Sentenza 23 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 23/11/2021, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2021
N. 01407/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01083/2012 REG.RIC.
N. 01644/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1083 EL 2012, proposto da
EG EL SO di NE EL & C. Sas, in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Cimino, Elena Fabbris, Giorgia Baldan, con domicilio eletto presso lo studio Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;
contro
Provincia di Venezia, in persona EL Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, domiciliataria ex lege in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;
Comune di Cavallino Treporti, in persona EL Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Zuccolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;
Regione Veneto, in persona EL Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Ezio Zanon, domiciliataria ex lege in Venezia, Cannaregio, 23;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Assocamping, in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Erica Masala, con domicilio eletto presso il suo studio in Marghera-Venezia, via ELle Industrie, 19/C;
sul ricorso numero di registro generale 1644 EL 2013, proposto da
EG EL SO di NE EL & C. Sas, in persona EL legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Cimino, Alessandro Pizzato, Anna Roberta Cavazza, con domicilio eletto presso lo studio Elena Giantin in Venezia, San Marco, 5134;
contro
Comune di Cavallino Treporti, in persona EL Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Oliver Cristante, con domicilio eletto presso lo studio Oliver Cristante in Venezia, piazza E. Ferretto, 53;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1083 EL 2012:
EL Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con DGR EL Veneto n. 372 EL 19.2.2009 nella parte in cui classifica l'area EL ricorrente meglio descritta in narrativa come "area nucleo", ai sensi ELl'art. 24 ELle NTA EL PTRC;
EL Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento ELla Provincia di Venezia, approvato con DGR EL Veneto n. 3359 EL 30.12.2010 e con Delibera di Giunta provinciale di Venezia n. 8 ELl'1.2.2011, nella parte in cui classifica l'area EL ricorrente meglio descritta in narrativa come "area nucleo";
ELla ELiberazione di Giunta provinciale n. 38 EL 28 marzo 2012, pubblicata in B.U.R. n. 35 EL 4.5.2012, recante oggetto "presa d'atto ELl'approvazione in sede di conferenza di servizi decisoria EL piano di assetto EL territorio EL comune di Cavallino Tre Porti";
ELla determina ELla Conferenza di servizi EL 28.2.2012 di approvazione EL P.A.T. di Cavallino Tre Porti (VE);
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto..
quanto al ricorso n. 1644 EL 2013:
EL Piano degli Interventi adottato con ELiberazione n. 3 EL 17.01.2012 EL Consiglio Comunale di Cavallino Treporti (VE) recante "Adozione EL Piano degli Interventi" ;
EL Piano degli Interventi approvato con ELiberazione n. 43 EL 23.07.2013 EL Consiglio Comunale di Cavallino Treporti (VE) recante "Controdeduzione alle osservazioni e approvazione EL Piano degli Interventi";
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio ELla Provincia di Venezia, ELla Regione Veneto e EL Comune di Cavallino Treporti;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 14 ottobre 2021 la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso cui è stato assegnato il nr. 1083/2012 la società EG EL SO ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, deducendo che a seguito ELl’adozione EL P.A.T. EL Comune di Cavallino Treporti, avvenuta nell’anno 2012, l’area in cui è ricompreso il parcheggio gestito dalla deducente veniva inclusa nell’ambito S.I.C. o Z.P.S. quale “core area” di rilievo ecologico, nonostante l’elevata antropizzazione EL contesto di riferimento.
Avverso gli atti gravati la ricorrente ha proposto un unico motivo di gravame, articolato in due punti:
1) si lamenta, in primo luogo, l’irrazionalità ELla classificazione ELl’area di proprietà EL EG operata dal P.A.T., in quanto detta area sarebbe carente EL carattere di elevato valore di naturalità e di biodiversità richiesto per le aree nucleo;
2) con il secondo motivo di gravame, si deduce che l’Amministrazione avrebbe approvato il P.A.T., nella parte di interesse, sulla scorta di un’attività istruttoria incompleta e superficiale, sulla base di una VINCA a sua volta frutto di una istruttoria carente e in mancanza di una adeguata motivazione.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha chiesto, oltre all’annullamento degli atti gravati, l’accertamento che le aree in esame non posseggono le caratteristiche per essere incluse nell’ambito S.I.C.-Z.P.S. o, comunque, qualificate come “core area”.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Venezia, osservando che il P.T.C.P. “recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele”, ai sensi ELl’art. 22 L.R.V. 11/2004, sicché, rientrando le aree in commento nell’ambito ELla Rete Natura 2000, le stesse dovevano essere sottoposte a tutela. La Provincia ha altresì dedotto che l’individuazione EL preciso perimetro ELla “Core Area”, riferendosi a disciplina di competenza regionale, deve essere rideterminato in tale sede; la competenza provinciale quanto al P.A.T. esulerebbe, infatti, da qualsivoglia facoltà di modifica al Piano e si limiterebbe alla ratifica ELlo stesso. Ha, quindi, domandato la reiezione EL ricorso.
