’appello avverso la sentenza n.2031/2017 (pronunciata da questo T.A.R sul ricorso R.G. n. 1018/201avente ad oggetto la richiesta di annullamento degli atti indittivi della procedura di gara de qua), con sentenza n. 1712/2019, lo ha dichiarato improcedibile in quanto “ la stessa Sezione del Consiglio di Stato con sentenza 31 maggio 2018, n. 5842, ha confermato l’annullamento della Deliberazione n. 14 del 16.6.2015 della Assemblea dei Sindaci dell’ATO Provincia Lecce, avente ad oggetto l’approvazione del “progetto per il riammodernamento, ristrutturazione, adeguamento e gestione dell’impianto di biostabilizzazione e discarica servizio/soccorso ubicati nel territorio del Comune di Cavallino. Riapprovazione. Il suddetto progetto e la ricordata correlata delibera di approvazione n. 14 del 2015 erano espressamente posti a fondamento del bando pubblicato in data 17.7.2017, oggetto del presente giudizio. L’annullamento è stato disposto poiché, “il progetto ha ... interessato una località posta a distanza inferiore da quella prevista nel PRGRU (par. 1.2.) e comunque non ha individuato, in via alternativa, una macroarea potenzialmente idonea e fatto valutazioni sull’impatto di tipo odorigeno sui centri abitati e sui siti sensibili. Deriva che, essendo pacificamente impossibile eseguire il suddetto progetto che prevedeva la localizzazione dell’impianto ad una distanza inferiore rispetto a quella prescritta, sono venuti meno l’oggetto del bando in questione ed, in radice, la stessa possibilità di affidare la concessione de qua ”.
Tali decisioni riverberano i propri effetti anche sul presente ricorso, vertente sui provvedimenti epigrafati, conclusivi della sequenza procedimentale venuta meno per effetto delle pronunce giurisdizionali suindicate.
In definitiva, come peraltro dichiarato anche dalle parti all’udienza odierna, il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (alla luce delle considerazioni innanzi indicate) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO