Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5900 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 13890/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13890/2020 RGAC e vertente
TRA
e , elettivamente domiciliati agli indirizzi PEC Parte_1 Parte_2
resso le avv.te Lilia Email_1 Email_2
Capo e Maria Tafuro, di Nola, dalle quali sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORI
E
, quale impresa designata per la Regione Campania dal FGVS, in Controparte_1 persona dei ll.rr.pp.tt., elettivamente domiciliate in Napoli alla Via Mario Morgantini 3 presso l'avv. Stefano Carnevale, dal quale è rappresentata e difesa come da procura alle liti rilasciata in data 18/12/2014 in Mogliano Veneto (Treviso) con atto per notaio rep. 186905 Persona_1
CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5
e hanno convenuto nel presente giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
quale impresa designata dal FGVS, chiedendo di dichiarare il conducente di
[...] un'autovettura non identificata responsabile esclusivo di un sinistro che assumeva essersi verificato in data 26/6/2018 in Napoli tra la predetta autovettura non identificata ed il motoveicolo 125 tg. EJ48680 condotto da e di Controparte_2 Parte_2 proprietà di – e condannare l'impresa designata convenuta a risarcire i Parte_1 danni da loro subiti nell'evento, da liquidare per in € 44.569,82 per Parte_2 lesioni personali e per in € 411,34 per danni al veicolo, o nelle diverse Parte_1 misure ritenute giuste, per ciascuno oltre rivalutazione ed interessi dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita l'impresa designata convenuta, chiedendo di rigettare la domanda, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stato escusso il teste è Tes_1 stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. ora la causa va decisa. Persona_2
L'art. 283 Cod.Ass. stabilisce che nel caso di danno cagionato da veicolo non identificato, i danni a cose vengono risarciti solo se vi siano stati al contempo danni gravi alla persona, e per le somme che eccedono gli € 500; nel caso in esame, come si vedrà, il danno biologico permanente non supera il 9%, per cui è considerato micropermanente e non può essere considerato grave. Pertanto, la domanda di non può Parte_1 essere accolta.
La domanda è proponibile, avendo l'attore messo in mora l'impresa designata, e dato notizia di ciò a Consap con messaggio pec del 19/11/2018, al quale erano allegati anche il referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale S.M. Loreto Nuovo, nel quale veniva descritta la medesima dinamica dedotta nel presente giudizio¸ e la denuncia sporta da Parte_2
ai Carabinieri di Portici relativamente allo stesso evento per cui è causa.
[...]
Nel merito, il teste escusso così ha descritto l'evento: “sono e mi chiamo Tes_1 nato a [...] il [...], ID CI AU0192443, rilasciata dal Comune di Villaricca (NA), indifferente. Ero presente al momento dell'incidente, avvenuto in via Ferrante Imparato, Napoli, all'altezza del distributore di benzina. Io ero sulla stessa strada, a bordo del mio scooter e dietro di me c'era un mio collega, , tornavamo dal Testimone_2 lavoro. L'incidente è avvenuto davanti a me, a circa 200 metri, ero subito dietro l'auto che ha causato il sinistro. L'auto camminava velocemente, nella stessa direzione dello scooter guidato da e sorpassava sulla destra lo scooter del . Parte_2 Pt_2
Dopo il sorpasso, l'auto è rientrata velocemente davanti allo scooter ed ha impattato con la parte posteriore sinistra la parte anteriore del motorino. L'auto è andata subito via senza prestare soccorso. Era un'utilitaria di colore scuro;
non ricordo chi vi fosse al volante, ricordo solo che correva. Il conducente dello scooter cadeva sul lato sinistro ed aveva molte escoriazioni sul lato sinistro. non riusciva a stare in piedi, Parte_2 lamentava dolore al ginocchio;
io gli ho prestato soccorso fino all'arrivo di suoi familiari. Non è stata chiamata l'ambulanza. L'attore stesso ha chiamato i familiari. Il motorino pagina 2 di 5 aveva danni al lato sinistro, al parabrezza.”. Tale versione dei fatti è coerente con quanto dichiarato dall'attore al Pronto Soccorso e ai CC di Portici, nonché in citazione. Parte convenuta ritiene che il teste si sia contraddetto, quando ha dichiarato che l'incidente si era verificato 200 metri davanti a lui, e che lui si trovava “subito dietro l'auto che ha causato il sinistro”; in realtà, l'espressione “subito dietro l'auto” può significare che non c'erano altri veicoli tra quell'automobile e lo scooter condotto dal teste, e non è incompatibile che l'automobile fosse 200 metri davanti allo scooter. Inoltre, parte convenuta si domanda come mai, se il teste seguiva l'autovettura pirata, come mai non ne abbia annotato il numero di targa;
la risposta è che prima che accadesse l'incidente il teste non aveva motivo di rilevare il numero di targa di quel veicolo, e dopo l'incidente ha fatto caso al motorino che cadeva, mentre l'autovettura si allontanava.
Non essendovi ragione dunque di dubitare dell'attendibilità del teste, deve ritenersi che prevalentemente responsabile dell'evento dannoso sia stato il conducente dell'autovettura pirata, che superò il motorino sulla destra – laddove il sorpasso va effettuato normalmente sulla sinistra, salvo situazioni particolari che in questo caso non ricorrevano (art. 148 Cod. Strada) - per poi rientrare a sinistra e colpire con la propria parte posteriore sinistra la parte anteriore del motorino, intralciando quest'ultimo nella sua marcia normale. Tuttavia, come evidenziato dalla difesa della parte convenuta, il teste nulla ha riferito circa la condotta di guida di : non sappiamo, per Parte_2 esempio, se di fronte alla spericolata manovra attuata dall'autovettura pirata, lo scooter dell'attore abbia prudentemente rallentato, o abbia invece accelerato tentando tenere testa in velocità all'autovettura, così esponendosi alla possibilità di un urto mentre quella rientrava sulla sinistra. Non avendo dunque l'attore totalmente superato la presunzione di corresponsabilità stabilita dall'art. 2054.2 cc, residua a suo carico una quota di corresponsabilità del 20%.
Il CTU dr. ha accertato che nel sinistro per cui è causa l'attore ha riportato Persona_2
“trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lesione del LCA, distrazione di II grado del legamento collaterale mediale e infrazione della porzione postero-laterale del piatto tibiale esterno;
trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con distrazione di I grado del legamento peroneo-astragalico anteriore;
contusioni escoriate al ginocchio, gamba e arto superiore sinistro.”; ne è conseguita una invalidità temporanea totale di giorni 13, parziale al 75% di giorni 10, parziale al 50% di giorni 30, e parziale al 25% di giorni 40; sono residuati postumi permanenti consistenti in una lesione del LCA trattata chirurgicamente e di distrazione di II grado del legamento collaterale mediale, con residua lassità capsulo- legamentosa del ginocchio sinistro di grado lieve;
una ipotrofia del muscolo quadricipite femorale di sinistra;
i postumi anatomici di una infrazione della porzione postero-laterale del piatto tibiale esterno;
i postumi anatomici di una distrazione di I grado del legamento peroneo-astragalico anteriore alla caviglia sinistra;
una cicatrice chirurgica longitudinale di 9 cm., che dal polo inferiore della rotula si porta anteriormente al terzo prossimale della gamba sinistra.”; tali postumi integrano un danno biologico del 9%, in soggetto che all'epoca dei fatti aveva l'età di anni 24; il CTU ha pure risposto esaurientemente alle pagina 3 di 5 osservazioni del CT di parte convenuta, ma la difesa di ritiene Controparte_3 insoddisfacenti tali risposte, poiché il CTU ha ritenuto compresi nel danno biologico anche dei postumi meramente anatomici e non funzionali, e delle cicatrici chirurgiche;
parte convenuta, però, non ha dimostrato che in questo caso i postumi meramente anatomici riscontrati dal CTU non integrino un danno biologico, né ha contestato adeguatamente l'argomentazione del CTU sulla inclusione della cicatrice chirurgica nel danno biologico.
Applicando i criteri stabiliti dall'art. 139 Cod.Ass. e i valori fissati dal D.Min. Sviluppo Economico 9/1/2019, e tenendo conto di spese mediche documentate e non contestate, è complessivamente liquidabile in favore dell'attore la somma di € 17.759,94; di tale somma, in ragione del concorso di colpa, è dovuto in concreto l'80%; pertanto, l'impresa designata convenuta va condannata a pagare all'attore la somma di € 14.207,95; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 26/6/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 26/6/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la complessiva soccombenza della parte convenuta nei confronti dell'attore , e si liquidano come in dispositivo. Parte_2
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13890/2020 rgac vertente tra: e , attori;
per il FGVS, Parte_1 Parte_2 Controparte_1 convenuta;
così provvede: 1) Dichiara il conducente dell'autovettura pirata responsabile nella misura dell'80% del sinistro per cui è causa, e nella misura del 20%; Parte_2
2) Rigetta la domanda di Parte_1
3) Condanna l'impresa designata convenuta a pagare all'attore Parte_2
la somma di € 14.207,95; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 26/6/2018
[...] alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 26/6/2018 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
4) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all'attore ogni somma che quest'ultimo documenti di aver pagato al CTU in Parte_2 forza dei decreti di liquidazione in atti;
5) Condanna l'impresa designata convenuta a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in € 182 per esborsi ed € 5.000 per Parte_2 compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione in favore delle avv.te Lilia Capo e Maria Tafuro. Così deciso in Portici in data 12/6/2025 Il Giudice
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