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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 12261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12261 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7301 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza del 15.05.2023 e vertente
T R A
in persona del l.r.p.t; , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
Con gli avv.ti Giuseppe Zappia e Alessia Brandoni che li rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti a margine all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Via Otranto n.23
OPPONENTI
E
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Con l'avv. Fulvio Francucci che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Tomacelli n. 107
OPPOSTO
n.q. di procuratore di in persona del l.r.p.t. Controparte_2 Controparte_3
Con l'avv. Fulvio Francucci che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via delle Milizie n. 38
INTERVENUTO
n.q. di procuratore di Controparte_2 Controparte_4 in persona del l.r.p.t.
[...]
Con l'avv. Claudio Mauriello che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via del Tempio n.1
INTERVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con decreto ingiuntivo n. 26634/2017, notificato alle parti opponenti alle date 20, 21, 22 e 23 dicembre 2017, il Tribunale di Roma, su ricorso di ingiungeva alla Controparte_5 [...]
e ai Sigg.ri n proprio, Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 il pagamento della somma di € 34.830,85 oltre agli interessi legali e contrattuali, alle spese per
[...]
€ 286,00 ed ai compensi della procedura monitoria liquidate in €. 1.305,00, autorizzando altresì la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 1°/ 2° comma c.p.c.
Deduceva la ricorrente in sede monitoria:
- che la era creditrice nei confronti della di della Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 34.830,85, di cui € 19.115,16 quale saldo debitore del conto corrente n. 7/230.513 del 21 marzo 2011 e € 15.715,69 quale debito residuo del mutuo chirografario n. 7/20773 del 15 novembre 2012;
- che il suddetto credito era garantito con fideiussione dei Sigg.ri Parte_2 Parte_3
fino alla concorrenza dell'importo di € 60.000,00. Parte_5 Parte_4
^^^^^
Con atto di citazione notificato il 26.01.2018 la e i Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Pt_3
proponevano opposizione avverso il suddetto decreto
[...] Parte_5 Parte_4 ingiuntivo chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni ulteriore domanda, eccependo tra l'altro la in relazione all'apertura di credito concessale dalla Parte_1 CP_1
, la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia ex legge n. 108/96 e l'applicazione di
[...] interessi convenzionali e commissioni in difetto di pattuizione scritta e i quattro fideiussori la nullità delle fideiussioni perché realizzative di intesa restrittiva della concorrenza vietata ex art. 2 della legge n. 287/90 o in alternativa la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per contrarietà alla legge antitrust e/o abusività per significativo squilibrio ex art. 33 del codice del consumo. In particolare, veniva dedotto che :
- Il decreto ingiuntivo era nullo per carenza dei requisiti ex artt. 633 c.p.c. e 50 d.lgs 385/93 in quanto i documenti prodotti erano inidonei ad integrare la prova scritta del credito azionato;
- Erano stati applicati interessi usurai nel rapporto di apertura del credito in ognuno dei 16 trimestri in cui si era protratto il rapporto, con la conseguenza per cui il saldo del conto corrente relativo al fido doveva essere ricalcolato, provvedendosi all'esclusione di ogni somma addebitata per interessi e altre remunerazioni in conformità dell'art. 1815, 2° comma c.c.;
- Era stato illegittimamente applicato un tasso di interesse ultra-legale in difetto di pattuizione scritta ex art. 1284 c.c., nonché l'illegittima applicazione di commissioni e spese in difetto di pattuizione scritta ex art. 117, 4° t.u.b.;
- Il finanziamento chirografario n. 7/20773 era nullo per omessa indicazione dell'isc/taeg nel documento contrattuale;
- Il contratto di finanziamento n. 7/17858 del 17.05.2011 era nullo per inesistenza del contratto scritto, nonché per difetto di sottoscrizione o per mancata approvazione specifica ex art. 1341, 2° comma c.c. della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. e conseguente estinzione dell'obbligazione di garanzia per intervenuta decadenza;
- I contratti di fideiussione erano nulli per avere adottato le clausole di “sopravvivenza”,
“reviviscenza” e “rinuncia al termine” di cui all'art. 1957 c.c. nonché per abusività ex artt. 33 e 36 del d.lgs n. 206/2005 (Codice del consumo);
- Il consulente di parte aveva pertanto rideterminato il saldo del conto corrente n. 230513-3 con l'esclusione, in base al disposto dell'art. 1815 2° comma c.c., di ogni interesse e altra remunerazione applicati alla banca nei trimestri con TEG eccedente il tasso soglia;
- La somma da stornare per interessi usurai risultava essere di € 24.441,80 e pertanto il saldo del conto anziché essere passivo per € 18.868,78 per la società correntista, risultava invece a credito di quest'ultima per la somma di € 5.573,02
Precisate così le proprie domande, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare:
per tutti gli opponenti:
- In accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa, a norma dell'art. 642 c.p.c. per i gravi motivi evidenziati in narrativa
- revocare il decreto ingiuntivo n. 26634/2017 in quanto inammissibile per difetto di prova scritta ex art. 633 c.p.c. e art. 50 t.u.b.; nel merito:
per tutti gli opponenti:
- in accoglimento di tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte in narrativa, accertare la totale inesistenza e infondatezza del credito azionato da e pertanto Controparte_5 revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni ulteriore domanda o pretesa della;
CP_1
- in particolare, previa declaratoria di nullità e non debenza ex art. 1815, 2° comma delle somme addebitate sul conto corrente n. 230513-3 per interessi, commissioni e spese nei trimestri con TEG superiore alla soglia legale ex legge n. 108/1996, rideterminare il saldo del conto con espunzione delle somme suddette, accertando l'insussistenza di un saldo passivo a carico della e la conseguente infondatezza del credito vantato dalla Parte_1 CP_1
;
[...]
- in subordine, rispetto all'eccezione relativa all'usura oggettiva, previa declaratoria della nullità delle pattuizioni relative agli interessi c.d. ultralegali, nonché alle spese e commissioni, applicate dalla Banca in difetto di forma scritta ex art. 1284 c.c. e art. 117, 4° comma del T.U.B., rideterminare il saldo del conto corrente con esclusione degli addebiti relativi alle suddette invalide pattuizioni e sostituendo ai tassi ultralegali il tasso legale o in alternativa il tasso ex art. 117, 7° comma t.u.b. accertando l'insussistenza di un saldo passivo
o eventualmente il ridotto ammontare dello stesso;
- previa declaratoria della nullità del contratto di finanziamento n. 7/20773 del 15.11.2012 per omessa indicazione dell'indice sintetico di costo nonché della nullità del finanziamento n. 7/17858 del 17.05.2011 (poi estinto mediante il finanziamento del 2012) per inesistenza di valido contratto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società mutuataria e dai suoi fideiussori anche rispetto al credito vantato dalla Banca per tale capo di domanda;
- in subordine, nella denegata ipotesi che un credito venisse accertato a qualsiasi titolo in capo alla Banca, compensare lo stesso, in accoglimento della relativa eccezione, con il credito che in favore della risulterà dalla rideterminazione del saldo del conto Parte_1 corrente – assunto allo stato nell'ammontare di € 5.573,02 – nonché con le somme, allo stato non quantificabili, indebitamente corrisposte alla Banca dalla società mutuataria, a titolo di interessi convenzionali e di costi accessori, in relazione ai 2 successivi finanziamenti affetti da nullità;
per tutti i fideiussori
- dichiarare la nullità dei quattro contratti di fideiussione perché realizzativi di intesa restrittiva della concorrenza vietata ex art. 2 della legge n. 287/90 per i motivi esposti in narrativa e pertanto la totale insussistenza del titolo giustificativo del credito vantato dalla Banca nei confronti dei quattro fideiussori e per l'effetto revocare il decreto di ingiunzione e rigettare ogni ulteriore domanda o pretesa ex adverso;
- in alternativa, dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 dei contratti di fideiussione per tutti i motivi esposti in narrativa (contrarietà alla legge antitrust, abusività per significativo squilibrio ex art. 33 del codice del consumo, mancata approvazione specifica ex art. 1341 c.c. 2° comma relativamente a , in particolare la nullità della Parte_5 pattuizione ex art. 6 delle condizioni generali derogativa dell'art. 1957 c.c. e pertanto in applicazione di tale ultima normale dichiarare estinte le obbligazioni di garanzia assunte dai fideiussori nei confronti della Banca per l'avvenuto decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e per l'effetto revocare il decreto d'ingiunzione e rigettare ogni ulteriore domanda o pretesa ex adverso;
- in subordine, in accoglimento dell'eccezione relativa all'usura oggettiva nel rapporto di apertura di credito sollevata dalla società correntista e dai fideiussori, dichiarare la nullità delle fideiussioni, o comunque l'estinzione delle relative obbligazioni di garanzia, perché aventi causa illecita in quanto collegate ad un contratto principale parzialmente nullo per contrarietà a norme imperative o comunque avente causa illecita (legge n. 108/96 sull'usura) e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e rigettare ogni ulteriore domanda o pretesa ex adverso.
In ogni caso, condannare al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, Controparte_1 oltre Iva, cpa e rimborso spese generali. “
^^^^^
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate Controparte_5 dagli opponenti e la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, veniva dedotto che:
- Con riferimento al primo motivo di opposizione, la aveva depositato l'interezza della CP_1 documentazione riguardante i contratti oggetto del decreto ingiuntivo nonché l'estratto autentico delle scritture contabili certificato ex art. 50 TUB;
- Con riguardo al secondo e al terzo motivo di opposizione, era altresì stata prodotta copia della comunicazione di fido del 7.11.2012 con la quale la vista la richiesta, CP_1 comunicava alla le “linee di credito” deliberate in favore della già menzionata Parte_1 società, sottoscritta per ricevuta e accettazione il 19.11.2012 dagli odierni opponenti;
- Dall'esame del contratto di finanziamento, si evinceva chiaramente che la accordava CP_1 agli opponenti un finanziamento al tasso annuo del 10% da estinguersi in 36 mesi, rimborsato mediamente il pagamento di 36 rate mensili come da piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento medesimo. In tale piano, sottoscritto da tutte le parti, veniva specificato che il TAEG era pari all' 11,46%;
- Le eccezioni sollevate in ordine al contratto di finanziamento n. 7/17858 non dovevano essere oggetto del presente giudizio di opposizione in quanto il decreto ingiuntivo era stato richiesto esclusivamente per il saldo relativo al conto corrente n. 7/230513 e per il debito residuo relativo al mutuo chirografario n. 7/20773;
- La così come specificato nel ricorso, aveva iscritto ipoteca giudiziale presso la CP_1
Conservatoria dei Registri Immobiliare di Roma I, di Modena e di L'Aquila sui beni immobili degli opponenti, essendovi grave pregiudizio nel ritardo al pagamento della ingiunta;
- Infine, per quanto riguardava il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della scrittura privata del
17.05.2011 da parte del sig. la Banca formulava istanza di verificazione indicando Pt_5 quali scritture di comparazione la sottoscrizione della procura a margine della citazione nonché del documento di identità;
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via preliminare: confermare la provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto n. 26634/2017 (n. 74675/2017 R.G.) per tutti i motivi esposti in narrativa.
- Nel merito: rigettare tutte le richieste avanzate dalla nonché Parte_6 Parte_2 dai fideiussori sigg.ri e Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_4 Parte_5 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 26634/2017 (n. 74675/2017 R.G.
- In via istruttoria: ammettere l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni disconosciute apposte dal sig. n calce alla fideiussione del 17 maggio 2011 Parte_5 nominando a tal fine un Consulente Tecnico d'Ufficio.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
^^^^^
Con ordinanza del 8.09.2018 veniva sospesa ex art. 649 c.p.c. l'esecuzione del decreto opposto nei confronti dei quattro fideiussori, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 itenendo sussistente, allo stato degli atti, la nullità dei contratti di fideiussione per violazione
[...] dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (legge antitrust).
Non veniva sospesa invece l'esecuzione del D.I. nei confronti della Il 15 ottobre 2018 Parte_1 le parti esperivano il procedimento di mediazione davanti all' i Roma, con esito negativo. CP_6
Nel corso dell'istruttoria venivano disposte due CTU: la prima, su istanza della banca opposta, per la verificazione delle sottoscrizioni presenti sul contratto di fideiussione intestato a Pt_5
e disconosciute da quest'ultimo; la seconda, su istanza di per verificare
[...] Parte_1
l'applicazione di interessi usurari e ultralegali e anatocistici nonché di commissioni illegittime al contratto di apertura di credito (fido) concesso alla s.a.s.
La perizia grafologica, esperita dalla Dott.ssa , accertava la non autenticità delle Persona_1 firme disconosciute da All'esito della perizia econometrica, predisposta dalla Parte_5
Dott.ssa , non emergeva per il fido la pattuizione originaria di interessi usurari ma Persona_2
l'applicazione di commissioni di massimo scoperto (e similari) illegittime nonché di interessi anatocistici relativamente periodo dal 1.01.2014 al 30.09.2016 in cui essi non erano consentiti.
^^^^^
Con atto di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c. del 20.11.2020 si costituiva in giudizio la nella qualità di procuratrice di riferendo che Controparte_2 Controparte_3
aveva ceduto alla stessa i crediti in contestazione con contratto di Controparte_1 CP_3 cessione del 14 giugno 2019. Successivamente la depositava ulteriore atto di costituzione in Controparte_2 prosecuzione ex art. 111 c.p.c. con nomina di nuovo difensore, l'Avv. Claudio Mauriello, questa volta però nella qualità di procuratrice di dichiarando che i Controparte_4 crediti in contestazione erano stati ceduti dalla alla già citata con una seconda CP_3 CP_4 cessione avvenuta il 5.03.2022. In questa sede, la chiedeva in via preliminare e/o pregiudiziale CP_2 di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_4 relativamente a fatti e/o circostanze dedotte dagli attori ed aventi ad oggetto la genesi e lo svolgimento dei rapporti contrattuali in essere tra di (i garanti della stessa) Parte_1 Parte_2
e Controparte_5
La era comunque rimasta parte del giudizio, non avendo richiesto Controparte_1
l'estromissione.
All'udienza del 15.05.2023 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione proposta da in persona del l.r.p.t; , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
è fondata/infondata. Parte_4 Parte_5
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto ed ottenuto il predetto decreto Controparte_1 ingiuntivo per il pagamento della somma di € 34.830,85 oltre agli interessi legali e contrattuali, alle spese per € 286,00 ed ai compensi della procedura monitoria liquidate in €. 1.305,00.
L'opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo la carenza di prova del credito vantato dalla banca, nonché la illegittima applicazione interessi anatocistici, usurari e ultralegali in assenza di valida pattuizione. Per contro, la convenuta ha eccepito la genericità ed infondatezza delle avverse CP_1 doglianze.
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- Carenza di prova scritta del credito azionato.
Gli opponenti hanno dedotto che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione inidonea a dimostrare il titolo giustificativo del credito, atteso che è stata data prova del credito azionato attraverso un estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B.
Tale eccezione risulta infondata.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, occorre evidenziare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", prevede che: "la Banca d'LI e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
Nel caso di specie la ha prodotto documentazione sufficiente per l'emissione del decreto CP_1 ingiuntivo e nel corso della relativa opposizione, ed in particolare:
‐ Modifica di patto sociale di società in accomandita semplice del 31 marzo 2009; ‐ Reclamo del 7 giugno 2016;
‐ Perizia econometrica a cura del dott. ; Persona_3
‐ Decreto MEF dall'01/01/2012 al 31/03/2015;
‐ Provvedimento Banca d'LI n. 55 del 02/05/2015;
‐ Contratto di finanziamento n. 7/20773 del 15.11.2012; ‐ Estratti conto trimestrali al: 31/03/2011; 30/06/2011; 30/09/2011 (assenza del riassunto scalare); 31/12/2011; 31/03/2012; 30/06/2012; 30/09/2012; 31/12/2012; 31/03/2013; 30/06/2013; 30/09/2013; 31/12/2013 (assenza dell'elenco movimenti dal 23/10/2013 al 04/11/2013); 31/03/2014; 30/06/2014 (assenza delle pagg. 4 ‐ 5 dell'estratto conto); 30/09/2014; 31/12/2014; 31/03/2015; 30/06/2015; 30/09/2015; 31/12/2015; 31/03/2016.
Orbene, gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
Conseguentemente, tale eccezione risulta infondata.
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- Nullità dei contratti per difetto di forma scritta.
In secondo luogo, l'opponente sostiene che i contratti sarebbero nulli, non essendo stati sottoscritti dal rappresentante della con conseguente nullità di tutte le clausole di CP_1 determinazione delle condizioni economiche. Anche tale doglianza non appare meritevole di accoglimento e risulta ormai superata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che - pur riferendosi ad un contratto-quadro relativo ai servizi di investimento ex art. 23, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23 - hanno espresso un principio di diritto applicabile in generale ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione e di informativa al cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B, statuendo che il requisito della forma scritta del contratto “è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cassazione, Sezioni Unite, 16 gennaio 2018 n. 898).
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- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D. Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
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- Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'LI che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'LI provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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- Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva LI), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”). Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, EV ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cms rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
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- Ius variandi
L'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
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14 –Nullità della fideiussione per contrasto alla normativa antitrust
Infine, i fideiussori opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990 e giusto provvedimento della Banca d'LI n. B423 del 2.05.2005 emesso in forza dei poteri di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, in quanto contenente le clausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI censurato dall'autorità amministrativa.
Sul punto, giova richiamare l'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con cui la Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, (Sez. 1, Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, Rv. 646199 - 01). Tale pronuncia trae appunto origine dal provvedimento della Banca d'LI n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, c. 2 lett. a) della L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all'emanazione del provvedimento della Banca d'LI.
In altre parole, i fideiussori sostengono che la fideiussione in contestazione sarebbe stata stipulata in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria LIna nel 2003, e secondo un modello che la Banca d'LI, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
Ciò posto, va preliminarmente rimarcato che – come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito – il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle “pattuizioni” conformi allo
“schema” predisposto dall'Associazione Bancaria LIna nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto
Ad ogni buon conto, non può tacersi che – come di recente rimarcato dalla Suprema Corte - la mera presenza, nel testo di una fideiussione omnibus, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della cd. clausola di reviviscenza, non consente, di per sé, di affermare la relativa nullità delle
“pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale, occorrendo a tal fine anche la prova – e, prima ancora, la specifica allegazione – da parte del fideiussore istante, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione.
Invero, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'LI non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
In tale ordine di concetti la Suprema Corte, con ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia - adita da un fideiussore che aveva sottoscritto un contratto nel quale erano trasfuse, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI - aveva respinto la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett. a), della L. 10 ottobre 1990, n. 287, sul rilievo che il provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2 maggio 2005 aveva vietato l'uso uniforme e non già occasionale di quello schema contrattuale e che, nella fattispecie concreta, l'attore – gravato dall'onere della prova – non aveva dimostrato il presupposto in questione.
Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione ha così argomentato: “con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si sostiene che incombesse sulla banca, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme dell'applicazione della clausola in questione. Il motivo è infondato. Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'LI su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”.
Allo stato, pur sussistendo un contrasto sul punto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità ed in attesa di un eventuale intervento delle Sezioni Unite, si ritiene opportuno condividere l'orientamento sopra riportato in quanto maggiormente conforme alla ratio desumibile dal tenore letterale del provvedimento della Banca d'LI n. 55/2005. In particolare l'Autorità di garanzia ha esposto in premessa di aver svolto l'esame istruttorio avente ad oggetto il modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, ponendo attenzione alle
“clausole dello schema che potrebbero comportare effetti anticoncorrenziali in seguito a un'eventuale adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Ancora, la Banca d'LI -dopo aver evidenziato che la clausola c.d. “a prima richiesta” sostanzialmente risulta immune da censure anche perché volta a soddisfare l'esigenza, presente nell'ordinamento, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario- dà atto che alcune tra le ulteriori condizioni riportate nello schema non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
ma specifica che è “la loro diffusione generalizzata” che potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali “nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”.
Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta delle suesposte motivazioni, non potrebbe accogliersi l'eccezione di nullità sollevata, e ciò in quanto i garanti non hanno dimostrato il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione delle clausole contestate.
In assenza di tale prova, il presente motivo di doglianza non può trovare accoglimento.
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- Le risultanze della ctu grafologica
A seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di fideiussione del 17.05.11 operato dal fideiussore è stata disposta CTU grafologica all'esito della quale Persona_4 il consulente ha concluso ritenendo quanto segue:
- le caratteristiche grafo motorie e strutturali caratterizzanti le sottoscrizioni autografe comparative non trovano specifici riscontri qualitativi nei tracciati sottoscrittori oggetto della consulenza. L'approfondita analisi confrontale ha, difatti, evidenziato sostanziali difformità gestuali, che supportano fondatamente la tesi che il sig. non Parte_5 abbia vergato le due firme in verifica;
- la discreta spigliatezza esecutiva dei due tracciati in verifica, la mancanza di indici di sospetto artificio emersa dall'osservazione strumentale, nonché la presenza di minime similarità formali (ad es. tendenza alla decrescenza del calibro di alcuni engrammi) lasciano supporre un'esecuzione imitativa da modello autografo, previa esercitazione, o verosimilmente un'affinità grafica consanguinea.
Per quanto finora esposto, gli esiti dell'indagine conducono ad affermare la non autografia delle sottoscrizioni in verifica a nome " presenti sull'atto di fideiussione del 17/5/11. Parte_5
A tali conclusioni si ritiene di aderire completamente in quanto raggiunte all'esito di un esame accurato della sottoscrizione disconosciuta in comparazione con quelle sicuramente riferibili a Pt_5
[...]
- Le risultanze della ctu contabile Alla luce degli orientamenti già indicati e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.
In particolare, il CTU - sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori - ha riscontrato che:
- il rapporto di conto corrente n. 2305133, intestato alla di e Parte_1 Parte_2 intrattenuto presso filiale di Roma, è sorto in data 21 marzo 2011. Controparte_5
In risposta al punto sub 1) del quesito, le movimentazioni hanno inizio il 21/03/2011 (data di apertura del rapporto di conto corrente);
- in risposta al punto sub 2) del quesito, le movimentazioni sull'estratto conto terminano in data 08/06/2017, con un saldo di euro 19.115,16 (DARE), a debito per il correntista. Il suddetto importo coincide, con riferimento al saldo debitore del rapporto di conto corrente, all'ammontare del credito ingiunto dalla alla Controparte_5 Parte_6 [...]
Non sono presenti in atti informazioni in merito all'eventuale data di chiusura del Pt_2 suddetto rapporto;
- in risposta al punto sub 3) del quesito, è stato prodotto in atti il contratto relativo all'apertura del conto corrente n. 2305133, stipulato in data 21/03/2011, il quale riporta l'esplicita previsione delle condizioni economiche da applicarsi al rapporto (tasso debitore, tasso creditore, spese di gestione e tenuta conto, commissioni di scoperto di conto, oltre al regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi). È stato prodotto il contratto relativo alla concessione di un affidamento di euro 15.000, sottoscritto in data 19/11/2012, che reca l'esplicita pattuizione delle condizioni economiche da applicarsi agli scoperti di conto;
sono stati prodotti in atti tutti gli estratti conto trimestrali dal 21/03/2011 al 08/06/2017, unitamente alle proposte di modifica unilaterale delle condizioni economiche, comunicate ai sensi dell'art. 118 del TUB;
- è stata accertata l'esplicita pattuizione dei tassi d'interesse a debito e a credito. Ai fini della presente rielaborazione, in risposta al punto sub B) del quesito, la scrivente ha predisposto il calcolo applicando i tassi di interesse desumibili dalle comunicazioni inviate periodicamente al correntista;
- non è stata riscontrata, in risposta al punto sub C) del quesito, la pattuizione di condizioni economiche usurarie. Con riferimento alla verifica del superamento delle soglie di legge, per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della il tasso annuo effettivo (TEG) CP_1 rideterminato è risultato inferiore al tasso soglia, tempo per tempo vigente;
- è stata accertato, in risposta al punto sub D) del quesito, che per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, la ha CP_1 addebitato una commissione di scoperto di conto, esplicitamente prevista in contratto. Si osserva, altresì, che la ha addebitato, sin dall'inizio del rapporto, una commissione CP_1 per la messa a disposizione fondi che, al contrario, non risulta espressamente pattuita nel contratto di apertura del conto corrente. Per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), è presente in atti il contratto di affidamento, sottoscritto in data 19/11/2012, che prevede l'addebito, con frequenza trimestrale, di una commissione per la messa a disposizione fondi, posta pari al 2% annuo dell'importo accordato (euro 15.000) e di una commissione di istruttoria veloce: pari a euro 12 applicata nelle modalità previste dalla legge, con un massimo trimestrale di euro 500,00. Pertanto, la rielaborazione ha previsto, con riferimento alla “commissione per la messa a disposizione fondi”, l'esclusione degli addebiti per il periodo 21/03/2011 – 30/09/2012. Per il periodo successivo, invece, la suddetta commissione è stata addebitata con cadenza trimestrale, in aderenza all'operato della Con riferimento alla “commissione di scoperto di conto”, CP_1 la stessa, in conformità al comportamento adottato dalla è stata addebitata nella CP_1 rielaborazione con frequenza trimestrale, per il periodo 21/03/2011 ‐ 30/09/2012, poiché esplicitamente pattuita. In merito agli addebiti riferiti alla “commissione di istruttoria veloce”, la rielaborazione ha previsto l'adozione di due ipotesi di rielaborazione alternative: i) in una, gli addebiti a titolo di CIV sono stati considerati validi;
ii) nell'altra, gli addebiti a titolo di CIV sono stati esclusi dal ricalcolo;
- è stata rinvenuta in atti la prova della pattuizione per iscritto della clausola che prevede l'applicazione della capitalizzazione paritetica trimestrale degli interessi. Ai fini della presente rielaborazione, in considerazione della circostanza che già la legge di stabilità 2014 ha reso illegittima, a partire dal 31/12/2013, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari, la CTU ha previsto due ipotesi di rielaborazione alternative: i) in una, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale prevalente, è stato applicato il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi sino al 31/12/2013. Per il periodo successivo, è stato adottato il regime di capitalizzazione semplice, ossia assenza di capitalizzazione;
ii) nell'altra, in conformità al comportamento adottato dalla è stato adottato il regime di CP_1 capitalizzazione paritetico trimestrale degli interessi sino al 30/09/2016. Per il periodo successivo, invece, è stata applicata l'assenza di capitalizzazione;
- in considerazione dell'esito dell'indagine svolta, in risposta al punto sub E) del quesito, la
C.T.U. ha ricostruito il saldo del conto corrente n. 2305133 alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, ossia alla data dell'8/06/2017, e in risposta al punto sub 4) del quesito, ha ricostruito il saldo del conto corrente alla data della notifica dell'atto di citazione, ossia alla data del 26/01/2018.
- Delle quattro ipotesi formulate dal CTU deve ritenersi in linea con gli orientamenti giurisprudenziali sopra indicati l'ipotesi B (adozione del regime di capitalizzazione paritetico trimestrale delle competenze per il periodo 21/03/2011 ‐ 31/12/2013 e adozione del regime di capitalizzazione semplice per il periodo successivo;
con esclusione degli addebiti a titolo di CIV); alla data dell'8/06/2017 il saldo rielaborato risulta a debito del correntista per Euro 15.887,75 (DARE); alla data di notifica dell'atto di citazione, 26/01/2018, il saldo rielaborato risulta a debito del correntista per Euro 15.887,75 (DARE);
Relativamente alle garanzie prestate da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per
[...] Parte_5 contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali. Nello specifico, i fideiussori hanno fatto riferimento alla giurisprudenza di cui all'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con cui la Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, (cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017). Tale pronuncia trae origine dal provvedimento della Banca d'LI n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, comma 2 lett. a) della Legge n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. La Suprema Corte ha, quindi ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all'emanazione del provvedimento della Banca d'LI.
In altre parole, si sostiene che le fideiussioni in contestazione sarebbero state stipulate in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria LIna nel 2003, e secondo un modello che la Banca d'LI, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
Ciò posto, va preliminarmente rimarcato che – come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito – il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle “pattuizioni” conformi allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria LIna nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto (da ultimo, Trib. Roma, 3 maggio 2019 secondo il quale l'inserimento nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'LI, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, in un'ottica di conservazione del contratto può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole - articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI -, sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua libertà contrattuale).
Tale impostazione è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994, nella quale si afferma il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialment nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Di conseguenza, in assenza di allegazione e prova di una diversa volontà delle parti, la nullità eccepita dai garanti, quand'anche sussistente, non potrebbe comunque far venire meno tout court l'obbligazione di garanzia. E' pertanto infondata l'eccepita nullità totale ex art. 1418 c.c. delle fideiussioni omnibus su cui si controverte. E' meritevole di accoglimento, invece, la eccepita nullità parziale delle clausole che risultino riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus dichiarate nulle, in caso di uniforme applicazione, dalla Banca d'LI con provvedimento n. 55/2005, avendo la parte opponente tempestivamente eccepito la decadenza della controparte dalla escussione delle garanzie ex art. 1957 c.c..
Ebbene, premessa la nullità della clausola n. 6 della garanzia prestata dai fideiussori opponenti di deroga all'art. 1957 c.c., non vi è prova che la abbia Controparte_5 agito in giudizio avverso la debitrice principale o i garanti entro sei mesi dalla estinzione del conto corrente controverso, con il passaggio del conto a sofferenza.
Deve inoltre aggiungersi che sulla base degli esiti dell'indagine grafologica svolta nel corso del giudizio, deve ritenersi accertata la non autografia delle sottoscrizioni in verifica a nome " presenti sull'atto di fideiussione del 17/5/11. Parte_5
E' pertanto fondata l'opposizione proposta dai fideiusssori , stante la decadenza della banca dalla escussione della garanzia da loro prestata, pertanto va revocato il decreto ingiuntivo nei loro confronti.
Quanto al debitore principale, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna della al pagamento nei Parte_1 confronti n.q. di procuratore di Controparte_2 Controparte_4
in persona del l.r.p., cessionario del credito della ,
[...] Controparte_1 dell'importo di euro 15.887,75.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la al pagamento nei confronti Parte_1 Controparte_2
n.q. di procuratore di in persona del l.r.p.t. Controparte_4 dell'importo di € 15.887,75, oltre interessi legali dalla domanda.
Così deciso in Roma, in data 5.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 7301 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018 trattenuta in decisione all'udienza del 15.05.2023 e vertente
T R A
in persona del l.r.p.t; , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
Con gli avv.ti Giuseppe Zappia e Alessia Brandoni che li rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti a margine all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Via Otranto n.23
OPPONENTI
E
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Con l'avv. Fulvio Francucci che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Tomacelli n. 107
OPPOSTO
n.q. di procuratore di in persona del l.r.p.t. Controparte_2 Controparte_3
Con l'avv. Fulvio Francucci che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via delle Milizie n. 38
INTERVENUTO
n.q. di procuratore di Controparte_2 Controparte_4 in persona del l.r.p.t.
[...]
Con l'avv. Claudio Mauriello che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via del Tempio n.1
INTERVENUTO
OGGETTO: Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2023, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con decreto ingiuntivo n. 26634/2017, notificato alle parti opponenti alle date 20, 21, 22 e 23 dicembre 2017, il Tribunale di Roma, su ricorso di ingiungeva alla Controparte_5 [...]
e ai Sigg.ri n proprio, Parte_6 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_4 il pagamento della somma di € 34.830,85 oltre agli interessi legali e contrattuali, alle spese per
[...]
€ 286,00 ed ai compensi della procedura monitoria liquidate in €. 1.305,00, autorizzando altresì la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 642 1°/ 2° comma c.p.c.
Deduceva la ricorrente in sede monitoria:
- che la era creditrice nei confronti della di della Controparte_1 Parte_1 Parte_2 somma di € 34.830,85, di cui € 19.115,16 quale saldo debitore del conto corrente n. 7/230.513 del 21 marzo 2011 e € 15.715,69 quale debito residuo del mutuo chirografario n. 7/20773 del 15 novembre 2012;
- che il suddetto credito era garantito con fideiussione dei Sigg.ri Parte_2 Parte_3
fino alla concorrenza dell'importo di € 60.000,00. Parte_5 Parte_4
^^^^^
Con atto di citazione notificato il 26.01.2018 la e i Sigg.ri Parte_1 Parte_2 Pt_3
proponevano opposizione avverso il suddetto decreto
[...] Parte_5 Parte_4 ingiuntivo chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 649 c.p.c. e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni ulteriore domanda, eccependo tra l'altro la in relazione all'apertura di credito concessale dalla Parte_1 CP_1
, la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia ex legge n. 108/96 e l'applicazione di
[...] interessi convenzionali e commissioni in difetto di pattuizione scritta e i quattro fideiussori la nullità delle fideiussioni perché realizzative di intesa restrittiva della concorrenza vietata ex art. 2 della legge n. 287/90 o in alternativa la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione per contrarietà alla legge antitrust e/o abusività per significativo squilibrio ex art. 33 del codice del consumo. In particolare, veniva dedotto che :
- Il decreto ingiuntivo era nullo per carenza dei requisiti ex artt. 633 c.p.c. e 50 d.lgs 385/93 in quanto i documenti prodotti erano inidonei ad integrare la prova scritta del credito azionato;
- Erano stati applicati interessi usurai nel rapporto di apertura del credito in ognuno dei 16 trimestri in cui si era protratto il rapporto, con la conseguenza per cui il saldo del conto corrente relativo al fido doveva essere ricalcolato, provvedendosi all'esclusione di ogni somma addebitata per interessi e altre remunerazioni in conformità dell'art. 1815, 2° comma c.c.;
- Era stato illegittimamente applicato un tasso di interesse ultra-legale in difetto di pattuizione scritta ex art. 1284 c.c., nonché l'illegittima applicazione di commissioni e spese in difetto di pattuizione scritta ex art. 117, 4° t.u.b.;
- Il finanziamento chirografario n. 7/20773 era nullo per omessa indicazione dell'isc/taeg nel documento contrattuale;
- Il contratto di finanziamento n. 7/17858 del 17.05.2011 era nullo per inesistenza del contratto scritto, nonché per difetto di sottoscrizione o per mancata approvazione specifica ex art. 1341, 2° comma c.c. della clausola in deroga all'art. 1957 c.c. e conseguente estinzione dell'obbligazione di garanzia per intervenuta decadenza;
- I contratti di fideiussione erano nulli per avere adottato le clausole di “sopravvivenza”,
“reviviscenza” e “rinuncia al termine” di cui all'art. 1957 c.c. nonché per abusività ex artt. 33 e 36 del d.lgs n. 206/2005 (Codice del consumo);
- Il consulente di parte aveva pertanto rideterminato il saldo del conto corrente n. 230513-3 con l'esclusione, in base al disposto dell'art. 1815 2° comma c.c., di ogni interesse e altra remunerazione applicati alla banca nei trimestri con TEG eccedente il tasso soglia;
- La somma da stornare per interessi usurai risultava essere di € 24.441,80 e pertanto il saldo del conto anziché essere passivo per € 18.868,78 per la società correntista, risultava invece a credito di quest'ultima per la somma di € 5.573,02
Precisate così le proprie domande, così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via preliminare:
per tutti gli opponenti:
- In accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa, a norma dell'art. 642 c.p.c. per i gravi motivi evidenziati in narrativa
- revocare il decreto ingiuntivo n. 26634/2017 in quanto inammissibile per difetto di prova scritta ex art. 633 c.p.c. e art. 50 t.u.b.; nel merito:
per tutti gli opponenti:
- in accoglimento di tutte le eccezioni, deduzioni e difese svolte in narrativa, accertare la totale inesistenza e infondatezza del credito azionato da e pertanto Controparte_5 revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare ogni ulteriore domanda o pretesa della;
CP_1
- in particolare, previa declaratoria di nullità e non debenza ex art. 1815, 2° comma delle somme addebitate sul conto corrente n. 230513-3 per interessi, commissioni e spese nei trimestri con TEG superiore alla soglia legale ex legge n. 108/1996, rideterminare il saldo del conto con espunzione delle somme suddette, accertando l'insussistenza di un saldo passivo a carico della e la conseguente infondatezza del credito vantato dalla Parte_1 CP_1
;
[...]
- in subordine, rispetto all'eccezione relativa all'usura oggettiva, previa declaratoria della nullità delle pattuizioni relative agli interessi c.d. ultralegali, nonché alle spese e commissioni, applicate dalla Banca in difetto di forma scritta ex art. 1284 c.c. e art. 117, 4° comma del T.U.B., rideterminare il saldo del conto corrente con esclusione degli addebiti relativi alle suddette invalide pattuizioni e sostituendo ai tassi ultralegali il tasso legale o in alternativa il tasso ex art. 117, 7° comma t.u.b. accertando l'insussistenza di un saldo passivo
o eventualmente il ridotto ammontare dello stesso;
- previa declaratoria della nullità del contratto di finanziamento n. 7/20773 del 15.11.2012 per omessa indicazione dell'indice sintetico di costo nonché della nullità del finanziamento n. 7/17858 del 17.05.2011 (poi estinto mediante il finanziamento del 2012) per inesistenza di valido contratto, dichiarare che nulla è dovuto dalla società mutuataria e dai suoi fideiussori anche rispetto al credito vantato dalla Banca per tale capo di domanda;
- in subordine, nella denegata ipotesi che un credito venisse accertato a qualsiasi titolo in capo alla Banca, compensare lo stesso, in accoglimento della relativa eccezione, con il credito che in favore della risulterà dalla rideterminazione del saldo del conto Parte_1 corrente – assunto allo stato nell'ammontare di € 5.573,02 – nonché con le somme, allo stato non quantificabili, indebitamente corrisposte alla Banca dalla società mutuataria, a titolo di interessi convenzionali e di costi accessori, in relazione ai 2 successivi finanziamenti affetti da nullità;
per tutti i fideiussori
- dichiarare la nullità dei quattro contratti di fideiussione perché realizzativi di intesa restrittiva della concorrenza vietata ex art. 2 della legge n. 287/90 per i motivi esposti in narrativa e pertanto la totale insussistenza del titolo giustificativo del credito vantato dalla Banca nei confronti dei quattro fideiussori e per l'effetto revocare il decreto di ingiunzione e rigettare ogni ulteriore domanda o pretesa ex adverso;
- in alternativa, dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2,6 e 8 dei contratti di fideiussione per tutti i motivi esposti in narrativa (contrarietà alla legge antitrust, abusività per significativo squilibrio ex art. 33 del codice del consumo, mancata approvazione specifica ex art. 1341 c.c. 2° comma relativamente a , in particolare la nullità della Parte_5 pattuizione ex art. 6 delle condizioni generali derogativa dell'art. 1957 c.c. e pertanto in applicazione di tale ultima normale dichiarare estinte le obbligazioni di garanzia assunte dai fideiussori nei confronti della Banca per l'avvenuto decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e per l'effetto revocare il decreto d'ingiunzione e rigettare ogni ulteriore domanda o pretesa ex adverso;
- in subordine, in accoglimento dell'eccezione relativa all'usura oggettiva nel rapporto di apertura di credito sollevata dalla società correntista e dai fideiussori, dichiarare la nullità delle fideiussioni, o comunque l'estinzione delle relative obbligazioni di garanzia, perché aventi causa illecita in quanto collegate ad un contratto principale parzialmente nullo per contrarietà a norme imperative o comunque avente causa illecita (legge n. 108/96 sull'usura) e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo e rigettare ogni ulteriore domanda o pretesa ex adverso.
In ogni caso, condannare al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, Controparte_1 oltre Iva, cpa e rimborso spese generali. “
^^^^^
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle eccezioni sollevate Controparte_5 dagli opponenti e la conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, veniva dedotto che:
- Con riferimento al primo motivo di opposizione, la aveva depositato l'interezza della CP_1 documentazione riguardante i contratti oggetto del decreto ingiuntivo nonché l'estratto autentico delle scritture contabili certificato ex art. 50 TUB;
- Con riguardo al secondo e al terzo motivo di opposizione, era altresì stata prodotta copia della comunicazione di fido del 7.11.2012 con la quale la vista la richiesta, CP_1 comunicava alla le “linee di credito” deliberate in favore della già menzionata Parte_1 società, sottoscritta per ricevuta e accettazione il 19.11.2012 dagli odierni opponenti;
- Dall'esame del contratto di finanziamento, si evinceva chiaramente che la accordava CP_1 agli opponenti un finanziamento al tasso annuo del 10% da estinguersi in 36 mesi, rimborsato mediamente il pagamento di 36 rate mensili come da piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento medesimo. In tale piano, sottoscritto da tutte le parti, veniva specificato che il TAEG era pari all' 11,46%;
- Le eccezioni sollevate in ordine al contratto di finanziamento n. 7/17858 non dovevano essere oggetto del presente giudizio di opposizione in quanto il decreto ingiuntivo era stato richiesto esclusivamente per il saldo relativo al conto corrente n. 7/230513 e per il debito residuo relativo al mutuo chirografario n. 7/20773;
- La così come specificato nel ricorso, aveva iscritto ipoteca giudiziale presso la CP_1
Conservatoria dei Registri Immobiliare di Roma I, di Modena e di L'Aquila sui beni immobili degli opponenti, essendovi grave pregiudizio nel ritardo al pagamento della ingiunta;
- Infine, per quanto riguardava il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della scrittura privata del
17.05.2011 da parte del sig. la Banca formulava istanza di verificazione indicando Pt_5 quali scritture di comparazione la sottoscrizione della procura a margine della citazione nonché del documento di identità;
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- In via preliminare: confermare la provvisoria esecuzione concessa ex art. 642 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto n. 26634/2017 (n. 74675/2017 R.G.) per tutti i motivi esposti in narrativa.
- Nel merito: rigettare tutte le richieste avanzate dalla nonché Parte_6 Parte_2 dai fideiussori sigg.ri e Parte_2 Parte_3 Pt_4 Parte_4 Parte_5 in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 26634/2017 (n. 74675/2017 R.G.
- In via istruttoria: ammettere l'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni disconosciute apposte dal sig. n calce alla fideiussione del 17 maggio 2011 Parte_5 nominando a tal fine un Consulente Tecnico d'Ufficio.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.”
^^^^^
Con ordinanza del 8.09.2018 veniva sospesa ex art. 649 c.p.c. l'esecuzione del decreto opposto nei confronti dei quattro fideiussori, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5 itenendo sussistente, allo stato degli atti, la nullità dei contratti di fideiussione per violazione
[...] dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (legge antitrust).
Non veniva sospesa invece l'esecuzione del D.I. nei confronti della Il 15 ottobre 2018 Parte_1 le parti esperivano il procedimento di mediazione davanti all' i Roma, con esito negativo. CP_6
Nel corso dell'istruttoria venivano disposte due CTU: la prima, su istanza della banca opposta, per la verificazione delle sottoscrizioni presenti sul contratto di fideiussione intestato a Pt_5
e disconosciute da quest'ultimo; la seconda, su istanza di per verificare
[...] Parte_1
l'applicazione di interessi usurari e ultralegali e anatocistici nonché di commissioni illegittime al contratto di apertura di credito (fido) concesso alla s.a.s.
La perizia grafologica, esperita dalla Dott.ssa , accertava la non autenticità delle Persona_1 firme disconosciute da All'esito della perizia econometrica, predisposta dalla Parte_5
Dott.ssa , non emergeva per il fido la pattuizione originaria di interessi usurari ma Persona_2
l'applicazione di commissioni di massimo scoperto (e similari) illegittime nonché di interessi anatocistici relativamente periodo dal 1.01.2014 al 30.09.2016 in cui essi non erano consentiti.
^^^^^
Con atto di costituzione in prosecuzione ex art. 111 c.p.c. del 20.11.2020 si costituiva in giudizio la nella qualità di procuratrice di riferendo che Controparte_2 Controparte_3
aveva ceduto alla stessa i crediti in contestazione con contratto di Controparte_1 CP_3 cessione del 14 giugno 2019. Successivamente la depositava ulteriore atto di costituzione in Controparte_2 prosecuzione ex art. 111 c.p.c. con nomina di nuovo difensore, l'Avv. Claudio Mauriello, questa volta però nella qualità di procuratrice di dichiarando che i Controparte_4 crediti in contestazione erano stati ceduti dalla alla già citata con una seconda CP_3 CP_4 cessione avvenuta il 5.03.2022. In questa sede, la chiedeva in via preliminare e/o pregiudiziale CP_2 di dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_4 relativamente a fatti e/o circostanze dedotte dagli attori ed aventi ad oggetto la genesi e lo svolgimento dei rapporti contrattuali in essere tra di (i garanti della stessa) Parte_1 Parte_2
e Controparte_5
La era comunque rimasta parte del giudizio, non avendo richiesto Controparte_1
l'estromissione.
All'udienza del 15.05.2023 le parti precisavano le loro conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini di legge per conclusionali e repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
L'opposizione proposta da in persona del l.r.p.t; , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
è fondata/infondata. Parte_4 Parte_5
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Ciò posto, nella presente sede, la ha chiesto ed ottenuto il predetto decreto Controparte_1 ingiuntivo per il pagamento della somma di € 34.830,85 oltre agli interessi legali e contrattuali, alle spese per € 286,00 ed ai compensi della procedura monitoria liquidate in €. 1.305,00.
L'opponente ha contestato la debenza delle somme ingiunte, eccependo la carenza di prova del credito vantato dalla banca, nonché la illegittima applicazione interessi anatocistici, usurari e ultralegali in assenza di valida pattuizione. Per contro, la convenuta ha eccepito la genericità ed infondatezza delle avverse CP_1 doglianze.
^^^^^
- Carenza di prova scritta del credito azionato.
Gli opponenti hanno dedotto che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato emesso sulla base di una documentazione inidonea a dimostrare il titolo giustificativo del credito, atteso che è stata data prova del credito azionato attraverso un estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili ex art. 50 T.U.B.
Tale eccezione risulta infondata.
Giova evidenziare che, anche se il provvedimento monitorio fosse stato emesso in carenza dei presupposti o della documentazione necessaria per la sua emissione (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo emesso sulla base del solo saldaconto e non dell'estratto conto), questo non potrebbe comunque essere dichiarato nullo. Ciò alla luce del seguente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso" (Cass. n. 1184 del 19 gennaio 2007).
Di conseguenza, appare irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine ad irregolarità relative alla emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Ed in ogni caso, occorre evidenziare che l'art. 50 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (di seguito “testo unico bancario” o anche solo “TUB”), rubricato "decreto ingiuntivo", prevede che: "la Banca d'LI e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido".
Nel caso di specie la ha prodotto documentazione sufficiente per l'emissione del decreto CP_1 ingiuntivo e nel corso della relativa opposizione, ed in particolare:
‐ Modifica di patto sociale di società in accomandita semplice del 31 marzo 2009; ‐ Reclamo del 7 giugno 2016;
‐ Perizia econometrica a cura del dott. ; Persona_3
‐ Decreto MEF dall'01/01/2012 al 31/03/2015;
‐ Provvedimento Banca d'LI n. 55 del 02/05/2015;
‐ Contratto di finanziamento n. 7/20773 del 15.11.2012; ‐ Estratti conto trimestrali al: 31/03/2011; 30/06/2011; 30/09/2011 (assenza del riassunto scalare); 31/12/2011; 31/03/2012; 30/06/2012; 30/09/2012; 31/12/2012; 31/03/2013; 30/06/2013; 30/09/2013; 31/12/2013 (assenza dell'elenco movimenti dal 23/10/2013 al 04/11/2013); 31/03/2014; 30/06/2014 (assenza delle pagg. 4 ‐ 5 dell'estratto conto); 30/09/2014; 31/12/2014; 31/03/2015; 30/06/2015; 30/09/2015; 31/12/2015; 31/03/2016.
Orbene, gli estratti conto hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ad es.: Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
Conseguentemente, tale eccezione risulta infondata.
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- Nullità dei contratti per difetto di forma scritta.
In secondo luogo, l'opponente sostiene che i contratti sarebbero nulli, non essendo stati sottoscritti dal rappresentante della con conseguente nullità di tutte le clausole di CP_1 determinazione delle condizioni economiche. Anche tale doglianza non appare meritevole di accoglimento e risulta ormai superata dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che - pur riferendosi ad un contratto-quadro relativo ai servizi di investimento ex art. 23, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23 - hanno espresso un principio di diritto applicabile in generale ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione e di informativa al cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B, statuendo che il requisito della forma scritta del contratto “è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cassazione, Sezioni Unite, 16 gennaio 2018 n. 898).
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- Illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale.
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità CP_ nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”. Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.1.2014, data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.8.2016. Nel frattempo, è intervenuto il D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”.
Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5).
Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 sino all'1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000,
o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D. Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ. Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del D.L. 18/2016, convertito in L. 49/2016.
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- Usura originaria e sopravvenuta.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'LI che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'LI provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
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- Nullità della Commissione di massimo scoperto.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva LI), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012, che prevede una disciplina articolata delle varie commissioni applicabili dalle banche.
