Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3614/2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dagli Avvocati Mario D'Aniello e Flavio Brusciano presso il cui studio in Aversa alla via Nobel n. 281 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
tempore e (c.f. CP_2 Controparte_3
) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso cui domiciliano in Napoli, alla via
Diaz n. 11, indirizzo di posta elettronica certificata Email_2
APPELLATI
APPELLANTI INCIDENTALI CONDIZIONATI
NONCHE' CONTRO
p.i. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3
tempore rappresentata e difesa dall'Avvocato Mariagrazia Mele presso il cui studio in
Napoli, alla via G. Recco n. 23 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata Email_3
- 1 -
APPELLATA
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6575/2023 pubblicata in data
27 giugno 2023, notificata in pari data, in materia di risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 26 luglio 2023 e iscritto a ruolo il 28 luglio 2023
[...]
ha impugnato la sentenza n. 6575/2023, pubblicata e notificata in data 27 giugno Parte_1
2023, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance e dei danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito di mancata partecipazione al concorso pubblico VFP1 promosso dal per Controparte_5
l'arruolamento volontario nell'esercito italiano nell'anno 2011.
1.1. L'appello è stato affidato a quattro motivi, oggetto di successivo esame, all'esito dei quali ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecutività della Parte_1 sentenza impugnata, l'annullamento della stessa in quanto contraria a giudicato formatosi sulle precedenti sentenze del Tribunale di Napoli Nord (n. 2171/2021) e della Corte
d'Appello di Napoli (n. 322/2022) e, in ogni caso, la riforma nella parte in cui ha escluso il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a carico del
[...]
, da quantificarsi nella misura di € 50.000,00 o in quella ritenuta congrua, Controparte_1
nonché del danno da perdita di chance da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c., con vittoria sulle spese di lite.
2. In data 27 novembre 2023 si è costituita l' concludendo per Controparte_4
l'inammissibilità dell'appello ovvero per il suo rigetto, con conferma della sentenza di primo grado.
3. In data 30 novembre 2023 si sono costituiti in giudizio con il difensore pubblico il e l' Controparte_1 Controparte_3
di , opponendosi alla sospensione e chiedendo anche loro il
[...] Controparte_3
rigetto del gravame in quanto inammissibile ed infondato.
In subordine hanno riproposto la domanda di manleva verso per l'eventualità CP_4
che l'appello sia accolto, in virtù della polizza assicurativa per responsabilità civile (n.
2398/65/50838102) che l' (ex G. Pascoli) ha stipulato Controparte_3 con la prefata società e vigente dal 24 settembre 2010 al 24 settembre 2011. A tal proposito
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda hanno riferito che l'impresa assicurativa è stata chiamata in causa già dinanzi al Tribunale di Napoli Nord e che la domanda di manleva, riproposta nel giudizio riassunto al Tribunale di Napoli, estende i suoi effetti anche nei confronti del . Hanno Controparte_1 anche ricordato il rigetto dell'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa proposta dalla per tardività della sua proposizione. CP_4
Il e l'istituto scolastico hanno proposto appello incidentale Controparte_1
condizionato all'accoglimento del gravame, nella parte in cui la pronuncia di primo grado ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva del secondo.
Hanno ricordato che gli atti posti in essere dal personale dirigente e docente degli istituti scolastici sono direttamente riferibili al in virtù del rapporto Controparte_1
organico che vi intercorre, per cui nulla è direttamente imputabile alla scuola.
3. In data 27 marzo 2024 il Collegio ha accolto la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado spiegata da parte appellante, ritenendo i motivi d'appello meritevoli di maggiore approfondimento, e l'esecuzione della sentenza di primo grado gravosa per le modeste condizioni economiche del soccombente, costretto a ricorrere al credito bancario per poter dare esecuzione al titolo.
Nel corso del giudizio non è stata svolta attività istruttoria né è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado, consultabile tuttavia dal telematico.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte nel primo dei termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con l'ordinanza del 20 – 28 marzo 2024, all'udienza del
29 gennaio 2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il Consigliere ha riservato la causa in decisione al Collegio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione in riassunzione del 22 febbraio 2022 ha evocato Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli il , Controparte_1
l' , la sua dirigente Controparte_3 CP_6
e l' dopo la sentenza della Corte d'Appello che ha
[...] Controparte_4
riformato, dichiarandone l'incompetenza, la decisione a lui favorevole resa dal Tribunale di
Napoli Nord con sentenza n. 2171/2021 del 16 luglio 2021 di condanna del alla CP_7
somma di € 50.000,00 oltre interessi e spese. Ha dunque nuovamente proposto domanda di
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda risarcimento del danno a seguito dell'errata comunicazione del voto di diploma di scuola media inferiore conseguito il 29 giugno 2005 da parte dell' Controparte_3
(con nota prot. n. 1275 del 12 marzo 2011 a firma del dirigente scolastico dott.ssa
[...]
che ha comportato l'immediata sua esclusione dal concorso promosso Controparte_6
dal rruolamento volontario nell'esercito italiano, nonché una Controparte_8
denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p., avendo la scuola comunicato un voto
(“sufficiente”) diverso da quello (“distinto”) da lui dichiarato nella domanda di arruolamento presentata al Distretto Militare di Napoli – Ufficio Nucleo Concorsi. Per questi fatti, fonte di gravissimo nocumento per sé, ha chiesto d'essere ristorato Parte_1
dalle parti convenute indicando nell'illecito trattamento dei dati personali la condotta lesiva assunta in violazione dell'art. 15 del codice della privacy, lamentando perdita di chance per non aver potuto partecipare alla selezione concorsuale e, a seguito della denuncia penale, neppure ad altri concorsi pubblici. Ha anche allegato un danno biologico per lo stato di malessere conseguitone.
Ha ricordato come il Tribunale di Napoli Nord, riconosciuti e l'istituto Controparte_6 scolastico carenti della legittimazione passiva, abbia accolto parzialmente la sua domanda, condannando il al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
50.000,00 oltre le spese di lite. Ha poi riferito dell'appello proposto dal
[...]
- occasione per l'istante di muovere appello incidentale per ottenere il Controparte_1
risarcimento del danno da perdita di chance, in prime cure dichiarato non provato, così come il danno biologico permanente – esitato nella pronuncia della Corte distrettuale n. 322/2022 che ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord in favore del
Tribunale di Napoli, assorbendo l'esame degli altri motivi dell'appello sia principale sia incidentale.
Riassumendo il giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente ha Parte_1
chiesto la conferma della sentenza n. 2171/2021 del Tribunale di Napoli Nord e la condanna del al risarcimento in suo favore tramite il pagamento di € Controparte_1
50.000,00 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla liquidazione equitativa del danno da perdita di chance e del danno biologico per il cui accertamento ha eventualmente chiesto una consulenza medico-legale, il tutto con il favore delle spese di lite.
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
4.2. Il e l' , costituendosi, Controparte_1 Controparte_3
hanno preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del secondo in quanto il personale - dirigente e docente - degli istituti statali si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della pubblica istruzione dello Stato;
hanno quindi eccepito la prescrizione per un fatto accaduto il 12 marzo 2011, non ritenendo idoneo ad interromperne il decorso il semplice deposito del ricorso in Cancelleria, avvenuto in data 10 marzo 2016.
Nel merito della pretesa avversaria, hanno negato la responsabilità extracontrattuale e stigmatizzato il fatto che l'attore non avrebbe assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2043
c.c., non avendo indicato la condotta (dolosa o colposa) e il nesso causale tra questa e il danno che ne sarebbe dipeso.
Hanno escluso i presupposti per la liquidazione del danno non patrimoniale, essendosi il limitato ad addurre pregiudizi bagatellari, osservando anche che alla perdita di Parte_1
chance abbia contributo lo stesso attore che non ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica onde ottenere, eventualmente con riserva, l'ammissione al concorso, facendo richiamo al capoverso dell'art. 1227 c.c.. Hanno anche richiamato giurisprudenza amministrativa per la quale la mancata impugnazione di un provvedimento amministrativo può essere ritenuto comportamento contrario a buona fede quante volte una reazione tempestiva del danneggiato avrebbe mitigato o eliso il danno.
Per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande risarcitorie, si sono opposti alla quantificazione dei danni effettuata dall'attore ritenendo che il pregiudizio da perdita di chance vada determinato considerando come parametro di riferimento l'utile economico complessivamente realizzabile dal danneggiato (nel caso di specie meno di € 1.000,00 al mese per un solo anno), diminuito del coefficiente di riduzione che dipende dal grado di probabilità di conseguirlo nel caso concreto, ovvero in via equitativa se tale criterio risulti di difficile applicazione. Hanno negato un pregiudizio per ingiusta sottoposizione a procedimento penale, non prevedendo l'ordinamento alcun indennizzo da imputazione rivelatasi infondata a seguito di sentenza di assoluzione e non avendo l'attore documentato costi di difesa sembrando che sia stato lo stesso Pubblico ministero chiedere l'archiviazione al G.I.P.. Hanno opinato l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno biologico e morale per illegittima duplicazione risarcitoria, con richiami alla sentenza delle Sezioni
Unite n. 26972 dell'11 novembre 2008.
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Infine, hanno riproposto domanda di manleva nei confronti della società assicurativa con cui l'istituto scolastico ha stipulato polizza assicurativa per la responsabilità CP_4
civile vigente dal 24 settembre 2010 al 24 settembre 2011, ribadendo quanto oggetto della chiamata in garanzia con l'atto notificato il 10 ottobre 2016 e il fondamento per cui la polizza si estende al . Controparte_1
4.3. nella sua comparsa ha aderito all'eccezione di Controparte_4
prescrizione sollevata dal e dall'istituto scolastico, sottolineando l'inammissibilità CP_1
delle pretese su cui è intervenuto il giudicato e l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non avendo l'attore assolto all'onere della prova di cui all'art. 2043 c.c. in ordine alla condotta pregiudizievole e al nesso tra quest'ultima e il danno, non avendo neanche indicato quali sofferenze fisiche e psichiche abbia concretamente patito.
Ha poi rilevato l'inoperatività della garanzia assicurativa non coprendo la polizza – il cui art. 14/a dedicato a “perdite patrimoniali” sotto la voce “oggetto dell'assicurazione” recita
“La società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge (capitale, interessi e spese) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa la pubblica amministrazione, e derivanti da fatti colposi o negligenti dovuti ad errata, tardiva, incompleta o illegittima applicazione e/o interpretazione di norme di legge, regolamenti e/o disposizioni di enti ed organi della pubblica amministrazione commessi nell'espletamento delle sue funzioni, mansioni e/o incarichi relativi all'attività prestata per conto di istituti scolastici e regolarmente accertati dai competenti organi di controllo” - il rischio in parola e in ogni caso invocando l'art. 20 di questa per il quale “l'assicurazione si intende prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro”.
Ha così concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea a suo parere infondata e non provata, con consequenziale assorbimento della domanda di manleva;
in subordine la dichiarazione dell'inoperatività della garanzia assicurativa;
in via ulteriormente gradata che la manleva al sia contenuta nei limiti pattuiti e del massimale stabilito dalla CP_1
polizza, detratta la franchigia fissa ed assoluta, in ogni caso con vittoria sulle spese di lite.
5. Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 6575/2023 ha rigettato le domande proposte dall'attore, condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 6.800,00 oltre accessori in favore del dell' ed in € Controparte_1 Controparte_3
6.600,00 oltre accessori in favore della Controparte_4
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Il Tribunale ha prima d'ogni altra cosa rilevato che la riassunzione – e la traslatio judici – ha riguardato il solo per cui le restanti parti sarebbero state a torto coinvolte dal CP_7
prosieguo.
5.1. L'eccezione di prescrizione sollevata dal è stata respinta avendo il primo CP_1
giudice ritenuto idoneo all'interruzione del termine l'atto di messa in mora pervenuto all'Istituto Scolastico in data 16 aprile 2011.
5.2. Le pretese risarcitorie del sono state valutate infondate. Parte_1
Quanto al danno da perdita di chance, a parere del Tribunale l'attore non avrebbe dato prova, neanche indiziaria, dell'effettiva possibilità di vincere il concorso, non integrata dalla sola presentazione della domanda di partecipazione;
neanche avrebbe allegato e dimostrato i concorsi pubblici cui avrebbe potuto partecipare nel lasso temporale tra l'iscrizione a suo nome della notitia criminis e l'archiviazione che il P.M. ha richiesto il 6 luglio 2012 per la motivazione che non sussistono estremi di reato, essendo per tabulas esistente la prova dell'assoluta estraneità ai fatti dell'indagato, avendo piuttosto l'istituto scolastico commesso un errore nella comunicazione all'Esercito del voto del diploma di licenza media.
Il danno non patrimoniale nella componente biologica, individuato dal consulente nella misura dell'8 - 10%, non è stato apprezzato ricollegabile all'evento dedotto in causa, mentre nei turbamenti e disagi lamentati dal , manifestati nel trascorrere lunghi periodi Parte_1
in casa tra momenti di rabbia e di crisi depressive, il Tribunale non ha ravvisato la lesione di interessi rilevanti della persona quali la compromissione della serenità e del benessere individuale, la privazione della vita di relazione, la modifica delle abitudini di vita ….
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 26 luglio 2023, a fronte della pubblicazione e della notificazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 27 giugno 2023, dunque rispettando l'art. 325
c.p.c..
L'impugnazione è anche ammissibile avendo l'appellante censurato in maniera adeguatamente analitica i passaggi motivazionali che non ha condiviso, proposto la decisione contraria a sé favorevole, spiegato le ragioni della bontà della soluzione alternativa e del perché vada preferita la propria impostazione rispetto agli argomenti difensivi avversari e a quelli spesi dal decidente stesso in sentenza.
Sussiste dunque la critica sufficientemente specifica e il progetto alterativo di decisione opzionata.
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7. Con il primo motivo d'impugnazione ha censurato la sentenza di Parte_1
primo grado per aver violato il giudicato formatosi a seguito della pronuncia n. 322/2022 della Corte d'Appello di Napoli. L'appellante ha rilevato che i fatti di causa sono stati già oggetto di valutazione dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2171/2021 e che la
Corte d'Appello di Napoli, senza intervenire su di essi che hanno portato alla condanna del al pagamento in suo favore della somma di € 50.000,00, si sarebbe Controparte_1
limitata ad accogliere l'eccezione d'incompetenza territoriale, confermando nel resto la statuizione.
7.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale che abbia deciso una controversia nel merito ritenendo a torto d'essere competente pronuncia una sentenza nulla, travolta dalla statuizione dell'appello che abbia indicato altro giudice munito della potestas decidendi. Dopo la riassunzione si attua sicuramente l'effetto devolutivo ma le statuizioni coinvolte dall'incompetenza dichiarata non hanno alcuna vincolatività per il giudice dinanzi al quale si rinnova il giudizio in primo grado (Cassazione civile sez. III, 26.09.2018, n. 22810). Il giudice d'appello, in ossequio al principio del doppio grado di giurisdizione, una volta riconosciuta la competenza funzionale e inderogabile del c.d. foro erariale ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e dell'art. 6 del R.D.
n. 1611 del 30 ottobre 1933, non ha trattenuto la causa risarcitoria che il ha Parte_1
proposto al né l'ha decisa per ciò che riguarda la controversia tuttora esistente. Al CP_7
§ 6 della decisione n. 322/2022 è testualmente scritto che “Alla rilevata incompetenza del giudice adito in primo grado dal ricorrente deve seguire, previa riforma dell'impugnata sentenza, nella parte in cui ha accolto la domanda contro il l'assegnazione alle parti del termine per CP_1 la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente”, con ampi riferimenti al prefato principio del doppio grado e al divieto di una decisione di merito quante volte il giudice d'appello non coincida con quello che sarebbe stato competente a conoscere il primo grado e non vi sia istanza per la decisione e instaurazione di regolare contradditorio tra le parti sulla questione (con richiami a Cassazione civile, sez. VI – 3, 01.07.2020, n. 13439).
Ciò sia detto nonostante la sentenza della Corte d'Appello non abbia interamente travolto la decisione del Tribunale di Napoli Nord, ma solo la statuizione riguardante il , CP_1
da convenire nella sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il Collegio ha considerato, infatti, come il non abbia impugnato il capo della sentenza del Tribunale di Napoli Parte_1
Nord che ha respinto la sua domanda contro la dirigente CP_6
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La sola statuizione esuberata all'incompetenza è la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva della dirigente scolastica per la quale in accoglimento del terzo motivo CP_6
dell'appello incidentale del , è stata anche rivisitata la statuizione sulle spese. Parte_1
A pagina 14 della sentenza d'appello è chiaramente scritto che “ogni questione afferente all'an
e al quantum della pretesa risarcitoria potrà rilevare unicamente nei rapporti tra il il Parte_1
e . CP_7 CP_4
8. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la liquidazione del danno da perdita di chance per difetto di prova dell'effettiva possibilità di ottenere il risultato sperato.
ha ritenuto che il danno nei prefati termini sia integrato dalla perdita di Parte_1 una posta attiva esistente nel suo patrimonio, consistente nelle sue legittime aspirazioni professionali, dispersa dall'evento lesivo che ha minato la concreta possibilità di vedere realizzato il vantaggio.
Ha ritenuto, con il conforto della giurisprudenza che ha citato, che l'onere della prova a carico del danneggiato in base all'art. 2043 c.c. possa essere assolto anche in via presuntiva, insistendo sulla concreta presenza del comportamento dannoso doloso o colposo, del danno ingiusto e del nesso di causalità tra l'uno e l'altro.
Ha stigmatizzato come il abbia colposamente comunicato il suo Controparte_1 voto di diploma di licenza media in maniera errata (“sufficiente” in luogo di “distinto”) e che proprio l'errore abbia comportato sia la sua esclusione dalla procedura concorsuale essendo il voto una ineludibile condizione di partecipazione, sia la sua sottoposizione ad un procedimento penale per dichiarazioni mendaci, con iscrizione nel registro degli indagati.
8.1. Il motivo è infondato.
Il danno da perdita di chance consiste nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole. Esso si connota essenzialmente per una condizione di “insuperabile incertezza eventistica …, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una legge di connessione causale” (Cassazione civile, sez. III, 27.07.2024, n. 21045).
La perdita di chance è voce di danno distinta da quella da perdita definitiva del vantaggio atteso in quanto la sua essenza è la possibilità di conseguirlo.
Perché essa sia giuridicamente rilevante e la sua compromissione possa costituire un nocumento anche prima (e senza certezza) che quel vantaggio sperato si realizzi, va
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda indagata proprio la connessione – da eseguire secondo un giudizio prognostico - sulle aspettative di successo (in argomento, Cassazione civile, 21.05.2024, n. 14163; Cassazione civile, 26.01.2022, n. 2261; Cassazione civile, 07.10.2021, n. 27287; Cassazione civile,
11.11.2019, n. 28993; Cassazione civile, 19.03.2018, n. 6688; Cassazione civile, 09.03.2018, n.
5641).
Ebbene, nel momento in cui ha ambito alla voce riparatoria del danno derivante Parte_1
dalla lesione del suo interesse a partecipare al concorso (confrontandosi con gli altri concorrenti), per l'accesso alla carriera militare, ovvero della perdita di chance, agendo ai sensi dell'art. 2043 c.c., si è onerato della prova della probabilità di conseguire il risultato finale in percentuale non irrisoria.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata (e ancora prima il Tribunale di Napoli Nord poi riconosciuto incompetente), ha osservato come l'attore – invece - si sia limitato ad allegare che a causa dell'errore nell'indicazione del giudizio finale da parte dell'istituto scolastico nell'ambito di un controllo a campione sui concorrenti gli sia stata impedita la partecipazione al concorso che, in caso di superamento, gli avrebbe assicurato un reddito e l'occasione di fare carriera, ma nulla abbia provato sulle serie possibilità d'essere arruolato.
Al rilievo che si legge nella sentenza impugnata dell'assenza di richieste istruttorie sul punto e dell'omessa produzione finanche del bando di concorso (la cui indisponibilità ha precluso finanche la verifica dei criteri di ammissione e partecipazione), l'appellante non ha elevato alcuna critica.
Nello specifico, declinando il motivo dell'impugnazione, non ha indicato Parte_1
da quale argomento o prova la Corte distrettuale chiamata a ripetere il giudizio dovrebbe trarre, ancorché sulla base di un ragionamento inferenziale, la convinzione che se la scuola avesse correttamente comunicato il voto egli avrebbe con elevata probabilità superato la selezione. Solo con una valutazione probabilistica - ancorché prognostica - significativa sarebbe possibile ritenere che la perdita dell'occasione lucrativa sperata abbia riguardato non una semplice aspettativa di fatto, ma una posta attiva giuridicamente, oltre che economicamente, apprezzabile.
Vero è che il fallimento di un'aspirazione per comportamento illegittimo altrui può essere anche inferito da elementi indiziari che abbiano i connotati dell'art. 2729 c.c., ma neanche dell'assolvimento della prova presuntiva è stata data dimostrazione.
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nella lettura del motivo d'appello è contenuta un'affermazione sostanzialmente tautologica secondo cui la colposa condotta integri di per sé il danno. Si tratta di un ragionamento che non può essere condiviso avendo la Corte regolatrice in plurime occasioni chiarito che l'evento lesivo non va confuso con la condotta che lo ha provocato e il danno non deve esserlo con l'evento dannoso (in tema, Cassazione civile sez. III, 02.09.2022, n. 25886 nella cui motivazione è scritto che la chance, ovvero la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato bene o risultato, non è mera aspettativa di fatto, ma “bene” giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, la cui perdita configura un danno concreto ed attuale per cui la domanda risarcitoria che lo riguarda è anche ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, sostanziandosi nella mancata possibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza non causale ma eventistica).
In altre parole, il non si sarebbe dovuto limitare a dire che la sua domanda Parte_1
d'ammissione è stata cestinata per mancanza del requisito del voto di licenza media, ma avrebbe dovuto anche dimostrare d'avere le doti fisiche e psicoattitudinali, oltre agli eventuali ulteriori requisiti richiesti dal bando, di cui non ha neppure offerto la copia, per poter accedere alla carriera militare. Avrebbe anche potuto documentare che, a fronte del numero delle domande pervenute, la possibilità d'essere compreso nel novero dei posti a concorso era elevata. Invece nulla di ciò ha ritenuto d'offrire alla valutazione giudiziale, avendo aderito, nel corso del primo grado del giudizio, alla richiesta di rinvio per conclusioni sulla base della sola documentazione acquisita in atti.
Il ragionamento del Tribunale in parte qua è perciò condivisibile perché si conforma a vasta giurisprudenza - anche amministrativa - che ha osservato come al fine di ottenere il risarcimento per perdita di una chance è necessario che il danneggiato dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno e provi, conseguentemente, la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. La necessità di provare l'esistenza di consistenti probabilità di successo per conseguire il risarcimento del danno per perdita di chance risiede nella patente verità che non possono ammettersi al ristoro mere possibilità di successo statisticamente non
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda significative. Pertanto la domanda di risarcimento del danno a titolo di perdita di chance non può essere accolta qualora il danneggiato non dimostri, anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, l'esistenza dei concreti presupposti per la realizzazione del risultato sperato, ossia una probabilità di successo statisticamente valutabile con giudizio prognostico ex ante, in base agli elementi di fatto da lui forniti.
Ebbene, anche allo scrutinio della Corte nulla emerge, per non dire che il motivo d'appello neanche si confronta con questa insuperata ratio decidendi del giudice di prime cure.
9. Nel terzo motivo di appello è stata censurata la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Parte_1
ha insistito nel diritto ad essere ristorato del danno per l'illecito trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2050 c.c. richiamato testualmente dall'art. 15 del codice in materia di protezione dei dati personali. L'errata comunicazione del suo voto di maturità all'origine dell'esclusione dal concorso e dell'apertura di un procedimento penale a suo carico ha infatti riguardato un dato personale illegittimamente trattato. La cosa avrebbe procurato di per sé sola un danno alla reputazione, oltre ad avere ingenerato uno stato di stress con ripercussioni di natura biologica temporanea e permanente sotto forma di disturbo di adattamento, rilevato in sede medico-legale, stimato nella misura dell'8 - 10% di I.P..
