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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/09/2025, n. 4606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4606 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
________________
VERBALE DI UDIENZA DEL 22/09/2025
All'udienza del 22/09/2025 sono presenti:
l'avvocato Luca Inserra parte opponente;
l'avvocato Carmelo Paolo Russo, in sostituzione dell'avvocato Fagella, per parte opposta.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e discutono la causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice definisce la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura in udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito indicate:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10265/2022 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, con Parte_1 sede in Catania, via Teseo n. 8, partita iva in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, ; Parte_2
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
CP_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_3
1 ; C.F._2
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
; C.F._3 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Inserra, giusta procura in atti opponenti contro con sede legale in NE RE (VE), via Terraglio n. 63, Controparte_2 codice fiscale partita iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 P.IVA_3 tempore, e per essa, giusta procura rilasciata in data 09.12.2020 per atto del Notaio, Per_1
, quale mandataria, con sede legale in NE RE
[...] Controparte_3
(VE), via Terraglio n. 63, in persona del responsabile di direzione General Counsel, dott.ssa giusta procura rilasciata in data 05.08.2022 per atto a rogito del Notaio Controparte_4 Per_1
di RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Christian Faggella Pellegrino,
[...] giusta procura in atti opposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 29.07.2022, la Parte_1 limitata semplificata, e , la prima quale CP_1 Parte_3 Parte_2 debitrice principale e gli altri tre quali fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2079/2022 emesso dal Tribunale di Catania, con il quale
[...] ha intimato il pagamento della somma di euro 19.500,41, quale saldo debitore Controparte_2 del contratto di finanziamento n. 22706 e del contratto di conto corrente n. 103041479, oltre interessi moratori al tasso legale e spese del procedimento monitorio. Gli odierni opponenti hanno eccepito l'omessa notifica della cessione del credito, l'insufficienza della documentazione prodotta dalla banca, l'illegittima capitalizzazione degli interessi,
l'applicazione di interessi non pattuiti e comunque superiori alla soglia usuraria, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la violazione dei principi di correttezza e buona fede, l'applicazione di spese e commissioni non concordate e la nullità delle fideiussioni perché riproduttive di intese anticoncorrenziali vietate. Hanno chiesto, pertanto,
l'accertamento delle nullità sopra elencate e l'accertamento del loro credito in misura pari ad euro 20.000,00.
Con comparsa di risposta depositata il 03.03.2023 si è costituita in giudizio Controparte_5
[..
[...] e per essa, quale mandataria, opponendosi alla richiesta di
[...] Controparte_3
CTU ed all'istanza di esibizione e chiedendo in via preliminare un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, l'opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, di cui ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 03.04.2023 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
indi, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 13.12.2024 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 22.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Esposti i fatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata.
2.1 La domanda di adempimento proposta in via monitoria da trae Controparte_2 origine dai seguenti rapporti bancari intrattenuti dalla D.F. Società a responsabilità Pt_1 limitata semplificata con Controparte_6
- contratto di finanziamento n. 22706, stipulato in data 23.05.2014, recante un saldo debitore di euro 449,29;
- contratto di conto corrente n. 103041479, avente un saldo debitore di euro 19.056,12.
In relazione ai citati rapporti bancari, e CP_1 Parte_3 Parte_2 hanno prestato fideiussione omnibus in data 23.05.2014 fino alla concorrenza dell'importo di euro 19.500,00.
2.2 Tanto premesso, con la prima doglianza gli opponenti hanno eccepito l'omessa notifica della cessione del credito.
Il motivo di opposizione non è fondato.
In diritto si osserva che la notifica della cessione al debitore ceduto, adempimento previsto dall'art. 1264 c.c., non è requisito di esistenza o validità del contratto di cessione, che intercorre tra creditore cedente e creditore cessionario e rispetto al quale il debitore ceduto è soggetto terzo.
