CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giorgio Sensale - Consigliere
3) dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5943 R.G.A.C. per l'anno 2018, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del
5.12.2024 (svolta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso in Parte_1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Luigi Tuorto, presso il cui studio in Napoli, via Toledo n. 156, è elettivamente domiciliato;
Appellante principale
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso in giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Ugo Scacchetti e
Arturo Rianna, presso il cui studio in Somma Vesuviana, via S.
Giovanni de Matha n. 25, è elettivamente domiciliato;
Appellato/Appellante incidentale
E ed eredi di , già residente in CP_2 Persona_1
Napoli, via Gradini a Forcella n.10;
Appellati contumaci
OGGETTO: appello contro l'ordinanza del tribunale di Nola depositata in data 7.1.2016 e contro la sentenza definitiva del tribunale di Nola n. 1550/2018, pubblicata in data 29.8.2018, rese nell'ambito del procedimento riassunto RG N. 646/2015.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 5.12.2024, da intendersi qui richiamate e trascritte.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 30.7.1990, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli (N. RG
18280/1990), chiedendo di accertare la piena ed Controparte_1 esclusiva proprietà, in capo ad esso attore, di un lastrico di copertura di un vecchio fabbricato, su una porzione del quale (di venti metri quadrati) il convenuto aveva diritto di calpestio verso corrispettivo di un fitto annuo;
in subordine, di dichiarare il convenuto decaduto da detto diritto per grave inadempimento e, in via ancor più gradata, nell'ipotesi di mancato accoglimento di tale ultima richiesta, di condannare alla refusione delle spese di Controparte_1 rifacimento del solaio in questione ed al pagamento del fitto annuo rivalutato all'attualità. A sostegno della domanda, l'istante assumeva di essere proprietario di un fabbricato sito in Pollena Trocchia (NA), alla Via Mazzini, composto da un basso a piano terra fronte strada (un tempo adibito a forno) e due camere con cucina al piano primo, scala in fabbrica e sottoscala, confinante con la proprietà proprietà Per_2 CP_1
(già proprietà ), con cortile e pubblica via;
che tali cespiti gli CP_3 pervenivano per donazione della madre che a Controparte_4 sua volta li aveva ereditati dal padre e da questi Persona_3 Per_ acquistati con atto per notaio dell'8.7.1920 da Persona_5
che detti immobili erano coperti da tre solai diversi,
[...] posizionati a livelli differenti;
che, in particolare, la copertura dell'antico forno era posizionata al livello di un vano del fabbricato
(oggi , attraverso cui era possibile accedere su tale CP_3 CP_1 solaio.
Deduceva ancora l'istante che, con atto per notar del 9.8.1861, Per_6 era stato riconosciuto in favore del confinante Controparte_5 remoto dante causa del convenuto il diritto di Controparte_1 calpestio della porzione di lastrico solare per circa venti metri quadrati, corrispondenti alla copertura del vano dell'antico forno, con obbligo di manutenzione e corresponsione di un fitto annuo;
che nel 1980 realizzava a sue spese lavori di ristrutturazione del suo immobile e dei solai di copertura, portandoli tutti allo stesso livello del lastrico di copertura del forno;
che il convenuto acquirente nel 1986 CP_1 del fabbricato contiguo, si era rifiutato di partecipare al costo di rifacimento del lastrico solare e di corrispondere il canone annuo, vantando l'esclusiva proprietà del lastrico, anche della parte coprente il fabbricato dell'attore, con ciò impedendogli l'accesso e l'esecuzione dei lavori divisori tra la parte oggetto del diritto di calpestio e la restante parte di esclusivo utilizzo dell'istante.
Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle Controparte_1 domande attoree, eccependo la prescrizione di ogni diritto ed azione
2 inclusa quella riguardante la corresponsione del canone.
Contestualmente, spiegava domande riconvenzionali chiedendo di: 1) dichiarare il proprio diritto di praticare l'intera area del terrazzo al quale l'immobile di sua proprietà era l'unico ad avere accesso e di esercitare vedute dal parapetto ivi predisposto da oltre venti anni;
2) ordinare l'eliminazione della balconata al primo piano dell'immobile dell'attore e della relativa tettoia di copertura da questi realizzate ad una distanza inferiore a quella stabilita dall'art. 907 comma 3 c.c.; in subordine, ordinare all'attore di eliminare la parte della balconata arbitrariamente appoggiata ed incassata al muro perimetrale del fabbricato Campanile, con arretramento di almeno mt 1,50; 3) condannare ad Parte_1 eliminare l'appoggio della sua fabbrica sul muro divisorio ad est di esclusiva proprietà del convenuto e ad arretrare la veduta esercitata dal balcone realizzato sul medesimo lato verso il cortiletto di almeno mt
1,50 dal muro di confine;
4) condannare il a rendere conforme T_ alle prescrizioni di cui agli artt. 901 e 902 c.c. la finestra realizzata al piano terra che, pur munita di inferriata, consentiva per posizione e dimensioni di esercitare illegittima veduta;
5) condannare, altresì, il al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. T_
Su istanza di parte attrice veniva ammessa ed espletata CTU a firma dell'arch. . Successivamente, la causa veniva trasmessa per Persona_7 competenza territoriale all'istituito Tribunale di Nola e rubricata al N.
RG 7125/1994.
Con un successivo atto di citazione del 2.11.1994 (N. RG 7386/94),
deducendo che nelle more del precedente giudizio il Parte_1 convenuto aveva aperto nel muro perimetrale del suo CP_1 edificio, contiguo al solaio di copertura del fabbricato dell'attore, altre porte e finestre che consentivano l'accesso e l'affaccio, in aperta violazione delle norme in materia di distanze, evocava in giudizio chiedendone la condanna alla chiusura delle Controparte_1 nuove aperture ed al risarcimento dei danni.
Con ulteriore atto di citazione del 22.4.1995 (N. RG 3884/95), conveniva a sua volta in giudizio Controparte_1 Parte_1 deducendo che lo stesso aveva trasformato in terrazzino, raggiungibile con una scala retrattile, una piccola propaggine, prima inaccessibile, adiacente al terrazzo ed avente solo una funzione di copertura, aprendo anche una finestra, chiedendo, pertanto, la condanna del alla T_ eliminazione degli abusi ed al risarcimento dei danni.
Riuniti i tre giudizi, espletato un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, la lite, nel frattempo assegnata alla sezione stralcio del tribunale di Nola, veniva definita con sentenza n. 2585/2007 dell'11.12.2007, che così statuiva: “1) Dichiara la piena assoluta esclusiva proprietà di del lastrico solare ricoprente il suo fabbricato, Parte_1 ritenendo l'uso del calpestio concesso al dante causa di Controparte_1
3 circoscritto e limitato soltanto alla superficie di venti metri corrispondente alla superficie ricoprente il vecchio forno;
2) Rigetta la richiesta attorea consistente nella corresponsione del canone e del costo di rifazione della superficie su cui viene esercitato il calpestio;
3) Rigetta la richiesta attorea rivolta a far chiudere le nuove aperture nel perimetrale del fabbricato
Campanile; 4) Accoglie la richiesta del di eliminazione delle CP_1 vedute praticate nelle porzioni immobiliari Campanile in conseguenza della trasformazione in terrazzino della piccola propaggine operata dall'attore; 5)
Compensa tra le parti le spese e competenze dei giudizi, comprese quelle per le due C.T.U.; 6) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva per legge”.
Contro tale sentenza, proponevano gravame, con distinti atti di citazione, entrambe le parti. Riunti i due giudizi di gravame, la Corte di appello di Napoli, con sentenza parziale n. 188/2014 del 17.1.2014, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la domanda di volta a sentir dichiarare la sua piena ed esclusiva Parte_1 proprietà del lastrico solare ricoprente il suo fabbricato, risultando l'istante titolare solo di un utile dominio per enfiteusi sui beni in questione;
dichiarava che poteva vantare un diritto Controparte_1 di calpestio limitato soltanto alla superficie di venti metri quadrati sovrastante il vano costituente il “vecchio forno”, con esclusione del restante lastrico solare di copertura degli altri vani ricadenti nell'utile dominio di confermava il rigetto della domanda Parte_1 avanzata dal per il pagamento del canone e della spesa di T_ rifacimento della superficie su cui veniva esercitato il diritto di calpestio del condannava quest'ultimo alla eliminazione delle nuove CP_1 aperture realizzate sul lastrico solare e indicate nella seconda CTU a firma dell'arch. . Persona_8
Disponeva, altresì, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio, rilevando che in relazione alle domande riconvenzionali spiegate da nel giudizio N. RG 7125/1994 ed a quelle dallo Controparte_1 stesso proposte in via principale nel giudizio N. RG 3884/1995, il tribunale, sulle prime, non si era pronunciato e che, peraltro, in ogni caso, per la loro decisione, era necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del titolare del dominio diretto dei beni concessi in enfiteusi al sottoponendo, pertanto, al T_ contraddittorio delle parti, la questione rilevata d'ufficio relativa al litisconsorzio necessario con riferimento alle indicate domande proposte dal CP_1
Con sentenza definitiva n. 2770/2014 del 16.6.2014, la Corte di appello di Napoli dichiarava la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva pronunciato sulle richiamate domande di CP_1
per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti
[...] del proprietario diretto dei beni in enfiteusi a Parte_1 rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. in
4 relazione a tali domande. Compensava tra le parti le spese dei giudizi e le spese di CTU.
