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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10453 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8373/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 8373/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva Parte_1
disatteso l'opposizione presentata contro le ordinanze-ingiunzione prefettizie n.
00091200021308, 00091200022319, 00091200022771, 00091200022360, 00091200022782, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Ha dedotto a sostegno del gravame che aveva errato il primo giudice nel considerare tempestiva l'emissione delle ordinanze, in quanto nessuna audizione era stata richiesta da esso sicché il termine non era stato sospeso e i provvedimenti erano intervenuti oltre il Pt_1
termine di 180 giorni previsto dall'art. 204 bis CdS. Né avrebbe potuto il Prefetto disporre d'ufficio l'audizione dell'interessato, essendo quest'ultima sua facoltà cui era lecito rinunciare.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, l'annullamento delle ordinanze- ingiunzione prefettizie con condanna della al pagamento delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La non si è costituita in questo grado, restando contumace. Controparte_1
--------------
L'appello è fondato e va accolto.
2 Alla stregua dell'art. 203 co. 1 e co. 1 bis CdS, il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato, nel termine di 60 giorni dalla contestazione (ove immediata) o dalla notifica del verbale (se la contestazione immediata non è stata possibile), sia all'organo accertatore che direttamente al Prefetto del luogo della commessa violazione. A seconda della modalità di presentazione del ricorso variano i termini complessivi – espressamente qualificati “perentori” dall'art. 204 co. 1 bis CdS – entro i quali deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione, in quanto laddove esso sia presentato all'organo accertatore il termine è di 180 giorni, mentre se presentato al
Prefetto è di 210 giorni.
Quanto alla verifica circa il decorso o meno del termine, l'art. 204 precisa che i singoli termini previsti dalla legge (60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore;
30 gg
+ 60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato al Prefetto) “si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione”, sicché appunto la valutazione sulla adozione tempestiva dell'ordinanza prefettizia deve riguardare il termine complessivo (180 o 210 giorni a seconda dei casi) derivante dalla sommatoria delle singole scansioni procedimentali previste. Occorre peraltro considerare che ove il ricorrente abbia avanzato richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione dell'ordinanza- ingiunzione si interrompe dalla notifica al ricorrente dell'invito a comparire per essere ascoltato e rimane sospeso sino alla data dell'audizione (o alla mancata audizione del ricorrente che non si sia presentato senza addurre un giustificato motivo dell'assenza).
Orbene, nella specie i ricorsi amministrativi contro i verbali di accertamento oggetto di causa risultano pervenuti al Prefetto nelle date del 19.1.2021, del 20.1.2021 e del 5.2.2021 mentre le ordinanze prefettizie sono state emesse tutte il 22.12.2021.
Dalla lettura dei ricorsi – proposti all'organo accertatore - non emerge che il abbia Pt_1
chiesto l'audizione al Prefetto, sicché non vi è stata alcuna sospensione del termine per l'adozione dei provvedimenti. Correttamente, d'altra parte, l'appellante ha affermato che quella di chiedere l'audizione personale dell'interessato avanti al Prefetto è una facoltà riconosciuta dalla legge di cui la parte può o meno avvalersi, ma che non può di contro essere disposta d'ufficio dal Prefetto.
3 Ciò posto, tenuto dunque conto del fatto che non vi è stata alcuna sospensione dei termini, le ordinanze sono state emesse ben oltre il termine di 180 giorni previsto dal codice della strada. Pertanto, ai sensi dell'art. 204 co. 1 bis CdS, i ricorsi devono intendersi accolti.
La sentenza del giudice di pace, che invece ha ritenuto rispettati i termini considerando la loro sospensione per l'audizione, va quindi riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della in ragione del CP_1
principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, annulla le ordinanze-ingiunzione prefettizie n.
00091200021308, 00091200022319, 00091200022771, 00091200022360, 00091200022782 emesse nei confronti di;
Parte_1
- condanna la a rifondere all'appellante le spese del giudizio che liquida, quanto al CP_1
primo grado, in euro 650,00 per compensi professionali ed euro 43,00 per contributo unificato, e quanto al presente grado in euro 700,00 per compensi professionali ed euro
64,50 per contributo unificato;
il tutto oltre spese generali (15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Così deciso in Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 8373/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva Parte_1
disatteso l'opposizione presentata contro le ordinanze-ingiunzione prefettizie n.
