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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1024/2024 Ruolo Generale
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
1) Dott. Vito Colucci - Presidente Relatore
2) Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere
3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1024/2024 Ruolo Generale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1125/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nel proc. n. 4404/2018 R.G., pubblicata in data
28/2/2024, avente ad oggetto Proprietà, e vertente
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della Parte_1
, con sede in Castelcivita alla via Parte_2
S.S. 488 km. 10,900, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scorza, per procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato in Capaccio alla via Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 17, presso lo studio del procuratore;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Falce, Controparte_1
per mandato depositato in via telematica, domiciliato in Controne (SA) alla via SS. 488 n. 10, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLATO
1 Conclusioni.
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza dell'8/5/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione con provvedimento depositato in data 15/5/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 2/10/2024, notificato in data 23/9/2024, , in proprio e quale legale Parte_1
rappresentante pro tempore della Parte_2
, con sede in Castelcivita alla via S.S. 488 km. 10,900, ha proposto
[...]
appello avverso la sentenza n. 1125/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nel proc. n. 4404/2018 R.G., pubblicata in data
28/2/2024, nei confronti di Con tale atto Controparte_1
l'appellante ha formulato, in particolare, le seguenti conclusioni:
«CONCLUDONO affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno, Consigliere
Istruttore a designarsi, disattesa ogni contraria istanza e pretesa voglia:
“riformare la Sentenza nr. 1125/2024 emessa dal Tribunale di Salerno II
Sezione Civile Dott.ssa Grazia Roscigno, pubblicata -mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C.- il 28.02.2024 non notificata, non registrata ed esecutiva ope legis e, per l'effetto, rigettare la domanda avanzata dal Sig. in quanto infondata in fatto ed in diritto”. Controparte_1
Con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio».
L'appellato si è costituito e ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello, formulando, in particolare, le seguenti conclusioni con l'atto di costituzione: «CONCLUDE per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto per assoluta infondatezza in fatto e diritto dell'atto di appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado (n.
1125/2024). Con ogni conseguenza in ordine alla condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio da attribuirsi direttamente al sottoscritto procuratore antistatario».
La Corte di Appello, con provvedimento datato 5/2/2025, ha assegnato i termini di cui all'art. 352, primo comma, c.p.c., e ha fissato l'udienza per la rimessione della causa in decisione.
2 Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da note di trattazione scritta in relazione all'udienza dell'8/5/2025, nei termini specificati nelle note stesse. La causa, quindi, è stata rimessa in decisione con provvedimento depositato in data 15/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda dedotta in giudizio.
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 14/5/2018, proposto nell'interesse di . Con tale atto di citazione la parte Controparte_1
attrice ha dedotto, in particolare, quanto segue, a sostegno delle sue domande: il è proprietario di un terreno con entrostante fabbricato per CP_1
civile abitazione, sito in Castelcivita alla località Serra;
tale immobile confina, tra gli altri, con beni di proprietà di su cui la Parte_1
società , di cui il è socio accomandatario e Pt_2 Pt_1 amministratore, svolge attività di commercio all'ingrosso di materiali e prodotti per l'edilizia; nel settembre del 2016 il nell'interesse dalla Pt_1
predetta società, realizzava, senza alcun titolo abilitativo, in aderenza alla recinzione metallica posta dall'attore a confine tra le due proprietà, una scaffalatura metallica infissa al suolo con altezza di mt. 4 (circa) e lunghezza di mt. 12 (circa) sulla quale accatastava materiale vario (tubi, bidoni, rotoli di ferro, ecc.). Solo a seguito di denuncia sporta dal , il CP_1 Pt_1
comunicava agli uffici comunali la installazione di scaffalature;
il Genio
Civile, a seguito di sopralluogo, appurava che la scaffalatura realizzata era da annoverarsi fra le cd. “opere minori” ed era soggetta ad autorizzazione sismica, e, a seguito dell'apposito iter, comminava al una sanzione Pt_1
amministrativa; il provvedeva a depositare presso gli uffici del Pt_1
Genio Civile di Salerno richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria;
l'autorizzazione veniva rilasciata in data 14/7/2017; il manufatto, posizionato lungo il confine della proprietà dell'attore, contrasta non solo con gli strumenti urbanistici comunali, ma anche con l'art. 873 c.c..
Sulla base di queste deduzioni l'attore ha chiesto, in primo grado, quanto segue: «… A) accogliere la … domanda e … dichiarare illegittima la costruzione della scaffalatura infi8ssa e bullonata al suolo lungo la linea di confine (in aderenza alla recinzione metallica) della proprietà dell'attore per
3 violazione delle distanze dei manufatti dal confine della proprietà altrui stabilite dal codice civile (art. 873) e dalle disposizioni del vigente strumento urbanistico comunale di Castelcivita;
B) per l'effetto ordinare ai convenuti, ognuno per quanto di rispettiva competenza in base alla responsabilità accertata in corso di causa ovvero in solido tra loro, la demolizione della costruzione ed il ripristino dei luoghi, con arretramento della stessa posizionandola a distanza di legge dal confine (mt. 6 ai sensi degli strumenti urbanistici comunali ovvero mt. 3 ex art. 873 cc.); C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio …».
I convenuti in primo grado si sono costituiti e hanno chiesto, in particolare, il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
In primo grado è stata espletata c.t.u. Il primo grado di giudizio si
è concluso con la sentenza impugnata, con la quale il Tribunale, in particolare, così ha provveduto: «Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: A) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, ordina Controparte_1
di arretrare la scaffalatura realizzata, Parte_1
posizionandola a non meno di sei metri dal confine attoreo;
B) condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in Parte_1
euro 2.552,00 per compenso ed euro 136,90 per spese documentate, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) pone definitivamente le spese di CTU a carico di;
Parte_1
D) compensa per intero le spese di lite tra l'attore e
[...]
Sentenza resa ex articolo 281 sexies Parte_2
c.p.c., pubblicata mediante lettura allegazione al verbale».
L'impugnazione.
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore Parte_1
della “ , ha proposto appello. I motivi Parte_2
dell'appello possono essere sintetizzati nei termini qui di seguito specificati: la decisione impugnata erroneamente riteneva che la scaffalatura metallica collocata sul fondo dell'appellante fosse una nuova costruzione, soggetta alla disciplina dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Castelcivita o -comunque- alla
4 disciplina delle distanze legali;
la questione centrale ai fini della decisione è la qualificazione giuridica che deve darsi della scaffalatura metallica (c.d. porta pellets) installata verso il confine con il fondo dell'appellato; la sentenza impugnata recepisce le indicazioni elaborate nella disposta perizia;
tuttavia le conclusioni dell'ing. e il decisum contestato appaiono allontanarsi dalla corretta Per_1
delineatura che -in ambito tecnico e, soprattutto, giurisprudenziale- viene elaborata per le attrezzature del tipo in questione;
la Giurisprudenza
Amministrativa (Cons. Stato Sez VI 06.12.2018-14.01.2019 nr. 337) chiariva
(sebbene ai fini del titolo edilizio necessario alla relativa realizzazione) che la scaffalatura metallica non può ritenersi nuova opera, siccome inidonea a produrre volume;
ciò, in quanto è una struttura priva di tompagnatura e di chiusura, è rimuovibile e modulabile, accede -come nella fattispecie in esame- a superfici già destinate all'attività di impresa a cui sono servili;
l'attrezzatura in questione appare priva degli elementi presenti nelle indicazioni offerte dalla giurisprudenza;
la scaffalatura non produce volume, è agevolmente rimovibile e modulabile (per cui non presenta i connotati della stabilità e dell'incorporazione), si inserisce al di sopra di una superficie già assentita per l'esercizio dell'attività di impresa;
il materiale normativo che si è formato a proposito delle strutture oggetto di valutazione è limitato a regole di carattere tecnico, per la migliore installazione e per il miglior impiego di tali attrezzature;
il compendio ritrovato (UNI EN
15512:2009 e UNI EN 15620:2009) tratta le scaffalature puramente quali elementi di arredo, funzionali ad un'attività hobbistica oppure inclusi nell'alveo di un ambiente di lavoro, prescrivendo le opportune cautele;
gli eventuali atti amministrativi legittimanti attività edilizia non scalfiscano i diritti di terzi, eventualmente lesi dalle opere oggetto di autorizzazione;
nel caso in considerazione la questione disputata è relativa alla constatazione del trattamento giuridico da assegnare alle scaffalature metalliche;
la perizia pare ritenere la scaffalatura un manufatto -e, quindi, sottoposto all'osservanza delle distanze ex art. 873 C.C.- in considerazione del suo mero e solo ancoraggio al suolo;
l'assenza di volume, l'agevole rimovibilità e la modularità, l'insistenza su di un'area già abilitata allo svolgimento dell'attività di impresa -elementi tutti valorizzati dalla giurisprudenza- venivano completamente trascurati dall'elaborato; nella vicenda concreta si formavano anche le pronunzie della giurisprudenza amministrativa
(Sentenze Tar Campania Sezione Salerno nr. 216/2018 e 852/2018); il coacervo così stratificatosi concordava nel ritenere che la scaffalatura disaminata non
5 doveva ritenersi nuova opera, bensì mera attrezzatura;
tale impianto non è soggetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti in quel contesto territoriale, anche in tema di distanze legali.
La decisione.
In ordine ai suindicati motivi dell'appello va rilevato quanto qui di seguito esposto. Va precisato che parte appellane non contesta che il manufatto in questione si trovi a distanza inferiore a quella consentita dall'art. 873 c.c. e dagli strumenti urbanistici vigenti nella zona, né contesta quale sia la distanza da rispettare, ma contesta unicamente la riconducibilità del manufatto al concetto di
“costruzione” di cui all'art. 873 c.c..
La sentenza impugnata è corretta, nel senso qui di seguito specificato,
e va confermata.
Occorre preliminarmente evidenziare che non sussistono motivi per dichiarare la inammissibilità dell'appello. Le ragioni della impugnazione sono state esposte in maniera sufficientemente chiara e precisa da parte appellante e la parte appellata ha avuto modo di svolgere compiutamente le sue difese sul punto.
Va, poi, osservato che ovviamente la qualificazione dell'opera in questione quale costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c. spetta al giudice e non al c.t.u. nominato. La relazione del c.t.u. per primo grado, peraltro, è senz'altro condivisibile sotto il profilo tecnico e sotto questo profilo non risultano neppure mosse adeguate censure. Le operazioni condotte dal c.t.u. risultano frutto di una corretta attività. La relazione del c.t.u., inoltre, è caratterizzata da ragionamenti logici e rispondenti con le risultanze processuali, e le conclusioni alle quali perviene il c.t.u. sono sicuramente congrue rispetto alle motivazioni che il c.t.u. ha esposto a sostegno di tali conclusioni, sotto il profilo tecnico. Tutti gli eventuali motivi di censura relativi al lavoro svolto dal c.t.u. e ai relativi esiti trasfusi nella relazione risultano, sotto il profilo tecnico, infondati e vanno disattesi. Spetta, poi, al giudice valutare sotto il profilo giuridico le risultanze della c.t.u. e ciò è stato correttamente fatto dal giudice di primo grado.
Nel caso in esame si controverte in ordine al rispetto delle distanze delle costruzioni del confine con i fondi finitimi, ai sensi dell'art. 873 c.c. e degli strumenti urbanistici vigenti.
6 Il primo giudice ha affermato che l'opera in questione viola le distanze di cui all'art. 873 c.c. e di cui allo strumento urbanistico vigente nel
Comune di Castelcivita e ha disposto l'arretramento della struttura realizzata a non meno di sei metri dal confine con il fondo di parte attrice, ora appellata;
il giudice di primo grado, quindi, ha ritenuto violate le distanze in questione e, quanto alla misura dell'arretramento, ha avuto riguardo allo strumento urbanistico vigente nei luoghi in questione.
Il punto fondamentale da affrontare è se l'opera in questione costituisca oppure no costruzione ai sensi dell'art. 873 c.c. e, quindi, ai fini del rispetto delle distanze dai confini.
La cassazione ha, fra l'altro, enunciato i seguenti principi, quanto alla definizione del concetto di costruzione: il concetto di costruzione, ai fini della disciplina sulle distanze legali (art. 873 c.c.), si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo che, per solidità, struttura e sporgenza dal terreno, possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima tra le costruzioni, intende evitare [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 5116 del 22/5/1998];
l'art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, si riferisce, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, non necessariamente a un edificio, ma a un qualsiasi manufatto (nella specie, tettoia), avente caratteristiche di consistenza e stabilità o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, inoltre, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà, idoneità il cui accertamento è rimesso al giudice di merito [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 3199 del 6/3/2002]; in tema di distanze legali tra fabbricati, l'art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all'interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di "costruzione" comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo e che, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà [cfr. Cass. civ., sez.
7 II, sentenza n. 23189 del 17/12/2012; nella specie, è stata considerata
"costruzione" una rampa aerea, con uno scivolo carraio, pur fungendo gli stessi solo da copertura a un edificio sottostante posto a quota inferiore rispetto all'altro fondo, in quanto eccedenti la pura necessità di contenere il terreno più elevato, e perciò espressione di un'opzione ulteriore di tipo architettonico]; il concetto di costruzione ai fini della disciplina dettata dall'art. 873 c.c. non si esaurisce in quella di edificio ma si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo, che per solidità, struttura e sporgenza dal terreno possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima fra le costruzioni, intende evitare;
tali distanze indicano le condizioni ritenute essenziali perché le intercapedini non siano dannose o pericolose, per cui in caso di loro difetto, al giudice non è dato di accertare in concreto se siffatta situazione si sia verificata, essendo essa presupposta dalla norma applicabile [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 5670 del 20/5/1991]; costituisce "costruzione", ai sensi dell'art. 873 c.c., anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo
[cfr. Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 5145 del 21/2/2019; nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come costruzione una tettoia aperta su un lato e saldamente fissata con la copertura al muro di confine, i cui montanti, pur essendo dei cavalletti mobili, erano cementati al suolo].
Nel caso in esame il c.t.u. del primo grado ing. ha Per_1
provveduto a descrivere compiutamente l'opera in questione nei termini seguenti, con descrizione corretta e rispondente con le complessive risultanze processuali: «Il manufatto consiste in una scaffalatura metallica del tipo
“portapallet”, di lunghezza 11.00 m, larghezza 1 m ed altezza pari a circa 5
m, realizzata con profili in acciaio con sistema a telaio e controventi trasversali. La struttura è ancorata alla pavimentazione esistente mediante tirafondi. La scaffalatura è stata realizzata circa alla fine del 2016, senza che vi sia stata la richiesta di alcuna autorizzazione amministrativa» [cfr. pag. 10 della relazione del c.t.u.]; «Secondo la Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi edita da (Allegato n. 6), questa tipologia di CP_2
8 scaffalatura è classificabile come media/pesante. È realizzata mediante cinque coppie di montanti in acciaio, collegate tra loro da controventi diagonali e montantini. I ripiani sono realizzati mediante tre coppie di traversi in acciaio, sulle quali vengono alloggiati i pallet che fungono da mensole per il sostegno del materiale da stoccare. Ogni coppia di montanti è collocata ad un interasse orizzontale di 1,27 cm dal suolo o dal montante successivo, per un'altezza complessiva di circa 5 m. I montanti sono saldati a delle piastre in acciaio 14 x 18 cm, bullonate al suolo mediante tirafondi»
[cfr. pag. 12 della relazione del c.t.u.]; «… il manufatto oggetto della controversia è definito, come già chiarito in precedenza, dalla stessa “Guida alla sicurezza delle scaffalature e dei soppalchi” edita dall' come CP_3 scaffalatura pesante. Esso, inoltre, non è installato all'interno di un locale industriale, bensì su un piazzale al confine con una proprietà altrui» [cfr. pagg. 14 – 15 della relazione del c.t.u.].
Quanto al rispetto delle distanze, poi, il c.t.u., sul presupposto che il manufatto in questione costituisca costruzione, ha individuato le distanze da rispettare in caso di sussistenza del presupposto predetto: «1-b) Verificare il rispetto delle distanze legali. L'art. 873 CC stabilisce quanto segue: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. Il Regolamento Edilizio del Comune di
Castelcivita (Allegato n. 5), all'art. 7.11, definisce la Distanza dai confini
(DC) come segue: “È la distanza tra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e il confine del lotto edificabile. Nella misurazione di tali distanze non si considerano gli sporti liberi (balconi, pensiline, grondaie, sporti non chiusi in generale) se aggettanti per non più di metri 1.50. Sono invece sempre considerati i portici e le logge. È stabilito in rapporto all'altezza degli edifici ed è previsto un minimo assoluto. In nessun punto la distanza può essere inferiore alla misura minima stabilita. È ammessa la costruzione sul confine con altre proprietà private, in aderenza, quando sussista accordo convenzionale fra le parti, […]”. Le Norme di
Attuazione del P.R.G. di Castelcivita, nella tabella allegata, quantificano la distanza dai confini in: • Distanza in rapporto all'altezza: ½; • Distanza assoluta: 6 m.» [cfr. pagg. 10 – 11 della relazione del c.t.u.].
9 L'unico punto sul quale l'appellante dissente dalle conclusioni del c.t.u., peraltro, è la qualificazione del manufatto in questione quale
“costruzione”, non sussistendo adeguate contestazioni quanto alla descrizione dell'opera, alla distanza dal confine e alle distanze da osservare.
Va, d'altra parte, precisato che le norme locali indicate dal c.t.u. hanno sicuramente valenza integrativa della disciplina di cui all'art. 873 c.c..
La cassazione ha, infatti, affermato che, in tema di distanze, sia le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori generali, sia i regolamenti edilizi comunali hanno valenza integrativa dell'art. 873 c.c. e natura regolamentare o di atti amministrativi generali, sicché sono subordinati solamente alle norme di rango primario in esecuzione delle quali sono stati emanati, con la conseguenza che la prevalenza delle diverse prescrizioni è, in materia, affidata essenzialmente ad un criterio di successione temporale delle norme locali [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 3241 del 2/2/2022]. Questa qualificazione, peraltro, consente di ottenere anche la tutela ripristinatoria mediante demolizione o arretramento del manufatto [cfr., fra le altre, Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 5142 del 21/2/2019, la quale ha affermato che, in tema di distanze legali, sono da ritenere integrative del codice civile le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessuna relazione con le distanze intercorrenti tra gli stessi, proteggono, nell'ambito degli interessi privati, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini, con la conseguenza che, nel primo caso, sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo, invece, è ammessa unicamente la tutela risarcitoria].
Occorre, quindi, verificare che sia corretta la qualificazi0one operata dal tribunale, il quale ha affermato che il manufatto in questione costituisce costruzione, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità più sopra richiamata.
Va, innanzi tutto, precisato che il c.t.u. ha evidenziato quanto segue:
«A seguito di segnalazione, da parte del sig. , presso le autorità CP_1
10 competenti, in data 16.05.2017 il sig. ha provveduto al deposito Pt_1 della richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria presso l'U.O.D. Genio
Civile di Salerno e, successivamente, del certificato di collaudo della struttura. In data 13.07.2017, con Prot. n. 484748, il Genio Civile di Salerno ha rilasciato al sig. l'autorizzazione sismica in sanatoria per l'opera Pt_1
abusiva. Nessun titolo abilitativo di natura urbanistica è stato richiesto al
S.U.E. di Castelcivita per la realizzazione della struttura in esame né, tantomeno, all'atto della presentazione della sanatoria della struttura metallica presso l'U.O.D. Genio Civile» [cfr. pag. 10 della relazione del c.t.u.].
Va, a questo punto, posto in luce che la condizione di regolarità oppure no del manufatto dal punto di vista urbanistico ed edilizio è del tutto indipendente dalla regolazione dei rapporti fra fondi vicini sotto il profilo del rispetto delle distanze di cui all'art. 873 c.c.. La cassazione ha, in particolare, affermato sul punto, che le norme relative alle distanze tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c. e dai regolamenti locali devono essere tenute distinte dalle regole di edilizia contenute in leggi speciali e nei regolamenti comunali (artt. 871 e 872 c.c.) poiché, in caso di loro violazione, esclusivamente le prime, che incidono sui rapporti di vicinato, consentono al privato l'esercizio delle azioni di riduzione in pristino e di risarcimento del danno, mentre le seconde, essendo dirette al soddisfacimento di interessi di ordine generale, ne limitano la tutela alla sola azione risarcitoria, con la conseguenza che, da un lato, la regolarità urbanistica del fabbricato non rileva ai fini della proposizione dell'azione ripristinatoria atteso che, in ipotesi di mancato rispetto delle distanze, il provvedimento autorizzatorio può essere disapplicato dal giudice ordinario, previo accertamento incidentale della sua illegittimità, dall'altro, se le distanze sono state osservate, il vicino non ha diritto di chiedere la riduzione in pristino anche se l'immobile è abusivo [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, sentenza n. 5605 del
26/2/2019]. La cassazione ha anche precisato, in argomento, che, in tema di rapporti di vicinato, il regime applicabile all'immobile eretto in violazione delle distanze va individuato esclusivamente in base alle norme del codice civile o a quelle contenute nei regolamenti locali, in relazione al contesto territoriale in cui il manufatto è concretamente collocato, mentre è irrilevante
11 che esso rientri o meno tra le tipologie assentite nel P.R.G. [cfr. Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 5143 del 27/2/2025], e che la concessione edilizia ha il limitato fine di rimuovere un ostacolo pubblicistico alla esplicazione del diritto di edificare e la sanatoria (cosiddetto condono edilizio) attiene esclusivamente alla regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale, senza però incidere nei rapporti fra privato costruttore e i suoi vicini, che conservano il diritto di ottenere il risarcimento del danno e, in ipotesi di violazione delle norme sulle distanze, la riduzione in pristino [cfr. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 7892 del 22/7/1999]. Nel caso qui esaminato, pertanto, sono del tutto irrilevanti le pronunzie del giudice amministrativo alle quali fa riferimento parte appellante (Sentenze del TAR
Campania - Sezione Staccata di Salerno nr. 216/2018 e 852/2018), atteso che tali pronunzie vertono ovviamente sui soli profili della regolarità urbanistica
/ edilizia del manufatto e non si occupano, invece, del profilo relativo al rispetto delle distanze dai fondi finitimi;
quest'ultimo profilo, infatti, è del tutto indipendente da quello della regolarità urbanistica / edilizia dell'opera.
Nel caso qui esaminato il manufatto la cui realizzazione si assume avere violato le norme relative alle distanze fra fondi finitimi consiste in una scaffalatura metallica del tipo “portapallet”, di lunghezza 11.00 m, larghezza
1 m ed altezza pari a circa 5 m, realizzata con profili in acciaio con sistema a telaio e controventi trasversali;
questa struttura è ancorata alla pavimentazione esistente mediante tirafondi. Si tratta evidentemente di una struttura di notevoli dimensioni.
Il manufatto, inoltre, è sicuramente caratterizzato da idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà (essendo rimesso al giudice di merito l'accertamento di tale idoneità [cfr., sul punto, Cass. civ., sez. II, sentenza n. 3199 del 6/3/2002].
Va, fra l'altro, evidenziato che addirittura, a seguito di segnalazione, da parte del , presso le autorità competenti, in data 16/5/2017 il CP_1 Pt_1
ha provveduto al deposito della richiesta di autorizzazione sismica in sanatoria presso l'U.O.D. Genio Civile di Salerno e, successivamente, del certificato di collaudo della struttura, e che, in data 13/7/2017, con Prot. n.
484748, il Genio Civile di Salerno ha rilasciato al l'autorizzazione Pt_1 sismica in sanatoria per l'opera abusiva. Risulta evidente che si tratta di
12 un'opera che presenta potenziali rischi anche sotto il profilo sismico per i fondi confinanti.