Con atto di citazione in riassunzione (N. RG 646/2015), tempestivamente notificato a il 27.1.2015, Parte_1 CP_1 riproponeva le domande su indicate, rilevando che l'ultimo
[...] proprietario noto dei beni concessi in enfiteusi al era tale T_
, figlio di . Dovendo Persona_1 Persona_9 procedere alla riassunzione anche nei confronti degli eredi di
[...]
, la cui identificazione risultava di difficile attuazione Per_1 dovendo risalire ad epoche assai remote, chiedeva ed otteneva dal
Presidente del tribunale di Nola autorizzazione alla notificazione dell'atto di riassunzione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., perfezionatasi in data 29.5.2015.
Nessuno si costituiva quale successore ed erede di . Persona_1
Si costituiva, invece, che eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'estinzione del giudizio e la nullità della notifica per pubblici proclami, non essendo stato correttamente riassunto il processo ex art. 354 c.p.c., così come disposto dalla Corte di appello di Napoli, nei confronti delle effettive parti processuali di cui andava dimostrata la titolarità, non avendo il provato chi fosse l'effettivo titolare del dominio CP_1 diretto sui beni per è causa. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate dal deducendone l'infondatezza alla CP_1 luce delle espletate CTU, eccependo, infine, in riconvenzionale, di aver acquisito per usucapione il diritto a tenere le vedute così come esistenti da oltre cinquanta anni.
Con ordinanza del 7.1.2016, il tribunale rigettava l'eccezione di estinzione del giudizio e di nullità della notifica per pubblici proclami, autorizzata dal Presidente del tribunale ai sensi dell'art. 150 c.p.c. in considerazione delle oggettive difficoltà emerse per identificare i destinatari dell'atto di riassunzione (quali titolari del dominio diretto), venute in rilievo dall'esame delle certificazioni della Conservatoria dei registri immobiliari prodotte dall'attore in riassunzione . CP_1
Pertanto, ritenuto integro il contraddittorio, concessi i termini per le memorie istruttorie, riportandosi alla documentazione già in atti del giudizio riassunto, ed in particolar modo agli esiti delle consulenze tecniche d'ufficio già espletate, il tribunale, pronunciando sulle domande proposte in via riconvenzionale e principale da CP_1
con sentenza n. 1550/2018, pubblicata in data 29.8.2018,
[...] così statuiva: “1) Condanna i convenuti ad arretrare la balconata esistente al primo piano del fabbricato in Pollena Trocchia alla via Mazzini, meglio descritto nell'atto di citazione di notificato il 30.7.1990 e Parte_1 nella CTU dell'arch. in atti, fino alla distanza di un Persona_8 metro e mezzo tra la linea esteriore della balconata ed il fabbricato contiguo di proprietà di nonché ad eliminare la copertura Controparte_1
5 apposta alla predetta balconata;
2) Condanna i convenuti a rendere la finestra al primo piano dell'immobile descritto al precedente capo 1) e meglio descritta nella CTU dell'arch. in atti conforme alle prescrizioni Persona_7 di cui all'art. 901 c.c. mediante apposizione di inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati, realizzazione del lato inferiore ad una altezza non minore di due metri e non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino;
3) Condanna i convenuti ad eliminare la veduta esercitata dal terrazzino descritto nel “supplemento” della CTU dell'arch. Persona_7 mediante idonea protezione che non consenta l'inspectio e la prospectio sul fondo Campanile, apposta lungo il perimetro del terrazzino, o comunque mediante ripristino dello status quo ante;
4) Rigetta le domande di cui al capo
B) dell'atto di citazione in riassunzione di 5) Rigetta la Controparte_1 domanda di risarcimento danni;
6) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite”. Contro tale sentenza e contro l'ordinanza (sentenza non definitiva) pronunciata il 7.1.2016, con atto di citazione notificato in data
6.12.2018, proponeva appello fondato su sei motivi di Parte_1 gravame, lamentando in particolare: 1) violazione ed errata applicazione degli artt. 177, 178, 279, 307 e 308 cpc - errata declaratoria di passaggio in giudicato dell'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 354 cpc;
2) violazione ed errata applicazione dell'art. 150 cpc - nullità e/o irritualità della notifica - mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti passivamente legittimati;
3) violazione ed errata applicazione degli artt. 905 e 907 c.c.; carenza di titolarità attiva di in ordine alla domanda di Controparte_1 eliminazione della balconata al primo piano e della sovrastante tettoia di copertura;
4) violazione e mancata applicazione dell'art. 1158 c.c. – erroneo rigetto dell'eccezione di usucapione del diritto a tenere inalterato lo stato dei luoghi;
5) violazione e mancata applicazione dell'art. 880 c.c. - errata declaratoria della proprietà esclusiva, in capo a del muro divisorio esistente tra le proprietà delle Controparte_1 parti;
6) violazione e mancata applicazione dell'art. 1158 c.c. - errato accoglimento della domanda di condanna a rendere conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 901 e 902 c.c. la finestra realizzata al primo piano - erroneo rigetto dell'eccezione di usucapione del diritto a conservare la veduta;
7) violazione ed erronea applicazione dell'art. 905, comma 2, c.c. – erronea condanna del alla eliminazione T_ della veduta esercitata dal proprio terrazzino sul fondo dell'appellato
CP_1
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, di: “1) dichiarare estinto il giudizio per violazione degli artt. 353
e 354 c.p.c. non essendo stato correttamente riassunto il processo nei termini di legge con la costituzione del regolare contraddittorio delle parti;
2) dichiarare la violazione ed errata applicazione art. 150 c.p.c. in difetto dei
6 presupposti ed anche per difetto di prova di titolarità del diritto controverso
e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio;
3) rigettare la domanda formulata da nei confronti di […] di arretramento Controparte_1 Parte_1 della balconata esistente al primo piano del fabbricato in Pollena Trocchia alla via Mazzini fino alla distanza di un metro e mezzo tra la linea esteriore della balconata ed il fabbricato contiguo e di eliminazione della copertura della balconata, trovando nel caso di specie applicazione l'art. 905 comma terzo del codice civile e comunque realizzata in aderenza secondo le prescrizioni del codice civile (art. 873) ed in ogni caso per difetto di titolarità in capo al del diritto di chiedere l'arretramento, avendo Controparte_1 costui, solo il diritto di calpestio per venti metri quadri sul terrazzo sovrastante il vano adibito a vecchio forno ove esiste la copertura della balconata;
4) In ogni caso, rigettare le domande formulate dal CP_1 di cui al capo precedente ed in accoglimento della eccezione e/o
[...] domanda riconvenzionale spiegata in prime cure, accertare e dichiarare acquisito per usucapione il diritto del a tenere in loco il Parte_1 balcone ed indi la veduta cosi come esistenti da oltre un cinquantennio e la copertura della balconata;
5) Dichiarare la carenza di titolarità in capo al della proprietà esclusiva del muro divisorio tra la Controparte_1 proprietà e quella di non dimostrata, Parte_1 Controparte_1 trattandosi di muro comune trovando all'uopo applicazione le disposizioni codicistiche di cui all'art. 880 c.c.; 6) Dichiarare infondata la domanda formulata in prime cure dal e recepita nella sentenza Controparte_1 impugnata di cui al punto 2 del dispositivo, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 1102 c.c. in quanto la finestra a primo piano posta sul lato posteriore del fabbricato si apre su cortile comune ed essendo in T_ ogni caso la finestra a primo del fabbricato del sempre esistita con T_ le stessa conformazione già da oltre un cinquantennio e pertanto (cfr scheda
n° 18111588 del 26/9/1941) in accoglimento della spiegata eccezione e/o domanda formulata in primo grado accertare e dichiarare intervenuto
l'acquisto per usucapione del diritto a tenere la detta finestra in loco nella attuale conformazione;
7) rigettare la domanda di cui al capo 3 del dispositivo della sentenza impugnata, in quanto non sussiste la violazione di cui all'art.
905 comma 2 non essendovi parapetto che permette dal terrazzo D'ambra, di affacciarsi sul cortile comune al essendovi già adeguata Controparte_1 protezione con rete metallica”. Vinte le spese. In via istruttoria e subordinata, reiterava la richiesta di ammissione della prova testimoniale formulata e disattesa in prime cure.
Con comparsa del 19.4.2019, si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo il rigetto dell'avversa impugnazione, infondata
[...] in fatto e in diritto, oltre che inammissibile con riguardo ai primi due motivi, con i quali si contestava l'ordinanza del 7.1.2016, contro la quale non era stato proposto tempestivo gravame, né riserva di gravame. Contestualmente spiegava appello incidentale fondato su due motivi di censura, con cui lamentava: 1) erroneo rigetto delle domande di condanna del alla eliminazione del lato della sua fabbrica T_
7 costruita in appoggio alla sommità del muro di esclusiva proprietà del nonché all'arretramento ad almeno m. 1,50 dal muro di CP_1 confine della veduta esercitata dal balcone nel cortile di sua esclusiva proprietà; 2) errata compensazione delle spese di giudizio.
Chiedeva, pertanto, in parziale riforma della sentenza gravata: “I.) […]
(a) di far dichiarare illegittimo l'appoggio di un lato di fabbrica realizzato da sul muro divisorio ad est che si Parte_1 appartiene in via esclusiva a e (b) di far arretrare la veduta CP_1 che si esercita dal balcone realizzato su detta fabbrica da una distanza inferiore a m. 1,50; II.) […] condannare al pagamento Parte_1 dei compensi e delle spese di primo grado di giudizio, in queste comprendendosi le spese sostenute da per gli adempimenti CP_1 necessari alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 150
c.p.c. agli eredi e successori di;
ovvero, in Persona_1 subordine, dichiarare riguardo a queste ultime, il solo principio di condanna al rimborso in favore di . In subordine, chiedeva CP_1 convocarsi a chiarimenti il CTU o eventuale supplemento di perizia.
Vinte le spese anche del secondo grado di giudizio.
Alla prima udienza del 17.5.2019, la Corte autorizzava l'appellante all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei successori ed eredi di , già parti in causa del giudizio di primo grado Persona_1 in riassunzione. Stante l'esito negativo della notifica dell'atto di citazione per integrazione del contradittorio presso l'ultimo domicilio noto, su istanza del che comprovava l'esito negativo delle T_ ricerche svolte, il Presidente della Corte di Appello di Napoli autorizzava la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., perfezionatasi in data 13.7.2020.
Successivamente, anche chiedeva ed otteneva di Controparte_1 notificare la propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale agli eredi e successori e aventi causa di Persona_1 nelle forma della notifica per pubblici proclami, perfezionatasi in data
4.6.2021.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, dichiarata la contumacia di , suoi successori e/o aventi causa e sospesa Persona_1
l'esecutività della sentenza gravata (con provvedimento del 23.3.2023), la causa, all'udienza cartolare del 5.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
* * * * * *
I. SULL'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO
Con i primi due articolati e connessi motivi di doglianza, T_ contesta il rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio
[...]
8 riassunto dal ex art. 354 cpc, in virtù della sentenza della CP_1
Corte di appello di Napoli n. 2770/2014 del 16.6.2014.
In particolare, con il primo motivo, contesta sia il provvedimento del
7.1.2016, con cui il tribunale rigettava l'eccezione di estinzione formulata dal per mancata rituale riassunzione del processo T_ nei confronti del litisconsorte necessario/proprietario diretto dei beni su cui il era stato riconosciuto titolare del solo diritto di T_ enfiteusi, sia la sentenza n. 1550/2018, nella parte in cui il primo giudice, non essendo stata impugnata tale ordinanza (quella del
7.1.2016), avrebbe ritenuto precluso il riesame dell'eccezione (di estinzione), sull'erroneo assunto che la stessa fosse coperta da giudicato.
Assume che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, su tale eccezione non si era formato il giudicato, avendo in ogni caso formulato riserva di gravame nella memoria ex art. 183 VI comma cpc depositata telematicamente il 27.4.2016, di talché il giudice non poteva ritenere coperta da giudicato tale eccezione ma tutt'al più doveva astenersi dal pronunciarsi sulla stessa (pag. 16 dell'appello).
Evidenzia, conclusivamente, che pur essendo il provvedimento del
7.1.2016 quanto meno ambiguo, non rappresentando una decisione resa con sentenza, lo stesso veniva impugnato quale sentenza non definitiva, contestualmente alla sentenza definitiva, avendo formulato tempestiva riserva di gravame, al fine ribadendo che erroneamente il tribunale non aveva ritenuto estinto il processo, giacché esso non era stato correttamente, né tempestivamente riassunto nel termine perentorio di tre mesi di cui all'art. 353 cpc, essendosi la notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc perfezionata dopo lo scadere dell'anzidetto termine trimestrale.
La doglianza, ancor prima che infondata, è inammissibile per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
Giova chiarire che, con la sentenza impugnata, il tribunale, dopo aver evidenziato, in fatto, che con ordinanza del 7.1.2016 era stata rigettata l'eccezione, sollevata dal di estinzione del giudizio e di T_ nullità della notifica per pubblici proclami, autorizzata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 150 cpc in considerazione delle difficoltà di identificare i destinatari dell'atto, rilevava: <<…nei procedimenti in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, nel silenzio del codice di rito, si è ormai consolidato l'orientamento per cui l'estinzione deve essere dichiarata con sentenza e, anzi, laddove si sia erroneamente provveduto con ordinanza, questa della sentenza conserva la natura ai fini dell'impugnazione: in ogni caso, infatti, il provvedimento è impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame (appello, se resa in primo grado;
ricorso per Cassazione se resa dal Tribunale in grado di appello contro sentenze del Giudice di Pace: Cass. n. 1155 del 17.1.2013, Cass. n. 22917 dell'11.11.2010). La Suprema Corte,
9 inoltre, ha precisato che la medesima soluzione vale anche per il provvedimento del giudice unico che rigetta l'eccezione di estinzione (cfr. Cass. n. 14592 del 22.6.2007). L'ordinanza che nella specie ha rigettato l'eccezione di estinzione, pertanto, ha natura di sentenza e la stessa doveva essere impugnata con gli ordinari mezzi di gravame. E' impedito, pertanto, in questa sede, il riesame dell'eccezione di estinzione del processo sollevata dal . Parte_1
È evidente che, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, il tribunale, lungi dal ritenere che la questione dell'estinzione fosse coperta da giudicato, evidenziava come ne fosse precluso il riesame in sede di decisione definitiva (in questa sede), dovendo l'ordinanza del 7.1.2016, avente natura sostanziale di sentenza (non definitiva), essere impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione, al fine richiamando il principio di diritto - minimamente contrastato dall'appellante - affermato da Cass. 14592/2007, secondo cui: “Il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal giudice monocratico del tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di decreto;
pertanto, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello […]. Lo stesso rimedio è esperibile anche con riferimento al provvedimento di rigetto dell'eccezione di estinzione pronunciato dal giudice unico, trattandosi di provvedimento che risolve una questione preliminare di merito da decidere con sentenza non definitiva, da ricondurre alla previsione di cui all'art. 279, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., senza che possa applicarsi analogicamente il secondo comma dell'art. 178 cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce che l'estinzione del processo è dichiarata con ordinanza, giacchè la disposizione si riferisce alla dichiarazione positiva dell'estinzione del processo resa dal giudice istruttore non in funzione di giudice unico”.
Acclarato, dunque, che il tribunale non statuiva il passaggio in giudicato dell'ordinanza del 7.1.2016, occorre esaminare se tale provvedimento sia impugnabile in questa sede di gravame.
Avendo la richiamata ordinanza natura sostanziale di sentenza non definitiva, così qualificata dallo stesso appellante (pag. 15 dell'appello), che difatti, ritenendola tale, formulava in prime cure riserva di gravame, deve appurarsi se l'anzidetta riserva sia rituale e tempestiva.
Soccorrono al riguardo gli artt. 340 c.p.c. (contro le sentenze non definitive “…l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa”) e 129 disp. att. c.p.c. (“La riserva d'appello […] può essere fatta, nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso. La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'art.
170 primo e terzo comma del codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita”), a mente dei quali la riserva di appello, per produrre i
10 suoi effetti, deve essere fatta, nei termini perentori indicati, alla prima udienza innanzi al giudice istruttore (con dichiarazione orale o scritta da inserirsi nel processo verbale), oppure con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite o personalmente al contumace, rilevando il principio della necessità di formulare la riserva alla prima difesa utile, ancorché si tratti di attività fuori udienza, come nelle ipotesi di memorie autorizzate il cui deposito precede la prima udienza successiva al deposito della sentenza non definitiva.
Fermo quanto precede, nella fattispecie in esame, l'ordinanza del
7.1.2016, che rigettava l'eccezione di estinzione, fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 9.6.2016, concedendo alle parti i termini ex art. 183, comma VI, cpc, laddove l'appellante formulava riserva di gravame con la memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c.
(secondo termine), depositata in data 22.4.2016, senza, tra l'altro, farne menzione all'udienza del 9.6.2016.
Orbene, prescindendo dalla circostanza che la riserva di gravame non è stata formulata con la prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
(primo termine), non depositata dal va evidenziato che, per T_ consolidato insegnamento giurisprudenziale: “La riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata non produce effetti con il mero deposito, essendo necessario che sia notificata ai procuratori delle parti costituite o personalmente a quelle non costituite, atteso che l'art. 129 disp. att.
c.p.c. esprime il principio della necessaria conoscibilità della riserva, laddove una memoria autorizzata può giustificare la presunzione di conoscenza solo in relazione alle questioni a chiarificazione delle quali
è stata autorizzata” (Cass. 1574/2019; Cass. 15602/2021; Cass.
26777/2014).
Consegue che la riserva di gravame all'ordinanza del 7.1.2016, formulata da con la memoria depositata nel secondo Parte_1 termine di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c, non notificata al procuratore costituito dell'attore in riassunzione, né riproposta (o quanto meno specificamente richiamata) alla prima udienza innanzi all'istruttore del
9.6.2016 (cfr. relativo verbale), resta priva di effetti.
In definitiva, quindi, in assenza di rituale e tempestiva riserva di gravame, va dichiarata inammissibile l'impugnazione, in tal sede formulata da dell'ordinanza del tribunale di Nola del Parte_1
7.1.2016, risultando ormai coperta da giudicato la pronuncia di rigetto dell'eccezione di estinzione del giudizio riassunto, con preclusione di ogni ulteriore esame nel merito della stessa.
§. Inammissibile è, pertanto, anche il secondo connesso motivo di gravame, finalizzato a rimettere in discussione il rigetto dell'anzidetta eccezione di estinzione, sulla base degli stessi rilievi, già formulati e disattesi dal tribunale, involgenti la mancanza dei presupposti per
11 ricorrere alla notificazione per pubblici proclami e la conseguente nullità e/o irritualità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 150 cpc, con conseguente mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti passivamente legittimati.
§. Solo per completezza di trattazione, ove si volesse ritenere che il provvedimento di rigetto dell'eccezione di estinzione non abbia natura sostanziale di sentenza non definitiva, con conseguente possibilità del relativo riesame, senza necessità di riserva di gravame, osserva la corte come le censure in tal sede riproposte dall'appellante siano in ogni caso infondate, per le specifiche e condivise motivazioni - minimamente scalfite dal - già esplicitate dal tribunale nell'anzidetta T_ ordinanza del 7.1.2016, pure richiamate ed integrate nella sentenza impugnata (cfr. pagg. 9-10, ove si legge: <“contrariamente a quanto affermato dal convenuto, il ha compiuto le verifiche documentali CP_1 idonee ad ottenere l'individuazione dei nominativi dei destinatari dell'integrazione del contraddittorio;
e però, dall'esame delle certificazioni della Conservatoria dei registri immobiliari prodotte dall'attore si evince la difficoltà di identificare i destinatari dell'atto di citazione in riassunzione, atteso che l'ultimo atto di trasferimento noto risale al 1844 a favore del fu e, pertanto, ritualmente è stata autorizzata dal Presidente Persona_1 del Tribunale la notificazione per pubblici proclami, esistendo le precise condizioni previste dall'art. 150 cpc che rendono sommariamente difficile provvedere con le tradizionali forme di notificazione”; - “è legittima, pertanto, la notificazione per pubblici proclami eseguita dal avendo peraltro CP_1 questi espletato tutte le formalità prescritte nel decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale” […]. Quanto all'eccezione di nullità della notifica per pubblici proclami, inoltre, alle motivazioni di cui alla citata ordinanza del 7.1.2016 deve aggiungersi in questa sede che è la stessa sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 188/2014 ad indicare “l'avv. ” quale ultimo titolare noto Persona_1 del dominio diretto dei beni oggi in enfiteusi del (cfr. pagg. 7 e 8 T_ della sentenza), mentre il “ non è stato individuato quale CP_6 titolare del dominio diretto dalla Corte d'Appello, che si è limitata a riportare il riferimento, a sua volta riportato in atto dal notaio quale dichiarazione della parte, che , dante causa del fece a tale Persona_5 T_
“ quale titolare di dominio diretto sul bene nell'atto per CP_6 Per_ notaio dell'8.7.1920, in cui egli trasferì il diritto di enfiteusi, senza però alcun accertamento in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dal nell'atto, atteso che la dichiarazione reda dal non Per_5 Per_5 ha alcun valore certificativo”>>).
Va, infine, opportunamente precisato che, contrariamente a quanto dedotto dal (per la prima volta in appello), il giudizio innanzi T_ al tribunale veniva in ogni caso tempestivamente riassunto dal anche nei confronti dei successori ed eredi di CP_1 [...]
, atteso che la notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc Per_1 si perfezionava in data 29.5.2015, nel rispetto del termine perentorio di
12 sei (e non di tre) mesi (essendo il giudizio riassunto la prosecuzione di quelli riuniti con RG N. 18280/1990 e RG N. 3884/1995) previsto dall'art. 353 cpc, decorrente dalla notifica (in data 11.5.2015) della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2770/2014, pubblicata il
16.6.2014 (cfr., in arg., Cass. 11298/2011 e Cass. 6622/2016).
II. NEL MERITO
Si premette che l'appello principale è solo in minima parte fondato, con esclusivo riguardo al quinto motivo di gravame, che, per evidenti ragioni di connessione, verrà trattato unitamente al primo articolato motivo dell'appello incidentale, risultato infondato, come si chiarità nel prosieguo della trattazione.
§. Con il terzo motivo di doglianza, l'appellante lamenta violazione ed errata applicazione degli artt. 905 e 907 c.c. – carenza di titolarità attiva di assumendo che: a) il tribunale non Controparte_1 avrebbe correttamente valutato l'esistenza di una pubblica via confinante con gli immobili oggetto di causa ai fini dell'esonero dall'obbligo del rispetto delle distanze per l'apertura delle vedute ex art. 905, comma 3, c.c.; b) vi era stata erronea applicazione dell'art. 907, comma 3, c.c. in quanto la copertura della balconata al primo piano del
D'AM (tettoia), sottoposta al lastrico di 15 cm, non era dotata di parapetto, sicché da essa non poteva esercitarsi alcuna veduta;
c) in ogni caso, il non era legittimato a chiedere l'eliminazione di detta CP_1 tettoia posta a distanza non legale dalla sovrastante porzione di lastrico, sulla quale vantava un mero diritto di calpestio.
L'articolata censura è infondata. Giova premettere che, nel regolare il conflitto di interessi tra proprietari di fondi confinanti, il legislatore, se con gli artt. 905 e 906 c.c., ha inteso tutelare la privacy del vicino, imponendo una determinata distanza per l'apertura delle vedute, ha, per altro verso, con l'art. 907 c.c., ritenuto equo tutelare anche chi ha aperto la veduta, imponendo al vicino di non costruire, se non ad una distanza tale da non impedire al titolare l'esercizio della veduta stessa. Tanto chiarito, osserva la corte che l'esonero dal rispetto delle distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi disciplinato dall'art. 905, comma 3, c.c. è stato oggetto di copiosa giurisprudenza, che si è assestata con l'affermazione del principio in base al quale il regime delle distanze legali delle vedute (e delle vedute dalle costruzioni) non trova applicazione quando vi sia una pubblica via (o piazza) che si frapponga tra gli edifici o che delimiti ad angolo retto i due fondi interessati, non anche quando i fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, adiacenti e contigui.
Né rileva in senso contrario la giurisprudenza richiamata dall'appellante, vieppiù ove si consideri che se è vero che Cass.
13 20848/2013 (peraltro involgente fattispecie concreta diversa da quella in esame) afferma che: “La deroga prevista dall'art. 905 c.c., comma 3, che esclude l'applicazione del divieto di apertura di vedute dirette quando tra i due fondi confinanti vi sia una via pubblica, opera indipendentemente dalla reciproca collocazione dei fondi, essendo sufficiente che essi si affaccino sulla pubblica via, senza necessità che questa si frapponga fisicamente tra di essi”, è altresì vero che la stessa Suprema Corte ha chiarito che: “La cessazione del divieto di aprire vedute dirette e balconi verso il fondo del vicino a distanza inferiore a un metro e mezzo, agli effetti dell'art. 905, terzo comma, cod. civ., opera sia quando una via pubblica separi i due fondi vicini rendendoli fronteggianti, sia quando essa si ponga, rispetto alle vedute, ad angolo retto, ma non anche quando i fondi siano allineati lungo la medesima via pubblica, dovendosi ravvisare la "ratio" del venir meno del divieto in oggetto nella circostanza che la presenza della strada pubblica impedisce la contiguità dei fondi, la quale costituisce il presupposto della tutela della riservatezza delle proprietà limitrofe”, ulteriormente precisando che: “L'esonero dall'obbligo delle distanze per l'apertura di vedute tra fondi separati da una via pubblica, di cui all'art. 905, terzo comma, cod. civ., non opera nel caso di vedute laterali od oblique aperte sul fondo del vicino, restando tale ipotesi soggetta al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 906 cod. civ., ancorché si tratti di edifici costruiti in adesione sullo stesso lato della strada pubblica e l'apertura dia luogo altresì ad una veduta diretta su tale via, …” (cfr., anche in motivazione, Cass. Civ., II Sez., n. 13000 del 24/05/2013).
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoga a quella in esame, ha avuto modo di chiarire che: “..l'obbligo di costruire rispettando, dalla veduta del vicino, la distanza stabilita dall'articolo
907 c.c. viene meno solo se tra i due fondi vi è una strada o piazza pubblica.
Del pari nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che l'articolo 879, secondo comma, c.c., si riferisce a distanze tra edifici opposti a confine con vie o piazze pubbliche intermedie che si frappongono con detti edifici: pertanto colui che esegue una costruzione in appoggio ad un muro in cui è aperta una veduta deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la soglia della veduta stessa anche se questa si affaccia sulla via pubblica (nei sensi suddetti, sentenze 5/5/1998 n. 4526; 30/1/1992 n. 1013; 14/3/1988 n. 2436; 26/2/1982
n. 1225; 7/5/1981 n. 2952).
Nella specie la "costruzione" della resistente si trova sullo stesso lato della via pubblica ove affaccia il muro condominiale ed é a questo aderente.
Pertanto è del tutto irrilevante che la veduta in questione si affacci sulla via pubblica posto che tale circostanza non comporta l'esonero dell'obbligo - a carico di chi intenda eseguire una costruzione in appoggio al muro in cui è aperta la veduta sulla via pubblica - di arrestarsi almeno a tre metri sotto la soglia della veduta stessa e che trova la sua giustificazione nel diritto di proprietà del frontista” (così, in motivazione, Cass. 16117/2000).
14 Orbene, nella specie, dalle rappresentazioni fotografiche prodotte (cfr., in particolare, doc. sub 16 nella produzione di primo grado) CP_1
e dagli eloquenti rilievi grafici e fotografici allegati all'espletata CTU (cfr. in particolare, foto nn. 7-13), emerge che le proprietà e T_ sono costruite in aderenza ed allineate lungo la medesima CP_1 via pubblica (via Mazzini), e che la tettoia (a copertura della balconata) realizzata dal si innesta sul muro perimetrale del fabbricato T_ in cui è aperta la veduta (sulla via pubblica), di talché non CP_1 possono non trovare applicazione i principi di riservatezza delle proprietà limitrofe sopra esposti, con conseguente piena operatività del regime delle distanze previsto dagli artt. 905, comma 2, e 907, comma
3, c.c., avendo il CTU accertato, come già rilevato dal tribunale, che la balconata realizzata dal e la tettoia che la ricopre “sono T_ collocati su fronte strada del fabbricato (cfr. foto 1 e 7). La T_ balconata precisamente è a livello del primo piano, … ed è delimitata da ringhiera in ferro. Per un lato di circa cm 100 detta balconata è aderente al fabbricato (cfr. foto n. 8 e n. 9). La soletta è CP_1 posta a circa cm. 20 più inferiormente all'apertura del fornice al p.t. del chiusa solo da una grata in ferro, per cui la distanza tra CP_1 la balconata ed il fabbricato del” “risulta essere nulla (cfr. CP_1 foto n. 10, 11, 12). Stesso dicasi per la tettoia che ricopre suddetta balconata: questa è posta rispetto al lastrico del primo piano del circa cm 15 + inferiormente e per un lato aderente all'altro CP_1 fabbricato (cfr. foto n. 4, 7, 8, 12, 13)” (pagg. 14-15 dell'elaborato del 20.5.1992).
Correttamente, pertanto, il tribunale, con statuizione che va qui confermata, rilevava: “Dalla CTU espletata, pertanto, si evince che il balcone del adiacente l'edificio non rispetta la distanza T_ CP_1 di un metro e mezzo tra il fondo del e la linea esteriore del balcone, CP_1 ex art. 905 c.c.; dalla documentazione fotografica allegata alla CTU, inoltre, si evince che la copertura del balcone è apposto a distanza inferiore a metri tre dalla soglia della veduta esistente nell'edificio Campanile, visibile nella foto n. 1 allegata alla CTU. Per l'esposte ragioni, e gli eredi Parte_1
e successori di vanno condannati all'arretramento del Persona_1 balcone in oggetto fino alla distanza di un metro e mezzo dal fabbricato e all'abbattimento della copertura del balcone in quanto apposta a CP_1 distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 907 comma 3 c.c.”.
Con riferimento, poi, alla dedotta carenza di titolarità del del CP_1 diritto tutelato dall'art. 907 c.c., non essendo lo stesso proprietario del lastrico al di sotto del quale era stata realizzata la tettoia di copertura del balcone, vantando su detta porzione di terrazzo (sovrastante il vecchio forno) il solo diritto di calpestio, si osserva che la sentenza impugnata, nell'accogliere la domanda di rimozione della tettoia realizzata dal non intendeva riferirsi alla veduta esercitabile T_
15 dall'anzidetta porzione di lastrico (veduta comunque esistente e prevista nello stesso atto del 1861, con cui si riconosceva al Per_6 dante causa di il diritto di aprire due vani - porte/finestre - CP_1 per accedere a detta porzione di lastrico e di apporre una ringhiera sul fronte strada, come pure rilevato dal CTU a pag. 11 dell'elaborato), bensì a quella esistente nell'edificio di proprietà posta sul CP_1 muro perimetrale ed esercitata dall'apertura (sul terrazzo) sovrapposta al fornice al piano terra dello stesso edificio (cfr. foto n. 1 consulenza tecnica d'ufficio). Veduta dalla quale, come accertato dal CTU, non risultava rispettata, per la costruzione della tettoia realizzata dal la distanza prevista dall'art. 907, comma 3, cc. T_
Restano così superate tutte le contrarie obiezioni dell'appellante con conseguente conferma in parte qua della sentenza impugnata.
§. Con il quarto motivo di doglianza, l'appellante lamenta violazione e mancata applicazione dell'art. 1158 c.c., assumendo che il tribunale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di usucapione del diritto a tenere inalterato lo stato dei luoghi (il balcone e la tettoia) di cui al capo precedente, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe accertato l'esistenza dei due manufatti da tempo immemorabile.
Il motivo è infondato, per le considerazioni già svolte dal tribunale che, con condivise argomentazioni, rilevava: <È infondata, inoltre, l'eccezione di usucapione del diritto del a tenere inalterato lo stato T_ dei luoghi. Invero, dalla CTU espletata (cfr. pag. 15) è emerso che effettivamente “dalle foto allegate alla concessione n. 22/79” si evince che
“sul vecchio prospetto del fabbricato esisteva una balconata con T_ relativa tettoia sovrastante di struttura e dimensioni più ridotte di quelle riscontrate attualmente dal” CTU “e sicuramente non in aderenza con il fabbricato su indicato (cfr. foto concessione 22/79)”. Se, pertanto, vi è prova che fin dal 1979 esistevano già la balconata per cui è causa con relativa tettoia (ed è pertanto irrilevante la prova testimoniale articolata sul punto dal peraltro senza concreti riferimenti temporali e, dunque, generica), T_ emerge altresì la prova che i predetti manufatti sono stati successivamente ampliati fino ad aderire al fabbricato con conseguente violazione CP_1 delle norme in materia di distanze”.
Motivazione minimamente scalfita dalle obiezioni dell'appellante, che si limita a dedurre che il tribunale, vista l'esistenza dell'originaria balconata, avrebbe dovuto invitare il consulente a chiarire la originaria distanza del balcone esistente (alla data del 1979) ovvero rispetto al presunto ampliamento e quindi, accertata la precedente distanza del balcone dalla fabbrica del disporre l'eventuale CP_1 arredamento solo per quella parte ampliata del balcone per la quale non fosse maturata l'usucapione (cfr. pag. 33 dell'appello).
Si osserva, in contrario, che la prova di detti elementi, quali fatti costituivi dell'invocata usucapione, avrebbe dovuto essere fornita dal e non già rimessa all'accertamento del CTU (essendo noto T_
16 che la consulenza tecnica d'ufficio non può costituire lo strumento per esonerare le parti dagli oneri probatori su di esse gravanti), essendo onere dell'odierno appellante allegare e comprovare che lo stato dei luoghi (balcone con relativa tettoia), nell'attuale conformazione, era rimasto inalterato quanto meno nel ventennio antecedente alla proposizione dell'eccezione di usucapione. Onere all'evidenza non assolto dal il cui assunto risulta T_ contraddetto proprio dalle foto allegate alla richiamata concessione edilizia n. 22/79, che denotano l'esistenza, nel 1979, di un balcone con relativa tettoia, di struttura e dimensioni più ridotte rispetto a quelle attualmente esistenti, certamente non aderenti al fabbricato CP_1
§. Con il quinto motivo di gravame, il lamenta violazione e T_ mancata applicazione dell'art. 880 c.c., deducendo che il tribunale avrebbe errato nel ritenere che il muro divisorio ad est esistente tra le proprietà delle parti in causa fosse di esclusiva proprietà del CP_1 non avendo quest'ultimo fornito adeguata e sufficiente prova al riguardo, non risultando al fine decisivo l'atto (di transazione) per notar del 1861, che non costituiva titolo di provenienza e che, in Per_6 ogni caso, non faceva riferimento al muro in discorso ma al muro divisorio delle rispettive fabbriche ubicato molto più avanti (pagg. 35-
37 dell'appello).
Assume, pertanto, che, in assenza di prova della proprietà esclusiva del muro in capo al lo stesso doveva presumersi comune ex art. CP_1
880 c.c.
L'assunto è fondato.
Giova riportare i passi contestati della sentenza gravata, con cui il tribunale, nell'esaminare la domanda del di eliminazione
CP_1 della costruzione in appoggio del sul muro divisorio ad est T_ del fabbricato e ad arretrare la veduta esercitata dal
CP_1 balcone realizzato sul medesimo lato verso il cortiletto di almeno mt 1,50, riteneva innanzitutto che detto muro divisorio fosse di proprietà esclusiva del rigettando l'eccezione sollevata dal
CP_1 T_ così argomentando: <il ha eccepito anzitutto che il predetto>T_ muro divisorio non è di proprietà esclusiva del E però, il
CP_1 ha prodotto, al fine di provare la proprietà esclusiva del muro
CP_1 divisorio, l'atto per notaio del 9.8.1961 (cfr. doc. 4), nel quale si dà Per_6 atto che, con atto del 29.9.1812 per notaio , Per_10 Persona_11 aveva venduto a tale , originario dante causa del un Persona_12 CP_1
“casamento sito nel Comune di Trocchia luogo detto Taverna del Guindazzo, consistente allora in tre archi e loro covertura e soppegno, sostenute detta copertura e soppegno da quattro archi, dei quali uno era anteposto ad un'altra casa di pertinenza di esso nella quale si esercitava la CP_6 chianca a faccia di settentrione. Consisteva inoltre nel suolo terraneo (sotterraneo) sotto detti tre archi, e sotto della covertura dalla strada pubblica fino alla chiusura (alle mura) di detto locale nel portone d'ingresso
17 nell'androne coperto nel cortile e nei muri che lo chiudevano, nella stalla coverta, nel vuoto sotterraneo, nella latrina […]” etc. (cfr. pagg. 3 e 4 del doc. 4 in prod. . Dalla lettura del citato atto per notaio si
CP_1 Per_6 evince, pertanto, che del “casamento” venduto al dante causa del
CP_1 facevano parte i muri divisori del cortile (di proprietà oggi del e,
CP_1 quindi, anche il muro divisorio oggi esistente tra il cortile del e il
CP_1 cortile ove si trova il fabbricato di cui è enfitenuta il Le predette T_ conclusioni sono avvalorate altresì dalle risultanze della CTU espletata, dalla quale si evince che il predetto muro è della stessa specie degli altri costruiti sia per delimitare la proprietà che all'interno dello stesso cortile
CP_1 comune del per dividere lo spazio dov'è collocato il pozzo da
CP_1 quello restante, sia “dalle planimetrie catastali” (cfr. pagg. 16 e 17 della
CTU)>>. Orbene, osserva in contrario la corte che l'atto di transazione per notar del 9.8.1861, stipulato tra i remoti danti causa delle parti, pur Per_6 ricostruendo puntualmente - nella premessa - le vicende traslative relative ai beni per cui è causa, per come dichiarate dalle parti (cfr. pag. 2: “Le parti medesime han dichiarato quanto segue.”), non può assurgere a rango di prova piena e tranquillizzante della proprietà esclusiva del muro divisorio di cui si discute in capo al che, a fronte della CP_1 tempestiva e specifica eccezione del avrebbe dovuto T_ produrre l'originario titolo di provenienza, ossia l'atto pubblico per notar del 29.9.1812, onde consentire di accertare, Per_10 attraverso l'interpretazione diretta del titolo e tenuto conto dello stato dei luoghi, se nella consistenza immobiliare pervenuta al suo remoto dante causa fosse effettivamente ricompreso anche il Persona_12 muro che attualmente divide il cortile da quello del T_
non potendosi all'uopo ritenere risolutive le dichiarazioni CP_1 rese dalle parti nell'atto per notar del 1861, che, difatti, su tale Per_6 punto, appaiono tutt'altro che univoche, non potendosi escludere che i muri ivi richiamati fossero quelli che chiudevano, e dunque delimitavano, il casamento trasferito all'originario dante causa di (della cui esistenza dà conferma il CTU), e non quelli CP_1 divisori del cortile di cui oggi si discute. Peraltro, se è vero che il CTU dichiarava che si potrebbe supporre che (il muro) appartenga alla proprietà proprio perché della CP_1 stessa specie di altri, riscontrati in loco, costruiti sia per delimitare la proprietà che all'interno dello stesso cortile (cfr. pag. 16 CP_1 dell'elaborato), è altresì vero che, sullo specifico quesito posto dal tribunale (se il muro divisorio est delle fabbriche CP_1 appartenga in via esclusiva ad esso convenuto secondo l'atto Per_6 del 9.8.1861), il perito rispondeva che l'atto non fa alcun Per_6 riferimento a detto manufatto, evidenziando altresì come lo stesso non presentasse alcuna cuspide sulla propria sommità (art. 881 c.c.).
18 In definitiva, dunque, non risultando adeguatamente provata dal
(che ne aveva l'onere) la proprietà esclusiva del muro di cui CP_1 trattasi (che divide il cortile da quello del cfr. T_ CP_1 pagg. 15-16 della CTU), lo stesso doveva e deve presumersi comune ex art. 880, comma 2, c.c., ed in tal senso va corretta la motivazione della sentenza gravata.
Deve peraltro precisarsi che il tribunale, pur ritenendo (erroneamente) che il muro fosse di proprietà esclusiva del in ogni caso CP_1 rigettava le domande che detta proprietà presupponevano (di condannare il a togliere il lato della sua fabbrica dalla sommità del T_ muro di esclusiva proprietà sopra il quale essa è stata CP_1 arbitrariamente appoggiata, nonché ad arretrare la veduta del balcone verso il cortiletto ad almeno m. 1,50; cfr. capo B delle conclusioni rassegnate con l'atto di riassunzione, riguardo agli abusi denunciati ai capi n. 4 e 5 della premessa), così argomentando: <accertata quindi la propriet esclusiva del muro divisorio in capo al giova ricordare che il>CP_1 vicino, senza chiedere la comunione del muro esistente sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente (cfr. art. 877 c.c.); ciò è avvenuto nel caso di specie, atteso che dalla CTU espletata emerge che il balcone e la “paretina” sono stati costruiti dal “in aderenza” al muro posto sul confine. La presenza T_ di una folta vegetazione, visibile nella documentazione fotografica, esistente lungo il confine tra il balcone del e il cortile comune del T_ CP_1 peraltro, rende allo stato impossibile l'inspectio nel cortile del Va CP_1 rigettata, pertanto, la domanda del di eliminare il balcone e la CP_1 paretina costruiti dal in aderenza del muro divisorio ad est del T_ fabbricato . CP_1
§. Rigetto contestato dal con il primo articolato motivo del CP_1 gravame incidentale, che, come preannunciato, essendo strettamente connesso al quinto motivo dell'appello principale, involgente la proprietà del muro, va qui necessariamente esaminato. L'appellante incidentale assume, in particolare, che il tribunale, pur avendo accertato la proprietà esclusiva del muro divisorio in capo al avrebbe poi rigettato le domande di condanna del CP_1
a) alla rimozione del lato della sua fabbrica dalla sommità T_ del muro di esclusiva proprietà sopra il quale era stata CP_1 arbitrariamente appoggiata, sull'erroneo assunto, contraddetto dalle risultanze della CTU, che la nuova fabbrica fosse stata realizzata in aderenza e non in appoggio all'anzidetto muro;
b) al conseguente arretramento della veduta esercitata dal balconcino nel cortiletto di sua esclusiva proprietà ad almeno m.
1.50 dal lato del muro di confine, erroneamente ritenendo, peraltro, che la folta vegetazione raffigurata nei rilievi fotografici allegati alla CTU costituisse un impedimento idoneo e duraturo all'esercizio della veduta. La doglianza non può essere accolta.
19 Osserva, infatti, la Corte che, non risultando provata la proprietà esclusiva in capo al del muro divisorio (est) di cui si discute, CP_1 da presumersi comune alle parti, per quanto si è sopra detto, anche a voler più correttamente ritenere, come prospettato dal che CP_1 la costruzione sulla sommità di detto muro sia stata realizzata dal in appoggio (e non in aderenza) - come effettivamente sembra T_ emergere da una più attenta analisi delle risultanze della CTU (cfr. pagg. 15-16, nella parte in cui si chiarisce che il piccolo balcone in discorso, aderente al muro divisorio per un lato, presenta “sul lato in aderenza, una paretina in muratura che è larga quanto il balcone stesso (cm
90) e si congiunge al solaio di copertura dello stesso fabbricato, partendo in appoggio dal culmine del muro di confine testè menzionato”, e grafico n.
6, da cui si evince che il balcone aderisce sì alla paretina, ma questa è a sua volta costruita in appoggio, utilizzando come base metà del muro di confine) -, il decisum finale non muterebbe, dovendo essere in ogni caso disattesa la domanda di rimozione della parte di fabbrica in discorso, legittimamente realizzata in appoggio dal quale T_ comproprietario del muro divisorio (art. 884 c.c.).
A ciò si aggiunga che, anche a non voler considerare la folta vegetazione esistente lungo il confine tra il balcone del ed il T_ cortile del l'anzidetta (legittima) fabbrica (la paretina di CP_1 muratura), unitamente al sottostante muro di confine, impedisce, come chiaramente emerge dai rilievi grafici e fotografici allegati alla CTU
(cfr. foto nn. 14, 15 e 16 e grafico allegato sub 6), la veduta sul cortiletto di proprietà esclusiva (cfr. in tal senso, proprio Cass. CP_1
8797/1993, da quest'ultimo richiamata, che chiarisce che l'obbligo del rispetto delle distanze viene meno quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall'esistenza di un muro, come nella specie), vieppiù che il piccolo balcone di cui si discute, come precisato dal perito d'ufficio (al quale si era chiesto di accertare “se il abbia T_ realizzato un balcone che consenta veduta sulla proprietà ), sugli CP_1 altri due lati, affaccia internamente al cortile di proprietà (cfr. T_ pag. 15-16 dell'elaborato).
Sulla scorta di quanto precede, il primo motivo dell'appello incidentale va rigettato e, per l'effetto, va confermato, con la su indicata parziale diversa motivazione, il capo sub 4 del dispositivo della sentenza gravata, di rigetto delle domande di cui al capo B dell'atto di citazione in riassunzione di Controparte_1
§. Ritornando all'appello principale, il con il sesto motivo di T_ gravame, si duole: a) della condanna, a suo dire ingiusta, di conformare al disposto degli artt. 901 e 902 c.c. la finestra da lui realizzata al primo piano;
b) dell'erroneo rigetto dell'eccezione di usucapione di conservare l'anzidetta veduta.
20 Assume, in particolare, l'inapplicabilità dell'art. 901 c.c., trattandosi di finestra e non di luce, deducendo che la stessa esisteva in loco da tempo immemorabile (fin dal 1941), come emergeva dalle planimetrie catastali allegate alla CTU (e mal valutate dal tribunale), di talché andava riconosciuta l'intervenuta usucapione del diritto a mantenerla nella conformazione attuale corrispondente a quella originaria, vieppiù che nella specie non trovavano applicazione le norme codicistiche in tema di veduta, affacciando l'anzidetta finestra non già sulla proprietà esclusiva di ma sul cortiletto di proprietà comune anche al CP_1
ove è collocato il vecchio pozzo comune alle due proprietà T_
(pag. 39 dell'appello).
Il motivo è infondato.
Giova riportare i passi contestati della sentenza gravata, ove si legge: <quanto alla finestra realizzata dal dalla ctu espletata pag.>T_
17) si evince che la predetta finestra è “collocata al primo piano del T_ sul prospetto prospiciente il cortile comune del E' impostata a CP_1 quota del pavimento dell'abitazione, cioè a più metri 1.80 dal calpestio del cortile del e di dimensioni 18 m. 1 x m.
2.38. Dinanzi all'infosso è CP_1 posto una grata in ferro, non apribile (confronto allegato grafico numero 6 e foto n. 17)”. Dalla descrizione datane dal CTU si evince che l'apertura al primo piano sopra descritta effettuata dal sul prospetto prospiciente T_ il cortile comune del non rispetta le prescrizioni dettate dall'art. CP_1
901 c.c., atteso che la stessa si trova “a quota del pavimento dell'abitazione” del e a m. 1,80 rispetto al piano di calpestio del cortile comune del T_
dunque a distanza inferiore rispetto ai due metri e mezzo dal suolo CP_1 del fondo vicino previsti dall'art. 901 c.c. Dalla documentazione fotografica allegata alla CTU (cfr. foto n. 18), inoltre, si evince che la grata in ferro apposta alla apertura, di cui parla il CTU, non rispetta i requisiti previsti dal n. 1 dell'art. 901 c.c. (secondo il quale l'apertura oltre ad avere una inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino deve avere, altresì, una grata fissa in metallo “le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati”). Il CTU, peraltro, ha rilevato che “il vano finestra è presente ed evidente nella planimetria catastale scheda n. 18111588 cui si è fatto riferimento in precedenza” e però dall'esame della predetta planimetria non si evince la data di realizzazione della stessa (atteso che la data del 26.9.1941, indicata dal CTU nella relazione alla pag. 10, si riferisce alla diversa planimetria scheda n. 18111587, non rinvenendosi elementi in atti dai quali desumere che le schede siano databili nel medesimo periodo), né comunque l'eventuale presenza, all'apertura, della grata prescritta dall'art. 901 c.c., con conseguente infondatezza dell'eccezione riconvenzionale proposta dal in ordine T_ al diritto a tenere detta finestra in loco nell'attuale conformazione. Il
pertanto, ha diritto di esigere che la predetta apertura sia resa T_ conforme alle prescrizioni dell'art. 901 c.c., come da dispositivo>>. Motivazione che, con le precisazioni che seguono, va confermata, vieppiù perché non efficacemente scalfita dalle obiezioni dell'appellante, ove si consideri che:
21 1) la finestra può costituire veduta o luce a seconda che consenta o meno l'affaccio, come si evince dal disposto dell'art. 900 c.c., rubricato: “Specie di finestre” (“Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino;
vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente”);
2) l'eccezione di usucapione del diritto a mantenere la “finestra” nell'attuale conformazione (come rilevata dal CTU), in quanto così presente da sempre, fin dal 1941, va disattesa per le stesse ragioni poste a base del rigetto della precedente analoga eccezione di conservare il balcone e la tettoia, non avendo il T_ adeguatamente provato che l'apertura fosse rimasta invariata nel ventennio antecedente alla proposizione dell'eccezione, non risultando al fine risolutiva (in assenza di rilievi fotografici) la planimetria catastale scheda 18111588, allegata alla CTU, che, pur potendosi datare al 26.9.1941 (correggendosi in tal senso la motivazione del primo giudice), non offre alcuna indicazione utile sull'originaria consistenza e dimensioni dell'anzidetta apertura, di talché, in definitiva, non v'è prova che il vano finestra di cui alla scheda 18111588 avesse le stesse dimensioni di quella attuale;
3) deve ribadirsi l'applicabilità dell'art. 901 c.c., al fine precisandosi che il in prime cure, non ha mai (neanche T_ implicitamente) contestato che il cortile su cui prospetta la finestra in questione è di proprietà e che la deduzione che si CP_1 tratti di cortile comune anche al oltre ad essere T_ inammissibile perché nuova (essendo stata svolta per la prima volta in appello), contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non trova alcun conforto nelle risultanze della CTU, che di contro chiaramente la smentiscono (cfr. descrizione delle proprietà con relativi confini, pagg.
8-9 dell'elaborato, nonché foto n. 17 e grafici n. 1, 2, 3 e 6, con particolare riguardo al primo, dal quale emerge che il pozzo comune alle due proprietà è ubicato nel cortile di proprietà campanile);
4) in ogni caso, e per completezza di trattazione, anche se detta zona di cortile fosse stata comune (il che non è), la normativa in materia di distanze, contrariamente a quanto genericamente dedotto dal troverebbe comunque applicazione, atteso che Cass. T_
13874/2010 richiamata dall'appellante (al fine di ottenere il rigetto della domanda di in ossequio a quanto previsto dall'art. CP_1
1102 c.c.; cfr. pag. 40 dell'appello), risulta superata dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Nel caso di comunione di un cortile sito fra edifici appartenenti a proprietari diversi, l'apertura di una veduta da una parete di proprietà
22 individuale verso lo spazio comune rimane soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre di fatto una servitù a carico della cosa comune, senza che operi, al riguardo, il principio di cui all'art. 1102 c.c., in quanto i rapporti tra proprietà individuali e beni comuni finitimi sono disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite;
né può invocarsi, al fine di escludere la configurabilità di una servitù di veduta sul cortile di proprietà comune, il principio "nemini res sua servit", il quale trova applicazione soltanto quando un unico soggetto è titolare del fondo servente e di quello dominante e non anche quando il proprietario di uno di essi sia anche comproprietario dell'altro” (Cass.
7971/2022; nello stesso senso, Cass. 11884/2023, 26807/2019,
Cass. 17480/2018).
Restano così superate tutte le obiezioni dell'appellante, con conseguente conferma del capo sub 2 del dispositivo della sentenza gravata.
§. Con il settimo ed ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole, infine, della condanna alla eliminazione della veduta esercitata dal suo terrazzino verso il fondo del assumendo che il tribunale CP_1 avrebbe errato nell'interpretare il supplemento di CTU, omettendo di considerare la presenza - sulla ringhiera di contenimento del terrazzino
- di una rete metallica a maglia quadrata mm. 10x10, retta da telaio in scatolari metallici, che impedirebbe l'affaccio sul fondo di CP_1
(pag. 43 dell'appello).
Il motivo è infondato.
Invero, il tribunale, sulla scorta delle risultanze della CTU, peraltro espressamente ritrascritte (con il richiamo alla allocazione su tale ringhiera, nel tratto in prosieguo al muro di separazione tra i due terrazzi in causa, di una rete metallica a maglia quadrata mm 10x10, retta da telaio in scatolari metallici;
cfr. pagg. 19-20 della sentenza), rilevava, anche alla luce dei rilievi grafici e fotografici allegati all'elaborato peritale, che:
“Le opere eseguite dal di trasformazione in terrazzino di quella che T_ in precedenza era una propaggine adiacente al terrazzo al livello, pertanto, consentono un comodo affaccio e veduta sulla proprietà (cfr.
CP_1 allegato n. 3 al supplemento di perizia) e quindi non solo su parte del terrazzo di venti metri quadrati sovrastante il vano costituente il c.d. vecchio forno sul quale il è titolare esclusivo di diritto di calpestio, ma anche sul
CP_1 cortile comune proprietà (cfr. il grafico di cui all'allegato n. 3) in
CP_1 violazione delle norme sulle distanze di cui all'art. 905 comma 2 c.c. Per l'esposte ragioni, va condannato ad eliminare la veduta Parte_1 esercitata dal terrazzino in questione, mediante idonea protezione che non consenta l'inspectio e la prospectio sul fondo apposta lungo il
CP_1 perimetro del terrazzino o, se ciò non fosse possibile, mediante ripristino dello status quo ante>>.
23 Decisione che va qui confermata, per l'assorbente ragione che l'apposizione della rete metallica a maglie fitte, posizionata su parte della ringhiera realizzata dal lungo il perimetro del lastrico di T_ copertura della cucina e altri ambienti sottostanti, trasformato in terrazzino vivibile, non impedisce affatto la veduta sull'intero fondo
Campanile, come chiaramente si evince dal grafico n. 1 di cui all'allegato 3 e dalla foto n. 14 allegati al supplemento di CTU.
§. Quanto, infine, al secondo ed ultimo motivo dell'appello incidentale, con cui il contesta la compensazione integrale delle spese CP_1 disposta dal tribunale (con la seguente motivazione: “La complessità delle questioni trattate e l'esito della lite, che vede il parziale accoglimento delle domande del consiglia l'integrale compensazione tra le CP_1 parti delle spese di lite”), la doglianza va esaminata alla luce dall'esito complessivo finale del giudizio, caratterizzato dalla conferma del decisum del primo giudice, ma con diversa motivazione in ordine al rigetto delle domande (di rimozione fabbrica e arretramento della veduta) articolate dal al capo sub B dell'atto di citazione in CP_1 riassunzione, risultando infondato (rectius indimostrato) l'assunto della proprietà esclusiva del muro di confine su cui appoggiava la fabbrica del T_
III. Tanto chiarito, ritiene la corte che, data la parziale reciproca soccombenza ex art. 92 cpc (cfr., in arg., Cass., S.U, 32061/2022 e Cass. 13212/2023), anche in sede di gravame, e tenuto conto della peculiarità della vicenda, risalente nel tempo, della complessità delle molteplici questioni giuridiche affrontate e delle difficoltà ricostruttive dei fatti, vieppiù alla luce delle sopravvenute modifiche dello stato dei luoghi, debbano essere integralmente compensate tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio, con l'opportuna precisazione che: “La valutazione della soccombenza reciproca e la distribuzione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo non è tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico della parte soccombente, salvo il divieto di condannare alle spese la parte interamente vittoriosa” (Cass. 854/2025; cfr. anche Cass. 28653/2024, in motivazione, punto sub 4).
Nulla sulle spese nei rapporti con gli appellati contumaci.
Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 5943 R.G.A.C. per l'anno 2018, tra le parti indicate in epigrafe, contro
24 l'ordinanza (avente natura di sentenza non definitiva) del 7.1.2016 e contro la sentenza definitiva del Tribunale di Nola n. 1550/2018, pubblicata in data 29.8.2018, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1 contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale di Nola in data
7.1.2016;
2. accoglie il quinto motivo dell'appello principale contro la sentenza definitiva n. 1550/2018 e rigetta quello incidentale;
3. per l'effetto, conferma la sentenza definitiva n. 1550/2018, con la su indicata parziale diversa motivazione;
4. dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio;
5. nulla sulle spese nei rapporti con gli appellati contumaci;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 27.3.2025
L'ESTENSORE LA PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
25