Versione
18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 137.
L'autore e' obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
L'autore e' obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
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- 1. La divulgazione dell'immagine altrui senza autorizzazione determina l'obbligo di risarcire il danno non patrimonialeRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 15 ottobre 2019 · 10.801773
[…] Inoltre, il diritto all'immagine è anche tutelato dalle leggi speciali e, in particolare, dall'articolo art. 147 delle disp. att. c.p.p., riguardante le riprese audiovisive dei dibattimenti, dall'art. 10 del c.c., dall'art. 137 della legge n. 633/1941 che tutela l'immagine e il diritto d'autore, nonché dall'art. 96 e dall'art. art. 97 del codice privacy, che proteggono i dati personali. […]
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