Si è costituito, altresì, il Comune resistente, deducendo di avere recepito nel P.A.T., per quanto di interesse, le indicazioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata: in particolare, la determinazione dei perimetri ELle aree SIC/ZPS rientrerebbe nella competenza regionale, come stabilito dal Regolamento recante l’attuazione ELla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché ELla flora e ELla fauna selvatica, d.P.R. n. 357/1997: di qui l’irricevibilità EL gravame, che costituirebbe impugnazione solo tardiva dei piani provinciali e regionali, e l’inammissibilità EL ricorso nella parte in cui si impugna il P.A.T.
L’Amministrazione ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità EL gravame in quanto, nel corso EL procedimento di approvazione EL PAT e in accoglimento ELle osservazioni formulate anche dalla odierna ricorrente, il Comune di Cavallino Treporti stralciava il divieto di nuovi interventi edilizi originariamente contemplato dal Piano adottato per gli immobili ricadenti nelle aree SIC e ZPS, sicché non sussisterebbe alcuna inibizione ELl’attività edilizia funzionale all’esercizio ELl’attività economica esercitata dalla ricorrente; né, si aggiunge, quest’ultima potrebbe invocare un generico interesse alla corretta classificazione EL compendio, trattandosi di un bene demaniale EL quale il EG EL SO S.a.s. dispone esclusivamente in forza di un titolo concessorio.
Nel merito, il Comune ha chiesto la reiezione EL gravame.
Si è costituita anche la Regione Veneto, eccependo la carenza di interesse al gravame e chiedendone la reiezione.
L’Associazione Assocamping ha esperito nel corso EL giudizio intervento ad adiuvandum a sostegno ELle ragioni ELla ricorrente.
2. Con successivo gravame cui è stato assegnato N. 1644/2013 R.G. la società EG EL SO ha, altresì, impugnato le ELibere di adozione e approvazione EL P.I. EL Comune di Cavallino Treporti, proponendo i seguenti motivi:
1) in primo luogo, se ne lamenta l’illegittimità in via derivata in forza dei vizi che affliggerebbero gli atti presupposti, impugnati con il ricorso NR. 1083/2012;
2) in secondo luogo, si deduce che il P.I. sarebbe stato approvato sulla scorta di una VINCA che non prenderebbe in considerazione il reale stato di fatto dei luoghi, che non presenterebbero alcuna caratteristica tale da giustificare la qualificazione in termini di habitat da tutelare: si riproducono, sul punto, le stesse argomentazioni sviluppate con il secondo motivo di cui al ricorso NR. 1083/2012;
3) con il terzo motivo si lamenta ancora che: l’esclusione di parte ELl’area ove insiste il campeggio dalla zona a destinazione turistico-ricettiva sarebbe erronea, e in contrasto con la Carta ELle Trasformabilità EL PAT che includerebbe l’intera area nell’ambito di urbanizzazione consolidata- complessi ricettivi all’aperto; all’interno ELl’area EL campeggio non insisterebbe alcuna pineta, né alcuna viabilità da ristrutturare; l’area a nord EL campeggio sarebbe stata qualificata come zona agricola pur essendo da tempo interamente urbanizzata: anche sotto tale aspetto il P.I. si porrebbe in contrasto con le previsioni EL PAT; tutte le scelte citate rivelerebbero una carente istruttoria e non sarebbero sostenute da adeguata motivazione;
4) infine, si lamenta la carenza di motivazione per avere l’Amministrazione mantenuto invariata la previsione relativa all’indice di edificabilità ELl’area ELla ricorrente senza prendere in considerazione l’osservazione proposta dall’interessata; la previsione sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 30 ELla LR 33/2002 e irragionevole.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente, eccependo in primo luogo l’inammissibilità EL gravame per difetto di interesse, non derivando alla ricorrente alcun effetto lesivo dai provvedimenti impugnati, e per genericità, risultando l’esposizione carente ELla precisa individuazione degli specifici contenuti provvedimentali che si intenderebbe sottoporre a censura, nonché in quanto articolato in contestazioni volte ad impingere nel merito ELl’azione amministrativa. Il secondo motivo di censura sarebbe, inoltre, inammissibile in quanto la lesione lamentata discenderebbe dalle previsioni pianificatorie contenute negli strumenti sovraordinati al P.I; il terzo motivo sarebbe, infine, improcedibile per mancata impugnazione ELla Variante introdotta con le ELibere di C.C. di adozione/approvazione nn. 41 e 70 EL 2014, di modifica ELl’art. 38 ELle NTO EL PI.
