Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3825 /2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella MM Giudice Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nata in [...] il [...] con l'Avv. ELISABETTA Parte_1
QUADRI
e
nato a [...] il [...] con gli avv. ti OMAR PANZA e Parte_2
GIORGIO CAPITANIO entrambi assistiti
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: cumulo congiunto
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
Risulta dai documenti prodotti che i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario in data 22.04.2006 ad Almenno San Bartolomeo, in regime di separazione dei beni,
dalla cui unione sono nati i figli nato a [...] il [...], e nato a [...] il Per_1 Per_2
7.09.2009.
Il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi con sentenza 594 del 23/09/2024 e,
contestualmente, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice relatore per la pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla prima udienza di comparizione celebrata in data 10.09.2024 in forma scritta.
Con le note difensive d'udienza, entrambi hanno credibilmente dichiarato di non volersi riconciliare e l'eventuale interruzione degli effetti della separazione non potrebbe essere in ogni caso rilevata d'ufficio.
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto premesso, questo Collegio, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che possano venire sostanzialmente recepite le condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, in quanto non contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in ALMENNO SAN BARTOLOMEO il 22/04/2006 tra
, nato a [...] il [...] e ato a PONTE Parte_1 Parte_2
SAN PIETRO (BG) il 26/05/1974;
• dispone in conformità alle conclusioni congiunte delle parti di cui al ricorso come confermate nelle note scritte in atti e ciò a tutti gli effetti di legge;
• nulla sulle spese;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 (ordinamento dello stato civile) all'ufficiale dello stato civile del comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (Atto
n. 2 Parte I Serie Anno 2006 ).
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 22/05/2025
IL PRESIDENTE
Veronica Marrapodi
IL GIUDICE ESTENSORE
Raffaella MM