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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/06/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4505/2023 avente ad oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to SALVATO MARGARET;
RICORRENTE
E
, nata il 25/12/1988 in ALBANIA (C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to CIPOLLETTA ARMANDO;
RESISTENTE
con l'intervento della 1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 29.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di
Napoli, tempestivamente depositato in data 04.08.2023, chiedeva la modifica del Parte_1 decreto del 27.03.2020 del Tribunale di Napoli, chiedendo, in particolare, di disporre l'affidamento della minore , modificando la collocazione della stessa, ed adottare le statuizioni accessorie. Per_1
2. La resistente si costituiva in giudizio e, opponendosi a quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte ricorrente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in mancanza del mutamento dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del precedente regime e di disporre l'affido condiviso della minore.
3. Con ordinanza del 19.11.2023, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al 13.03.2024 per la discussione e decisione. Con ordinanza del
28.12.2023, statuendo sul ricorso ex art. 473bis.15 c.p.c. depositato in corso di causa, il Giudice modificava le statuizioni in ordine al diritto di visita paterno, eliminando il pernotto infrasettimanale della minore , tenuto conto della distanza tra il luogo di residenza del padre (Quarto) e la scuola Per_1 della minore (San Giuseppe Vesuviano). Rinviata più volte per carico di ruolo, all'udienza del
02.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio con ordinanza del 29.04.2025.
4. Nel merito, nel procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. la revisione di provvedimenti già adottati in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica idonea a mutare il precedente assetto. In particolare, in sede di modifica, il Giudice deve verificare in che modo le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato il precedente equilibrio raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova venutasi a creare.
Ebbene, nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto che, a seguito del decreto del 27.03.2020 del CP_ Tribunale di Napoli, il aveva perso il proprio lavoro, la aveva subito uno sfratto esecutivo Pt_1 dalla precedente abitazione sita in Quarto e la minore, in virtù di quanto consigliato da parte dei Servizi
Sociali di Quarto, Comune in cui il nucleo familiare risiedeva, era stata collocata presso il padre presso
2 CP_ cui è rimasta fino alla fine di gennaio 2023. A far data da gennaio 2023, la e la minore si Per_1 sono trasferite presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Ebbene, il fatto nuovo sopravvenuto rispetto alla statuizione del Tribunale di Napoli è la mutata collocazione della minore ed il relativo trasferimento presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Va evidenziato che la relazione dei Servizi Sociali di Quarto, richiesta nel corso del giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli (R.G. 1065/2023) il quale si è poi dichiarato incompetente per essere competente a decidere il presente giudizio il Tribunale di Nola, ha rappresentato profili di criticità rispetto alla gestione della minore e ha concluso a favore dell'affido super-esclusivo della minore al padre, Per_1 richiamando, tuttavia, le conclusioni della CTU espletata dinanzi al primo giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, le quali sono state già vagliate in quella sede e che non introducono alcun elemento di novità in questo giudizio, proprio perché già poste alla base della pregressa regolamentazione dei doveri genitoriali relativamente ad . Per_1
Peraltro, la situazione cristallizzata in quella relazione da parte del Servizio Sociale di Quarto è stata medio tempore del tutto superata, dal momento che ha radicato la propria vita presso il Comune di Per_1
San Giuseppe Vesuviano, come evincibile dall'ultima relazione dei SS in atti (cfr. relazione del
18.07.2024).
Va infatti posto in evidenza che la minore è stata sentita dal Servizio Sociale di San Giuseppe
Vesuviano e dalle sue dichiarazioni ascoltata dai Servizi Sociali di San Giuseppe Vesuviano (cfr. relazione del 18.06.2024) è emersa la sofferenza emotiva di in considerazione della fortissima Per_1 conflittualità tra i genitori ma che la minore è apparsa ormai ben integrata nel nuovo contesto abitativo e sociale.