9.1. Il motivo è parzialmente fondato.
Il patema d'animo sofferto dal per le conseguenze lesive originate dal trattamento Parte_1
errato di un suo dato personale è stato indicato dai suoi difensori risarcibile ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003 e per traslazione ai sensi dell'art. 2050 c.c.. In ogni caso per l'illegittima condotta è stata invocata la lex aquilia de damno.
La domanda risarcitoria è stata proposta sia per il ristoro del danno biologico, declinato nella sua versione di danno psichico, sia di quello danno morale.
I temi controversi implicano la soluzione di questioni di grande complessità che necessitano di dare soluzione al quesito se nei casi in cui la legge prevede il risarcimento del danno, è autonomamente risarcibile il patema d'animo lamentato e quale soglia minima di “serietà”
e “gravità” debba raggiungere la lesione.
Entrambi i temi, poi, pongono il dilemma della prova e del suo onere.
Occorre tentare di rispondere con ordine ai superiori temi.
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La disciplina giuridica di riferimento coinvolge dati personali, ancorché non sensibili né giudiziari, e non può negligere la natura giuridica del data controller che, in quanto pubblico
(l'istituto scolastico demandato della verifica a campione della veridicità di quanto dichiarato da un concorrente in un bando d'arruolamento presso il ), Controparte_5
deve utilizzare i dati in modo tale che il loro trattamento sia finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente (art. 19, comma 1, codice della privacy). Il caso di specie riguarda un caso di finalità istituzionale del trattamento dei dati. Se la finalità non è stata dunque tradita, e non lo è stato, è però pacifico tra le parti (anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) che sia stato compiuto un errore nella comunicazione del voto e che da esso siano derivate due conseguenze a carico del D'Aniello: l'esclusione dal concorso in assenza del requisito necessario e la comunicazione della notitia criminis alla magistratura inquirente.
I principi generali relativi alle modalità di trattamento ed ai requisiti dei dati, recati dall'art. 11 del d.lgs. n. 196/2003, paiono direttamente coinvolti (oltre al riferimento testuale contenuto in citazione si applica il principio iura novit curia). Essi hanno carattere generale per cui trovano applicazione in riferimento a tutti i trattamenti, pubblici e privati.
Appurata la condotta e sussunta la fattispecie concreta nella norma astratta il primo tema controverso è la tipologia di danno-conseguenza lamentato.
9.2. Esso è stato descritto come un disagio e un patema che avrebbe addirittura procurato un danno biologico sub specie di danno psichico descritto dal C.T.U. dott. Persona_1
officiato dal Tribunale di Napoli Nord, in termini di disturbo di adattamento,
[...]
stress, ansia e umore depresso.
Il Tribunale ha convincentemente escluso, per la multifattorialità dei rischi che possono avere esposto il periziato, a maggior ragione in periodo covid quando ne è stato condotto l'esame, e per la natura sicuramente transitoria del disagio provocato da un fatto transeunte
(l'arruolamento avrebbe avuto la durata di un solo anno;
l'iscrizione nei registri degli indagati è cessata a luglio 2012, ossia poco più di un anno dopo il suo principio a marzo
2011), che il danno biologico medicalmente accertato possa francamente connettersi, come conseguenza immediata e diretta, ai fatti per cui è causa.
Ad analoghe conclusioni era già pervenuto il Tribunale di Napoli Nord quando ha osservato, con valutazione ripetibile ove condivisa dal giudice competente, che la sofferenza per un periodo temporale limitato di disturbo di adattamento, stress, ansia e umore depresso
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda non integra alcuna lesione medicalmente accertabile con carattere di stabilità e che sia piuttosto un danno transitorio legato ad una sofferenza contenuta in un tempo limitato che non può dirsi assurta a vera e propria malattia.
Con simile conclusione concorda sicuramente il Collegio.
Nessun argomento contrario l'appellante ha offerto e neanche la prova documentale permette di condividere la pretesa.
9.3. Il Tribunale di Napoli ha anche escluso la ristorabilità del danno morale soggettivo, cui non ha annesso né idonea consistenza né valida prova di reale esistenza e ha richiamato l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 26972 dell'11 novembre
2008) per le quali il danno morale soggettivo è irrisarcibile non integrando in sé una
“categoria concettuale” (per la rilevanza del principio in caso di domanda di danni da trattamento dati personali, Cassazione civile, sez. III, 01.02.2024, n. 3013).
Sennonché l'articolato ragionamento svolto in sentenza non conforta l'esclusione di un danno non patrimoniale conseguito ad un disagio personale e sociale che sia a sua volta ascrivibile all'errato trattamento del dato.
La consulenza medico-legale e tutta la certificazione agli atti hanno - al contrario - documentato che l'indomani dell'esclusione dalla procedura di arruolamento il giovane abbia patito vergogna di sé e avvilimento per il fatto d'essere considerato Parte_1
alternativamente un millantatore o un bugiardo e che la cosa lo abbia esposto ad isolamento sociale. Si tratta di danni – conseguenza che coinvolgono l'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003 in quanto effetto del trattamento di dati personali, per le ragioni espresse al § 9.1..
In termini generali, va rammentato che nel paradigma dell'art. 2043 c.c. che delinea la struttura dell'illecito aquiliano, il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione. Il superamento della teorica del c.d. “danno evento”, elaborata compiutamente dalla sentenza n. 184/1986 della Corte costituzionale in tema di danno biologico, è frutto di successive elaborazioni giurisprudenziali ormai acquisite e ben presenti al giudice di prime cure laddove ha ragionato del fatto che il danno reclamato dal vada dimostrato come Parte_1
un danno conseguenza e non in re ipsa (Cassazione civile, sez. III, 18.02.2020, n. 4005) e che
“Pertanto, la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito dovrà essere oggetto di allegazione e prova” (Cassazione civile, n. 372/1994, oltre le sentenze gemelle della
Cassazione SS.UU. n. 26972, n. 26973, n. 26974 e n. 26975/2008 he segnano l'approdo del
- 14 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda diritto vivente in tema di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. secondo cui “gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva ... consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue…”). Nell'alveo dell'art. 2043 c.c. va ricondotto anche il danno indicato dall'art. 2059 c.c., nel senso che tale ultima norma non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì “regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.” (Cassazione civile, 09.04.2009, n. 8703 che, nel ribadire che in una lettura costituzionalmente orientata, l'art. 2059 c.c., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, è norma di rinvio “ai casi previsti dalla legge - e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno - ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presidiati dalla tutela minima risarcitoria” precisa, per la seconda ipotesi, che “la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave - e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale - e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario”).
Il punto è allora verificare se il danno prospettato dal abbia la consistenza per Parte_1
accedere al ristoro e se, ancora prima, possa o meno dirsi provato.
Giova precisare che mentre la “gravità” della lesione attiene al momento determinativo dell'evento dannoso, quale incidenza pregiudizievole sul diritto/interesse selezionato (dal legislatore o dall'interprete) come meritevole di tutela aquiliana, e la sua portata è destinata a riflettersi sull'ingiustizia del danno, che non potrà predicarsi tale in presenza di una minima offensività della lesione stessa, la sua “serietà” attiene alle conseguenze della lesione e all'effettività della perdita subita (il c.d. danno - conseguenza).
A questa duplice valutazione non si sottrae il danno de quo vertitur, avendo la Corte regolatrice osservato come “il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003, n. 196, art. 15, (c.d. codice della privacy) non si sottrae alla verifica di «gravità della lesione»
- 15 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
(concernente il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, quale intimamente legato ai diritti ed alle libertà indicate dall'art. 2 del codice, convergenti tutti funzionalmente alla tutela piena della persona umana e della sua dignità) e di «serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), che, in linea generale, si richiede in applicazione dell'art. 2059
c.c., nelle ipotesi di pregiudizio inferto ai diritti inviolabili previsti in Costituzione. Ciò in quanto, anche nella fattispecie di danno non patrimoniale di cui al citato art. 15, opera il bilanciamento … del diritto tutelato da detta disposizione con il principio di solidarietà - di cui il principio di tolleranza è intrinseco precipitato - il quale, nella sua immanente configurazione, costituisce il punto di mediazione che permette all'ordinamento di salvaguardare il diritto del singolo nell'ambito di una concreta comunità di persone che deve affrontare i costi di una esistenza collettiva” (Cassazione civile, sez. III, 15.07.2014, n. 16133).
Ebbene, il Tribunale ha dubitato proprio della “serietà” del pregiudizio, pervenendo a ritenere che non sia risarcibile alcuna perdita di utilità, ancorché essa possa essere derivata da una lesione abbia potuto superare la soglia di offensività. Ha invero ragionato diffusamente dell'insussistenza di un danno in re ipsa che riguarda sia le ipotesi di lesione di diritti inviolabili, sia le ipotesi in cui il risarcimento del danno non patrimoniale sia previsto espressamente dalla legge (in tema di tutela della privacy: Cassazione civile,
26.09.2013, n. 22100; Cassazione civile, 26.05.2009, n. 12242). Si legge nella decisione un chiaro riferimento alla giurisprudenza sulla “soglia di risarcibilità” del danno non patrimoniale che ha sostenuto l'esigenza di arginare la “proliferazione delle c.d. liti bagatellari” e di operare il “bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza”, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Così in quanto “Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)” (è il principio de minimis non curat praetor che guida anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo allorché si conforma al criterio del “pregiudizio significativo” ogni qual volta deve procedere ad esaminare l'accesso alla giurisdizione internazionale).
Anche nell'esegesi di “gravità” e “serietà” della lesione allegata per ottenere il ristoro del danno non patrimoniale, dunque, va considerata sia la forza pervasiva del principio di solidarietà, sia il tema della prova che non soffre deroga neanche nei casi i cui il legislatore
- 16 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda abbia accordato ad un dato diritto/interesse il rimedio risarcitorio del danno non patrimoniale (con il limite costituito dall'art. 185 c.p.p.).
9.4. Occorre dunque, per dirimere il caso, fare una rassegna degli elementi salienti per rendere, in base ai superiori insegnamenti, la decisione sul punto:
- la domanda di reclutamento risale al 7 gennaio 2011; all'epoca il non aveva Parte_1
ancora compiuto l'età di venti anni;
nel compilare la domanda il giovane ha auto- dichiarato il voto della sua licenza media conseguita a maggio 2005;
- dell'informativa della notizia di reato trasmessa a marzo 2011 egli è stato reso edotto da agenti di Polizia Municipale recatisi nel suo domicilio per informarlo anche dell'esclusione dalla procedura di arruolamento (fatto riferito dai documenti anche sanitari e non contestato dalle parti in causa);
- la richiesta del Pubblico ministero di archiviazione per essere infondata la notitia criminis risale a luglio 2012; alla stessa epoca risale la rettifica in autotutela sull'accertamento del titolo di studio dall'Istituto Comprensivo Statale Giovanni Pascoli;
non è noto se entrambe le cose sono state compulsate tramite un legale officiato dal giovane ma è verosimile che così sia stato, così potendosi spiegare la sinergia temporale tra i due eventi;
- il primo episodio depressivo maggiore patito dal è stato certificato a ottobre Parte_1
2011 (quasi dieci anni prima del covid che sicuramente può avere acuito un disagio pregresso) e vi è una ampia pletora di certificati del neurologo che ha avuto in cura il giovane, tutti a firma del dott. (10 ottobre 2011, 3 dicembre 2011, 7 Persona_2
marzo 2012, 14 giugno 2012, solo per restare a quelli nel periodo scrutinato).
Vi sono dunque ampi riferimenti clinici a proposito del fatto che l'evento di danno in oggetto abbia procurato conseguenze sulla personalità del , in tutta la sua storia Parte_1 clinica, anche più recente, descritto affetto da sindrome ansioso – depressiva reattiva, aggravata dalle vicissitudini giudiziarie a lui per altro oscure. Il professionista sanitario ha spiegato come la preoccupazione e l'incertezza che ha così profondamente scosso la personalità del suo paziente sia stata conseguenza del non riuscire costui a comprendere quale suo comportamento potesse avere causato l'imputazione di falsità e mendacio. Per altro la preoccupazione – del tutto “normale” in un giovane inoccupato - è stata anche altra, ossia che l'accusa, ancorché infondata, potesse comprometterne le possibilità d'essere assunto, specie presso Pubbliche amministrazioni.
- 17 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Vi è quindi dimostrazione che le conseguenze dell'evento sulla persona del siano Parte_1
state sia “serie”, sia “gravi” e che esse siano conseguenza immediata e diretta del trattamento errato di un suo dato personale in una comunicazione tra Amministrazioni dello Stato.
9.5. L'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003 prevede che chiunque è tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 2050 c.c., il danno ad altri cagionato “per effetto del trattamento di dati personali” aggiungendo al capoverso che il “danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11”.
La sintassi del legislatore lascia ritenere che la risarcibilità del danno non patrimoniale non
è confinata alle ipotesi di pregiudizio conseguente ai fatti incriminati dalle disposizioni previste dallo stesso codice della privacy (art. 167, sul trattamento illecito di dati), ancorché per l'accesso al ristoro sia ineludibile la verifica di “gravità” della lesione e “serietà” del danno di cui si è già detto. È lo stesso citato art. 11, infatti, che esclude dalla risarcibilità i casi di trattamento effettuato per scopi esclusivamente personali e rispetto a dati non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione, ma anche il trattamento eseguito da soggetto non annoverabile tra le figure, di titolare e responsabile, tipizzate dagli artt. da 28 a 30 del codice. Per tutte le ipotesi (sia cadenti sia escluse dal perimetro del codice sulla privacy) in ogni caso, la ristorabilità del danno non patrimoniale impone che la condotta che l'ha procurato si connoti di antigiuridicità secondo le comuni regole della responsabilità aquiliana. Ciò vuol significare che non è, neanche nella prima ipotesi, legittima l'allegazione di un danno in re ipsa (Cassazione civile sez. III, 03.07.2014, n. 15240).
Per quanto detto al § 9.4. il Collegio è persuaso che non si verta né in caso di condotta colposa scriminata né che si possa riconoscere un ristoro per un pregiudizio solo ipotetico.
L'indicazione permette di sussumere il danno de quo nell'ambito di quelli protetti dalla norma in coerenza con le sue finalità che annette giusta priorità alla tutela “dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona” oltre che della riservatezza e della identità personale e morale del soggetto, verso cui convergono l'art. 2 della Carta fondamentale e l'omologo del codice sulla privacy.
In tale contesto, avendo i fatti dimostrato un errato trattamento di un dato personale, riverberato in una lesione ingiustificata al suo titolare, al Collegio sembra altrettanto dimostrata dalla documentazione formata in epoca coeva la sofferenza soggettiva del
, sia intima sia relazionale, che ne ha causato uno scadimento della condizione di Parte_1
vita e un'incertezza per il futuro occupazionale, almeno per il tempo in cui non è stato chiaro
- 18 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda a tutti che l'incolpazione era priva di fondamento e allo stesso che nulla più Parte_1
avrebbe potuto compromettere la sua possibilità d'accedere a qualunque selezione, anche pubblica.
Nella specie, nella liquidazione del danno non patrimoniale al , può farsi un Parte_1
richiamo alla consulenza medico-legale eseguita nel giudizio tra le stesse parti dinanzi al giudice dichiarato poi incompetente ma valutabile almeno come prova atipica, non per la componente di danno biologico ma solo per quella di sofferenza morale.
Considerata la giovane età dell'attore (vent'anni) e la qualità delle sue sofferenze che, ove stabilizzate in una patologia avrebbero inciso sulla sua I.P. nella misura compresa tra l'8 e il
10%, la misura del danno morale “puro” può essere equitativamente indicata in € 15.000,00 che appare congrua rispetto al tipo di sofferenza e alla sua durata.
Su tale somma sono dovuti gli interessi e la rivalutazione per montanti inflattivi dall'equivalente devalutato all'epoca dei fatti fino all'attualità.
10. Nel suo appello incidentale condizionato l' ha Controparte_9 chiesto alla Corte di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, su cui è mancata una testuale statuizione dal primo giudice.
10.1. Il motivo è fondato.
La Corte osserva come la domanda risarcitoria su cui il Tribunale ha comunque statuito è stata realmente riferita al solo per le ragioni che sono state riportate al § 5. CP_7
Ad esse, ossia al fatto che la traslatio judicii ha riguardato solamente il dicastero, si aggiunga che per quanto l'art. 21 della legge n. 59/1997 e ancora prima l'art. 4 del d.P.R. n. 233/1998 abbiano dotato le istituzioni scolastiche di personalità giuridica loro riconoscibile al ricorrere dei requisiti prescritti, non è ipotizzabile la relazione vigente tra esse e l'Amministrazione statale centrale come di natura intersoggettiva. Gli istituti scolastici, pur se dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica e organizzativa, sono del tutto compenetrati nell'organizzazione dello Stato, cui è rimasta attribuita la funzione amministrativa dell'istruzione, assieme alla gestione del relativo servizio. Per questo motivo gravano sull'Amministrazione centrale dello Stato le funzioni e i compiti in materia di ordinamenti scolastici, di programmi scolastici, di organizzazione generale dell'istruzione scolastica e di stato giuridico del personale, tutte atte a salvaguardare l'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione. Eco ne sia anche l'art. 2 del d.P.R. n. 275/1999, di attuazione della riforma scolastica, da cui si mutua che la soggettività giuridica – di cui la
- 19 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda legittimazione sostanziale e processuale sono corollario - attengono soltanto al piano della riconosciuta autonomia funzionale (titolo 1, capo 2: autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo). Le funzioni amministrative, che sono quelle che riguardano la fattispecie, così come la gestione del servizio istruzione (titolo 2), rimangono funzioni statali per cui gli istituti agiscono in immedesimazione organica con l'Amministrazione centrale (in tema, Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1769 del 20 marzo
2018; Cassazione civile, sez. lav., n. 6372 del 21 marzo 2011; Cassazione civile, sez. lav., n.
20521 del 28 luglio 2008 che si sono occupate anche della rappresentanza e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato;
Cassazione civile, sez. lav., 6460 del 17 marzo 2009 in materia di dirigenza delle istituzioni scolastiche;
per le conseguenze in tema di responsabilità risarcitoria per gli illeciti posti in essere dal personale Cassazione civile, 10 maggio 2005, n.
9752).
Orbene, l'attività amministrativa che ha originato il danno è direttamente ascrivibile al e a tale affermazione si lega la già riconosciuta estraneità alla lite della persona CP_7 fisica della dirigente. Di conseguenza, va estromesso dal giudizio anche l'
[...]
(Cassazione civile, sez. lav., n. 6372 Controparte_3 CP_3 del 21 marzo 2011; Cassazione civile, sez. lav., n. 20916 del 18 luglio 2023; Cassazione civile, sez. lav., n. 34605 del 27 dicembre 2024).
11. Il a chiesto, riproponendo la domanda formulata con la citazione per chiamata CP_7 di terzo notificata il 10 ottobre 2016 nel giudizio illo tempore celebrato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord che è poi proseguito dinanzi alla curia partenopea, d'essere manlevato dalla con cui l'istituto scolastico ha stipulato la polizza in atti – n. 2398/65/50838102 CP_10 valida dal 24 settembre 2010 al 24 settembre 2011 - denominata “Polizza Responsabilità
Civile Rischi Diversi”, la quale in base all'art. 13 delle condizioni generali, copre la responsabilità civile del personale dipendente per i danni involontariamente cagionati a terzi.
11.1. La domanda di manleva è fondata.
Il fatto che la polizza includa il M.I.U.R. dipende direttamente dalle considerazioni svolte al paragrafo precedente (§ 10.1.). La Corte regolatrice ha infatti in plurime occasioni chiarito che “In tema di assicurazione contro gli infortuni e/o a copertura della r.c., la circostanza che la direzione didattica di un istituto scolastico stipuli una polizza a garanzia della responsabilità civile per danni dei quali lo stesso stipulante non può essere chiamato a rispondere (in ragione del fatto che,
- 20 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
ex lege, legittimato passivo delle richieste di risarcimento per danni derivanti da condotte di alunni o di personale scolastico è soltanto il , fa sì che il giudice del merito debba porre in essere una CP_7 scelta interpretativa basata sull'art. 1367 c.c. che consenta di attribuire al contratto un effetto, anche
e soprattutto con riferimento alla disposizione di cui all'art. 1891 c.c., piuttosto che a negarglielo”
(Cassazione civile, sez. III, 31.01.2018, n. 2335; analogamente Cassazione civile sez. III,
19.02.2016, n. 3275).
11.2. A dire della compagnia la garanzia sarebbe inoperante in quanto gli eventi CP_10
assicurati sono testualmente indicati in morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi coperti. Il danno patrimoniale derivato da fatto colposo o negligente per errata, tardiva, incompleta applicazione e/o interpretazione di norme di legge, regolamento, disposizioni di enti od organi della Pubblica amministrazione o connessi all'espletamento di funzioni, mansioni incarichi relativi all'attività prestata per conto di istituti scolastici sarebbe dunque escluso.
Tuttavia, la voce risarcitoria che ha trovato accoglimento è quella di danno non patrimoniale per un'attività dell'istituto che non ha riguardato alcuna interpretazione di norme d'ogni rango né destinata alla stessa scuola, bensì ad un terzo, già studente nel plesso, del quale è stato erroneamente trattato un dato personale.
Ne consegue che, con la franchigia indicata, è dovuta la garanzia per le somme che il
è obbligato a risarcire al . CP_7 Parte_1
12. Con il quarto motivo di impugnazione ha censurato la sentenza di Parte_1
primo grado nella parte in cui l'ha condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' chiamata in causa dall'istituto scolastico e dal Controparte_4 CP_1
per essere manlevati in caso di condanna al risarcimento del danno.
12.1. Il motivo è assorbito.
La riforma della sentenza importa il ricalcolo delle spese dell'intero giudizio.
Invero, la Corte conosce ed applica il principio per il quale la riforma, in tutto od in parte, della sentenza impugnata importa, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, la necessità che siano nuovamente regolate le spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale
(Cassazione civile, sez. III, 12.04.2018, n. 9064).
- 21 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Ebbene, esse seguono la soccombenza che appartiene al al quale competono le CP_7
spese verso l'attore per l'intero giudizio.
Tra costui e le restanti parti verso cui la lite si è definita precedentemente quelle del presente grado possono essere compensate.
La liquidazione è eseguita in base al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche, da ultimo con il D.M. 13 agosto 2022 n. 147, considerato lo scaglione di riferimento (III).
Di esse è dovuta la distrazione in favore degli Avvocati Mario D'Aniello e Flavio Brusciano che se ne sono dichiarati antistatari nella citazione in appello.
Poiché la compagnia chiamata in causa è tenuta alla manleva verso il , accedere CP_1
ad essa anche la parte relativa alle spese.
Tra costoro le spese meritano d'essere compensate per la posizione analoga assunta nel giudizio. Altrettanto dicasi per l'Istituto Scolastico cui la riassunzione è stata notificata solo per ragioni processuali.
P.Q.M
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in accoglimento dell'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6575/2023 pubblicata in data 27 giugno 2023, notificata in pari data, condanna il
[...]
in persona del pro tempore a Controparte_1 CP_2 risarcire a il danno morale procurato tramite il pagamento della Parte_1
somma liquidata all'attualità di € 15.000,00 su cui calcolare gli interessi al tasso legale prima devalutandola alla data dell'evento lesivo (marzo 2011) rivalutandola di anno in anno fino alla presente statuizione, con gli ulteriori interessi al tasso legale fino al soddisfo;
⎯ condanna il in persona del Controparte_1
pro tempore al pagamento delle spese del giudizio che liquida, per il primo grado CP_2 in € 6.800,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 3.966,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre agli Avvocati Mario D'Aniello e Flavio Brusciano che se ne sono dichiarati antistatari;
⎯ dichiara tenuta a manlevare, oltre la franchigia, il di Controparte_4 CP_1
quanto tenuto a corrispondere in favore di per i capi che precedono;
Parte_1
- 22 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
⎯ compensa tra tutte le restanti parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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