Tale conclusione è coerente con l'affermazione – anch'essa ricorrente in giurisprudenza (si veda Cass. civ., n. 18016/2018) e saldamente ancorata al disposto dell'art. 1260 c.c. – dell'immediata vincolatività della cessione del credito, quale contratto traslativo ad effetti obbligatori, il cui perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario. Quest'ultimo, dunque, assume la qualità di nuovo titolare della posizione
3 creditoria, unico legittimato a pretendere la prestazione, indipendentemente dalla conoscenza che della cessione abbia il debitore ceduto e pur se sia del tutto mancata la comunicazione di cui all'art. 1264 c.c.
Inoltre, secondo l'orientamento di legittimità, la notificazione della cessione, rilevante soltanto ai fini dell'efficacia nei confronti del debitore e dell'esclusione dell'efficacia liberatoria del pagamento al creditore ceduto, costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (in questo senso, ex multis, Cass. civ., nn. 1770/2014, 20143/2005, 14610/2004).
Ciò detto, nel caso di specie, indipendentemente dai documenti prodotti (doc. 5 e 8 fascicolo monitorio), la comunicazione è regolarmente avvenuta con la sola corretta notifica del decreto ingiuntivo opposto.
2.3 Con una seconda doglianza gli opponenti hanno eccepito l'insufficienza della documentazione prodotta dalla banca in sede monitoria.
Il motivo di opposizione è fondato.
In sede monitoria, la società creditrice ha depositato il contratto di finanziamento n. 22706 e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, ma non ha depositato né il contratto di conto corrente n. 103041479, né gli estratti conto relativi all'intero rapporto.
In diritto si osserva che l'art. 50 TUB consente alla banca di ottenere il decreto ingiuntivo in base ad un estratto conto rispetto al quale un dirigente dell'istituto deve certificare la conformità alle scritture contabili dichiarando anche che il credito è sussistente e liquido.
Costituisce altresì orientamento ormai condiviso quello per il quale l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 TUB, ha efficacia probatoria nell'ambito del solo procedimento monitorio, mentre nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cass. 9695/2011), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
Ed invero nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, la banca, attore in senso sostanziale, assolve l'onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la banca, che intenda
4 fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass.,
20 febbraio 2018, n. 4102)” (Cass. n. 2331/2018).
Ebbene, nel caso di specie, la società opposta non ha fornito la prova del proprio credito in relazione al contratto di conto corrente invocato in parte a fondamento dell'emissione del decreto ingiuntivo, sicché la domanda di adempimento relativa al contratto di conto corrente va rigettata.
Rimangono assorbiti i motivi di opposizione concernenti l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'applicazione di interessi al tasso ultra-legale in violazione dell'art. 1284 c.c. e l'addebito di spese e commissioni non concordate, attenendo tali doglianze al contratto di conto corrente.
3. Venendo ai restanti motivi di opposizione proposti dalla D.F. Scuola Società a responsabilità limitata semplificata e dai fideiussori, si osserva come gli stessi, con riferimento al rapporto di finanziamento posto anch'esso a fondamento della richiesta di ingiunzione, non siano fondati.
In diritto di ricorda che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione al quale risultano pienamente applicabili i principi in tema di riparto dell'onere probatorio operanti in materia contrattuale. In particolare, incombe sulla parte che intende fare valere il proprio diritto in giudizio fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto ed allegare l'inadempimento del debitore, su cui grava, di contro, la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa creditoria (Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, l'opposta ha compiutamente assolto all'onere probatorio su di essa gravante, avendo depositato in giudizio il contratto di finanziamento ed avendo allegato l'inadempimento della società debitrice e dei fideiussori.
L'opponente, per converso, non ha dato prova del fatto estintivo.
Quanto alle ulteriori doglianze di parte opponente, genericamente riferibili sia al conto corrente sia a finanziamento, non è fondata la censura relativa all'illegittima applicazione di interessi usurari.
Ed invero, premesso che dall'esame del contratto di finanziamento e del relativo documento di sintesi versati in atti risulta l'espressa pattuizione dei tassi passivi di interesse nella forma richiesta ex lege, giova ricordare che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, “ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo
5 considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (così,
Cass., S.U., 18/09/2020, n. 19597, con riguardo agli interessi moratori, ma con considerazioni da ritenersi analogicamente applicabili anche agli interessi corrispettivi).
Orbene, nel caso di specie, gli opponenti hanno lamentato, in modo del tutto generico,
l'applicazione di interessi usurari, ma non hanno indicato, come era loro onere, né i tassi soglia applicabili al rapporto, né i tassi di interesse concretamente pattuiti.
Occorre evidenziare, peraltro, come l'usura possa venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie (con il contratto o con patti successivi), essendo priva di fondamento la diversa tesi dell'illiceità della pretesa del pagamento di interessi ad un tasso che, sebbene pattuito lecitamente – perché non superiore, alla data della pattuizione, alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla legge n. 108/1996 – abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia (cfr. ex multis Cass., S.U., 19.10.2017, n. 24675).
Nel caso di specie, va escluso che le pattuizioni contrattuali prevedano tassi di interesse superiori alla soglia usuraria. Ed invero, il tasso annuale effettivo globale risulta pari allo 0%
e, dunque, è inferiore al limite previsto dal d.m. 24.3.2014 in relazione alle operazioni di crediti personali. Anche il tasso moratorio pari al 2% è inferiore al limite indicato dal d.m., sicché
l'eccezione non è fondata.
4. Non merita accoglimento l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per conformità al modello ABI sanzionato da con provvedimento n. 55/2005 e conseguente CP_7 inosservanza della normativa antitrust.
È noto che sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite che, con la sentenza n.
41994/2021, hanno sancito la nullità parziale dei contratti di fideiussione a valle riproduttivi delle intese anticoncorrenziali vietate.
Nel caso di specie non risulta allegato il provvedimento della n. 55/2005 che CP_7 stabilisce il contrasto con la disciplina anticoncorrenziale delle fideiussioni omnibus redatte in conformità agli schemi predisposti dall'ABI, sicché difetta la prova del coinvolgimento dell'istituto di credito opposto nelle intese che hanno portato alla formazione del modello di fideiussione.
Peraltro, la fideiussione omnibus rilasciata dagli attori opponenti a favore della banca è stata stipulata in data 23.05.2014 e si colloca in un periodo successivo rispetto a quello oggetto di accertamento da parte della col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre CP_7
2002 -maggio 2005), rispetto al quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza.
6 Inoltre, gli attori si sono limitati ad eccepire la nullità (integrale o parziale) della fideiussione oggetto di causa in quanto riproducente gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini dell'art.1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, oggetto del provvedimento n. 55/2005 della , senza, tuttavia, provare CP_7
l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate, intesa che – come s'è detto – è, invece, elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990.
Per quanto sopra, in conseguenza del mancato assolvimento dell'onere della prova in relazione al contratto di conto corrente n. 103041479, il decreto ingiuntivo n. 2079/2022 va revocato e gli opponenti vanno condannati al pagamento in favore di (quale Controparte_2 cessionaria) della somma di euro 444,29, oltre agli interessi di mora, che vanno riconosciuto al tasso legale dalla data del deposito della domanda monitoria, conformemente alla richiesta formulata in sede monitoria.
5. Con riguardo alla statuizione sulle spese di lite, sussiste reciproca soccombenza rispetto alle due domande (quella relativa al contratto di finanziamento e quella concernente il conto corrente), sicché le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10265/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da Parte_1
semplificata, e e, per l'effetto,
[...] CP_1 Parte_3 Parte_2 revoca il decreto ingiuntivo n. 2079/2022 emesso dal Tribunale di Catania;
CONDANNA semplificata, Parte_1 CP_1
e al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro Parte_3 Parte_2
444,29, oltre interessi legali dalla domanda monitoria, in favore di Controparte_2
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il giudice
dott. Fabio Salvatore Mangano
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