Per tutto quanto sino ad ora considerato, il Collegio ritiene che vada rigettata la richiesta di modifica del decreto del Tribunale nei termini richiesti dal ricorrente, pur dovendosi confermare la modifica al diritto di visita, come prevista con ordinanza del 28.12.2023, dal momento che l'intervenuta distanza geografica tra il padre e la minore ha obiettivamente imposto una rimodulazione del diritto di visita, con esclusione del pernottamento infrasettimanale.
E, dunque, a modifica del decreto, il Collegio dispone che il potrà tenere con sé la minore il salvo Pt_1 diverso accordo tra le parti, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola (e in periodo non scolastico dalle ore 15.00) alle ore 21.00 e, in maniera alternata, il fine settimana dall'uscita da scuola del sabato (o in periodo non scolastico o se non va a scuola di sabato dalle ore 15.00) alle ore 21.00 Per_1 della domenica.
3 Tenuto conto dell'elevata conflittualità tra le parti e dei motivi della decisione, il presente provvedimento va trasmesso al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. onde verificare le statuizioni ivi contenute.
5. Alla luce delle ragioni posta alla base della presente decisione, tenuto conto della fortissima conflittualità tra le parti e delle vicende sostanziali poste alla base del presente procedimento, si rinvengono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta il ricorso;
b) dispone che, a parziale modifica del decreto del 27.03.2020 del Tribunale di Napoli, il Pt_1 terrà con sé , salvo diverso accordo tra le parti, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita Per_1 di scuola (e in periodo non scolastico dalle ore 15.00) alle ore 21.00 e, in maniera alternata, il fine settimana dall'uscita da scuola del sabato (o in periodo non scolastico o se non va a Per_1 scuola di sabato dalle ore 15.00) alle ore 21.00 della domenica;
c) dispone la trasmissione del presente provvedimento al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4505/2023 avente ad oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.to SALVATO MARGARET;
RICORRENTE
E
, nata il 25/12/1988 in ALBANIA (C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.to CIPOLLETTA ARMANDO;
RESISTENTE
con l'intervento della 1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza al 29.04.2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in riassunzione, a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di
Napoli, tempestivamente depositato in data 04.08.2023, chiedeva la modifica del Parte_1 decreto del 27.03.2020 del Tribunale di Napoli, chiedendo, in particolare, di disporre l'affidamento della minore , modificando la collocazione della stessa, ed adottare le statuizioni accessorie. Per_1
2. La resistente si costituiva in giudizio e, opponendosi a quanto dedotto, prodotto ed eccepito da parte ricorrente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso in mancanza del mutamento dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del precedente regime e di disporre l'affido condiviso della minore.
3. Con ordinanza del 19.11.2023, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava al 13.03.2024 per la discussione e decisione. Con ordinanza del
28.12.2023, statuendo sul ricorso ex art. 473bis.15 c.p.c. depositato in corso di causa, il Giudice modificava le statuizioni in ordine al diritto di visita paterno, eliminando il pernotto infrasettimanale della minore , tenuto conto della distanza tra il luogo di residenza del padre (Quarto) e la scuola Per_1 della minore (San Giuseppe Vesuviano). Rinviata più volte per carico di ruolo, all'udienza del
02.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, il Giudice, lette le note, riservava la causa al Collegio con ordinanza del 29.04.2025.
4. Nel merito, nel procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. la revisione di provvedimenti già adottati in merito alla regolamentazione della responsabilità genitoriale postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica idonea a mutare il precedente assetto. In particolare, in sede di modifica, il Giudice deve verificare in che modo le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato il precedente equilibrio raggiunto e adeguare l'importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova venutasi a creare.
Ebbene, nel caso in esame, parte ricorrente ha dedotto che, a seguito del decreto del 27.03.2020 del CP_ Tribunale di Napoli, il aveva perso il proprio lavoro, la aveva subito uno sfratto esecutivo Pt_1 dalla precedente abitazione sita in Quarto e la minore, in virtù di quanto consigliato da parte dei Servizi
Sociali di Quarto, Comune in cui il nucleo familiare risiedeva, era stata collocata presso il padre presso
2 CP_ cui è rimasta fino alla fine di gennaio 2023. A far data da gennaio 2023, la e la minore si Per_1 sono trasferite presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Ebbene, il fatto nuovo sopravvenuto rispetto alla statuizione del Tribunale di Napoli è la mutata collocazione della minore ed il relativo trasferimento presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Va evidenziato che la relazione dei Servizi Sociali di Quarto, richiesta nel corso del giudizio dinanzi al
Tribunale di Napoli (R.G. 1065/2023) il quale si è poi dichiarato incompetente per essere competente a decidere il presente giudizio il Tribunale di Nola, ha rappresentato profili di criticità rispetto alla gestione della minore e ha concluso a favore dell'affido super-esclusivo della minore al padre, Per_1 richiamando, tuttavia, le conclusioni della CTU espletata dinanzi al primo giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, le quali sono state già vagliate in quella sede e che non introducono alcun elemento di novità in questo giudizio, proprio perché già poste alla base della pregressa regolamentazione dei doveri genitoriali relativamente ad . Per_1
Peraltro, la situazione cristallizzata in quella relazione da parte del Servizio Sociale di Quarto è stata medio tempore del tutto superata, dal momento che ha radicato la propria vita presso il Comune di Per_1
San Giuseppe Vesuviano, come evincibile dall'ultima relazione dei SS in atti (cfr. relazione del
18.07.2024).
Va infatti posto in evidenza che la minore è stata sentita dal Servizio Sociale di San Giuseppe
Vesuviano e dalle sue dichiarazioni ascoltata dai Servizi Sociali di San Giuseppe Vesuviano (cfr. relazione del 18.06.2024) è emersa la sofferenza emotiva di in considerazione della fortissima Per_1 conflittualità tra i genitori ma che la minore è apparsa ormai ben integrata nel nuovo contesto abitativo e sociale.
Per tutto quanto sino ad ora considerato, il Collegio ritiene che vada rigettata la richiesta di modifica del decreto del Tribunale nei termini richiesti dal ricorrente, pur dovendosi confermare la modifica al diritto di visita, come prevista con ordinanza del 28.12.2023, dal momento che l'intervenuta distanza geografica tra il padre e la minore ha obiettivamente imposto una rimodulazione del diritto di visita, con esclusione del pernottamento infrasettimanale.
E, dunque, a modifica del decreto, il Collegio dispone che il potrà tenere con sé la minore il salvo Pt_1 diverso accordo tra le parti, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita di scuola (e in periodo non scolastico dalle ore 15.00) alle ore 21.00 e, in maniera alternata, il fine settimana dall'uscita da scuola del sabato (o in periodo non scolastico o se non va a scuola di sabato dalle ore 15.00) alle ore 21.00 Per_1 della domenica.
3 Tenuto conto dell'elevata conflittualità tra le parti e dei motivi della decisione, il presente provvedimento va trasmesso al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c. onde verificare le statuizioni ivi contenute.
5. Alla luce delle ragioni posta alla base della presente decisione, tenuto conto della fortissima conflittualità tra le parti e delle vicende sostanziali poste alla base del presente procedimento, si rinvengono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) rigetta il ricorso;
b) dispone che, a parziale modifica del decreto del 27.03.2020 del Tribunale di Napoli, il Pt_1 terrà con sé , salvo diverso accordo tra le parti, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita Per_1 di scuola (e in periodo non scolastico dalle ore 15.00) alle ore 21.00 e, in maniera alternata, il fine settimana dall'uscita da scuola del sabato (o in periodo non scolastico o se non va a Per_1 scuola di sabato dalle ore 15.00) alle ore 21.00 della domenica;
c) dispone la trasmissione del presente provvedimento al Giudice Tutelare in sede per l'apertura di un procedimento di vigilanza ai sensi dell'art. 337 c.c.
d) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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