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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/10/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 440/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2018 promossa da:
RO2204805, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Vetrano (C.F. ; pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mugnano Email_1 del Cardinale (Av) alla Via Mancini n. 33
ATTRICE IN RIASSUNZIONE - OPPOSTA
CONTRO
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Domenico Genua
CONVENUTA CONTUMACE IN RIASSUNZIONE - OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa in riassunzione ex artt. 17, par. 2, Reg. CE 1896/2006 e 125 disp. att. c.p.c., la società istante esponeva: i) di essere creditrice nei confronti della per € 10.500,00 a titolo di CP_2
pagina 1 di 7 corrispettivo per spedizioni di merce effettuate in suo favore;
ii) vantare detto credito in ragione di n. 6 fatture insolute (ft. nn. 62431/2016, 62432/2016, 62433/2016, 62437/2016, 62538/2016, 62539/2016) dell'importo di € 1.750,00 cadauna;
iii) di aver adito l'intestato Tribunale il quale - con l'ingiunzione di pagamento europea (c.d. IPE) n. 1163/2017 - ingiungeva alla debitrice il pagamento della somma di €
10.818,10, inclusi spese ed interessi;
iv) di voler riassumere il giudizio a seguito dell'opposizione ad IPE proposta dalla Con la spiegata domanda, dunque, la società attrice chiedeva il rigetto CP_2 dell'opposizione, con conseguente conferma dell'IPE n.1163/2017, previa concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2019, il precedente Giudicante accoglieva l'istanza di provvisoria esecutorietà dell'IPE, dichiarava la contumacia della società convenuta e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la scrivente tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 09.02.2025, questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo invitando parte attrice a dedurre in merito alle questioni sollevate d'ufficio. All'udienza del 14.05.2025, il giudizio veniva introitato in decisione senza concessione di ulteriori termini.
* * *
§. Sull'ammissibilità della domanda
Occorre preliminarmente soffermarsi sull'ammissibilità della domanda alla luce della disciplina sovranazionale in materia di IPE. Invero, il Regolamento (CE) N. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 ha istituito il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento perseguendo la finalità di creare una procedura semplice e del tutto peculiare rispetto a quelle nazionali. Si tratta di un procedimento in cui la parte può stare in giudizio personalmente e personalmente può proporre opposizione, mentre l'onere di allegare i fatti è minimo, né vi è onere della prova. Anche la procedura è de-formalizzata, non essendo neppure prevista l'assistenza legale (art. 24): La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria: a) né per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea, b) né per il convenuto relativamente all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea.
Gli art. 16 e 17 del Regolamento stabiliscono che il debitore ingiunto possa presentare opposizione entro
30 giorni dalla ricezione della notifica del d.i. europeo tramite il c.d. “modulo F” che consiste in una semplice comunicazione di volersi opporre senza che sia neppure necessario illustrarne le ragioni. Difatti, non esiste alcuna norma regolamentare che imponga che l'opposizione avvenga con citazione o che preveda che dalla opposizione medesima scaturisca un procedimento avente ad oggetto la revoca o la pagina 2 di 7 conferma dell'ingiunzione. In altri termini, con la opposizione a IPE ci si limita ad opporsi alla formazione del titolo esecutivo europeo;
di conseguenza, effetto di tale opposizione è privare di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo impugnato.
Mette ora conto evidenziare che l'art. 17, par. 1, del Regolamento dispone: “se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.” È di tutta evidenza che la disposizione richiamata abbia rimesso all'autonomia dei singoli ordinamenti interni la regolazione della fase a contraddittorio pieno, successiva all'opposizione dell'intimato. Il legislatore italiano, tuttavia, ha ritenuto di non dover adottare una disciplina ad hoc e il vuoto normativo così determinatosi ha generato una situazione d'incertezza alla quale hanno tentato di porre rimedio dottrina e giurisprudenza.
Occorre far riferimento, dunque, alle soluzioni interpretative offerte dalla giurisprudenza, le quali prospettavano che il ricorso, in analogia a quanto accade ad es. a seguito della declaratoria di incompetenza (art. 50 c.p.c.), alle forme della riassunzione del processo a norma dell'art. 125 disp. att.
c.p.c. con fissazione da parte del giudice, a mezzo ordinanza comunicata ad entrambe le parti, di un termine perentorio al ricorrente per la riassunzione, in modo che attore e convenuto possano effettuare le integrazioni rese necessarie dal passaggio al rito italiano, rispettivamente nell'atto di riassunzione (che nella sostanza finisce con l'assumere il ruolo di un vero e proprio atto di citazione, vista la laconicità dell'originario atto introduttivo rappresentato dal ricorso per decreto ingiuntivo) e nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. Trib. Trento, 27.10.2010).
In alternativa si era prospettato il ricorso alle forme ordinarie del processo di cognizione, ma con indicazione a cura del giudice della data di prima udienza alla quale dovrà citare il debitore nel rispetto dei termini ordinari di comparizione di cui all'art. 163-bis c.p.c. (cfr. Trib. Milano, 28.10.2010, giud.
Monte), e l'applicazione in via analogica delle varie norme dettate in tema di mutamento del rito (cfr. artt. 426 e 667), con fissazione da parte del giudice della prima udienza a norma dell'art. 183 c.p.c. e con fissazione al creditore-attore di un termine per l'integrazione della domanda originaria e al convenuto- debitore un ulteriore termine per costituirsi in giudizio ovvero per il deposito della comparsa integrativa dell'opposizione (cfr. Trib. Verona 26.05.2012, giud. Trib. Varese 12.11.2010, giud. Per_1
Santangelo). Nell'ambito di questa soluzione si è previsto che l'iscrizione a ruolo del procedimento ordinario sia eseguita d'ufficio dalla Cancelleria già a seguito della presentazione dell'opposizione (nel pagina 3 di 7 caso in cui il creditore non abbia manifestato la propria volontà che il procedimento si estingua in caso di opposizione)” (cfr. Tribunale - Rovereto, 08/06/2016).
L'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2019 è stato decisivo nel dirimere le questioni interpretative poste dal Regolamento CE 1896/2006, avendo il Supremo Consesso definitivamente chiarito che “in tema di ingiunzione europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, qualora
l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del
Regolamento ed il creditore abbia chiesto all'atto della domanda di emissione dell'ingiunzione Europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest'ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall'art. 17, del Regolamento ed al lume del Considerando 24 di esso, con la conseguenza che la regola per la prosecuzione si rinviene reputando spettante al giudice italiano che emise l'ingiunzione, all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione. L'inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso dell'art. 307 c.p.c., comma 3, e produrrà l'estinzione del giudizio.” (cfr. Cass. Sez.
Unite 31.1.2019 n. 2840).
I principi statuiti dalle Sezioni Unite non erano chiaramente individuabili nel caso di specie ove si controverte di una opposizione ad una IPE emessa nel 2017 ovvero circa 2 anni prima dell'arresto del
Giudice della nomofilachia. Tanto ciò è vero che il Giudice che ha emesso l'ingiunzione non ha concesso alcun termine alla creditrice per introdurre la forma di tutela ritenuta più opportuna.
Tuttavia, seguendo la disciplina della riassunzione, la domanda è da ritenersi ammissibile.
È chiaro, infatti, che la società creditrice abbia optato per la prima soluzione in linea con quanto affermato dall'allora giurisprudenza maggioritaria. Secondo le Corti di merito, infatti, in fattispecie analoghe a quella sub iudice “non rest(erebbe) che applicare l'art. 125 disp. att. c.p.c., che pur riguardando fattispecie diverse, come ad esempio il caso dell'interruzione della causa o della declaratoria
d'incompetenza, troverebbe qui applicazione in via analogica. Senza quindi giungere a richiedere che
l'opposto ponga in essere una citazione ex novo, come pure sostenuto in giurisprudenza. In altri termini,
pagina 4 di 7 si imporrebbe al creditore ricorrente di riassumere la domanda già proposta con il ricorso monitorio europeo;
che – si ricordi – a differenza dell'opposizione il regolamento prescrive che debba essere completo sia sul piano della causa petendi sia del petitum” (cfr. Trib. Taranto, decreto del 15.09.2016).
Accertata l'ammissibilità della tutela prescelta - consistente nello strumento della riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. - occorre verificare la tardività o meno della riassunzione medesima, dovendo applicarsi al caso in lite l'art. 307 c.p.c. in assenza di termini disposti ex officio. Risulta agli atti che l'IPE impugnata sia stata emessa il 05.08.2017 e notificata alla convenuta il successivo 04.09.2017. Risulta altresì per tabulas che l'opposizione sia stata presentata dalla debitrice il 25.09.2017 - dunque entro i termini di cui all'art. 16, par. 2, del Regolamento - e che la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att.
c.p.c. sia stata spedita per la notifica in data 20.12.2017, dunque entro il termine trimestrale.
Tanto premesso - stante il consolidato principio giurisprudenziale per cui “In tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento” (cfr. Cass. S.U., n. 13970/2004;
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2022 n.32551; Cassazione civile sez. II, 22/01/2019 n.1644) - la notifica dell'atto di riassunzione non può che ritenersi tempestiva.
Detta notifica neppure può considerarsi invalida per essere stata effettuata nei confronti della parte personalmente in luogo del procuratore costituito presso il quale era stato eletto domicilio. È noto che l'ultimo comma dell'art. 125 disp. att. c.p.c. prevede che “la comparsa è notificata a norma dell'art.
170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente”. Tuttavia, sulla norma nazionale prevale la norma europea di cui all'art. 17, par. 1, del Regolamento CE 1896/2006 (atto direttamente applicabile nell'ordinamento interno) la quale stabilisce: “Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d'ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario”.
pagina 5 di 7 L'azione proposta è, pertanto, da considerarsi ammissibile, anche alla luce della rinnovata notifica presso il procuratore costituito, avvenuta per ordine del giudice, all'esito della quale va dichiarata la contumacia della CP_2
§. Nel merito
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. La pretesa creditoria della società attrice, invero,
è supportata non solo dalle fatture insolute e debitamente prodotte agli atti ma anche e soprattutto dalla corrispondenza intercorsa con la convenuta di cui si riportano i seguenti stralci:
Essendo chiaro che gli stralci su riportati integrino una ricognizione di debito della convenuta, va rammentato che, per costante giurisprudenza di legittimità, “la ricognizione di debito è una dichiarazione unilaterale recettizia che non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma ha un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e per cui opera un'astrazione meramente processuale della "causa debendi" che fa sì che il destinatario della dichiarazione o della promessa sia dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino
a prova contraria e dalla cui esistenza o validità non si può prescindere sotto il profilo sostanziale (da
(ex multis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 2022).
La domanda di pagamento è pertanto da ritenersi fondata e l'ingiunzione va confermata.
pagina 6 di 7 §. Sulle spese di lite
Le spese della mediazione e del presente giudizio possono essere compensate per 1/3 tra le parti in ragione della complessità della materia e delle novità intervenute in corso di causa;
le rimanenti spese restano a carico del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia della CP_2
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea n. 1163/2017, emessa dal Tribunale di Avellino in data 05.08.2017, con la quale è stato ingiunto alla di pagare in favore della la somma di € CP_2 Controparte_1
10.500,00 oltre interessi e spese;
- condanna la a rifondere alla 2/3 delle spese di lite del CP_2 Controparte_1 presente giudizio, che per intero si liquidano in euro 145,00 per esborsi ed euro 2.100,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite come liquidate.
Avellino, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 440/2018 promossa da:
RO2204805, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Vetrano (C.F. ; pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mugnano Email_1 del Cardinale (Av) alla Via Mancini n. 33
ATTRICE IN RIASSUNZIONE - OPPOSTA
CONTRO
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Domenico Genua
CONVENUTA CONTUMACE IN RIASSUNZIONE - OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con comparsa in riassunzione ex artt. 17, par. 2, Reg. CE 1896/2006 e 125 disp. att. c.p.c., la società istante esponeva: i) di essere creditrice nei confronti della per € 10.500,00 a titolo di CP_2
pagina 1 di 7 corrispettivo per spedizioni di merce effettuate in suo favore;
ii) vantare detto credito in ragione di n. 6 fatture insolute (ft. nn. 62431/2016, 62432/2016, 62433/2016, 62437/2016, 62538/2016, 62539/2016) dell'importo di € 1.750,00 cadauna;
iii) di aver adito l'intestato Tribunale il quale - con l'ingiunzione di pagamento europea (c.d. IPE) n. 1163/2017 - ingiungeva alla debitrice il pagamento della somma di €
10.818,10, inclusi spese ed interessi;
iv) di voler riassumere il giudizio a seguito dell'opposizione ad IPE proposta dalla Con la spiegata domanda, dunque, la società attrice chiedeva il rigetto CP_2 dell'opposizione, con conseguente conferma dell'IPE n.1163/2017, previa concessione della provvisoria esecutorietà dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.04.2019, il precedente Giudicante accoglieva l'istanza di provvisoria esecutorietà dell'IPE, dichiarava la contumacia della società convenuta e rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, la scrivente tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 09.02.2025, questo Giudice rimetteva la causa sul ruolo invitando parte attrice a dedurre in merito alle questioni sollevate d'ufficio. All'udienza del 14.05.2025, il giudizio veniva introitato in decisione senza concessione di ulteriori termini.
* * *
§. Sull'ammissibilità della domanda
Occorre preliminarmente soffermarsi sull'ammissibilità della domanda alla luce della disciplina sovranazionale in materia di IPE. Invero, il Regolamento (CE) N. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 ha istituito il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento perseguendo la finalità di creare una procedura semplice e del tutto peculiare rispetto a quelle nazionali. Si tratta di un procedimento in cui la parte può stare in giudizio personalmente e personalmente può proporre opposizione, mentre l'onere di allegare i fatti è minimo, né vi è onere della prova. Anche la procedura è de-formalizzata, non essendo neppure prevista l'assistenza legale (art. 24): La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria: a) né per il ricorrente relativamente all'ingiunzione di pagamento europea, b) né per il convenuto relativamente all'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea.
Gli art. 16 e 17 del Regolamento stabiliscono che il debitore ingiunto possa presentare opposizione entro
30 giorni dalla ricezione della notifica del d.i. europeo tramite il c.d. “modulo F” che consiste in una semplice comunicazione di volersi opporre senza che sia neppure necessario illustrarne le ragioni. Difatti, non esiste alcuna norma regolamentare che imponga che l'opposizione avvenga con citazione o che preveda che dalla opposizione medesima scaturisca un procedimento avente ad oggetto la revoca o la pagina 2 di 7 conferma dell'ingiunzione. In altri termini, con la opposizione a IPE ci si limita ad opporsi alla formazione del titolo esecutivo europeo;
di conseguenza, effetto di tale opposizione è privare di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo impugnato.
Mette ora conto evidenziare che l'art. 17, par. 1, del Regolamento dispone: “se l'opposizione è presentata entro il termine stabilito all'articolo 16, paragrafo 2, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.” È di tutta evidenza che la disposizione richiamata abbia rimesso all'autonomia dei singoli ordinamenti interni la regolazione della fase a contraddittorio pieno, successiva all'opposizione dell'intimato. Il legislatore italiano, tuttavia, ha ritenuto di non dover adottare una disciplina ad hoc e il vuoto normativo così determinatosi ha generato una situazione d'incertezza alla quale hanno tentato di porre rimedio dottrina e giurisprudenza.
Occorre far riferimento, dunque, alle soluzioni interpretative offerte dalla giurisprudenza, le quali prospettavano che il ricorso, in analogia a quanto accade ad es. a seguito della declaratoria di incompetenza (art. 50 c.p.c.), alle forme della riassunzione del processo a norma dell'art. 125 disp. att.
c.p.c. con fissazione da parte del giudice, a mezzo ordinanza comunicata ad entrambe le parti, di un termine perentorio al ricorrente per la riassunzione, in modo che attore e convenuto possano effettuare le integrazioni rese necessarie dal passaggio al rito italiano, rispettivamente nell'atto di riassunzione (che nella sostanza finisce con l'assumere il ruolo di un vero e proprio atto di citazione, vista la laconicità dell'originario atto introduttivo rappresentato dal ricorso per decreto ingiuntivo) e nella comparsa di costituzione e risposta (cfr. Trib. Trento, 27.10.2010).
In alternativa si era prospettato il ricorso alle forme ordinarie del processo di cognizione, ma con indicazione a cura del giudice della data di prima udienza alla quale dovrà citare il debitore nel rispetto dei termini ordinari di comparizione di cui all'art. 163-bis c.p.c. (cfr. Trib. Milano, 28.10.2010, giud.
Monte), e l'applicazione in via analogica delle varie norme dettate in tema di mutamento del rito (cfr. artt. 426 e 667), con fissazione da parte del giudice della prima udienza a norma dell'art. 183 c.p.c. e con fissazione al creditore-attore di un termine per l'integrazione della domanda originaria e al convenuto- debitore un ulteriore termine per costituirsi in giudizio ovvero per il deposito della comparsa integrativa dell'opposizione (cfr. Trib. Verona 26.05.2012, giud. Trib. Varese 12.11.2010, giud. Per_1
Santangelo). Nell'ambito di questa soluzione si è previsto che l'iscrizione a ruolo del procedimento ordinario sia eseguita d'ufficio dalla Cancelleria già a seguito della presentazione dell'opposizione (nel pagina 3 di 7 caso in cui il creditore non abbia manifestato la propria volontà che il procedimento si estingua in caso di opposizione)” (cfr. Tribunale - Rovereto, 08/06/2016).
L'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2019 è stato decisivo nel dirimere le questioni interpretative poste dal Regolamento CE 1896/2006, avendo il Supremo Consesso definitivamente chiarito che “in tema di ingiunzione europea ai sensi del Regolamento CE n. 1896 del 2006, qualora
l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del
Regolamento ed il creditore abbia chiesto all'atto della domanda di emissione dell'ingiunzione Europea oppure prima della sua emissione che il processo, per il caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, si deve ritenere che, nella situazione di mancato esercizio da parte dello Stato Italiano del potere di dettare una disciplina delle modalità della prosecuzione, quest'ultima sia regolata direttamente dalle disposizioni emergenti dall'art. 17, del Regolamento ed al lume del Considerando 24 di esso, con la conseguenza che la regola per la prosecuzione si rinviene reputando spettante al giudice italiano che emise l'ingiunzione, all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 17, il potere di fissare un termine al medesimo creditore invitandolo ad introdurre la tutela secondo la disciplina processuale civile ordinaria secondo la forma che egli individuerà in base alla disciplina processuale italiana ed in relazione alla natura della situazione giuridica creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, restando escluso il potere del giudice di procedere a tale individuazione. L'inosservanza del termine sarà regolata dal secondo inciso dell'art. 307 c.p.c., comma 3, e produrrà l'estinzione del giudizio.” (cfr. Cass. Sez.
Unite 31.1.2019 n. 2840).
I principi statuiti dalle Sezioni Unite non erano chiaramente individuabili nel caso di specie ove si controverte di una opposizione ad una IPE emessa nel 2017 ovvero circa 2 anni prima dell'arresto del
Giudice della nomofilachia. Tanto ciò è vero che il Giudice che ha emesso l'ingiunzione non ha concesso alcun termine alla creditrice per introdurre la forma di tutela ritenuta più opportuna.
Tuttavia, seguendo la disciplina della riassunzione, la domanda è da ritenersi ammissibile.
È chiaro, infatti, che la società creditrice abbia optato per la prima soluzione in linea con quanto affermato dall'allora giurisprudenza maggioritaria. Secondo le Corti di merito, infatti, in fattispecie analoghe a quella sub iudice “non rest(erebbe) che applicare l'art. 125 disp. att. c.p.c., che pur riguardando fattispecie diverse, come ad esempio il caso dell'interruzione della causa o della declaratoria
d'incompetenza, troverebbe qui applicazione in via analogica. Senza quindi giungere a richiedere che
l'opposto ponga in essere una citazione ex novo, come pure sostenuto in giurisprudenza. In altri termini,
pagina 4 di 7 si imporrebbe al creditore ricorrente di riassumere la domanda già proposta con il ricorso monitorio europeo;
che – si ricordi – a differenza dell'opposizione il regolamento prescrive che debba essere completo sia sul piano della causa petendi sia del petitum” (cfr. Trib. Taranto, decreto del 15.09.2016).
Accertata l'ammissibilità della tutela prescelta - consistente nello strumento della riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. - occorre verificare la tardività o meno della riassunzione medesima, dovendo applicarsi al caso in lite l'art. 307 c.p.c. in assenza di termini disposti ex officio. Risulta agli atti che l'IPE impugnata sia stata emessa il 05.08.2017 e notificata alla convenuta il successivo 04.09.2017. Risulta altresì per tabulas che l'opposizione sia stata presentata dalla debitrice il 25.09.2017 - dunque entro i termini di cui all'art. 16, par. 2, del Regolamento - e che la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att.
c.p.c. sia stata spedita per la notifica in data 20.12.2017, dunque entro il termine trimestrale.
Tanto premesso - stante il consolidato principio giurisprudenziale per cui “In tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento” (cfr. Cass. S.U., n. 13970/2004;
Cassazione civile sez. VI, 04/11/2022 n.32551; Cassazione civile sez. II, 22/01/2019 n.1644) - la notifica dell'atto di riassunzione non può che ritenersi tempestiva.
Detta notifica neppure può considerarsi invalida per essere stata effettuata nei confronti della parte personalmente in luogo del procuratore costituito presso il quale era stato eletto domicilio. È noto che l'ultimo comma dell'art. 125 disp. att. c.p.c. prevede che “la comparsa è notificata a norma dell'art.
170 del Codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente”. Tuttavia, sulla norma nazionale prevale la norma europea di cui all'art. 17, par. 1, del Regolamento CE 1896/2006 (atto direttamente applicabile nell'ordinamento interno) la quale stabilisce: “Qualora il ricorrente abbia perseguito il recupero del credito attraverso la procedura d'ingiunzione di pagamento europea, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare la sua posizione nel successivo procedimento civile ordinario”.
pagina 5 di 7 L'azione proposta è, pertanto, da considerarsi ammissibile, anche alla luce della rinnovata notifica presso il procuratore costituito, avvenuta per ordine del giudice, all'esito della quale va dichiarata la contumacia della CP_2
§. Nel merito
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento. La pretesa creditoria della società attrice, invero,
è supportata non solo dalle fatture insolute e debitamente prodotte agli atti ma anche e soprattutto dalla corrispondenza intercorsa con la convenuta di cui si riportano i seguenti stralci:
Essendo chiaro che gli stralci su riportati integrino una ricognizione di debito della convenuta, va rammentato che, per costante giurisprudenza di legittimità, “la ricognizione di debito è una dichiarazione unilaterale recettizia che non costituisce un'autonoma fonte di obbligazione ma ha un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e per cui opera un'astrazione meramente processuale della "causa debendi" che fa sì che il destinatario della dichiarazione o della promessa sia dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino
a prova contraria e dalla cui esistenza o validità non si può prescindere sotto il profilo sostanziale (da
(ex multis, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 2091 del 2022).
La domanda di pagamento è pertanto da ritenersi fondata e l'ingiunzione va confermata.
pagina 6 di 7 §. Sulle spese di lite
Le spese della mediazione e del presente giudizio possono essere compensate per 1/3 tra le parti in ragione della complessità della materia e delle novità intervenute in corso di causa;
le rimanenti spese restano a carico del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia della CP_2
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea n. 1163/2017, emessa dal Tribunale di Avellino in data 05.08.2017, con la quale è stato ingiunto alla di pagare in favore della la somma di € CP_2 Controparte_1
10.500,00 oltre interessi e spese;
- condanna la a rifondere alla 2/3 delle spese di lite del CP_2 Controparte_1 presente giudizio, che per intero si liquidano in euro 145,00 per esborsi ed euro 2.100,00 per onorari, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite come liquidate.
Avellino, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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