Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
La Giudice del lavoro, dott.ssa Caterina Linares, ha pronunciato, come da provvedimento di delega, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1131 /2024 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. SAVOCA Parte_1 C.F._1
LUIGI d elettivamente domiciliata in indirizzo telematico C.F._2
- ricorrente -
C O N T R O
l'
[...]
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (C.F. ; P.IVA_2 fax: 091527080; PEC: , presso i cui uffici, siti in Palermo, Email_1
Via Mariano Stabile n. 182, domicilia ex lege –
resistente -
OGGETTO: ripetizione indebito per arretrati contrattuali 2006/2008
MOTIVI DELLA DECISIONE
, dipendente della con la qualifica di torrettista nel Parte_2 Controparte_1
Comune di Custonaci, attualmente premettendo di aver percepito Controparte_1 somme a titolo di arretrati contrattuali, nel periodo compreso fra il luglio 2009 ed il 31 dicembre 2011 per l'importo complessivo di € 815,64, a seguito di deliberazione della Giunta
Regionale n. 287 del 2007 con la quale si recepiva la parte normativa del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico forestale 2006-2009 e del successivo
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14.05.2009 presso la Presidenza della Regione
Siciliana, d'intesa con le OO.SS. dei dipendenti, ha convenuto l'amministrazione per ottenere l'annullamento del provvedimento di richiesta di restituzione delle somme e l'accertamento del proprio diritto a ritenerle. Ha eccepito la prescrizione quinquennale e decennale, la
La PA si è costituita contestando le superiori eccezioni, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente alla restituzione della somma indebitamente percepita, oltre interessi legali dalla data della diffida stragiudiziale (27/07/2016, per l'ammontare di € .81,97) ed interessi legali sulla somma di €.815,64 al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., con decorrenza dal deposito della memoria difensiva e fino al soddisfo.
A seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, veniva fissata l'udienza del 20 maggio 2025 sostituita con note scritte.
Preliminarmente, in rito, va dichiarata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, che ha chiesto la pronuncia di un provvedimento a sé favorevole, con la condanna alla restituzione delle somme oggetto dell'accertamento del diritto a trattenerle, da parte del lavoratore.
Si tratta all'evidenza di domanda assolutamente collegata con il titolo dedotto in giudizio, che
è stata proposta tempestivamente con la memoria di costituzione.
Recentemente, peraltro, la Cassazione sul punto ha così statuito: “L'ammissibilità delle domande riconvenzionali, avanzate dal convenuto nel giudizio introdotto in via principale dall'attore, è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., solo al fine di ritenerle devolute al medesimo in quanto rientrino nella sua competenza per materia o per valore;
mentre, ove la domanda riconvenzionale non comporti lo spostamento di competenza, si richiede un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito cui è richiesto di motivare al riguardo” (cfr., Cass. civ. Sez. I Ord., 01/03/2024,
n. 5484).
Ritenuta l'ammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da parte resistente, va vagliata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, che va rigettata.
Mette conto evidenziare che, la disciplina della prescrizione quinquennale non può essere qui utilmente invocata.
L'azione esperita va infatti ricondotta alla fattispecie della ripetizione di indebito per la restituzione di somme, pur corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, che è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale e non a quella quinquennale, perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni effettuate e poi risultate non dovute, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione. Il regime della prescrizione, dunque, è decennale, diversamente dai crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (cfr.Cass.27080 del 2020).
In fatto, va poi accertato che il decorso del decennio risulta interrotto dalla diffida del
27.7.2016, effettuata con nota prot. n. 84707, di cui la P.A., costituendosi, ha fornito prova documentale (cfr. allegati alla memoria difensiva della PA).
Parimenti infondate le doglianze del ricorrente relative all'asserita violazione della l. 241/1990
e della l. 311/2004: con riguardo alla prima, osserva il decidente che la PA richiedendo la restituzione delle somme, non ha posto in essere atti di macro organizzazione ma ha agito secondo le norme di diritto privato con relativa inapplicabilità delle norme sul procedimento amministrativo;
quanto alla seconda, invece, si condividono le osservazioni della resistente in ordine all'inapplicabilità del C.C.N.L. idraulico forestale 2006/2008 nel territorio della
[...]
, in mancanza di apposito recepimento da parte della Giunta regionale a norma dell'art. CP_1
49 della legge regionale n. 14/2006, indipendentemente dal giudicato reso inter alios.
E' d'uopo richiamare ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione contenuta nell'ordinanza n.
15368/2019, con cui la suprema Corte richiama a sua volta la consolidata giurisprudenza in materia: “…il primo motivo non è fondato, alla luce dell'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, pronunciando in fattispecie analoghe, ha disatteso la tesi, prospettata dai ricorrenti, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (Cass. nn. 356/2016, da
26973 a 26975 del 2016, 27396/2016, 27398/2016, 20231/2017, 20987/2017, 20988/2017,
16839/2018, 18165/2018, 17421/2018 e 17966/2018 queste ultime pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa); che con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è ritenuto necessario il recepimento della contrattazione collettiva nazionale mediante Delib. di giunta e decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell'ente; che il presente ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso, perché la natura cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato non può essere desunta né dalla L.R. Sicilia n. 66 del 1981, art. 8 né dalla L.R. Sicilia n. 16 del 1996, art.
45-ter come modificato dalla L.R. n. 14 del 2006; (…) che la L.R. n. 16 del 1996, art. 45-ter come modificato dalla L.R. n. 14 del 2006, secondo cui "la gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulicoagraria" deve essere coordinato con la stessa L.R. n. 14 del 2006, art. 49 che disciplina tempi e modi del recepimento della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che "Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui alla L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, art. 45 ter, comma 5, come introdotto dall'art. 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale Delib. sul recepimento della parte economica del contratto"; che la disposizione invocata dai ricorrenti smentisce la tesi dell'immediata diretta applicabilità della contrattazione nazionale perché, pur prevedendo termini sollecitatori, richiede comunque un atto deliberativo dell'amministrazione regionale, evidentemente finalizzato a consentire la valutazione della compatibilità della contrattazione nazionale, alla quale la Regione Sicilia è rimasta estranea, con le disponibilità economiche e finanziarie dell'ente; che diversamente interpretata la norma risulterebbe priva di senso logico, perché non ci sarebbe stato bisogno alcuno di prevedere un intervento degli organi regionali ove il legislatore avesse voluto operare un rinvio dinamico alla contrattazione collettiva nazionale e prescindere da qualsiasi intervento della Regione nella negoziazione della disciplina contrattuale del rapporto intercorrente con il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria;
che l'interpretazione della L.R. n. 16 del 1996 va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale proprio della Regione Sicilia, neppure i contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perché il
D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 46 ha previsto che le Regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale;
che la L.R. Sicilia n. 10 del 2000, artt. 24 e seguenti con i quali è stata istituita l'ARAN Sicilia ed è stato disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi oneri finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l'art. 28, comma 3, stabilisce che "I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa;
(…)”.
Sulla base dell'ampia e persuasiva motivazione della suprema Corte, i CCNL di settore, non recepiti a livello regionale, non trovano applicazione automatica. Nel caso di specie, la PA ha documentato che con delibera della Giunta Regionale n. 195 del
9.8.2008, è stata recepita la parte economica del contratto collettivo nazionale di categoria
CCNL 2006-2008 dall'1.9.2008, “esclusivamente pro-futuro (dunque a decorrere dal 1° settembre 2008) rinviando in sede di contrattazione per il rinnovo del C.I.R.L. la vertenza sugli
“arretrati contrattuali”, senza nulla prevedere in ordine agli arretrati contrattuali per cui è causa, per i quali pertanto non è possibile configurare alcun automatico riconoscimento.
D'altra parte, il Protocollo di intesa del 14.5.2009 ed i successivi accordi sindacali citati in ricorso non possono costituire fonte di alcun diritto retributivo in capo ai lavoratori, trattandosi di meri accordi tra le parti, non immediatamente vincolanti, comunque subordinati alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie e alla disponibilità economica dell'ente pubblico.
Quanto alla dichiarazione sottoscritta dal lavoratore (cfr., doc. 2 memoria della PA), in essa si legge che:
• il pagamento ha carattere provvisorio e condizionato e viene disposto dall'amministrazione per esigenza di uguaglianza tra lavoratori che hanno proposto ricorso definitivo a loro favore e lavoratori che o non hanno proposto ricorso o hanno visto concluse in senso sfavorevole le pretese avanzate in via giudiziale;
• il pagamento in parola non deve in nessun caso essere considerato riconoscimento di debito da parte dell'amministrazione;
• il pagamento viene effettuato con riserva espressa di ripetizione nel caso in cui dovesse mutare il prevalente orientamento giurisprudenziale, anche in virtù delle future pronunce sugli appelli incoati dall'Avvocatura Dello Stato;
• l'eventuale recupero delle somme pagate ai lavoratori, qualora dovesse verificarsi il caso di cui al punto precedente, avverrà anche mediante trattenute sugli emolumenti a qualunque titolo dovuti per l'attività prestata dal lavoratore in favore dell'amministrazione regionale in virtù delle garanzie occupazionali di legge.
Risulta evidente che non può riscontrarsi alcun riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione, che ha effettuato i pagamenti al solo fine di evitare il dilagare del contenzioso relativo agli arretrati contrattuali 2006/2008; dalla suddetta dichiarazione emerge altresì il carattere provvisorio del pagamento sottoposto alla condizione risolutiva dell'eventuale mutamento giurisprudenziale.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso va rigettato ed al contempo va accolta la domanda riconvenzionale della PA alla restituzione delle somme indebitamente percepite oltre interessi. In ordine alle spese di lite, tenuto conto che la controversia origina dai diversi orientamenti giurisprudenziali intervenuti in materia, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna , al Parte_2 pagamento in favore dell'Amministrazione resistente della somma di € 815,64, oltre interessi legali dal 27.7.2016 (pari a € 81,97) e interessi legali sulla somma di € 815,64 al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., con decorrenza dal deposito della memoria in data 24.12.2024
e sino al soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Trapani, 26 maggio 2025 Co Giudice Onorario ace
Caterina Linares Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Caterina Linares in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.