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”). Le clausole non conformi alla nuova disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche.
Alla luce di tale complessa situazione, EV ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo) - la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cms rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
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- Ius variandi
L'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
È importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se –al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B. (D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante: a) obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; b) facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
c) imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
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14 –Nullità della fideiussione per contrasto alla normativa antitrust
Infine, i fideiussori opponenti hanno eccepito la nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 2, c. 2, lett. a), L. 287/1990 e giusto provvedimento della Banca d'LI n. B423 del 2.05.2005 emesso in forza dei poteri di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, in quanto contenente le clausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI censurato dall'autorità amministrativa.
Sul punto, giova richiamare l'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con cui la Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, (Sez. 1, Ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, Rv. 646199 - 01). Tale pronuncia trae appunto origine dal provvedimento della Banca d'LI n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, c. 2 lett. a) della L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. La Suprema Corte ha, quindi, ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all'emanazione del provvedimento della Banca d'LI.
In altre parole, i fideiussori sostengono che la fideiussione in contestazione sarebbe stata stipulata in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria LIna nel 2003, e secondo un modello che la Banca d'LI, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
Ciò posto, va preliminarmente rimarcato che – come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito – il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle “pattuizioni” conformi allo
“schema” predisposto dall'Associazione Bancaria LIna nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto
Ad ogni buon conto, non può tacersi che – come di recente rimarcato dalla Suprema Corte - la mera presenza, nel testo di una fideiussione omnibus, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e/o della cd. clausola di reviviscenza, non consente, di per sé, di affermare la relativa nullità delle
“pattuizioni a valle” di intesa anticoncorrenziale, occorrendo a tal fine anche la prova – e, prima ancora, la specifica allegazione – da parte del fideiussore istante, del carattere uniforme dell'applicazione delle clausole in questione.
Invero, con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'LI non ha certo dichiarato l'invalidità tout court dell'intero schema contrattuale predisposto dall'ABI in tema di fideiussione, avendo, invece, così statuito: “a) Gli articoli 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
In tale ordine di concetti la Suprema Corte, con ordinanza n. 30818 del 28 novembre 2018, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia - adita da un fideiussore che aveva sottoscritto un contratto nel quale erano trasfuse, agli artt. 2, 6 e 8, clausole identiche a quelle dello schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI - aveva respinto la domanda volta ad ottenere la declaratoria della nullità della fideiussione per contrasto con l'art. 2, lett. a), della L. 10 ottobre 1990, n. 287, sul rilievo che il provvedimento della Banca d'LI n. 55 del 2 maggio 2005 aveva vietato l'uso uniforme e non già occasionale di quello schema contrattuale e che, nella fattispecie concreta, l'attore – gravato dall'onere della prova – non aveva dimostrato il presupposto in questione.
Segnatamente, sul punto la Corte di Cassazione ha così argomentato: “con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c., si sostiene che incombesse sulla banca, per il principio di vicinanza della prova, l'onere di dimostrare il carattere non già occasionale, bensì uniforme dell'applicazione della clausola in questione. Il motivo è infondato. Il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'LI su cui l'attore fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”.
Allo stato, pur sussistendo un contrasto sul punto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità ed in attesa di un eventuale intervento delle Sezioni Unite, si ritiene opportuno condividere l'orientamento sopra riportato in quanto maggiormente conforme alla ratio desumibile dal tenore letterale del provvedimento della Banca d'LI n. 55/2005. In particolare l'Autorità di garanzia ha esposto in premessa di aver svolto l'esame istruttorio avente ad oggetto il modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, ponendo attenzione alle
“clausole dello schema che potrebbero comportare effetti anticoncorrenziali in seguito a un'eventuale adozione generalizzata da parte delle banche, in mancanza di un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Ancora, la Banca d'LI -dopo aver evidenziato che la clausola c.d. “a prima richiesta” sostanzialmente risulta immune da censure anche perché volta a soddisfare l'esigenza, presente nell'ordinamento, di garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario- dà atto che alcune tra le ulteriori condizioni riportate nello schema non sono risultate altrettanto necessarie alla funzione della garanzia bancaria;
ma specifica che è “la loro diffusione generalizzata” che potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali “nella misura in cui inducesse una completa uniformità dei comportamenti delle banche in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela”.
Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta delle suesposte motivazioni, non potrebbe accogliersi l'eccezione di nullità sollevata, e ciò in quanto i garanti non hanno dimostrato il carattere non occasionale bensì uniforme dell'applicazione delle clausole contestate.
In assenza di tale prova, il presente motivo di doglianza non può trovare accoglimento.
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- Le risultanze della ctu grafologica
A seguito del disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di fideiussione del 17.05.11 operato dal fideiussore è stata disposta CTU grafologica all'esito della quale Persona_4 il consulente ha concluso ritenendo quanto segue:
- le caratteristiche grafo motorie e strutturali caratterizzanti le sottoscrizioni autografe comparative non trovano specifici riscontri qualitativi nei tracciati sottoscrittori oggetto della consulenza. L'approfondita analisi confrontale ha, difatti, evidenziato sostanziali difformità gestuali, che supportano fondatamente la tesi che il sig. non Parte_5 abbia vergato le due firme in verifica;
- la discreta spigliatezza esecutiva dei due tracciati in verifica, la mancanza di indici di sospetto artificio emersa dall'osservazione strumentale, nonché la presenza di minime similarità formali (ad es. tendenza alla decrescenza del calibro di alcuni engrammi) lasciano supporre un'esecuzione imitativa da modello autografo, previa esercitazione, o verosimilmente un'affinità grafica consanguinea.
Per quanto finora esposto, gli esiti dell'indagine conducono ad affermare la non autografia delle sottoscrizioni in verifica a nome " presenti sull'atto di fideiussione del 17/5/11. Parte_5
A tali conclusioni si ritiene di aderire completamente in quanto raggiunte all'esito di un esame accurato della sottoscrizione disconosciuta in comparazione con quelle sicuramente riferibili a Pt_5
[...]
- Le risultanze della ctu contabile Alla luce degli orientamenti già indicati e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una ctu contabile, al fine di ricalcolare il saldo del rapporto oggetto di causa.
In particolare, il CTU - sulla scorta di argomentazioni logiche che appaiono pienamente condivisibili e scevre da errori - ha riscontrato che:
- il rapporto di conto corrente n. 2305133, intestato alla di e Parte_1 Parte_2 intrattenuto presso filiale di Roma, è sorto in data 21 marzo 2011. Controparte_5
In risposta al punto sub 1) del quesito, le movimentazioni hanno inizio il 21/03/2011 (data di apertura del rapporto di conto corrente);
- in risposta al punto sub 2) del quesito, le movimentazioni sull'estratto conto terminano in data 08/06/2017, con un saldo di euro 19.115,16 (DARE), a debito per il correntista. Il suddetto importo coincide, con riferimento al saldo debitore del rapporto di conto corrente, all'ammontare del credito ingiunto dalla alla Controparte_5 Parte_6 [...]
Non sono presenti in atti informazioni in merito all'eventuale data di chiusura del Pt_2 suddetto rapporto;
- in risposta al punto sub 3) del quesito, è stato prodotto in atti il contratto relativo all'apertura del conto corrente n. 2305133, stipulato in data 21/03/2011, il quale riporta l'esplicita previsione delle condizioni economiche da applicarsi al rapporto (tasso debitore, tasso creditore, spese di gestione e tenuta conto, commissioni di scoperto di conto, oltre al regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi). È stato prodotto il contratto relativo alla concessione di un affidamento di euro 15.000, sottoscritto in data 19/11/2012, che reca l'esplicita pattuizione delle condizioni economiche da applicarsi agli scoperti di conto;
sono stati prodotti in atti tutti gli estratti conto trimestrali dal 21/03/2011 al 08/06/2017, unitamente alle proposte di modifica unilaterale delle condizioni economiche, comunicate ai sensi dell'art. 118 del TUB;
- è stata accertata l'esplicita pattuizione dei tassi d'interesse a debito e a credito. Ai fini della presente rielaborazione, in risposta al punto sub B) del quesito, la scrivente ha predisposto il calcolo applicando i tassi di interesse desumibili dalle comunicazioni inviate periodicamente al correntista;
- non è stata riscontrata, in risposta al punto sub C) del quesito, la pattuizione di condizioni economiche usurarie. Con riferimento alla verifica del superamento delle soglie di legge, per effetto dell'esercizio dello ius variandi da parte della il tasso annuo effettivo (TEG) CP_1 rideterminato è risultato inferiore al tasso soglia, tempo per tempo vigente;
- è stata accertato, in risposta al punto sub D) del quesito, che per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2, la ha CP_1 addebitato una commissione di scoperto di conto, esplicitamente prevista in contratto. Si osserva, altresì, che la ha addebitato, sin dall'inizio del rapporto, una commissione CP_1 per la messa a disposizione fondi che, al contrario, non risulta espressamente pattuita nel contratto di apertura del conto corrente. Per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto CICR 20 giugno 2012, n. 644), è presente in atti il contratto di affidamento, sottoscritto in data 19/11/2012, che prevede l'addebito, con frequenza trimestrale, di una commissione per la messa a disposizione fondi, posta pari al 2% annuo dell'importo accordato (euro 15.000) e di una commissione di istruttoria veloce: pari a euro 12 applicata nelle modalità previste dalla legge, con un massimo trimestrale di euro 500,00. Pertanto, la rielaborazione ha previsto, con riferimento alla “commissione per la messa a disposizione fondi”, l'esclusione degli addebiti per il periodo 21/03/2011 – 30/09/2012. Per il periodo successivo, invece, la suddetta commissione è stata addebitata con cadenza trimestrale, in aderenza all'operato della Con riferimento alla “commissione di scoperto di conto”, CP_1 la stessa, in conformità al comportamento adottato dalla è stata addebitata nella CP_1 rielaborazione con frequenza trimestrale, per il periodo 21/03/2011 ‐ 30/09/2012, poiché esplicitamente pattuita. In merito agli addebiti riferiti alla “commissione di istruttoria veloce”, la rielaborazione ha previsto l'adozione di due ipotesi di rielaborazione alternative: i) in una, gli addebiti a titolo di CIV sono stati considerati validi;
ii) nell'altra, gli addebiti a titolo di CIV sono stati esclusi dal ricalcolo;
- è stata rinvenuta in atti la prova della pattuizione per iscritto della clausola che prevede l'applicazione della capitalizzazione paritetica trimestrale degli interessi. Ai fini della presente rielaborazione, in considerazione della circostanza che già la legge di stabilità 2014 ha reso illegittima, a partire dal 31/12/2013, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari, la CTU ha previsto due ipotesi di rielaborazione alternative: i) in una, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale prevalente, è stato applicato il regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi sino al 31/12/2013. Per il periodo successivo, è stato adottato il regime di capitalizzazione semplice, ossia assenza di capitalizzazione;
ii) nell'altra, in conformità al comportamento adottato dalla è stato adottato il regime di CP_1 capitalizzazione paritetico trimestrale degli interessi sino al 30/09/2016. Per il periodo successivo, invece, è stata applicata l'assenza di capitalizzazione;
- in considerazione dell'esito dell'indagine svolta, in risposta al punto sub E) del quesito, la
C.T.U. ha ricostruito il saldo del conto corrente n. 2305133 alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, ossia alla data dell'8/06/2017, e in risposta al punto sub 4) del quesito, ha ricostruito il saldo del conto corrente alla data della notifica dell'atto di citazione, ossia alla data del 26/01/2018.
- Delle quattro ipotesi formulate dal CTU deve ritenersi in linea con gli orientamenti giurisprudenziali sopra indicati l'ipotesi B (adozione del regime di capitalizzazione paritetico trimestrale delle competenze per il periodo 21/03/2011 ‐ 31/12/2013 e adozione del regime di capitalizzazione semplice per il periodo successivo;
con esclusione degli addebiti a titolo di CIV); alla data dell'8/06/2017 il saldo rielaborato risulta a debito del correntista per Euro 15.887,75 (DARE); alla data di notifica dell'atto di citazione, 26/01/2018, il saldo rielaborato risulta a debito del correntista per Euro 15.887,75 (DARE);
Relativamente alle garanzie prestate da , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle fideiussioni per
[...] Parte_5 contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali. Nello specifico, i fideiussori hanno fatto riferimento alla giurisprudenza di cui all'ordinanza n. 29810 del 12.12.2017, con cui la Suprema Corte ha affermato che “In tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato”, (cfr. Cass. civ. n. 29810 del 12/12/2017). Tale pronuncia trae origine dal provvedimento della Banca d'LI n. B423 del 2 maggio 2005, con cui è stata ravvisata la contrarietà all'art. 2, comma 2 lett. a) della Legge n. 287/1990 degli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la stipula delle fideiussioni omnibus, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme dalle banche associate. La Suprema Corte ha, quindi ritenuto che la violazione “a monte” delle norme anticoncorrenziali travolga anche la negoziazione “a valle”, e cioè i contratti stipulati con il contraente finale, anche se conclusi anteriormente all'emanazione del provvedimento della Banca d'LI.
In altre parole, si sostiene che le fideiussioni in contestazione sarebbero state stipulate in conformità allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria LIna nel 2003, e secondo un modello che la Banca d'LI, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, II co., lett. a della L. n. 287/1990 (principio ribadito da Cass, 22 maggio 2019, n. 13846).
Ciò posto, va preliminarmente rimarcato che – come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito – il “recepimento” in contratto di clausole conformi a quelle ritenute portato di intese restrittive della concorrenza non potrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma solo una nullità parziale, relativa esclusivamente alle “pattuizioni” conformi allo “schema” predisposto dall'Associazione Bancaria LIna nel 2003; invero, nonostante le cennate pattuizioni, la fideiussione conserva la sua struttura fondamentale e resta integra e lecita la funzione economico-sociale perseguita da entrambi i contraenti per modo che non vi è ragione di ritenere che, senza le clausole pretesamente nulle, le parti non sarebbero addivenute alla conclusione del contratto (da ultimo, Trib. Roma, 3 maggio 2019 secondo il quale l'inserimento nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'LI, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, in un'ottica di conservazione del contratto può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole - articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI -, sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua libertà contrattuale).
Tale impostazione è stata recentemente confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza del 30 dicembre 2021 n. 41994, nella quale si afferma il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialment nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Di conseguenza, in assenza di allegazione e prova di una diversa volontà delle parti, la nullità eccepita dai garanti, quand'anche sussistente, non potrebbe comunque far venire meno tout court l'obbligazione di garanzia. E' pertanto infondata l'eccepita nullità totale ex art. 1418 c.c. delle fideiussioni omnibus su cui si controverte. E' meritevole di accoglimento, invece, la eccepita nullità parziale delle clausole che risultino riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema di fideiussione omnibus dichiarate nulle, in caso di uniforme applicazione, dalla Banca d'LI con provvedimento n. 55/2005, avendo la parte opponente tempestivamente eccepito la decadenza della controparte dalla escussione delle garanzie ex art. 1957 c.c..
Ebbene, premessa la nullità della clausola n. 6 della garanzia prestata dai fideiussori opponenti di deroga all'art. 1957 c.c., non vi è prova che la abbia Controparte_5 agito in giudizio avverso la debitrice principale o i garanti entro sei mesi dalla estinzione del conto corrente controverso, con il passaggio del conto a sofferenza.
Deve inoltre aggiungersi che sulla base degli esiti dell'indagine grafologica svolta nel corso del giudizio, deve ritenersi accertata la non autografia delle sottoscrizioni in verifica a nome " presenti sull'atto di fideiussione del 17/5/11. Parte_5
E' pertanto fondata l'opposizione proposta dai fideiusssori , stante la decadenza della banca dalla escussione della garanzia da loro prestata, pertanto va revocato il decreto ingiuntivo nei loro confronti.
Quanto al debitore principale, l'opposizione deve essere parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna della al pagamento nei Parte_1 confronti n.q. di procuratore di Controparte_2 Controparte_4
in persona del l.r.p., cessionario del credito della ,
[...] Controparte_1 dell'importo di euro 15.887,75.
L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la al pagamento nei confronti Parte_1 Controparte_2
n.q. di procuratore di in persona del l.r.p.t. Controparte_4 dell'importo di € 15.887,75, oltre interessi legali dalla domanda.
Così deciso in Roma, in data 5.08.2025
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro