Articolo 137 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 136Articolo 138
Versione
18 dicembre 1942
Art. 137.

L'autore e' obbligato:
1) a consegnare il testo dell'opera qualora questa non sia stata pubblicata per le stampe;
2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente