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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 19/06/2025 al n. 3277/2025
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAVIOLI MAURO, elettivamente domiciliata in PIAZZA PLEBISCITO N. 6/A
46028 SERMIDE E FELONICA presso lo studio dell'avv. GAVIOLI MAURO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. GAVIOLI CP_1 C.F._2
MAURO, elettivamente domiciliato in PIAZZA PLEBISCITO N. 6/A 46028
SERMIDE E FELONICA presso lo studio dell'avv. GAVIOLI MAURO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 23/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) I coniugi Parte_1 CP_1 Parte_1
e si danno reciprocamente atto che essi vivono già separati, per CP_1
decisione assunta di comune accordo tra gli stessi coniugi, e continueranno a vivere nel reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione.
2) La casa coniugale, sita in Quistello (MN), Via Savazzona n. 48/a, di proprietà esclusiva del Sig. continuerà ad essere abitata dal medesimo. Il mobilio, CP_1
gli arredi e le suppellettili ivi contenuti rimarranno nella predetta abitazione e saranno lasciati nel libero e pieno godimento ed uso del Sig. tranne i CP_1
seguenti beni che la Sig.ra si riserva di asportare in futuro, se e Parte_1
quando la stessa deciderà: pianoforte verticale “Alexander Herrmann –
Leipzig/DDR”, comò antico di noce e specchio a muro nell'ingresso al piano terra, scrivania antica decorata al piano primo, carrello porta tv in ferro battuto, tavolino salotto in ferro battuto, specchio a muro salotto, bicicletta
Olympia blu, affettatrice “SGL”. Altri beni e effetti strettamente personali sono già stati asportati dalla Sig.ra prima della sottoscrizione del presente Parte_1
atto.
3) L'autovettura NC ON tg. FN561BV, acquistata in regime di comunione legale dei beni, intestata alla Sig.ra e già in suo Parte_1
esclusivo uso e possesso, resterà assegnata in godimento esclusivo a quest'ultima, con rinuncia espressa del Sig. alla liquidazione della CP_1
quota di sua spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale.
L'autovettura Fiat UN tg. FK856XW, acquistata in regime di comunione legale dei beni, intestata al Sig. e già in suo esclusivo uso e CP_1
pagina 2 di 5 possesso, resterà assegnata in godimento esclusivo a quest'ultimo, con rinuncia espressa della Sig.ra alla liquidazione della quota di sua Parte_1
spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale. Inoltre, ciascuno dei coniugi si farà integrale carico delle autovetture reciprocamente intestate, assumendosene in via esclusiva tutti gli oneri e spese di manutenzione, rendendosi gli stessi fin da ora disponibili a sottoscrivere atti e documenti eventualmente necessari alla gestione delle autovetture stesse.
4) Avuto riferimento a tutti gli elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici incidenti sulle rispettive condizioni patrimoniali, i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica e dichiarano che nulla devono l'uno all'altro reciprocamente, né a titolo di contributo al mantenimento l'uno dell'altro, né a titolo alimentare.
5) I coniugi dichiarano di aver già provveduto, in separata sede ed in modo esaustivo, a definire ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, di non avere nulla altro a pretendere, ad alcun titolo, l'uno dall'altra, per ogni loro pregresso rapporto patrimoniale con particolare riferimento al periodo di convivenza matrimoniale, eccezion fatta per quanto previsto, disciplinato e derivante dalle disposizioni di cui al presente atto. Altresì, per quanto occorrer possa, i coniugi si danno reciprocamente atto che gli immobili di loro rispettiva proprietà sono tutti beni personali non facenti parte della comunione dei beni.
6) I coniugi si impegnano fin da ora a coltivare positivamente i reciproci rapporti personali.
7) I coniugi chiedono, pertanto, pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni tutte che precedono.
pagina 3 di 5 8) Le spese, anche legali, della presente procedura saranno sopportate in egual misura dai coniugi”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in OSTIGLIA (MN) in data 27/05/2001 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 4 parte II, serie A, anno 2001) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
pagina 4 di 5 3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSTIGLIA (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 4, parte
II, serie A, anno 2001);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 25/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 19/06/2025 al n. 3277/2025
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAVIOLI MAURO, elettivamente domiciliata in PIAZZA PLEBISCITO N. 6/A
46028 SERMIDE E FELONICA presso lo studio dell'avv. GAVIOLI MAURO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. GAVIOLI CP_1 C.F._2
MAURO, elettivamente domiciliato in PIAZZA PLEBISCITO N. 6/A 46028
SERMIDE E FELONICA presso lo studio dell'avv. GAVIOLI MAURO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 23/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) I coniugi Parte_1 CP_1 Parte_1
e si danno reciprocamente atto che essi vivono già separati, per CP_1
decisione assunta di comune accordo tra gli stessi coniugi, e continueranno a vivere nel reciproco rispetto, liberi di fissare la loro residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione.
2) La casa coniugale, sita in Quistello (MN), Via Savazzona n. 48/a, di proprietà esclusiva del Sig. continuerà ad essere abitata dal medesimo. Il mobilio, CP_1
gli arredi e le suppellettili ivi contenuti rimarranno nella predetta abitazione e saranno lasciati nel libero e pieno godimento ed uso del Sig. tranne i CP_1
seguenti beni che la Sig.ra si riserva di asportare in futuro, se e Parte_1
quando la stessa deciderà: pianoforte verticale “Alexander Herrmann –
Leipzig/DDR”, comò antico di noce e specchio a muro nell'ingresso al piano terra, scrivania antica decorata al piano primo, carrello porta tv in ferro battuto, tavolino salotto in ferro battuto, specchio a muro salotto, bicicletta
Olympia blu, affettatrice “SGL”. Altri beni e effetti strettamente personali sono già stati asportati dalla Sig.ra prima della sottoscrizione del presente Parte_1
atto.
3) L'autovettura NC ON tg. FN561BV, acquistata in regime di comunione legale dei beni, intestata alla Sig.ra e già in suo Parte_1
esclusivo uso e possesso, resterà assegnata in godimento esclusivo a quest'ultima, con rinuncia espressa del Sig. alla liquidazione della CP_1
quota di sua spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale.
L'autovettura Fiat UN tg. FK856XW, acquistata in regime di comunione legale dei beni, intestata al Sig. e già in suo esclusivo uso e CP_1
pagina 2 di 5 possesso, resterà assegnata in godimento esclusivo a quest'ultimo, con rinuncia espressa della Sig.ra alla liquidazione della quota di sua Parte_1
spettanza derivante dallo scioglimento della comunione legale. Inoltre, ciascuno dei coniugi si farà integrale carico delle autovetture reciprocamente intestate, assumendosene in via esclusiva tutti gli oneri e spese di manutenzione, rendendosi gli stessi fin da ora disponibili a sottoscrivere atti e documenti eventualmente necessari alla gestione delle autovetture stesse.
4) Avuto riferimento a tutti gli elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici incidenti sulle rispettive condizioni patrimoniali, i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica e dichiarano che nulla devono l'uno all'altro reciprocamente, né a titolo di contributo al mantenimento l'uno dell'altro, né a titolo alimentare.
5) I coniugi dichiarano di aver già provveduto, in separata sede ed in modo esaustivo, a definire ogni rapporto patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, di non avere nulla altro a pretendere, ad alcun titolo, l'uno dall'altra, per ogni loro pregresso rapporto patrimoniale con particolare riferimento al periodo di convivenza matrimoniale, eccezion fatta per quanto previsto, disciplinato e derivante dalle disposizioni di cui al presente atto. Altresì, per quanto occorrer possa, i coniugi si danno reciprocamente atto che gli immobili di loro rispettiva proprietà sono tutti beni personali non facenti parte della comunione dei beni.
6) I coniugi si impegnano fin da ora a coltivare positivamente i reciproci rapporti personali.
7) I coniugi chiedono, pertanto, pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni tutte che precedono.
pagina 3 di 5 8) Le spese, anche legali, della presente procedura saranno sopportate in egual misura dai coniugi”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in OSTIGLIA (MN) in data 27/05/2001 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al n. 4 parte II, serie A, anno 2001) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
pagina 4 di 5 3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSTIGLIA (MN), di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 4, parte
II, serie A, anno 2001);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 25/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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