Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 22542/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati: dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 22542/2024 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale presentato da (C.F. Parte_1
nei confronti di (C.F. ) ex art. C.F._1 Controparte_1 C.F._2
473 bis 12 ss. c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26.10.1996, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di San Donà di Piave (VE) al n. 115, parte II serie A, anno 2016;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, all'udienza del 18.03.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nel verbale d'udienza;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori: il regime di affidamento esclusivo della minore alla madre, condiviso dalle parti, appare ragionevole alla luce dell'estrema conflittualità tra le parti che potrebbe determinare una paralisi in relazione alle scelte di ordinaria amministrazione della minore;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA
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ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti nelle loro conclusioni congiunte e di seguito integralmente riportate:
“-dichiararsi la separazione personale delle parti;
-disporsi l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
-disporsi il collocamento prevalente della figlia minore presso la residenza materna;
-assegnarsi la casa familiare sita in San Donà di Piave vicolo Rosa 9 alla madre per ivi dimorare con la figlia minore;
la madre sosterrà conseguentemente le utenze della casa;
-disporsi che, salvo diverso accordo, il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo i modi e i tempi indicati dal Servizio Sociale di San Donà di Piave, stante la misura cautelare penale a carico del padre;
-imporsi al padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, l'assegno pari ad € 250, oltre rivalutazione ISTAT, a titolo di contributo ordinario indiretto al mantenimento della figlia;
l'assegno verrà aumentato ad
€ 350, oltre rivalutazione Istat, a decorrere dal gennaio 2026;
-le spese straordinarie della minore, così come disciplinate dal Protocollo in uso al Tribunale, verranno ripartite al 50% tra i genitori;
-l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre;
-i genitori concordano inoltre sulla prosecuzione del percorso di assistenza del Servizio di NPI a favore della minore;
concordano che la stessa prosegua le attività extrascolastiche finora svolte;
-spese di lite compensate”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 18.03.2025.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
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