Sentenza breve 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 16/07/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01119/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Prefettura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63 (Palazzo ex Rea);
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento comunicato il-OMISSIS- con il quale la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Prefettura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Andrea De Col e uditi i difensori delle parti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data -OMISSIS- la società-OMISSIS- ha presentato in favore del ricorrente un’istanza di nulla osta al lavoro stagionale che lo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- rilasciava il -OMISSIS-. Ottenuto il visto per lavoro subordinato stagionale, il ricorrente ha fatto ingresso in Italia in data -OMISSIS-.
2. Il contratto di soggiorno, tuttavia, non è stato formalizzato a causa della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro ad assumere il ricorrente, essendo terminata la stagione lavorativa.
In data -OMISSIS- il ricorrente ha presentato, pertanto, un’istanza alla Prefettura di -OMISSIS- per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
3. La Prefettura ha rigettato l’istanza con provvedimento del-OMISSIS- con la motivazione che il permesso per attesa occupazione non è previsto per i lavoratori stagionali.
4. In data -OMISSIS- il ricorrente ha reperito una nuova occupazione nel settore agricolo e, in data -OMISSIS-, ha reiterato la medesima istanza allegando anche l’avvenuta assunzione, ma senza esito alcuno.
5. Il ricorrente ha, quindi, chiesto l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità «per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, nonché della Direttiva 2014/36/UE», poiché la Prefettura ha escluso in modo generalizzato la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione nei confronti dei lavoratori stagionali, senza considerare che, nel caso di specie, la mancata formalizzazione del contratto non era imputabile allo straniero.
6. Il Ministero dell’Interno-Prefettura di -OMISSIS-, costituitosi in giudizio il-OMISSIS-, ha rappresentato che il ricorrente, in pari data, ha sottoscritto il contratto di soggiorno con l’originario datore di lavoro presso il quale risulta attualmente assunto, chiedendo a questo Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
7. Con memoria del 7 luglio 2025 il ricorrente si è associato alla richiesta dell’Amministrazione resistente, depositando il contratto di soggiorno.
8. Alla camera di consiglio del 9 luglio 2025 è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.. Il ricorso è stato quindi trattenuto per la decisione.
9. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
10. Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come emerge dalla documentazione versata in atti, successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente è stato ammesso a regolarizzare la propria presenza sul territorio nazionale, sottoscrivendo il contratto di soggiorno con il datore di lavoro già destinatario del nulla osta rilasciato in suo favore.
La sopravvenuta regolarizzazione della posizione giuridica del ricorrente determina il venir meno dell’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato.
11. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti medesime, attesa la definizione in rito della controversia.
Deve, invece, confermarsi il rigetto dell’ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato per le ragioni già espresse dalla competente Commissione con il decreto n. 73 del 3 luglio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il EN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa interamente le spese del giudizio tra le parti.
Rigetta definitivamente l’istanza di ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea De Col | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.