Nel merito, ha chiesto la reiezione EL gravame.
3. All’udienza in data 14.10.2021, entrambe le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
1. Occorre, preliminarmente, procedere alla riunione dei ricorsi in epigrafe, attese le evidenti ragioni di connessione sul piano oggettivo e su quello soggettivo tra di essi esistenti.
2. Con il ricorso nr.1083/2012 la società EG EL SO ha impugnato, oltre ad altri atti presupposti, la determina di approvazione EL PAT EL Comune di Cavallino Treporti, nella parte in cui il piano ricomprende nell’ambito ELle perimetrazioni EL S.I.C. e ELla Z.P.S., e, in particolare, nella relativa “core area”, l’area ove insiste la struttura turistica ELla ricorrente: quest’ultima, con un unico motivo di ricorso, contesta tale inclusione in ragione EL carattere fortemente antropizzato ELl’ambito in oggetto.
In particolare, si lamenta che l’area non presenterebbe le caratteristiche tipiche ELla “core area” (o “area nucleo”), attesa la presenza di una struttura ricettiva, e l’assenza degli elementi di naturalità necessari per la qualificazione operata dagli strumenti urbanistici impugnati: si lamenta la carenza ELl’istruttoria svolta dall’Amministrazione comunale, che avrebbe dato corso all’approvazione EL PAT mantenendo ferma detta qualificazione senza rilevare che la situazione di fatto ELl’ambito risulterebbe EL tutto incompatibile con essa.
Occorre, in primo luogo, esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni resistenti.
Il Collegio ritiene che sia fondata l’eccezione di irricevibilità EL gravame nella parte in cui con esso si impugnano la ELibera di adozione EL PTRC e le ELibere di adozione e approvazione EL PTPC, con conseguente inammissibilità EL ricorso nella parte in cui viene impugnata la determina di approvazione EL PAT comunale.
Occorre, in proposito, rilevare quanto segue.
La stessa parte ricorrente riconosce, nelle deduzioni svolte nell’atto introduttivo EL giudizio, che la classificazione ELl’area nella quale insiste il campeggio, operata in sede di predisposizione EL PAT, dipende dalle presupposte previsioni EL PTRC adottato nel 2009 dalla Regione Veneto e, a cascata, da quelle EL PTCP ELla Provincia di Venezia, approvato definitivamente nel 2011: già questi strumenti pianificatori, di livello sovraordinato, avevano infatti introdotto la lamentata qualificazione ELl’ambito di riferimento quale “area nucleo” e SIC (“sito di interesse comunitario”) –ZPS (“zona di protezione speciale”).
E’, dunque, pacifico tra le parti che già in sede di adozione EL piano regionale (che, secondo quanto dedotto nella memoria ex art. 73 cpa, nelle more EL giudizio sarebbe stato approvato senza modifiche sul punto), l’ambito di interesse sia stato qualificato “area nucleo” ELla rete ecologica regionale, qualificazione ripresa nell’ambito EL piano provinciale.
Ciò conformemente alle previsioni EL DPR 357/1997 che, all’art. 3, devolve alla competenza ELla Regione l’individuazione dei siti ELla Rete Natura 2000 (coincidenti con le cd. “core area”); nel caso di specie, l’approvazione degli habitat naturalistici da tutelare è stata operata, per il territorio di Cavallino Treporti, con DGR n. 5 4441/09 e con DGR n. 3919/07.
Quanto alla pianificazione di livello provinciale, l’art.22 co.1 lett. b) ELla LRV 11/2004 stabilisce che il PTCP “recepisce i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele”; analoga previsione è dettata dall’art. 13, comma 1, lett. D), l. cit. con riferimento ai contenuti EL PAT.
In tal senso si era, EL resto, già espressa la Provincia nel parere reso ai fini ELl’approvazione EL PAT in seno alla conferenza dei servizi, osservando che la riperimetrazione dei siti in commento non poteva aver luogo in sede di pianificazione comunale ( cfr . doc. 9 ELla produzione di parte ricorrente: nella stessa occasione, tuttavia, la Provincia evidenziava l’opportunità di una rivalutazione degli ambiti naturali presenti nel territorio comunale, da avviarsi sollecitando una verifica in tal senso da parte ELla Regione; tale rivalutazione ha in prosieguo avuto, effettivamente, luogo ad iniziativa ELl’Amministrazione Regionale: con DGR n. 2875 EL 30 dicembre 2013 è stato approvato l'aggiornamento ELla cartografia degli habitat e degli habitat di specie riferita al sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola EL Cavallino: biotopi litoranei").
Ciò premesso deve ancora rilevarsi che la lesione lamentata dalla parte ricorrente, diversamente da quanto da quest’ultima sostenuto in replica all’eccezione ELle controparti, discende dalla pianificazione di livello regionale e provinciale: tuttavia, l’impugnativa proposta avverso tali strumenti risulta irricevibile in quanto tardiva, venendo in considerazione ELibere adottate nel periodo compreso tra l’anno 2009 e l’anno 2011.
Se tanto è vero ne discende, EL pari, l’inammissibilità ELl’impugnazione proposta avvero la ELibera di approvazione EL PAT, in quanto, alla luce di quanto in precedenza osservato, anche dal relativo annullamento non potrebbe derivare alcun risultato utile per la parte ricorrente.
3. Con ricorso cui è stato assegnato NR. 1644/2013 RG è stato, altresì, impugnato il PI EL Comune di Cavallino Treporti: il ricorso è in parte inammissibile, nei limiti di cui si dirà, e in parte infondato (ciò che esime dalla disamina ELle ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione resistente).
In primo luogo, si lamenta l’illegittimità ELl’atto, in via derivata, in ragione dei vizi propri degli atti gravati con il ricorso riunito: alla luce di quanto in precedenza rilevato, il motivo deve ritenersi infondato.
Con il secondo motivo si ripropongono le medesime censure introdotte con il ricorso già esaminato relativamente alla erronea classificazione ELl’area in assenza degli habitat da tutelare come zona SIC/ZPS: si lamenta, in particolare, che la VINCA effettuata nel procedimento che ha condotto all’approvazione EL PI avrebbe omesso di rilevare il contrasto tra il carattere fortemente antropizzato ELl’ambito e la qualificazione operata negli strumenti di pianificazione.
Risulta fondata l’eccezione di carenza di interesse al mezzo di gravame in commento sollevata dall’Amministrazione resistente: analogamente a quanto già in precedenza rilevato, la classificazione ELl’ambito in commento quale SIC/ZPS, non dipende da scelte operate in sede di pianificazione comunale, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, ma è il frutto di previsioni contenute nella pianificazione di livello superiore (che, peraltro, in parte de qua attua disposizioni sovranazionali, e segnatamente, la cd. Direttiva Habitat): di conseguenza non è possibile collegare al PI, sotto il profilo in disamina, alcuna autonoma capacità lesiva ELl’interesse fatto valere dalla ricorrente a una diversa classificazione ELl’area. Nel caso di specie, in particolare, con D.G.R. n. 4003 EL 16.12.2008 ( cfr . doc. 11 ELla produzione di parte resistente) è stato introdotto l’ampliamento di tre Siti Natura 2000, tra cui il SIC e ZPS IT3250003 "Penisola EL Cavallino: biotopi litoranei", contestualmente aggiornando l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e ELle Zone di Protezione Speciale: tale classificazione è stata ripresa nel PTRC, nel PTCP e nel PAT di Cavallino Treporti.
Per completezza di trattazione si rileva che, nelle more EL giudizio, la Regione ha operato, anche sulla base ELla considerazione degli elementi istruttori forniti dall’odierna ricorrente, una rivalutazione ELl’ambito di interesse (circostanza pacifica tra le parti): ed infatti, con ELiberazione ELla Giunta regionale n. 2875 EL 30 dicembre 2013 è stato approvato l'aggiornamento ELla cartografia degli habitat e degli habitat di specie riferita al sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola EL Cavallino: biotopi litoranei". In seguito a tale aggiornamento all’attualità nessun habitat (né il 6420, né il 2270, né il 9340, né 2130) risulta più compreso nell'area occupata dal EG EL SO ( cfr . doc. 31 ELla produzione di parte ricorrente). Compete all’Amministrazione regionale, ove ne ricorrano i presupposti, avviare le procedure funzionali a rendere coerenti le disposizioni urbanistiche di livello regionale, che interessano l’area in commento, con la situazione risultante dall’aggiornamento citato: ne conseguirà l’adeguamento ELle previsioni di piano di livello provinciale e comunale.
Con il terzo motivo di ricorso la società EG EL SO si duole, inoltre, di una serie di previsioni contenute nel P.I.: in primo luogo, si contesta l’inclusione, di una parte ELl’immobile ove insiste il campeggio, nell’area “di riformazione ELl’ambiente boschivo litoraneo”. Ciò contrasterebbe tanto con le previsioni EL PAT, che classificherebbe l’intero ambito come “area di urbanizzazione consolidata- complessi ricettivi all’aperto”, quanto con lo stato effettivo dei luoghi.
Del pari contrastante con il PAT e con lo stato dei luoghi sarebbe la ricomprensione ELl’ambito nell’area “Pineta litoranea”; inoltre, si deduce che non esisterebbe all’interno EL compendio nessuna viabilità da ristrutturare, ma solo un viottolo che non raggiungerebbe la strada pubblica; infine, risulterebbe irragionevole la qualificazione come ZTO “E” ELl’area a nord EL campeggio, interamente urbanizzata.
Il Collegio ritiene che sia fondata l’eccezione di inammissibilità EL mezzo, sollevata dalla parte resistente, con riferimento alle doglianze relative all’inclusione ELl’area ove insiste il campeggio nell’ambito di rimboschimento e nella pineta litoranea, e alla previsione relativa alla viabilità da ristrutturare.
Deve, in proposito, rilevarsi che la parte ricorrente non ha puntualmente indicato quale interesse concreto è sotteso alla domanda di annullamento ELle previsioni di piano in commento, non avendo dedotto alcunché sul punto nell’atto introduttivo EL giudizio ed essendosi limitata, in sede di replica all’eccezione ELla controparte, a riferirsi al fatto che si tratterebbe di disposizioni “limitative ELle possibilità edificatorie e/o comunque di utilizzo ELle aree ELla ricorrente”.
Sulla scorta di tale laconica indicazione non è possibile apprezzare se, e sotto quale aspetto, le previsioni in considerazione lederebbero concretamente gli interessi ELla società deducente. Appare opportuno rimarcare in proposito che la ricorrente non è proprietaria ELl’area ove insiste il campeggio, ma gestisce la struttura ricettiva in forza di concessione d’uso ELl’immobile ove essa sorge; peraltro, all’attualità, all’area ZTO D1 nella quale è incluso il campeggio risulta, comunque, riconosciuto un indice edificatorio (sebbene la ricorrente, con il quarto motivo, ne contesti l’entità).
In questo contesto, la società ricorrente avrebbe dovuto allegare quale specifica lesione ai propri interessi discende dalle previsioni in commento.
Diversamente a dirsi con riferimento alla previsione di cui all’art. 71 ELle NTO EL PI che classifica l’area a nord EL campeggio quale zona agricola (ZTO “E”): si tratta di un’area di proprietà ELla ricorrente, collocata al di fuori ELla struttura ricettiva, ma sulla quale insistono strutture funzionali alla relativa gestione, e, segnatamente, depositi attrezzi, parcheggi, abitazioni a uso turistico e aree magazzini.
Il motivo di censura risulta, dunque, sostenuto da un concreto interesse alla decisione che coincide con quello alla corretta classificazione EL compendio, quantomeno ai fini ELla relativa valorizzazione sotto il profilo patrimoniale.
Il motivo, tuttavia, non appare fondato sotto il dedotto profilo ELla irragionevolezza ELla previsione rispetto allo stato di fatto dei luoghi: la ricorrente, infatti, lamenta trattarsi di un’area fortemente antropizzata, ove insistono strutture funzionali alla gestione EL campeggio insistente sull’area limitrofa. Occorre, tuttavia, rilevare in proposito che l’inclusione ELl’area ELla deducente in ZTO “E” non è stata operata, per la prima volta, con la previsione impugnata, la quale, al contrario riproduce sul punto le previsioni preesistenti che già individuavano l’area come a vocazione agricola. Al contempo l’Amministrazione ha dedotto, senza specifica smentita sul punto, di avere avviato contestualmente le procedure volte a riconoscere la legittimità ELle attività commerciali ivi insistenti in zona impropria: in questo contesto, la scelta EL Comune resistente di mantenere ferma la zonizzazione già in precedenza operata, contestualmente prendendo in adeguata considerazione l’effettivo stato dei luoghi nei termini in precedenza evidenziati, non risulta affetta da quella palese arbitrarietà/illogicità che costituisce il presupposto alla cui ricorrenza è condizionato il sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche operate in sede di pianificazione, che, come noto, sono connotate da ampia discrezionalità.
Neppure è dato apprezzare il lamentato contrasto rispetto alla tavola nr.4 ELla Carta di Trasformabilità EL PAT che include l’immobile in oggetto nelle “Aree di Urbanizzazione Consolidata – Complessi ricettivi all’aperto ed extralberghieri”: come osservato dal Comune resistente, si tratta di un’indicazione che non vale a determinare la concreta destinazione d’uso dei suoli (riservata al P.I.), ma che, nell’ambito ELle previsioni di tipo strategico e di indirizzo proprie EL PAT, vale a distinguere le due macrocategorie ELl’urbanizzazione consolidata (la città consolidata ELla residenza stabile e la città EL turismo all’aria aperta) e la Superficie Agricola Utilizzabile (SAU): come già osservato, EL resto, l’art. 71 ELle NTO è meramente riproduttivo ELle disposizioni urbanistiche già vigenti ( cfr . doc. 17 ELla produzione di parte ricorrente).
Infine, con il quarto motivo di gravame si contesta la legittimità ELl’art. 67, comma 4, ELle NTO EL PI, che prevede per l’area un indice di edificabilità pari a 0,25 mc/mq: si lamenta, in particolare, il difetto di motivazione sull’osservazione presentata dalla ricorrente, nonché la violazione ELla disposizione di cui all’art. 30 ELla legge regionale n. 33 EL 2002.
La censura è destituita di fondamento: con riguardo al primo aspetto, è dato evidenziare dagli atti l’avvenuta valutazione da parte ELl’Amministrazione, seppur espressa in via sintetica, ELle osservazioni presentate dall’interessata; la replica è stata fornita mediante rimando per relationem all’osservazione riportata sub n. 97, poiché erano pervenuti diversi apporti collaborativi dei privati aventi tutti analogo contenuto: agli interessati il Comune ha opposto la volontà, espressione di una scelta discrezionale non arbitraria né irragionevole, di preservare la qualità ambientale dei luoghi.
Quanto al lamentato contrasto con le previsioni ELl’art. 30 ELla L.R. 33/2002, si tratta di una previsione che non appare applicabile alla fattispecie in commento, in quanto la norma è dettata in riferimento alla “realizzazione di strutture ricettive all’aperto”, con ciò risultando volta a disciplinare la capacità edificatoria propria dei complessi turistici di nuovo insediamento (a riprova di quanto osservato si evidenzia che l’art. 30 indica il titolo edilizio il cui rilascio è necessario per l’insediamento –permesso di costruire- e la superficie minima per le “nuove” strutture ricettive, previsioni che, lette sistematicamente, portano a ritenere che la disciplina in commento sia, effettivamente, riferita ai complessi da realizzare ex novo ).
Restano, ovviamente, salve le diverse determinazioni che sul punto sono in corso di approvazione ad iniziativa ELl’Amministrazione, come documentato nel corso EL giudizio (cfr. d.C.C. n. 17 EL 15.6.2021, doc. 16 di parte resistente).
4. Conclusivamente: il ricorso nr. 1083/2012 è in parte irricevibile e in parte inammissibile; il ricorso nr. 1644/2013 è in parte inammissibile e in parte infondato.
Quanto al regolamento ELle spese di lite, avuto riguardo alla complessiva vicenda in commento, e, in particolare, alla revisione degli habitat operata nel corso EL giudizio con ELibera regionale, il Collegio ritiene equo procedere alla relativa compensazione tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe;
- dichiara il ricorso nr. 1083/2012 R.G. in parte irricevibile e in parte inammissibile;
- dichiara il ricorso nr. 1644/2013 in parte inammissibile e in parte lo respinge in quanto infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio EL giorno 14 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO