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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 599/2023 R.G. 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16, presso lo 3
studio degli Avv.ti Concetta Grammatica e Cristina Di Paola, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta mandato in atti
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario C.F._2
Cognata, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 4
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
pronunciarsi sulla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore , nato il [...], a [...], dall'unione Persona_1
con . Deduceva la ricorrente di aver preso Controparte_1
consapevolezza, durante la convivenza more uxorio con il CP_1
durata appena un anno, delle problematicità del rapporto con quest'ultimo, e della sua inadeguatezza come padre e come compagno. Faceva riferimento la ricorrente, a tal proposito, a precedenti penali del compagno, agli atti violenti nei suoi confronti, all'essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti e al porre in essere comportamenti conseguentemente sregolati ed inidonei nei confronti del figlio, in tenerissima età, pretendendo di vedere e portare con sé il minore senza accordarsi con la madre. Chiedeva pertanto la ricorrente l'affidamento esclusivo del minore, con diritto per il padre di vederlo con modalità protette, sotto la supervisione dei Servizi Sociali, cui affidare compiti di vigilanza e monitoraggio, presso l'apposito “Spazio Neutro”. Chiedeva infine che venisse determinato l'assegno mensile a carico del padre per il mantenimento del figlio.
Si costituiva , il quale contestava l'uso di alcool Controparte_1
e stupefacenti, e chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, rimettendosi al Giudice per la Persona_1 5
determinazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario secondo le esigenze di entrambi i genitori, e per la determinazione del contributo di ciascun genitore per il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione del figlio.
All'udienza di comparizione del 4.12.2023 la ricorrente dichiarava di aver presentato una querela nei confronti del resistente per un episodio avvenuto poche settimane prima, in cui il aveva CP_1
minacciato la stessa di ucciderla se gli fosse stato tolto l'affidamento del figlio. La ricorrente affermava che il padre cercava spesso il figlio, ma quasi sempre si presentava in stato di alterazione, ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti, e chiedeva pertanto che il diritto di visita venisse esercitato con modalità protette.
Con provvedimento del 21.10.2024 veniva disposto in via provvisoria ed urgente, tenuto conto delle gravi problematiche da cui era risultato affetto il resistente, l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, prevedendosi inoltre che gli Persona_1
incontri tra padre e figlio avvenissero, sempre in via provvisoria, presso lo Spazio neutro dei Servizi Sociali di Ragusa, come suggerito dagli assistenti sociali, in giorni ed orari previamente concordati tra la struttura citata e le parti, almeno una volta alla settimana. Era stato inoltre disposto l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento 6
del figlio con un assegno mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso.
Proseguita la causa nel merito, veniva acquisita agli atti del giudizio una relazione redatta dagli operatori del Servizio Spazio
Neutro del Servizio Sociale del Comune di Ragusa incaricato, in cui si rappresentava l'assenza di criticità ostative all'avvio degli incontri, data la collaborazione di entrambi i genitori, e che “durante gli incontri il minore, inizialmente ha difficoltà a staccarsi dalla madre, ma appena inizia a giocare con gli operatori e il papà, si mostra gioioso e la madre si allontana dal servizio. Il padre ha portato dei regali per il figlio, con i quali hanno giocato insieme. Il minore ha interagito piacevolmente con il padre e gli operatori, mostrandosi sereno”.
Ciò premesso, va innanzitutto confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, tenuto conto delle Persona_1
circostanze di seguito espresse.
Invero, dalla relazione del Sert di VI del 3.6.2024 si evince come i problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti del CP_1
sebbene dallo stesso contestati, siano veritieri, essendo risultato il resistente preso in carico dal T di VI già a far data dal
2.9.2019, pur seguendo tale servizio con discontinuità, perché affetto da “Disturbo da uso di sostanze tipo psicostimolante, cocaina, grave”, 7
presentando un quadro clinico ascrivibile ad un “Disturbo da uso di cocaina e cannabinoidi, grave”.
Nella medesima relazione, tuttavia, si dà atto del fatto che il predetto, negli ultimi mesi (dall'aprile del 2024), aveva mostrato una maggiore regolarità nel frequentare il programma terapeutico, ed una maggiore accettazione delle cure farmacologiche proposte.
La ricorrente, poi, ha contestato delle condotte violente del culminate nella richiesta di rinvio a giudizio e nell'emissione CP_1
del relativo decreto di fissazione di udienza preliminare, per il reato di cui all'art. 572, comma 2, c.p., commesso dal resistente ai danni dell'ex compagna, in maniera reiterata dall'ottobre 2021 al novembre
2023, con l'aggravante della recidiva infraquinquennale, per aver reiteratamente ingiuriato, offeso e maltrattato la Pt_1
minacciandola altresì di ucciderla se gli avessero tolto l'affidamento del bambino.
Degli ulteriori elementi significativi, tesi a delineare la personalità instabile e poco affidabile del sono traibili dalla CP_1
sua condotta processuale, avendo il suddetto disatteso sia l'invito di questo Tribunale a sottoporsi ad accertamenti sanitari in ordine all'utilizzo di sostanze e a produrne l'esito, in seno all'ordinanza del
07.05.2024, che l'onere di produrre idonea documentazione attestante la propria situazione reddituale e patrimoniale, come da provvedimento del 22.10.2024. 8
Il predetto, inoltre, non si è neppure personalmente presentato all'udienza di comparizione dei coniugi del giorno
4.12.2023, senza giustificato motivo, avendo anzi il suo procuratore riferito di non essere riuscito a contattarlo.
A ciò è da aggiungere un generale disinteresse del nei CP_1
riguardi del figlio, non avendo il suddetto più preso parte agli incontri presso lo Spazio Neutro dei S.S. di Ragusa, salvo i primi due incontri svoltisi nel dicembre del 2024, né avendo mai corrisposto l'assegno di mantenimento per il minore di euro 200,00 mensili, disposto da questo Tribunale, in via provvisoria e urgente, con ordinanza del
22.10.2024.
Da tutte tali circostanze non può non rilevarsi un'instabilità, una sregolatezza di vita e un generale disinteresse in capo al predetto, che non può non tradursi in un'inidoneità genitoriale, e quindi in una totale incapacità di gestire il regime di affido condiviso.
Riguardo al diritto di visita paterno, appare congruo confermarsi parimenti quanto previsto in seno all'ordinanza ex art. 473bis 22 c.p.c., prevedendosi che gli incontri tra padre e figlio continuino a svolgersi con modalità protette presso lo Spazio Neutro dei Servizi Sociali del Comune di Ragusa, in giorni e in orari da concordarsi tra le parti e la struttura citata, tenuto conto delle circostanze emerse nel corso del giudizio de quo e dell'atteggiamento 9
tenuto dallo stesso che ha mostrato un totale disinteresse e CP_1
un'incapacità di osservanza delle regole impostegli.
Nessun elemento in senso contrario è traibile dall'unica relazione dei S.S. depositata in atti, dalla quale è desumibile una rappresentazione parziale dei fatti, essendosi svolti soltanto due incontri nel dicembre del 2024, ed essendosi riservati gli stessi Servizi di relazionare nel prosieguo, stante l'esiguità di incontri fino a quel momento realizzati.
Lo stesso procuratore di parte resistente, peraltro, pur facendo riferimento a tale relazione, non chiede una modifica delle modalità di espletamento del diritto di visita paterno, limitandosi per il resto a delle contestazioni assolutamente generiche di quanto rappresentato dalla ricorrente.
Quanto al contributo per il mantenimento del minore, da porsi in capo al padre, nessuna contezza si ha in merito all'attività lavorativa e al reddito percepito dal resistente, il quale non ha allegato nulla al riguardo, e non ha neppure adempiuto all'onere impostogli di produrre idonea documentazione sulla propria situazione reddituale e patrimoniale, come già detto in precedenza, mentre la è Pt_1
risultata aver lavorato in passato presso un vivaio e in una casa di cura, mentre in seguito è stata assunta con contratto a tempo determinato presso un'azienda agricola, con una paga di circa euro
1.000,00 mensili. 10
Appare congruo confermarsi, in difetto di elementi sopravvenuti, la statuizione emessa sul punto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c., ovvero euro 200,00 mensili - al netto dell'assegno unico familiare da corrispondersi per l'intero alla madre, in quanto genitore su cui grava in via esclusiva la cura e la gestione del minore -, oltre al
50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
sentito il P.M.;
Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore delle parti,
[...]
, alla madre, ; Persona_2 Parte_1
dispone che il padre possa vedere il figlio presso lo Spazio Neutro dei
Servizi Sociali del Comune di Ragusa, in giorni ed orari da concordarsi tra le parti e la citata struttura (almeno una volta alla settimana); 11
Pone a carico di l'obbligo di versare alla la Controparte_1 Pt_1
somma di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore - al netto dell'assegno Persona_1
unico familiare da corrispondersi per l'intero alla madre -, entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso.
Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 25.07.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc. n. 599/2023 R.G. 2
Il Tribunale collegiale composto dai seguenti Magistrati:
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, ivi residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in Ragusa, via Ing. Migliorisi n. 16, presso lo 3
studio degli Avv.ti Concetta Grammatica e Cristina Di Paola, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta mandato in atti
RICORRENTE
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario C.F._2
Cognata, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO 4
Con atto di ricorso chiedeva al Tribunale adìto Parte_1
pronunciarsi sulla regolamentazione dell'affidamento del figlio minore , nato il [...], a [...], dall'unione Persona_1
con . Deduceva la ricorrente di aver preso Controparte_1
consapevolezza, durante la convivenza more uxorio con il CP_1
durata appena un anno, delle problematicità del rapporto con quest'ultimo, e della sua inadeguatezza come padre e come compagno. Faceva riferimento la ricorrente, a tal proposito, a precedenti penali del compagno, agli atti violenti nei suoi confronti, all'essere dedito all'uso di sostanze stupefacenti e al porre in essere comportamenti conseguentemente sregolati ed inidonei nei confronti del figlio, in tenerissima età, pretendendo di vedere e portare con sé il minore senza accordarsi con la madre. Chiedeva pertanto la ricorrente l'affidamento esclusivo del minore, con diritto per il padre di vederlo con modalità protette, sotto la supervisione dei Servizi Sociali, cui affidare compiti di vigilanza e monitoraggio, presso l'apposito “Spazio Neutro”. Chiedeva infine che venisse determinato l'assegno mensile a carico del padre per il mantenimento del figlio.
Si costituiva , il quale contestava l'uso di alcool Controparte_1
e stupefacenti, e chiedeva l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, rimettendosi al Giudice per la Persona_1 5
determinazione dei tempi e delle modalità di esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario secondo le esigenze di entrambi i genitori, e per la determinazione del contributo di ciascun genitore per il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione del figlio.
All'udienza di comparizione del 4.12.2023 la ricorrente dichiarava di aver presentato una querela nei confronti del resistente per un episodio avvenuto poche settimane prima, in cui il aveva CP_1
minacciato la stessa di ucciderla se gli fosse stato tolto l'affidamento del figlio. La ricorrente affermava che il padre cercava spesso il figlio, ma quasi sempre si presentava in stato di alterazione, ubriaco o sotto l'effetto di stupefacenti, e chiedeva pertanto che il diritto di visita venisse esercitato con modalità protette.
Con provvedimento del 21.10.2024 veniva disposto in via provvisoria ed urgente, tenuto conto delle gravi problematiche da cui era risultato affetto il resistente, l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, prevedendosi inoltre che gli Persona_1
incontri tra padre e figlio avvenissero, sempre in via provvisoria, presso lo Spazio neutro dei Servizi Sociali di Ragusa, come suggerito dagli assistenti sociali, in giorni ed orari previamente concordati tra la struttura citata e le parti, almeno una volta alla settimana. Era stato inoltre disposto l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento 6
del figlio con un assegno mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso.
Proseguita la causa nel merito, veniva acquisita agli atti del giudizio una relazione redatta dagli operatori del Servizio Spazio
Neutro del Servizio Sociale del Comune di Ragusa incaricato, in cui si rappresentava l'assenza di criticità ostative all'avvio degli incontri, data la collaborazione di entrambi i genitori, e che “durante gli incontri il minore, inizialmente ha difficoltà a staccarsi dalla madre, ma appena inizia a giocare con gli operatori e il papà, si mostra gioioso e la madre si allontana dal servizio. Il padre ha portato dei regali per il figlio, con i quali hanno giocato insieme. Il minore ha interagito piacevolmente con il padre e gli operatori, mostrandosi sereno”.
Ciò premesso, va innanzitutto confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, tenuto conto delle Persona_1
circostanze di seguito espresse.
Invero, dalla relazione del Sert di VI del 3.6.2024 si evince come i problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti del CP_1
sebbene dallo stesso contestati, siano veritieri, essendo risultato il resistente preso in carico dal T di VI già a far data dal
2.9.2019, pur seguendo tale servizio con discontinuità, perché affetto da “Disturbo da uso di sostanze tipo psicostimolante, cocaina, grave”, 7
presentando un quadro clinico ascrivibile ad un “Disturbo da uso di cocaina e cannabinoidi, grave”.
Nella medesima relazione, tuttavia, si dà atto del fatto che il predetto, negli ultimi mesi (dall'aprile del 2024), aveva mostrato una maggiore regolarità nel frequentare il programma terapeutico, ed una maggiore accettazione delle cure farmacologiche proposte.
La ricorrente, poi, ha contestato delle condotte violente del culminate nella richiesta di rinvio a giudizio e nell'emissione CP_1
del relativo decreto di fissazione di udienza preliminare, per il reato di cui all'art. 572, comma 2, c.p., commesso dal resistente ai danni dell'ex compagna, in maniera reiterata dall'ottobre 2021 al novembre
2023, con l'aggravante della recidiva infraquinquennale, per aver reiteratamente ingiuriato, offeso e maltrattato la Pt_1
minacciandola altresì di ucciderla se gli avessero tolto l'affidamento del bambino.
Degli ulteriori elementi significativi, tesi a delineare la personalità instabile e poco affidabile del sono traibili dalla CP_1
sua condotta processuale, avendo il suddetto disatteso sia l'invito di questo Tribunale a sottoporsi ad accertamenti sanitari in ordine all'utilizzo di sostanze e a produrne l'esito, in seno all'ordinanza del
07.05.2024, che l'onere di produrre idonea documentazione attestante la propria situazione reddituale e patrimoniale, come da provvedimento del 22.10.2024. 8
Il predetto, inoltre, non si è neppure personalmente presentato all'udienza di comparizione dei coniugi del giorno
4.12.2023, senza giustificato motivo, avendo anzi il suo procuratore riferito di non essere riuscito a contattarlo.
A ciò è da aggiungere un generale disinteresse del nei CP_1
riguardi del figlio, non avendo il suddetto più preso parte agli incontri presso lo Spazio Neutro dei S.S. di Ragusa, salvo i primi due incontri svoltisi nel dicembre del 2024, né avendo mai corrisposto l'assegno di mantenimento per il minore di euro 200,00 mensili, disposto da questo Tribunale, in via provvisoria e urgente, con ordinanza del
22.10.2024.
Da tutte tali circostanze non può non rilevarsi un'instabilità, una sregolatezza di vita e un generale disinteresse in capo al predetto, che non può non tradursi in un'inidoneità genitoriale, e quindi in una totale incapacità di gestire il regime di affido condiviso.
Riguardo al diritto di visita paterno, appare congruo confermarsi parimenti quanto previsto in seno all'ordinanza ex art. 473bis 22 c.p.c., prevedendosi che gli incontri tra padre e figlio continuino a svolgersi con modalità protette presso lo Spazio Neutro dei Servizi Sociali del Comune di Ragusa, in giorni e in orari da concordarsi tra le parti e la struttura citata, tenuto conto delle circostanze emerse nel corso del giudizio de quo e dell'atteggiamento 9
tenuto dallo stesso che ha mostrato un totale disinteresse e CP_1
un'incapacità di osservanza delle regole impostegli.
Nessun elemento in senso contrario è traibile dall'unica relazione dei S.S. depositata in atti, dalla quale è desumibile una rappresentazione parziale dei fatti, essendosi svolti soltanto due incontri nel dicembre del 2024, ed essendosi riservati gli stessi Servizi di relazionare nel prosieguo, stante l'esiguità di incontri fino a quel momento realizzati.
Lo stesso procuratore di parte resistente, peraltro, pur facendo riferimento a tale relazione, non chiede una modifica delle modalità di espletamento del diritto di visita paterno, limitandosi per il resto a delle contestazioni assolutamente generiche di quanto rappresentato dalla ricorrente.
Quanto al contributo per il mantenimento del minore, da porsi in capo al padre, nessuna contezza si ha in merito all'attività lavorativa e al reddito percepito dal resistente, il quale non ha allegato nulla al riguardo, e non ha neppure adempiuto all'onere impostogli di produrre idonea documentazione sulla propria situazione reddituale e patrimoniale, come già detto in precedenza, mentre la è Pt_1
risultata aver lavorato in passato presso un vivaio e in una casa di cura, mentre in seguito è stata assunta con contratto a tempo determinato presso un'azienda agricola, con una paga di circa euro
1.000,00 mensili. 10
Appare congruo confermarsi, in difetto di elementi sopravvenuti, la statuizione emessa sul punto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c., ovvero euro 200,00 mensili - al netto dell'assegno unico familiare da corrispondersi per l'intero alla madre, in quanto genitore su cui grava in via esclusiva la cura e la gestione del minore -, oltre al
50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
sentito il P.M.;
Dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore delle parti,
[...]
, alla madre, ; Persona_2 Parte_1
dispone che il padre possa vedere il figlio presso lo Spazio Neutro dei
Servizi Sociali del Comune di Ragusa, in giorni ed orari da concordarsi tra le parti e la citata struttura (almeno una volta alla settimana); 11
Pone a carico di l'obbligo di versare alla la Controparte_1 Pt_1
somma di euro 200,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore - al netto dell'assegno Persona_1
unico familiare da corrispondersi per l'intero alla madre -, entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dello stesso.
Condanna il resistente a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso, in Ragusa il 25.07.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti