Articolo 4 della Legge 14 ottobre 1957, n. 1203
Articolo 3Articolo 5
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24 dicembre 1957
Art. 4.
Il Governo e' autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, le norme necessarie:
a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nonche' agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
b) per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;
c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione della Unione doganale prevista dal cap. I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunita';
d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.
Entrata in vigore il 24 dicembre 1957