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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/10/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
TI CASAVOLA Presidente rel.
ZI NI IC
NN CARBONARA IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1157 del V.G. 2025, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. BALDONI EDOARDO Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ARCANGELO DOMENICO, come da Parte_2 mandato in atti,
NONCHÈ il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03/04/2025 e Parte_1 Pt_2
, premettevano che: in data 09/12/2020 avevano contratto matrimonio in IN
[...]
FR (Ta); che dalla loro unione era nata la figlia in IN FR (Ta) il Persona_1
19/01/2021, e che l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano, altresì, decorsi i termini di legge, previa fissazione
1 di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra Parte_1
e , così provvede: Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
ALBANIA il 14/02/2000, e , nato in [...] il [...], uniti in Parte_2 matrimonio in IN FR (Ta) il 09/12/2020 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di IN FR (Ta) al n. 32, parte 1, anno 2020;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
4) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 26 settembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente
TI VO
Il Giudie est.
NN CA
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
TI CASAVOLA Presidente rel.
ZI NI IC
NN CARBONARA IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1157 del V.G. 2025, avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto,
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. BALDONI EDOARDO Parte_1 come da mandato in atti,
E
, rappresentato e difeso dall'avv. D'ARCANGELO DOMENICO, come da Parte_2 mandato in atti,
NONCHÈ il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 03/04/2025 e Parte_1 Pt_2
, premettevano che: in data 09/12/2020 avevano contratto matrimonio in IN
[...]
FR (Ta); che dalla loro unione era nata la figlia in IN FR (Ta) il Persona_1
19/01/2021, e che l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso;
chiedevano, altresì, decorsi i termini di legge, previa fissazione
1 di udienza cartolare, acquisito il parere del PM, la pronuncia di sentenza di divorzio alle condizioni riportate in ricorso.
La domanda congiunta di separazione è fondata e merita accoglimento.
All'udienza del 09/07/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Non resta che prendere atto della volontà dei coniugi, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La causa dovrà proseguire per la richiesta pronunzia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando nella causa tra Parte_1
e , così provvede: Parte_2
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
ALBANIA il 14/02/2000, e , nato in [...] il [...], uniti in Parte_2 matrimonio in IN FR (Ta) il 09/12/2020 con atto trascritto nell'apposito registro del
Comune di IN FR (Ta) al n. 32, parte 1, anno 2020;
2) ordina la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per le annotazioni e le incombenze di legge;
3) disciplina le condizioni della separazione in conformità a quelle dai coniugi indicate congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
4) rimette la causa per il prosieguo dinanzi al G.D. come da separata ordinanza.
Così deciso il 26 settembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Taranto.
Il Presidente
TI VO
Il Giudie est.
NN CA
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