00091200021308, 00091200022319, 00091200022771, 00091200022360, 00091200022782, compensando tra le parti le spese di giudizio.
Ha dedotto a sostegno del gravame che aveva errato il primo giudice nel considerare tempestiva l'emissione delle ordinanze, in quanto nessuna audizione era stata richiesta da esso sicché il termine non era stato sospeso e i provvedimenti erano intervenuti oltre il Pt_1
termine di 180 giorni previsto dall'art. 204 bis CdS. Né avrebbe potuto il Prefetto disporre d'ufficio l'audizione dell'interessato, essendo quest'ultima sua facoltà cui era lecito rinunciare.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, l'annullamento delle ordinanze- ingiunzione prefettizie con condanna della al pagamento delle spese del doppio CP_1
grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La non si è costituita in questo grado, restando contumace. Controparte_1
--------------
L'appello è fondato e va accolto.
2 Alla stregua dell'art. 203 co. 1 e co. 1 bis CdS, il ricorso in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada può essere presentato, nel termine di 60 giorni dalla contestazione (ove immediata) o dalla notifica del verbale (se la contestazione immediata non è stata possibile), sia all'organo accertatore che direttamente al Prefetto del luogo della commessa violazione. A seconda della modalità di presentazione del ricorso variano i termini complessivi – espressamente qualificati “perentori” dall'art. 204 co. 1 bis CdS – entro i quali deve essere adottata l'ordinanza-ingiunzione, in quanto laddove esso sia presentato all'organo accertatore il termine è di 180 giorni, mentre se presentato al
Prefetto è di 210 giorni.
Quanto alla verifica circa il decorso o meno del termine, l'art. 204 precisa che i singoli termini previsti dalla legge (60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato all'organo accertatore;
30 gg
+ 60 gg + 120 gg nel caso di ricorso presentato al Prefetto) “si cumulano tra loro ai fini della considerazione della tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione”, sicché appunto la valutazione sulla adozione tempestiva dell'ordinanza prefettizia deve riguardare il termine complessivo (180 o 210 giorni a seconda dei casi) derivante dalla sommatoria delle singole scansioni procedimentali previste. Occorre peraltro considerare che ove il ricorrente abbia avanzato richiesta di audizione personale, il termine per l'adozione dell'ordinanza- ingiunzione si interrompe dalla notifica al ricorrente dell'invito a comparire per essere ascoltato e rimane sospeso sino alla data dell'audizione (o alla mancata audizione del ricorrente che non si sia presentato senza addurre un giustificato motivo dell'assenza).
Orbene, nella specie i ricorsi amministrativi contro i verbali di accertamento oggetto di causa risultano pervenuti al Prefetto nelle date del 19.1.2021, del 20.1.2021 e del 5.2.2021 mentre le ordinanze prefettizie sono state emesse tutte il 22.12.2021.
Dalla lettura dei ricorsi – proposti all'organo accertatore - non emerge che il abbia Pt_1
chiesto l'audizione al Prefetto, sicché non vi è stata alcuna sospensione del termine per l'adozione dei provvedimenti. Correttamente, d'altra parte, l'appellante ha affermato che quella di chiedere l'audizione personale dell'interessato avanti al Prefetto è una facoltà riconosciuta dalla legge di cui la parte può o meno avvalersi, ma che non può di contro essere disposta d'ufficio dal Prefetto.
3 Ciò posto, tenuto dunque conto del fatto che non vi è stata alcuna sospensione dei termini, le ordinanze sono state emesse ben oltre il termine di 180 giorni previsto dal codice della strada. Pertanto, ai sensi dell'art. 204 co. 1 bis CdS, i ricorsi devono intendersi accolti.
La sentenza del giudice di pace, che invece ha ritenuto rispettati i termini considerando la loro sospensione per l'audizione, va quindi riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico della in ragione del CP_1
principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in accoglimento dell'appello, annulla le ordinanze-ingiunzione prefettizie n.
00091200021308, 00091200022319, 00091200022771, 00091200022360, 00091200022782 emesse nei confronti di;
Parte_1
- condanna la a rifondere all'appellante le spese del giudizio che liquida, quanto al CP_1
primo grado, in euro 650,00 per compensi professionali ed euro 43,00 per contributo unificato, e quanto al presente grado in euro 700,00 per compensi professionali ed euro
64,50 per contributo unificato;
il tutto oltre spese generali (15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Così deciso in Roma, 11 luglio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
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