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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2622/2023 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 12 marzo 2025 ha pronunziato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
Parte_1
(avv. Donatella Attanasio)
RICORRENTE/OPPONENTE
e
Controparte_1
(avv. Maria Lupoli)
RESISTENTE/OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso, rispettivamente, come da ricorso introduttivo in opposizione alla valutazione medicolegale compiuta dal consulente tecnico d'ufficio all'esito del procedimento iscritto al n. 923/2023
R.G.L. e da memoria difensiva di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato l'11 maggio 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio l Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, affermando di aver presentato all' di Salerno il 19 CP_1 ottobre 2022 domanda diretta a ottenere il riconoscimento dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché dell'indennità di accompagnamento e dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
A sostegno delle richieste sopra indicate, ha allegato sul punto Parte_1 che la Commissione Medica di prima istanza dell' di Salerno, all'esito delle CP_1 visite tenutesi il 9 novembre 2022, lo aveva ritenuto invalido ultrasessantacinquenne grave al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e del decreto legislativo 29 aprile 1998, n, 124, nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/1992, negando pertanto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave ai sensi dell' art. 3, comma 3, della citata legge
104/1992.
Il ricorrente ha poi dedotto l'illegittimità del parere espresso dalla predetta commissione medica, chiedendo pertanto che il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, nominasse un consulente tecnico d'ufficio, affinché fosse verificato il possesso in capo al medesimo dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa volta a ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile per totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18 nonché dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con decorrenza dal 19 ottobre 2022, data della domanda amministrativa all di Salerno. CP_1
Costituitosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 923/2023 R.G.L., l ha chiesto il rigetto del ricorso ex art. 445 CP_1
c.p.c. poiché infondato in fatto e in diritto, in quanto parte ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti di legge necessari a sostenere la propria domanda.
Il Tribunale di Bologna ha ammesso la CTU medica richiesta, nominando consulente, che ha depositato la relazione finale l'11 ottobre 2023, relazione secondo cui necessitava sì di assistenza continuativa, avendo la Parte_1 necessità di ossigeno, ma rimaneva tuttavia autonomo nel compiere tutti gli atti quotidiani della vita sotto i profili sia cognitivo sia deambulatorio.
Il consulente tecnico d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ha pertanto dichiarato l'invalidità del ricorrente nella misura del
100%, ma non ha ritenuto soddisfatti i requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha altresì ritenuto, in relazione alla patologia pneumologica riscontrata, che alla data del 19 ottobre 2022 il quadro respiratorio fosse già tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, e che dunque fossero
2 soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).
Dopo la chiusura dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio
[...] ha depositato rituale dichiarazione di dissenso alle conclusioni del Parte_1
CTU ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e, con ricorso depositato il 12 dicembre 2023, ha svolto tempestiva opposizione nei confronti del giudizio medico-legale espresso nella predetta consulenza, depositata per via telematica l'11 ottobre 2023, al fine di richiedere nuovamente, previa rinnovazione della consulenza, il riconoscimento dell'invalidità civile per totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19 ottobre 2022, con conseguente condanna dell' a riconoscere tutti i benefici connessi all'accertata condizione e, in CP_1 particolare, il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi, commisurati al grado di invalidità complessiva accertato, con interessi legali dal dovuto al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'illogicità, Parte_1 infondatezza, insufficienza e conseguente nullità della perizia elaborata dal
CTU nell'ambito del predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 923/2023 R.G.L..
In particolare, il ricorrente ha lamentato che la consulenza resa in detto procedimento non avrebbe esplicato in modo esaustivo ed ineccepibile le sue reali condizioni di salute con l'omessa considerazione e valutazione, da parte del perito autore della consulenza, della documentazione sanitaria dalla quale risulterebbero gli specifici elementi che depongono per la concessione dell'indennità di accompagnamento, da interpretarsi – nell'assunto di parte ricorrente – in linea con l'evoluzione giurisprudenziale richiamata nel ricorso, difformemente da quanto invece ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio.
L ha resistito nei confronti dell'opposizione avversaria con memoria CP_1 depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 29 marzo 2024 eccependo la mancanza di contestazioni dettagliate sulla legittimità dell'operato del consulente tecnico nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, concludendo quindi per il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto, con compensazione delle spese del giudizio.
3 Il processo si è svolto alle udienze del 22 aprile 2024 e del 1° luglio 2024 ed è stato discusso all'udienza del 12 marzo 2025.
Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
Con provvedimento del 24 aprile 2024 è stato nominato il consulente tecnico d'ufficio, la cui consulenza è stata depositata il 25 gennaio 2025.
Si ritiene l'opposizione formulata dal ricorrente meritevole di parziale accoglimento.
Si evidenzia in primo luogo che la giurisprudenza di legittimità sul tema osserva come ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento venga in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) –
d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, a fortiori a fini di salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'indennità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, che presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute, in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili
(Cass. civ., sezione lavoro, sent. n. 7032/2023).
Quanto alle caratteristiche dell'ausilio fornito dai terzi ai fini dell'ottenimento dell'indennità de quo, la medesima giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito come la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprenda anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta, nel corso della giornata. ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno di aiuto, di talché vi è possibilità di alternanza tra momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, e momenti di assistenza attiva (Cass. civ., sezione lavoro, ord. n. 2600/2017).
Sul punto, si riporta quanto formulato nel merito dal consulente nominato nel presente procedimento all'esito della redazione della consulenza tecnica, secondo il quale “Il Sig. soffre di Insufficienza Respiratoria Parte_1
4 Cronica fin dal 2010, legata a Fibrosi Polmonare Idiopatica (collegata verosimilmente anche alla sua pregressa attività di fotografo, con esposizione a solventi e liquidi di sviluppo). Nel tempo ha dovuto essere seguito e trattato presso reparti di Pneumologia e Fisioterapia Respiratoria dedicati, sia a Bologna che in altra sede, con farmaci antifibrotici e cortisonici, cui era diventato intollerante nel tempo, sino ad arrivare al quadro attuale in cui presenta insufficienza respiratoria anche ai minimi sforzi ed è costretto all'uso continuativo di apparecchi erogatori di ossigeno.
A questo si associano problemi di deambulazione, (per la Coxalgia severa bilaterale e spondilo-discoartrosi severa, con claudicatio Neurogena) per cui presenta difficoltà di mobilità anche con il supporto di apparecchi di sostegno, per la possibilità di cadere anche al minimo inciampo e per cui deve essere sempre assistito da familiare o personale dedicato.
A complicare il quadro si è associata una grave ipoacusia sino ad acusia, per sordità neurogena anche con l'ausilio di supporti protesici acustici bilaterali dedicati, per cui il paziente non riesce a percepire i discorsi parlati e rimane in effetti isolato, tanto che non vede la televisione e non legge, come si é potuto constatare anche durante la visita medico-legale, in cui anche il CTP di parte convenuta non è riuscito a stabilire un contatto con il pz.te, pur avvicinandosi alle orecchie dello stesso, sino a 10 cm. A questo si associano anche problemi visivi.
Pertanto, il pz.te deve essere sempre assistito ed accompagnato in ogni movimento dalla moglie, peraltro anziana, e non in buone condizioni fisiche.
Anche nell'espletamento delle funzioni fisiologiche il pz.te deve essere assistito continuamente, essendo portatore di catetere a dimora fissa per rilevante ipertrofia prostatica ed insufficienza funzionale secondarie.
Di base sussistono anche le altre patologie suesposte quali ipertensione arteriosa ed un quadro di Depressione, precedentemente non preesistenti.
Pertanto, anche con il consenso della Dott.ssa (CTP di parte Persona_1 convenuta) si è ritenuto che il Sig. sia affetto da una Invalidità in Parte_1 cui possono essere riconosciuti i requisiti tali da attribuirgli un HANDICAP
GRAVE ( art. 3, comma3, Legge 104 del 1992 ) e che, dato l'aggravamento sviluppatosi negli ultimi tempi, gli si possano riconoscere i requisiti necessari per la concessione della INDENNITA' di ACCOMPAGNAMENTO, a partire dalla data del 18 Settembre 2024, data dell'espletamento della visita collegiale effettuata presso il mio Studio in Bologna”.
5 Alla luce del giudizio medico-legale sopra trascritto, si rileva pertanto una diversa valutazione (più favorevole al ricorrente) effettuata dal consulente nominato nel presente procedimento rispetto alle considerazioni espresse dal consulente dell'accertamento tecnico preventivo che ha proceduto il presente procedimento.
Secondo la prima CTU, infatti, il ricorrente, quantomeno al momento della visita avvenuta il 20 settembre 2023, sarebbe sì stato affetto da handicap grave, ma non avrebbe presentato condizioni cliniche tali da soddisfare i requisiti per l'indennità di accompagnamento, essendo per l'appunto “il quadro clinico stabile …e perché il Sig. è certamente deambulante ed in Parte_1 grado di provvedere a sé stesso”.
All'esito della rinnovazione della consulenza è, tuttavia, emerso come il ricorrente, alla luce di un successivo peggioramento complessivo delle proprie condizioni cliniche, incorra nell'attuale necessità di assistenza continua al fine di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché nell'incapacità d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza di tali atti.
Tenuto conto del nuovo giudizio medico-legale, da leggere alla luce della giurisprudenza di legittimità espressasi sul tema, in parziale accoglimento dell'opposizione alle valutazioni dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 932/2023 R.G.L, si ritiene pertanto che sia in possesso dei Parte_1 requisiti utili all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 alla luce dell'aggravamento delle proprie condizioni cliniche, presentatosi – quanto meno - alla data della visita peritale effettuata il 18 settembre 2024, circostanza peraltro condivisa anche dal consulente tecnico della parte resistente CP_1
Quanto agli altri aspetti della domanda del ricorrente deve registrarsi la consonanza tra entrambe le consulenze effettuate in merito: pertanto, va dichiarato il diritto di al riconoscimento dell'invalidità con totale Parte_1
e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché al riconoscimento dei benefici attribuiti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19 ottobre 2022.
Da quanto sopra rilevato discende la condanna dell al pagamento dei ratei CP_1 di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi, commisurati al grado di invalidità complessiva come sopra accertato, con interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6 Le spese di lite vengono compensate, stante il riconoscimento della condizione di invalidità del ricorrente con decorrenza differente da quella indicata dal medesimo nel ricorso introduttivo, e segnatamente dal 18 settembre 2024, data della visita presso l'ambulatorio del consulente tecnico d'ufficio, e dunque nella pendenza del presente giudizio di opposizione.
Si pongono invece in via definitiva a carico dell' le spese delle consulenze CP_1 tecniche d'ufficio, espletate nelle due fasi del giudizio, negli importi rispettivamente liquidati nei separati decreti del 16 ottobre 2023
(procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
923/2023 R.G.L.) e in data odierna 12 marzo 2025 (giudizio di opposizione).
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiara il diritto di al riconoscimento dell'invalidità con totale e Parte_1 permanente inabilità lavorativa al 100% nonché al riconoscimento dei benefici attribuiti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19 ottobre 2022.
In parziale accoglimento dell'opposizione alle conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 932/2023 R.G.L., dichiara il diritto di
[...] al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Parte_1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, con decorrenza dal 18 settembre 2024, data dell'espletamento della visita effettuata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio di opposizione.
Condanna l' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 maturati e non riscossi, commisurati al grado di invalidità complessiva come sopra accertato, con interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Compensa le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Pone in via definitiva a carico dell le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio, espletate nelle due fasi del giudizio, nella misura liquidata con decreti resi rispettivamente il 16 ottobre 2023 e in data odierna 12 marzo
2025.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 12 marzo 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione lavoro e previdenza sociale
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, alla udienza del 12 marzo 2025 ha pronunziato sentenza ai sensi dell'art. 429
c.p.c. nel procedimento sopra evidenziato, pendente tra:
Parte_1
(avv. Donatella Attanasio)
RICORRENTE/OPPONENTE
e
Controparte_1
(avv. Maria Lupoli)
RESISTENTE/OPPOSTO
Conclusioni: le parti hanno concluso, rispettivamente, come da ricorso introduttivo in opposizione alla valutazione medicolegale compiuta dal consulente tecnico d'ufficio all'esito del procedimento iscritto al n. 923/2023
R.G.L. e da memoria difensiva di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato l'11 maggio 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio l Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, affermando di aver presentato all' di Salerno il 19 CP_1 ottobre 2022 domanda diretta a ottenere il riconoscimento dell'invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché dell'indennità di accompagnamento e dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
A sostegno delle richieste sopra indicate, ha allegato sul punto Parte_1 che la Commissione Medica di prima istanza dell' di Salerno, all'esito delle CP_1 visite tenutesi il 9 novembre 2022, lo aveva ritenuto invalido ultrasessantacinquenne grave al 100% con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e del decreto legislativo 29 aprile 1998, n, 124, nonché portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 104/1992, negando pertanto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave ai sensi dell' art. 3, comma 3, della citata legge
104/1992.
Il ricorrente ha poi dedotto l'illegittimità del parere espresso dalla predetta commissione medica, chiedendo pertanto che il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, nominasse un consulente tecnico d'ufficio, affinché fosse verificato il possesso in capo al medesimo dei requisiti sanitari legittimanti la pretesa volta a ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile per totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18 nonché dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con decorrenza dal 19 ottobre 2022, data della domanda amministrativa all di Salerno. CP_1
Costituitosi nel giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 923/2023 R.G.L., l ha chiesto il rigetto del ricorso ex art. 445 CP_1
c.p.c. poiché infondato in fatto e in diritto, in quanto parte ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza dei requisiti di legge necessari a sostenere la propria domanda.
Il Tribunale di Bologna ha ammesso la CTU medica richiesta, nominando consulente, che ha depositato la relazione finale l'11 ottobre 2023, relazione secondo cui necessitava sì di assistenza continuativa, avendo la Parte_1 necessità di ossigeno, ma rimaneva tuttavia autonomo nel compiere tutti gli atti quotidiani della vita sotto i profili sia cognitivo sia deambulatorio.
Il consulente tecnico d'ufficio della fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ha pertanto dichiarato l'invalidità del ricorrente nella misura del
100%, ma non ha ritenuto soddisfatti i requisiti per l'indennità di accompagnamento.
Il CTU ha altresì ritenuto, in relazione alla patologia pneumologica riscontrata, che alla data del 19 ottobre 2022 il quadro respiratorio fosse già tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione, e che dunque fossero
2 soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della condizione di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992).
Dopo la chiusura dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio
[...] ha depositato rituale dichiarazione di dissenso alle conclusioni del Parte_1
CTU ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c. e, con ricorso depositato il 12 dicembre 2023, ha svolto tempestiva opposizione nei confronti del giudizio medico-legale espresso nella predetta consulenza, depositata per via telematica l'11 ottobre 2023, al fine di richiedere nuovamente, previa rinnovazione della consulenza, il riconoscimento dell'invalidità civile per totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19 ottobre 2022, con conseguente condanna dell' a riconoscere tutti i benefici connessi all'accertata condizione e, in CP_1 particolare, il pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi, commisurati al grado di invalidità complessiva accertato, con interessi legali dal dovuto al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto l'illogicità, Parte_1 infondatezza, insufficienza e conseguente nullità della perizia elaborata dal
CTU nell'ambito del predetto procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 923/2023 R.G.L..
In particolare, il ricorrente ha lamentato che la consulenza resa in detto procedimento non avrebbe esplicato in modo esaustivo ed ineccepibile le sue reali condizioni di salute con l'omessa considerazione e valutazione, da parte del perito autore della consulenza, della documentazione sanitaria dalla quale risulterebbero gli specifici elementi che depongono per la concessione dell'indennità di accompagnamento, da interpretarsi – nell'assunto di parte ricorrente – in linea con l'evoluzione giurisprudenziale richiamata nel ricorso, difformemente da quanto invece ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio.
L ha resistito nei confronti dell'opposizione avversaria con memoria CP_1 depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 29 marzo 2024 eccependo la mancanza di contestazioni dettagliate sulla legittimità dell'operato del consulente tecnico nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo, concludendo quindi per il rigetto del ricorso per infondatezza in fatto e in diritto, con compensazione delle spese del giudizio.
3 Il processo si è svolto alle udienze del 22 aprile 2024 e del 1° luglio 2024 ed è stato discusso all'udienza del 12 marzo 2025.
Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti.
Con provvedimento del 24 aprile 2024 è stato nominato il consulente tecnico d'ufficio, la cui consulenza è stata depositata il 25 gennaio 2025.
Si ritiene l'opposizione formulata dal ricorrente meritevole di parziale accoglimento.
Si evidenzia in primo luogo che la giurisprudenza di legittimità sul tema osserva come ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento venga in rilievo l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali (elementi che il giudice di merito è tenuto a considerare nella valutazione della complessiva autonomia del soggetto) –
d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, a fortiori a fini di salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno.
Pertanto, ai fini del riconoscimento dell'indennità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/1980, assume rilevanza anche l'impossibilità di compiere un solo atto, se avente una cadenza quotidiana, che presenti i caratteri dell'inerenza costante alla persona e una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute, in rapporto agli altri atti della vita giornaliera che esso rende possibili
(Cass. civ., sezione lavoro, sent. n. 7032/2023).
Quanto alle caratteristiche dell'ausilio fornito dai terzi ai fini dell'ottenimento dell'indennità de quo, la medesima giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito come la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprenda anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta, nel corso della giornata. ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno di aiuto, di talché vi è possibilità di alternanza tra momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, e momenti di assistenza attiva (Cass. civ., sezione lavoro, ord. n. 2600/2017).
Sul punto, si riporta quanto formulato nel merito dal consulente nominato nel presente procedimento all'esito della redazione della consulenza tecnica, secondo il quale “Il Sig. soffre di Insufficienza Respiratoria Parte_1
4 Cronica fin dal 2010, legata a Fibrosi Polmonare Idiopatica (collegata verosimilmente anche alla sua pregressa attività di fotografo, con esposizione a solventi e liquidi di sviluppo). Nel tempo ha dovuto essere seguito e trattato presso reparti di Pneumologia e Fisioterapia Respiratoria dedicati, sia a Bologna che in altra sede, con farmaci antifibrotici e cortisonici, cui era diventato intollerante nel tempo, sino ad arrivare al quadro attuale in cui presenta insufficienza respiratoria anche ai minimi sforzi ed è costretto all'uso continuativo di apparecchi erogatori di ossigeno.
A questo si associano problemi di deambulazione, (per la Coxalgia severa bilaterale e spondilo-discoartrosi severa, con claudicatio Neurogena) per cui presenta difficoltà di mobilità anche con il supporto di apparecchi di sostegno, per la possibilità di cadere anche al minimo inciampo e per cui deve essere sempre assistito da familiare o personale dedicato.
A complicare il quadro si è associata una grave ipoacusia sino ad acusia, per sordità neurogena anche con l'ausilio di supporti protesici acustici bilaterali dedicati, per cui il paziente non riesce a percepire i discorsi parlati e rimane in effetti isolato, tanto che non vede la televisione e non legge, come si é potuto constatare anche durante la visita medico-legale, in cui anche il CTP di parte convenuta non è riuscito a stabilire un contatto con il pz.te, pur avvicinandosi alle orecchie dello stesso, sino a 10 cm. A questo si associano anche problemi visivi.
Pertanto, il pz.te deve essere sempre assistito ed accompagnato in ogni movimento dalla moglie, peraltro anziana, e non in buone condizioni fisiche.
Anche nell'espletamento delle funzioni fisiologiche il pz.te deve essere assistito continuamente, essendo portatore di catetere a dimora fissa per rilevante ipertrofia prostatica ed insufficienza funzionale secondarie.
Di base sussistono anche le altre patologie suesposte quali ipertensione arteriosa ed un quadro di Depressione, precedentemente non preesistenti.
Pertanto, anche con il consenso della Dott.ssa (CTP di parte Persona_1 convenuta) si è ritenuto che il Sig. sia affetto da una Invalidità in Parte_1 cui possono essere riconosciuti i requisiti tali da attribuirgli un HANDICAP
GRAVE ( art. 3, comma3, Legge 104 del 1992 ) e che, dato l'aggravamento sviluppatosi negli ultimi tempi, gli si possano riconoscere i requisiti necessari per la concessione della INDENNITA' di ACCOMPAGNAMENTO, a partire dalla data del 18 Settembre 2024, data dell'espletamento della visita collegiale effettuata presso il mio Studio in Bologna”.
5 Alla luce del giudizio medico-legale sopra trascritto, si rileva pertanto una diversa valutazione (più favorevole al ricorrente) effettuata dal consulente nominato nel presente procedimento rispetto alle considerazioni espresse dal consulente dell'accertamento tecnico preventivo che ha proceduto il presente procedimento.
Secondo la prima CTU, infatti, il ricorrente, quantomeno al momento della visita avvenuta il 20 settembre 2023, sarebbe sì stato affetto da handicap grave, ma non avrebbe presentato condizioni cliniche tali da soddisfare i requisiti per l'indennità di accompagnamento, essendo per l'appunto “il quadro clinico stabile …e perché il Sig. è certamente deambulante ed in Parte_1 grado di provvedere a sé stesso”.
All'esito della rinnovazione della consulenza è, tuttavia, emerso come il ricorrente, alla luce di un successivo peggioramento complessivo delle proprie condizioni cliniche, incorra nell'attuale necessità di assistenza continua al fine di compiere gli atti quotidiani della vita, nonché nell'incapacità d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza di tali atti.
Tenuto conto del nuovo giudizio medico-legale, da leggere alla luce della giurisprudenza di legittimità espressasi sul tema, in parziale accoglimento dell'opposizione alle valutazioni dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 932/2023 R.G.L, si ritiene pertanto che sia in possesso dei Parte_1 requisiti utili all'ottenimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 alla luce dell'aggravamento delle proprie condizioni cliniche, presentatosi – quanto meno - alla data della visita peritale effettuata il 18 settembre 2024, circostanza peraltro condivisa anche dal consulente tecnico della parte resistente CP_1
Quanto agli altri aspetti della domanda del ricorrente deve registrarsi la consonanza tra entrambe le consulenze effettuate in merito: pertanto, va dichiarato il diritto di al riconoscimento dell'invalidità con totale Parte_1
e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché al riconoscimento dei benefici attribuiti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19 ottobre 2022.
Da quanto sopra rilevato discende la condanna dell al pagamento dei ratei CP_1 di indennità di accompagnamento maturati e non riscossi, commisurati al grado di invalidità complessiva come sopra accertato, con interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6 Le spese di lite vengono compensate, stante il riconoscimento della condizione di invalidità del ricorrente con decorrenza differente da quella indicata dal medesimo nel ricorso introduttivo, e segnatamente dal 18 settembre 2024, data della visita presso l'ambulatorio del consulente tecnico d'ufficio, e dunque nella pendenza del presente giudizio di opposizione.
Si pongono invece in via definitiva a carico dell' le spese delle consulenze CP_1 tecniche d'ufficio, espletate nelle due fasi del giudizio, negli importi rispettivamente liquidati nei separati decreti del 16 ottobre 2023
(procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n.
923/2023 R.G.L.) e in data odierna 12 marzo 2025 (giudizio di opposizione).
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, dichiara il diritto di al riconoscimento dell'invalidità con totale e Parte_1 permanente inabilità lavorativa al 100% nonché al riconoscimento dei benefici attribuiti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19 ottobre 2022.
In parziale accoglimento dell'opposizione alle conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 932/2023 R.G.L., dichiara il diritto di
[...] al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Parte_1 legge 11 febbraio 1980, n. 18, con decorrenza dal 18 settembre 2024, data dell'espletamento della visita effettuata dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio di opposizione.
Condanna l' al pagamento dei ratei di indennità di accompagnamento CP_1 maturati e non riscossi, commisurati al grado di invalidità complessiva come sopra accertato, con interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Compensa le spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Pone in via definitiva a carico dell le spese delle consulenze tecniche CP_1
d'ufficio, espletate nelle due fasi del giudizio, nella misura liquidata con decreti resi rispettivamente il 16 ottobre 2023 e in data odierna 12 marzo
2025.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.
Bologna, 12 marzo 2025.
Il giudice dr. Alessandro D'Ancona
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