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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6136 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
MA RI ZO Presidente
MA RA FE Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 3889 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. e 429 c.p.c. e a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato in Roma, Via Livorno 6, presso lo studio dell'avvocato
Guido De Santis, con l'avvocato Carlo Risi (c.f. ) e l'avvocato C.F._2
AR NI (c.f. , che lo rappresentano e difendono per C.F._3 procura in atti - APPELLANTE -
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Carlo Onesti
(c.f. , che lo rappresenta e difende per procura in atti - C.F._5
APPELLATO -
NONCHE'
(c.f. ) in VO, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Gaetano
BO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._6
- APPELLATO-
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 1
OGGETTO: appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e del , avverso la sentenza del
[...] Controparte_3
Tribunale Ordinario di Cassino n. 741/2021, resa tra le parti il 19.05.2021, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 1551/2015, promosso da nei confronti di Controparte_1
e del giudizio riunito, iscritto al n.r.g. 1014/2017, promosso Parte_1 da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
: locazione immobile uso abitativo- recesso - risarcimento del danno-
[...]
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10.03.2015 conviene in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Cassino, introduce il procedimento iscritto al n. Parte_1
R.G. 1551/2015 e rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) 1) accertare/dichiarare l'illegittimità del recesso anticipato comunicato dal
per la mancata concessione dei termini di preavviso previsti Parte_2 dalla legge e dal contratto;
in conseguenza 2) condannare Parte_2 al pagamento di sei canoni mensili a partire dalla comunicazione del recesso ovvero dal rilascio dell'immobile; 3) accertare/dichiarare nato a [...]
RA (IR) il 21 gennaio 1959 (c.f. ), responsabile dei danni C.F._7 materiali recati all'immobile di proprietà del , cosi come accertati, Controparte_1 documentati e quantificati nella perizia in atti, al fine di compiere le opere necessarie per ripristinare lo status quo ante, ovvero nella misura maggiore o inferiore che il
Giudice riterrà giusta ed accertata;
in conseguenza, 4) condannare Parte_2 al risarcimento dei danni per il mancato guadagno dovuto
[...] nell'impossibilità di locare l'immobile a causa dello stato fatiscente in cui è stato consegnato al proprietario, nella misura che verrà accertata in corso di causa>>.
Premesso di aver concesso in locazione al convenuto, per contratto del 26.08.2009 e a far data dal 01.09.2009, l'immobile in VO (Fr), Via Gramsci 12, parte del
, al canone di locazione di euro 290,00 mensili, per la CP_2 Controparte_2 durata di quattro anni, con facoltà di rinnovo tacito per ulteriori quattro anni, CP_1
, a sostegno delle riportate conclusioni, allega:
[...]
- Con raccomandata del 19.09.2014, il conduttore gli comunica la risoluzione immediata del contratto di locazione, motivata con la presenza di umidità
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 2 nell'immobile di cui al verbale di intervento della Polizia Locale e al verbale di intervento della ASL, tale da rendere l'immobile invivibile.
- Di avere prontamente contestato le motivazioni addotte dal conduttore, il quale in data 07.10.2014 gli riconsegna l'immobile.
- Di aver espresso riserva di valutazione dello stato di conservazione dell'immobile (deterioramento fuori dal normale utilizzo).
- In occasione del sopralluogo in data 14.10.2014, alla presenza di alcuni testimoni e tecnici incaricati, di avere riscontrato un generale stato di degrado dell'unità abitativa, riconducibile a incuria e assenza di ordinaria manutenzione da parte del conduttore e danni per complessivi euro 13.000,00, come da perizia giurata depositata.
- La restituzione del bene locato è avvenuta in violazione dell'art. 3 del contratto di locazione e il recesso non ha rispettato il termine di preavviso di sei mesi previsto in contratto.
Con comparsa depositata in data 11.11.2015 si costituisce il conduttore;
resiste alla domanda del locatore e rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) in via preliminare, disporre il mutamento di rito (da ordinario a locatizio), con
la pronunzia d'ogni provvedimento per legge previsto;
in via principale e nel merito: 1) accertare/dichiarare l'inadempimento del contratto di locazione intervenuta con lettera raccomandata del sig. in data 29.9.14; 2) per l'effetto, rigettare ogni avversa Pt_1 domanda perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Nel merito oppone di aver dovuto rilasciare l'immobile per la presenza di copiosi fenomeni di infiltrazione, rappresentati al proprietario e che hanno reso l'immobile inabitabile, come da verbale di intervento della Polizia Locale del Comune di
VO e della Ausl di Frosinone;
allega l'inadempimento contrattuale del locatore e la legittimità della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 c.c.; la non riconducibilità a sé della causa di dette infiltrazioni, che non avrebbero potuto essere rimosse con la esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione, ma solo con l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione che il locatore non avrebbe mai realizzato.
All'udienza del 11.11.2015 viene disposto il mutamento del rito (da ordinario a locatizio), con assegnazione di un termine per il deposito delle memorie integrative.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 3 Con la memoria integrativa depositata l'11.01.2016, rassegna le Controparte_1 seguenti conclusioni:
<< (…) accertare/dichiarare l'illegittimità del recesso anticipato comunicato dal
per la mancata concessione dei termini di preavviso previsti Parte_2 dalla legge e dal contratto;
in conseguenza 2) condannare Parte_2 al pagamento di sei canoni mensili a partire dalla comunicazione del recesso ovvero dal rilascio dell'immobile; 3) accertare/dichiarare nato a [...]
RA (IR) il 21gennaio 1959 (c.f. ), responsabile dei danni C.F._7 materiali recati all'immobile di proprietà del , cosi come accertati, Controparte_1 documentati e quantificati nella perizia in atti, al fine di compiere le opere necessarie per ripristinare lo status quo ante, ovvero nella misura maggiore o inferiore che il
Giudice riterrà giusta ed accertata;
in conseguenza, 4) condannare Parte_2 al risarcimento dei danni per il mancato guadagno dovuto
[...] nell'impossibilità di locare l'immobile a causa dello stato fatiscente in cui è stato consegnato al proprietario, nella misura che verrà accertata in corso di causa;
5)
Condannare, infine, il resistente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al sottoscrivente procuratore in funzione anticipatoria”.
Con ricorso depositato il 10.03.2017, introduce il giudizio Parte_2 iscritto al n.r.g. 1014/2017; conviene in giudizio, dinanzi al medesimo Giudice, CP_1
e il , rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_2
<< (…) accolga la domanda e condanni il sito in 03037 Controparte_2
VO (FR) alla Via Gramsci n. 12 (…) e/o il sig. (…) in solido Controparte_1 ovvero nella misura delle rispettive responsabilità concretamente accertate a risarcire al ricorrente i danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di € 7.700,00 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di corso di causa. In via istruttoria, chiede sin d'ora ammettersi consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare la natura e le cause dei danni subiti dall'appartamento del sig Parte_2
nonché a quantificarsi gli stessi danni economici conseguenti”.
[...]
In tale giudizio, il chiede il risarcimento dei danni a mobili di arredo, vestiti e Pt_2 tappeti, danni causati dalle infiltrazioni d'acqua che hanno reso inagibile l'immobile locato;
richiama i verbali del sopralluogo effettuato in data 27.07.2014 dalla Polizia
Locale del Comune di VO e in data 06.09.2014 dalla AUSL di Frosinone;
sostiene la inerzia del locatore rispetto alle richieste del conduttore e di aver r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 4 riconsegnato l'immobile in data 07.10.2014, senza procedere ad un sopralluogo in contraddittorio;
deduce la responsabilità del proprietario e del condominio per la omessa manutenzione delle parti comuni.
Con memoria depositata in data 08/09/2017 si costituisce e rassegna le Controparte_1 seguenti conclusioni: << (…) in via principale, accertare la pendenza di un medesimo giudizio in cui anche se a parti invertite, i soggetti e l'oggetto di controversia sono i medesimi (R.G. N.
1551/2015) e, nel caso, prendere i provvedimenti più opportuni;
- in via principale: respingere la domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
- in via subordinata: qualora sia accertata eventuale presenza di precedenti infiltrazioni accertare/dichiarare che le stesse non siano riconducibili ad una responsabilità del ”. Controparte_1
Il a sostegno delle riportate conclusioni, allega di non aver mai ricevuto, prima CP_1 della lettera di recesso immediato, alcuna segnalazione circa la presenza di infiltrazioni e che, in occasione del sopralluogo effettuato alla riconsegna dell'immobile, l'unità abitativa non presentava alcuna infiltrazione esterna bensì uno stato di generale degrado, dipeso dall'incuria degli inquilini, come da perizia di parte che versa in atti.
Si costituisce il;
contesta le pretese del allega di non essere mai CP_2 Pt_2 stato portato a conoscenza delle doglianze lamentate dal ricorrente;
esclude la riconducibilità delle infiltrazioni alla propria responsabilità.
Disposta c.t.u. per verificare la esistenza e la causa delle infiltrazioni, i due giudizi vengono riuniti e definiti, come di seguito, dalla sentenza impugnata:
<< (…) in accoglimento della domanda proposta da , condanna Controparte_1 al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo Parte_1 di 14.740,00 (oltre a rivalutazione monetaria e interessi indicati in motivazione) a titolo di mancato versamento dei canoni stabili nel contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto dalle parti il 26/8/2009 e di risarcimento del danno derivante dall'omessa manutenzione dell'immobile locato, sito a VO (FR), in Via Gramsci n. 12; condanna al pagamento in favore di degli Parte_1 Controparte_1 oneri processuali, stimabili in € 5.099,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
condanna al Parte_1 pagamento in favore del degli oneri processuali, Controparte_2 stimabili in € 4.835,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge;
pone definitivamente a carico di Parte_2
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 5 il pagamento degli oneri di consulenza tecnica, già liquidati in corso di Pt_1 causa>>.
Di seguito, le ragioni della decisione.
Al primo sopralluogo, nell'immobile, da parte del c.t.u. (01/12/2017), i danni risultano essere stati già riparati, dunque, l'accertamento sulle cause delle infiltrazioni esistenti nell'appartamento è stato effettuato sulla base della documentazione fotografica in atti;
dei verbali di intervento della Polizia Municipale di VO (FR) e dalla ASL di
Frosinone; delle risultanze date dalle indagini termografiche e igrometriche condotte dal consulente con l'ausilio di un tecnico specializzato.
La indagine del tecnico rileva sui luoghi “ponti termici” che convogliano, verso l'esterno, il calore degli ambienti interni, provocando manifestazioni di condensa a seguito del contatto con materiali a più bassa temperatura.
La prospettazione difensiva del conduttore sulla esistenza di un collegamento causale tra le caratteristiche costruttive del fabbricato e i fenomeni riscontrati all'interno dell'immobile locato anche dagli organi ispettivi in occasione degli accessi non trova riscontri nella istruttoria, come anche la tesi della riconducibilità delle infiltrazioni a vizi o difetti di beni di natura condominiale.
La origine più probabile dei fenomeni in questione risiede in un uso non consono dell'immobile da parte del conduttore, che ha mantenuto una temperatura eccessiva nelle stanze della casa, non compensata da adeguati sistemi di ventilazione, con ciò creando un ambiente saturo di umidità e le condizioni di insalubrità allegate.
Tale ricostruzione trova riscontro nel mancato rinvenimento di infiltrazioni, muffe o altri analoghi inconvenienti dopo i lavori di ristrutturazione eseguiti dal e la CP_1 locazione dell'appartamento a un diverso nucleo familiare, già in atto in occasione del sopralluogo del c.t.u., nonché nella dichiarazione del conduttore, contenuta nel contratto del 26.08.2009, sull'assenza di vizi idonei a pregiudicare il godimento della cosa locata.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1587 c.c., 1588 c.c. e 1590 c.c., nonché dell'art. 7 del contratto, il conduttore è tenuto a servirsi dell'immobile con la dovuta diligenza, evitare condotte idonee a deteriorarlo e restituire il bene nelle stesse condizioni nelle quali gli era stato consegnato e per l'accertato uso non consono dell'immobile, deve rimborsare, al i costi sostenuti per la ristrutturazione CP_1 dell'appartamento di Via Gramsci e corrispondere i sei canoni corrispondenti al mancato preavviso di rilascio previsto di cui all'art. 3 del contratto del 26/8/2009
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 6 Il canone annuo di locazione è pari a euro 3.480,00 ( dodici rate mensili di euro 290,00 ciascuna); l'esercizio della facoltà di recesso da parte del conduttore produce la cessazione del rapporto locatizio, ma il conduttore, indipendentemente dal momento
(anteriore alla scadenza di detto preavviso) di materiale rilascio dei locali, deve corrispondere i canoni sino alla cessione de iure del contratto ( sei mesi dal preavviso di rilascio), a prescindere dalla data di restituzione delle chiavi dell'appartamento (il
07.10.2014); al è dovuto il pagamento delle sei mensilità di canone, per omesso CP_1 preavviso, importo complessivo di euro 1.740,00, oltre interessi legali dalle rispettive date di scadenza a quella del saldo.
A sostegno della domanda di rimborso dei lavori di ripristino dell'appartamento, quantificati in euro 13.000,00, il produce una perizia di parte che contiene CP_1
l'elenco dettagliato delle necessarie opere di ripristino e due preventivi di spesa, rinunciando, in corso di causa, al maggior danno, per evitare ulteriori approfondimenti peritali;
il non contesta la misura di danno allegata da controparte, dunque Pt_2 provata e dovuta con rivalutazione e interessi nella misura di cui a Cassazione a S.U. n.
1712/1995.
Spese di lite.
Regolate secondo soccombenza e liquidate in base ai valori medi del D.M. n. 55/2014.
Spese di c.t.u.
Liquidate in atti, seguono la soccombenza.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< In via preliminare sospendere, inaudita altera parte o previa fissazione di udienza ad hoc, la provvisoria esecutorietà della gravata sentenza sussistendo i presupposti di legge. Nel merito ed in via principale, (…):
1. Accertare e dichiarare la infondatezza della domanda spiegata dal sig. in seno al giudizio RGAC 1551/2015; Controparte_1
2. Accertare e dichiarare la fondatezza della domanda spiegata dal sig.
[...] nel giudizio RGAC 1014/2017 e per l'effetto condannare il sig. Parte_1
ed il , in solido ovvero nella misura Controparte_1 Controparte_2 delle rispettive responsabilità concretamente accertate, a risarcire all'appellante i danni patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di € 7.700,00 o in quella maggiore
o minore, ritenuta di giustizia con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sorgere al saldo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado>>.
Con comparsa depositata in data 22.11.2021 si costituisce e rassegna le Controparte_1 seguenti conclusioni.
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 7 << via preliminare: - Rigettarsi l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza (…). Nel merito: - respingersi l'appello di controparte e per l'effetto confermarsi la sentenza impugnata (…). - Spese e compensi del presente grado di giudizio rifusi>>.
Con comparsa depositata in data 14.12.2021 si costituisce Controparte_2
e rassegna le seguenti conclusioni:
[...]
<< 1) Rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata perché' non ricorrono i presupposti di legge. 2) Confermare la sentenza (…);3) Rigettare ogni domanda avversa perché assolutamente infondata in fatto e in diritto e perché certamente pretestuosa;
4) Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio di appello con antistatarieta' al sottoscritto procuratore>>.
Il articola due motivi di appello. Pt_2
1) Rubricato: “Violazione e/o falsa ed erronea applicazione di legge, travisamento degli elementi istruttori e risultanze peritali a disposizione (art 2697 c.c. artt.
115,116 c.p.c.) Difetto di motivazione. Motivazione Illogica e contraddittoria”.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta la responsabilità del conduttore per i fenomeni di umidità, muffe e sgocciolamenti nell'immobile del lamentando la violazione dei principi generali in punto di distribuzione CP_1 dell'onere della prova, nonché la errata valutazione della istruttoria.
Nello specifico, posto che, come accertato con la sentenza impugnata, il primo accesso del c.t.u. è intervenuto solo in data 01.12.2017, allorquando i danni erano stati già riparati dal allega che il c.t.u. ha visionato l'immobile CP_1 ben tre anni dopo il rilascio;
che non ha potuto constatare direttamente né i danni all'immobile né le opere eseguire per la rimozione dei danni;
che la consulenza di parte prodotta dal locatore non può essere fonte di prova del danno lamentato;
che la riconsegna dell'immobile è avvenuta nel contraddittorio delle parti e alla presenza dei rispettivi legali in data 17.10.2014 senza alcuna contestazione da parte del Aggiunge che per lo stesso c.t.u. “determinare quale fattore CP_1 abbia potuto generare le anomalie lamentate dal ricorrente non è possibile (…) per la mancanza degli accertamenti contestuali al verificarsi degli eventi” (cfr. pag.13 della c.t.u.) e che ulteriore possibile causa è una perdita di acqua della rete di distribuzione dell'appartamento soprastante (cfr. pag.14 della c.t.u.)
2) Rubricato: “Violazione art 115 c.p.c.”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui liquida il danno emergente da esecuzione dei lavori di ripristino dei r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 8 locali. A tal fine, allega che l'onere di contestazione specifica sussiste solo per i fatti noti o comuni alla parte e non per quelli ad essa ignoti o comunque ad essa non riferibili, quale individuazione e valutazione delle opere di ripristino liquidate dal c.t.p. in euro 13.000,00. Ciò detto, richiamati i verbali redatti dalla polizia locale e dalla ASL nonché la relazione del proprio tecnico di parte, sostiene che le infiltrazioni provenivano dal soffitto esterno dell'appartamento, con conseguente responsabilità del per omessa realizzazione degli CP_2 interventi necessari alla eliminazione dei fenomeni infiltrativi e del per CP_1 aver locato un appartamento non idoneo all'uso convenuto.
Infine, insiste nella domanda risarcitoria proposta.
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
La valutazione di entrambi i motivi di appello involge l'accertamento della causa delle infiltrazioni che il conduttore pone a fondamento della legittimità del recesso immediato dal contratto e della domanda di risarcimento dei danni, e che il locatore pone a fondamento della domanda risarcitoria (nei limiti della avvenuta liquidazione del danno emergente per le spese sostenute per la rimozione dei danni rilevati a carico dell'appartamento).
Sul punto le censure dell'appellante meritano accoglimento.
Se è incontestata tra le parti, nonché documentalmente provata dai verbali di intervento della polizia municipale e della Asl all'interno dell'immobile all'epoca locato dal al la presenza, in prossimità della data di rilascio dell'immobile, di CP_1 Pt_2 estese concentrazioni di umidità sulle pareti e sui soffitti nonché di fenomeni di gocciolamento, soprattutto nella camera matrimoniale e in parte nella camera dei figli e in cucina, con tracce nel soggiorno nonché la presenza di segni visivi o fattivi di colonizzazione da parte di muffe, consistenti in aloni circolari multipli di tonalità scura sulla parete che pregiudicavano, alla data dell'08.09.2014 le condizioni di salubrità dei suddetti ambienti di vita, la causa di tali fenomeni non può ritenersi accertata con sufficiente grado di certezza.
In tal senso le seguenti considerazioni.
La CTU non è un mezzo di prova ma uno strumento istruttorio finalizzato a valutare, scientificamente, fatti già provati dalle parti.
La CTU può diventare un fatto di costitutivo della pretesa solo ove sia impossibile o estremamente difficile, per la parte, fornire la prova della propria pretesa, ipotesi non r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 9 ricorrente nel concreto, ben potendo, le parti, introdurre giudizio di ATP al fine di accertare anche la causa dei decritti fenomeni presenti all'interno dell'appartamento.
Anche la consulenza di parte costituisce solo una “lettura tecnica” di elementi che la parte interessata deve provare in giudizio e non costituisce, ex se, prova dei fatti oggetto della valutazione.
La consulenza tecnica d'ufficio è stata eseguita a circa tre anni di distanza dalla riconsegna dell'immobile al locatore.
Lo stesso consulente d'ufficio premette che l'umidità alle pareti e ai soffitti può essere generata sia da perdite di tubazioni idriche a servizio dell'immobile che da infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dall'esterno, come pure da una forte saturazione dell'aria negli ambienti con alta percentuale di umidità per un non corretto utilizzo dell'impianto di riscaldamento e per mancata ventilazione dei locali.
Il consulente d'ufficio non ha potuto accertare direttamente la consistenza e la natura dei fenomeni che erano già stati rimossi al momento del sopralluogo, né la causa degli stessi.
I verbali di intervento della polizia municipale e della Asl nulla dicono sulle cause delle macchie di umidità e dei gocciolamenti rilevati sulle pareti dell'immobile.
Il consulente stesso, nelle sue conclusioni, dichiara che determinare quali fattore abbia potuto generare le anomalie lamentate dal ricorrente non è possibile, per la mancanza di accertamenti contestuali al verificarsi degli eventi.
Le consulenze di parte non hanno una reale valenza probatoria.
La consulenza di parte non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, al più è un mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto.
Le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto suscettibile di prova.
Ciò detto, la causa della pur accertata presenza di macchie di umidità non è accertata dalla istruttoria con adeguato grado di probabilità.
A ciò consegue che la censura dell'appellante diretta a riformare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta che non vi è prova della legittimità del recesso, non ha pregio,
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 10 mentre appare meritevole di accoglimento la censura diretta a riformare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta la responsabilità del conduttore nella determinazione della causa dell'ammaloramento dell'immobile e nella parte in cui lo condanna a rifondere al locatore le spese sostenute per il ripristino dell'immobile.
La mancata prova della causa della presenza di umidità nell'immobile conferma la infondatezza della domanda risarcitoria del sia nei confronti del che Pt_2 CP_1 nei confronti del condominio.
Spese di lite.
Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass.n. 9064 del 12/04/2018).
Tra e . Parte_2 Controparte_1
In considerazione dell'esito complessivo della lite, tenuto conto della misura di accoglimento della domanda proposta dal nel giudizio del 2015 e il rigetto della CP_1 domanda del nel giudizio riunito, le spese processuali del doppio grado si Pt_2 compensano, tra le parti, in ragione di 1/2 e per la restante parte seguono la prevalente soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 , compensi medi, inclusa la fase di trattazione della istanza per la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Tra e il Parte_2 CP_2
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: euro 5.201,00 a euro 26.000,00, compensi medi).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...] nei confronti di e del Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
, avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino n.
[...]
741/2021, resa in data 19.05.2021, a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 1551/2015 promosso da nei confronti di e del Controparte_1 Parte_1 giudizio riunito, iscritto al n.r.g. 1014/2017, promosso da Parte_1 nei confronti di e , ogni diversa Controparte_1 Controparte_2 conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 11 - In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da , condanna Controparte_1 [...]
a corrispondere a la somma di euro 1.740,00 Oltre Parte_2 Controparte_1 agli interessi legali dalle singole scadenze delle sei mensilità di canone riconosciute al saldo.
- Tra e compensa le spese processuali del Parte_2 Controparte_1 doppio grado di giudizio nella misura dei 1/2; condanna alla Parte_2 rifusione in favore di della restante metà, che liquida, per il primo Controparte_1 grado, in euro 2.500,00 per compensi e euro 140,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
per il presente grado, in euro 2.900,00 per compensi e euro 190,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Tra e il Parte_2 CP_2
Condanna a rifondere, al le spese di lite che Parte_2 CP_2 liquida, per il primo grado, in euro 4.835,00 per compensi oltre a rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA come per legge e per il presente grado di giudizio, in euro 5.890,00
e distrae, per questo solo grado, in favore dell'avv. Gaetano BO, difensore dichiaratosi antistatario;
Roma, 22.10.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
MA RA FE MA RI ZO
r.g. n. «numero_ruolo»/«anno_ruolo» 12