Ordinanza collegiale 9 giugno 2020
Ordinanza collegiale 20 luglio 2020
Sentenza 9 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 7 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/10/2020, n. 10301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10301 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2020
N. 10301/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02246/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2246 del 2020, proposto da
RA AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CA LI, DI IT non costituite in giudizio;
per l'annullamento ex art. 116 c.p.a.
del silenzio-rigetto dell’Amministrazione resistente sull’istanza di accesso agli atti inviata a mezzo pec dalla ricorrente in data 02.01.2020, volta ad ottenere la documentazione inerente al “Progetto Pilota Nazionale congiunto tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero per la Famiglia e la disabilità di mamme-docenti con figli disabili art. 3 comma 3 L. 104/92 - la corresponsabilità educativa Scuola Famiglia come risorsa per la realizzazione dei Progetti di vita delle studentesse e degli studenti con disabilità-A.S. 2019/2020”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente sostiene di aver inviato formale istanza di partecipazione per l’a.s. 2019/20 al progetto pilota nazionale avviato congiuntamente tra il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero per la Famiglia e la Disabilità in favore delle mamme e docenti con figli disabili ai sensi dell’art. 3, co. della l. n. 104/92 dal titolo “La corresponsabilità educativa Scuola Famiglia come risorsa per la realizzazione dei Progetti di vita delle studentesse e degli studenti con disabilità”.
Non avendo ricevuto alcuna risposta in merito e non essendo riuscita a reperire alcuna informazione sull’esito del progetto, con istanza del 2 gennaio 2020 indirizzata al Ministero resistente ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, la ricorrente ha chiesto l’accesso ai seguenti atti:
- Nota prot. N° 40512 del 12/09/2019 relativa al progetto pilota rilasciata dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del MIUR;
- decreti di approvazione del progetto pilota;
- copia delle istanze prodotte e tutti i nominativi delle istanti nonché i requisiti di accesso richiesti dal bando riportati negli stessi decreti per l’anno scolastico 2018/2019 e 2019/20;
- graduatoria finale con i criteri di valutazione e la scheda degli eventuali soggetti che precedono o che sono in posizione postuma rispetto all’istante in riferimento ai criteri validati da parte del Ministero dell’Istruzione e il Ministero per la Famiglia e la disabilità con l’approvazione del Dirigente o del Preposto dell’USR Sicilia o di altro soggetto delegato dal M.I.U.R.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio eccependo, preliminarmente, l’incompetenza del T.A.R. Lazio, attesa la portata limitata alla provincia di Agrigento del progetto in parola, insistendo comunque per la reiezione del gravame in quanto infondato.
Con atto depositato il 28 maggio 2020, parte ricorrente ha replicato all’eccezione di rito ed alle conclusioni della difesa erariale, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Con l’ordinanza n. 8352/2020 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami avvenuta con la pubblicazione sul sito del M.I.U.R. in data 31 luglio 2020.
Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Occorre in primo luogo delibare l’eccezione di incompetenza, sollevata dalla difesa erariale, con la quale è stata paventata l’applicabilità dell’art. 13, co. 1 c.p.a., con conseguente devoluzione della controversia al T.A.R. Sicilia, nella considerazione che il progetto in parola avrebbe prodotto degli effetti limitati alla sola Provincia di Agrigento.
L’eccezione è infondata e va disattesa.
L’oggetto dell’odierno giudizio instaurato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non è costituito dall’impugnazione del provvedimento conclusivo relativo al progetto in parola, quanto piuttosto dai provvedimenti taciti di silenzio-rigetto che si sono formati a seguito dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente sia nei confronti del Ministero che dell’U.S.R. Sicilia.
Del resto, è lo stesso art. L’art. 25, co. 2 della legge n. 241/90 a prevedere che la richiesta di accesso agli atti “ deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente ”. Sul punto, dunque, nessuna contestazione pare potersi muovere nei confronti dell’odierna ricorrente che, chiedendo l’ostensione dei documenti relativi al progetto pilota in parola, attesa la natura degli atti anelati, ha interessato sia il Ministero che l’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia i quali, restando inerti, hanno determinato la formazione del silenzio-rigetto oggi impugnato davanti a questo Tribunale.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La mancata ostensione della documentazione richiesta appare essere illegittima alla luce di quanto enunciato dagli artt. 22 e ss. della legge generale sul procedimento amministrativo, venendo in rilievo, nel caso di specie, un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente a conoscere gli atti della procedura relativa al progetto in argomento alla quale la stessa ha chiesto di partecipare con apposita istanza anch’essa rimasta priva di riscontro.
Per quanto precede, non ravvisandosi nessuna delle fattispecie impeditive di cui all’art. 24 della legge n. 241/90, e non avendo le Amministrazioni eccepito nulla in merito, il ricorso deve trovare accoglimento con conseguente obbligo delle stesse ad esibire i documenti chiesti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni resistenti di esibire i documenti chiesti entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza.
Condanna in solido le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi 1.000,00 (mille/00) Euro, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Daniele Profili, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO
Con ordinanza collegiale n. 13111 pubblicata in data 07/12/2020 è stata effettuata sulla sentenza n. 10301 pubblicata il 09/10/2020 la correzione di seguito indicata: dispone che nella sentenza n. 10301 pubblicata il 09.10.2020: laddove si legge in dispositivo “Condanna in solido le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi 1.000,00 (mille/00) Euro, oltre accessori di legge”, si legga: “Condanna in solido le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore della ricorrente, che liquida in complessivi 1.000,00 (mille/00) Euro, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.