TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/07/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 2319/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Tiziana Tamagno
Domicilio eletto: Genova, Via di Brera 2/12
Presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Tiziana Tamagno
Domicilio eletto: Genova, Via di Brera 2/12
Presso lo studio del difensore avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 01.07.2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora Parte_1 anche la ricorrente o la moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio in Genova il 21.05.2015 con
[...]
; Controparte_1
- Che dall'unione delle parti sono nati a Genova i figli Per_1
(il 10.06.2014), (il 18.03.2017) e (il
[...] Persona_2 Per_3
17.07.2019);
- Che, pur essendo venuto meno ogni presupposto per la prosecuzione della convivenza, il marito abita ancora insieme alla famiglia in immobile condotto in locazione con canone mensile di euro 500,00, oltre ad euro 100,00 per spese di amministrazione;
- Di svolgere attività di badante per 24 ore mensili, percependo una retribuzione mensile di euro 239,00;
- Che il marito svolge attività lavorativa come muratore dipendente della ditta edile RM COSTRUZIONI S.R.L.S., con contratto full time, percependo una retribuzione mensile di circa 1.500,00/1.600,00;
- Di non possedere risparmi e non avere mezzi o beni immobili intestati;
- Di percepire circa 1.000,00 euro mensili a titolo di indennità di frequenza per i tre figli (euro 336,00 ciascuno) oltre all'AUU pari ad euro 894,30 mensili;
- Di essere gravata, oltre che dalle spese per vitto e alloggio, anche da spese relative alle condizioni di disabilità dei minori per alcune attività come la psicomotricità (200,00 euro mensili) o la presenza dell'educatore.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L' affidamento dei figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare con termine per il rilascio da parte del marito
- La regolamentazione dei tempi di frequentazione padre - figli
- La previsione di un congruo contributo di mantenimento per i figli a carico del padre, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e l'assegno unico in ragione del regime di affidamento o come meglio visto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il Controparte_1 padre) non si costituiva, ma compariva personalmente davanti al giudice delegato all'udienza del 01.07.2025.
A tale udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e, previo di conferimento di procura da parte del marito all'avv. Tiziana Tamagno, chiedevano di conciliare la causa, con conversione del rito, alle condizioni indicate a verbale. Veniva pertanto depositata in udienza la procura rilasciata dal marito al difensore della ricorrente.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione.
I coniugi, comparendo entrambi di fronte al giudice delegato all'udienza del 01.07.2025, si sono dichiarati concordi nella volontà di ottenere tale pronuncia.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Alla citata udienza i coniugi inoltre hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni della loro separazione, che sono state riportate dettagliatamente a verbale d'udienza, sottoscritto per adesione dalle parti.
Tali condizioni relative all'affidamento, collocazione e mantenimento della prole, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Visti gli atti e la documentazione di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), Parte_1 C.F._1 nata in [...] il [...]
E
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 (c. f. ), nato in Controparte_1 C.F._2
Marocco il 25.04.1982,
legati da matrimonio celebrato in Genova il 21.05.2015 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova, Atto n. 135 P. I S.
1 Anno 2015 Uff. 1), autorizzandoli a vivere separati,
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli
[...]
(nato a [...] il [...]), Persona_4 Persona_5
(nato a [...] il [...]) e (nato a
[...] Persona_6
Genova il 17.7.2019) e loro prevalente collocazione presso la madre dove assumeranno la residenza anagrafica.
- Assegnazione alla madre della casa coniugale sita a Genova via delle Gavette 9B/3 con obbligo di rilascio del padre a partire dall'1.10.2025 e contestuale trasferimento della residenza anagrafica.
- Il padre terrà con sé i figli il sabato e la domenica con relativi pernotti che, fino a quando non disporrà di abitazione idonea ad ospitare i figli, avranno luogo all'interno della casa coniugale, dato che la moglie lavora in orario notturno per i fine settimana.
- Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori si organizzeranno anno per anno in considerazione delle loro concrete esigenze e sin d'ora si autorizzano reciprocamente a condurre all'estero i figli e autorizzano il rilascio a favore degli stessi del passaporto e di documenti validi per l'espatrio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 300,00 (euro 100,00 a figlio) con rivalutazione annuale Istat
- Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e individuate ai sensi di quanto previsto dal verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 135
P. I S. 1 Anno 2015 Uff. 1 Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 2319/2025 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Tiziana Tamagno
Domicilio eletto: Genova, Via di Brera 2/12
Presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Tiziana Tamagno
Domicilio eletto: Genova, Via di Brera 2/12
Presso lo studio del difensore avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 01.07.2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora Parte_1 anche la ricorrente o la moglie o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver contratto matrimonio in Genova il 21.05.2015 con
[...]
; Controparte_1
- Che dall'unione delle parti sono nati a Genova i figli Per_1
(il 10.06.2014), (il 18.03.2017) e (il
[...] Persona_2 Per_3
17.07.2019);
- Che, pur essendo venuto meno ogni presupposto per la prosecuzione della convivenza, il marito abita ancora insieme alla famiglia in immobile condotto in locazione con canone mensile di euro 500,00, oltre ad euro 100,00 per spese di amministrazione;
- Di svolgere attività di badante per 24 ore mensili, percependo una retribuzione mensile di euro 239,00;
- Che il marito svolge attività lavorativa come muratore dipendente della ditta edile RM COSTRUZIONI S.R.L.S., con contratto full time, percependo una retribuzione mensile di circa 1.500,00/1.600,00;
- Di non possedere risparmi e non avere mezzi o beni immobili intestati;
- Di percepire circa 1.000,00 euro mensili a titolo di indennità di frequenza per i tre figli (euro 336,00 ciascuno) oltre all'AUU pari ad euro 894,30 mensili;
- Di essere gravata, oltre che dalle spese per vitto e alloggio, anche da spese relative alle condizioni di disabilità dei minori per alcune attività come la psicomotricità (200,00 euro mensili) o la presenza dell'educatore.
Su tali presupposti chiedeva:
- La pronuncia della separazione
- L' affidamento dei figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e l'assegnazione alla stessa della casa familiare con termine per il rilascio da parte del marito
- La regolamentazione dei tempi di frequentazione padre - figli
- La previsione di un congruo contributo di mantenimento per i figli a carico del padre, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie e l'assegno unico in ragione del regime di affidamento o come meglio visto.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il marito o il Controparte_1 padre) non si costituiva, ma compariva personalmente davanti al giudice delegato all'udienza del 01.07.2025.
A tale udienza le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo e, previo di conferimento di procura da parte del marito all'avv. Tiziana Tamagno, chiedevano di conciliare la causa, con conversione del rito, alle condizioni indicate a verbale. Veniva pertanto depositata in udienza la procura rilasciata dal marito al difensore della ricorrente.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso,
O S S E R V A
Deve in primo luogo essere accolta la domanda di separazione.
I coniugi, comparendo entrambi di fronte al giudice delegato all'udienza del 01.07.2025, si sono dichiarati concordi nella volontà di ottenere tale pronuncia.
Sussistono pertanto i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. perché il Tribunale dichiari la separazione.
Alla citata udienza i coniugi inoltre hanno dato atto di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni della loro separazione, che sono state riportate dettagliatamente a verbale d'udienza, sottoscritto per adesione dalle parti.
Tali condizioni relative all'affidamento, collocazione e mantenimento della prole, che si riportano in dispositivo, possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
Visti gli atti e la documentazione di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
(c. f. ), Parte_1 C.F._1 nata in [...] il [...]
E
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 (c. f. ), nato in Controparte_1 C.F._2
Marocco il 25.04.1982,
legati da matrimonio celebrato in Genova il 21.05.2015 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Genova, Atto n. 135 P. I S.
1 Anno 2015 Uff. 1), autorizzandoli a vivere separati,
Pt_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo altresì atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- Affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli
[...]
(nato a [...] il [...]), Persona_4 Persona_5
(nato a [...] il [...]) e (nato a
[...] Persona_6
Genova il 17.7.2019) e loro prevalente collocazione presso la madre dove assumeranno la residenza anagrafica.
- Assegnazione alla madre della casa coniugale sita a Genova via delle Gavette 9B/3 con obbligo di rilascio del padre a partire dall'1.10.2025 e contestuale trasferimento della residenza anagrafica.
- Il padre terrà con sé i figli il sabato e la domenica con relativi pernotti che, fino a quando non disporrà di abitazione idonea ad ospitare i figli, avranno luogo all'interno della casa coniugale, dato che la moglie lavora in orario notturno per i fine settimana.
- Per quanto riguarda le vacanze estive i genitori si organizzeranno anno per anno in considerazione delle loro concrete esigenze e sin d'ora si autorizzano reciprocamente a condurre all'estero i figli e autorizzano il rilascio a favore degli stessi del passaporto e di documenti validi per l'espatrio.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - L'assegno unico universale sarà percepito interamente dalla madre
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 300,00 (euro 100,00 a figlio) con rivalutazione annuale Istat
- Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e individuate ai sensi di quanto previsto dal verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova
Spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio relativo (Atto n. 135
P. I S. 1 Anno 2015 Uff. 1 Comune di Genova) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5