La cassazione, d'altra parte, ha precisato che il concetto di costruzione ai fini della disciplina dettata dall'art. 873 c.c. non si esaurisce in quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera stabilmente infissa al suolo, che per solidità, struttura e sporgenza dal terreno possa creare quelle intercapedini dannose che la legge, stabilendo la distanza minima fra le costruzioni, intende evitare [cfr. la già citata Cass. civ., sez. II, sentenza n.
5670 del 20/5/1991]. La cassazione ha anche puntualizzato che risulta irrilevante l'assenza di pareti, ai fini della individuazione del concetto di
"costruzione", ai sensi dell'art. 873 c.c., quando il manufatto, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria e abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo [cfr. la già citata
Cass. civ., sez. 2 -, ordinanza n. 5145 del 21/2/2019].
Il manufatto in questione consiste, in definitiva, in un'opera infissa al suolo in modo stabile, come si evince dalle modalità di infissione nel suolo
[«La struttura è ancorata alla pavimentazione esistente mediante tirafondi»: cfr. pag. 10 della relazione del c.t.u.], in un' opera avente notevoli dimensioni [«Il manufatto consiste in una scaffalatura metallica del tipo
“portapallet”, di lunghezza 11.00 m, larghezza 1 m ed altezza pari a circa 5
m, realizzata con profili in acciaio con sistema a telaio e controventi trasversali»: cfr. pag. 10 della relazione del c.t.u.], in un'opera, inoltre, che presenta potenziali rischi sotto il profilo sismico [come si evince, fra l'altro, dalla circostanza che il Genio Civile di Salerno ha rilasciato al Pt_1
l'autorizzazione sismica in sanatoria per l'opera realizzata: cfr. pag. 10 della relazione del c.t.u.], Tutti questi elementi inducono senz'altro ad affermare che l'opera in questione costituisce “costruzione” nel senso di cui all'art. 873
c.c.. Va, quindi, sicuramente condiviso quanto affermato dal giudice di primo grado sul punto. Nella sentenza impugnata si legge, infatti, quanto segue: «3. Tornando all'esame della domanda attorea, la C.T.U. ha accertato che il manufatto oggetto di causa va classificato, per le sue caratteristiche, come nuova costruzione poiché lo stesso risulta stabilmente bullonato al suolo e immobilizzato. Sul punto, infatti, la dottrina ha adottato un'interpretazione estensiva del termine "costruzione": è tale ogni opera
13 edilizia, stabilmente infissa al suolo, con o senza l'impiego di malta cementizia, sempre che, attraverso il sistema di collegamento, si abbia l'incorporazione delle opere al suolo e l'immobilizzazione di esse rispetto al suolo medesimo. Nella nozione di costruzione rientrano, pertanto, non solo le opere in muratura, ma anche quelle in legno o (come nel caso di specie) in altro materiale. È sorto un consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte secondo il quale il concetto di costruzione non si esaurisce in quello di "edificio" ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata (C. 11388/2013; C. 5450/1998) avente i caratteri della solidità, della stabilità (C. 4639/1997) ed immobilizzazione rispetto al suolo (C. 45/2000).
3.1. Perciò, stante la natura di costruzione del manufatto, lo stesso è soggetto al rispetto dei limiti sulle distanze legali dai confini e dalle costruzioni. 3.2.
Dall'elaborato peritale emerge che la scaffalatura è stata collocata ad una distanza di 36 cm dal confine con la proprietà attorea.
3.3. Tale stato di fatto si pone in contrasto sia con l'art. 873 c.c. sia con le norme di attuazione del
Piano Regolatore Generale del Comune di Castelcivita che prescrivono una distanza minima delle costruzioni a sei metri dal confine.
3.4. Sul punto, giova evidenziare che le norme dei piani regolatori dettate in materia di distanze legali assumono carattere integrativo della disciplina codicistica (C.
10615/1990) con la conseguenza che il privato potrà, a tutela dei diritti subiettivi a lui derivanti anche da queste norme, agire per ottenere la riduzione in pristino dell'opera illegittima. Il rinvio del contenuto nell'art. 873 alle fonti locali è limitato alla facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica
(C. 19530/2005; C. 1556/2005) ovvero di stabilire punti di riferimento, per la determinazione delle distanze, diversi da quelli indicati dal Codice civile (C.
19554/2009)».
Tutte queste affermazioni contenute nella sentenza impugnata risultano corrette e vanno condivise. Va, peraltro, precisato che la qualificazione giuridica è riservata al giudice e che, quindi, l'affermazione secondo la quale il manufatto in questione costituisce “costruzione” nel senso di cui all'art. 873 c.c. è frutto di una valutazione dell'organo giudicante compiuta sulla base degli accertamenti di carattere tecnico compiuti dal c.t.u. del primo grado.
14 E' evidente, peraltro, che eventuali censure mosse a qualificazioni giuridiche compiute dal c.t.u. risultano irrilevanti ai fini della decisione. Non risultano, invece, mosse adeguate censure all'operato del c.t.u. sotto il profilo strettamente tecnico, di spettanza del c.t.u. stesso. Ne deriva che non occorre procedere ad alcun ulteriore accertamento di carattere tecnico, essendo sufficiente, ai fini della decisione, l'accertamento compiuto nel primo grado di giudizio.
La domanda della parte attrice, ora appellata, è stata, quindi, correttamente accolta dal tribunale. Risulta, peraltro, assorbita in questa decisione ogni ulteriore questione.
Da tutto quanto sinora esposto consegue che la sentenza impugnata va confermata, con le precisazioni più sopra evidenziate.
Gli elementi presenti agli atti consentono di pervenire alla decisione senza che occorra procedere a ulteriori approfondimenti di carattere istruttorio. Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. La decisione va contenuta nei limiti dei motivi di impugnazione proposti.
Le spese di giudizio.
In ordine alle spese di giudizio, poi, la sentenza impugnata ha correttamente condannato al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u., in ragione della soccombenza, mentre ha compensato le spese di lite fra l'attore e la CP_1 [...]
, In ordine a tali previsione, peraltro, non Parte_2
risultano formulati adeguati motivi di contestazione. La sentenza impugnata va, pertanto, confermata anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese di giudizio del primo grado.
Le spese del secondo grado vanno, poi, poste a carico di parte appellante , in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1 tempore della . La condanna alle Parte_2
spese va pronunziata, in favore dell'appellato, nei confronti dell'appellante in entrambe le vesti da lui indicate, avendo egli proposto Parte_1
l'impugnazione in entrambe tali vesti ed essendo risultato integralmente soccombente. Tali spese vanno liquidate nella misura, ritenuta congrua,
15 specificata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive espletate nel corso del giudizio.
Va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti perché parte appellante , in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1 tempore della , sia tenuta a Parte_2
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in particolare, in ordine, in particolare, all'appello proposto nell'interesse di , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1 pro tempore della , con sede in Parte_2
Castelcivita alla via S.S. 488 km. 10,900, nei confronti di
[...]
, nonché in ordine alle complessive deduzioni e istanze delle CP_1
parti, essendo l'appello proposto avverso la sentenza n. 1125/2024, emessa dal Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nel proc. n.
4404/2018 R.G., pubblicata in data 28/2/2024, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda, deduzione o eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza impugnata, anche in relazione alle disposizioni concernenti le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna parte appellante , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante pro tempore della Parte_2
, con sede in Castelcivita alla via S.S. 488 km.
[...]
10,900, al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore di , e liquida tali spese in € 20,00 Controparte_1 per esborsi, ed € 5.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi predetti, oltre I.V.A. e C.N.A. nella misura di legge sull'imponibile, con attribuzione all'avv. Raffaele Falce;
4. la Corte di Appello dà atto della sussistenza dei presupposti perché parte appellante , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro tempore della Parte_3
[...] , con sede in Castelcivita alla via S.S. 488 km. 10,900, sia
[...]
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 30/5/2002.
Salerno, 21/5/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Vito Colucci
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