Ordinanza collegiale 25 febbraio 2026
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 20/03/2026, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00410/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00597/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 597 del 2025, proposto da
GO LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Brescia n. 323/2024, depositata e resa pubblica il 21.03.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1833/2023, (in materia di c.d. Carta del docente), munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 25.03.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 13.05.2025 (doc.2);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. TO BI LI, udito l’avv. Piotti per il Ministero resistente, nessuno presente per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso .
1.1. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente ha adito questo TAR, ai sensi degli articoli 114 ess. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brescia, sezione lavoro, n. 323 del 21 marzo 2024, nella parte in cui:
- ha accertato il diritto di parte ricorrente all’assegnazione della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024;
– per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentire, per i periodi di cui al punto 1, la generazione dei buoni spesa di cui all’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016 a favore di parte ricorrente.
1.2. Ha esposto parte ricorrente che la predetta sentenza, notificata all’Amministrazione soccombente in data 25 marzo 2024, non è stata appellata ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti. Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
1.3. Il Ministero, tuttavia, è rimasto totalmente inerte, omettendo sia di rilasciare alla ricorrente la Carta del docente, sia di accreditare sulla medesima le somme liquidate dal giudice.
1.4. Alla stregua di quanto esposto, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla predetta sentenza, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. Ha chiesto inoltre la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento e la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. Svolgimento del processo .
2.1. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
2.2. Con ordinanza collegiale n. 266 del 25 febbraio 2026 è stato chiesto alla difesa di parte ricorrente di provvedere al deposito, entro il termine perentorio del 14 marzo 2026, della certificazione di passaggio in giudicato della sentenza oggetto della domanda di ottemperanza (sentenza del Tribunale di Brescia-sezione lavoro n. 323/2024 del 21.03.2024), tenuto conto che in giudizio era stata depositata una certificazione relativa a diversa sentenza (sentenza della Corte d’Appello di Brescia-sezione lavoro n. 215/20242 del 16 ottobre 2024).
2.3. Parte ricorrente ha adempiuto all’incombente istruttorio depositando copia della sentenza della Corte d’Appello di Brescia-sezione lavoro n. 215/20242 del 16 ottobre 2024 nonché una breve memoria difensiva chiarendo – per la prima volta– che la sentenza del Tribunale di Brescia n. 323/2024 oggetto della domanda di ottemperanza è stata appellata dal Ministero dinanzi alla Corte di Appello di Brescia e decisa con sentenza n. 215/2024 che ha dichiarato inammissibile l’appello confermando la sentenza impugnata; di qui la correttezza della certificazione di passaggio in giudicato depositata in giudizio.
2.3. All’udienza camerale del 18 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Decisione .
Il ricorso è fondato.
3.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria prodotta in atti. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
3.2. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
3.3. Non è contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.
3.4. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
3..5. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di individuare e delegare il concreto esercizio dei poteri commissariali ad uno o più dirigenti e/o funzionari incardinati all’interno della Direzione generale istituzionalmente competente a provvedere al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
3.6. Ai predetti incombenti, e alla completa ottemperanza della sentenza per cui è causa, il Commissario ad acta provvederà, nei sensi sopra indicati, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
3.7. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
3.8. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreintes, ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione di tale penalità non deve essere immediatamente punitiva, perché è preferibile bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria. L’ottemperanza ha infatti maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se viene introdotto un incentivo a evitare una penalizzazione economica certa. A tale scopo, è necessario creare la certezza del diritto sul costo dell’inerzia, e assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio, applicando però retroattivamente la sanzione economica qualora il termine di adempimento venga superato.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare alla parte ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
Qualora maturassero i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora come sopra definite, il commissario ad acta dovrà effettuare d’ufficio il calcolo delle stesse, e disporne il pagamento contestualmente al debito principale.
3.9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU PE, Presidente
TO BI LI, Consigliere, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO BI LI | AU PE |
IL SEGRETARIO