TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.09.2024 da
1) nato a [...], 1° maggio 1971, Parte_1 cittadino italiano,
Codice Fiscale: , C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Matteo Forges Davanzati (Codice Fiscale
[...]
, e Roberta Cittera (Codice Fiscale C.F._2 Email_1
, , con studio in Milano, Via E. Besana CodiceFiscale_3 Email_2
n.2 e presso i quali ha eletto domicilio,
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], cittadina italiana,
pagina 1 di 6 Codice Fiscale: , C.F._4 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Agliati (Codice Fiscale , C.F._5
, con suo studio in Milano, Piazza Piemonte n. 4 e presso la quale Email_3 ha eletto domicilio.
***
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 5 novembre 2020 a Milano, come da atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune di Milano, al n. 810, Anno 2020, Reg. I,
Parte I, separati consensualmente con Sentenza n. 375/2025, pubblicata il 29.01.2025, passata in giudicato, resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato su ricorso cumulativo per separazione e divorzio;
con i seguenti figli:
, nato a [...] l'[...], cittadino italiano, Codice Fiscale Persona_1 C.F._6
[...]
, nata a [...] l'[...], cittadina italiana, Codice Fiscale Parte_3 C.F._7
.
[...]
***
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.09.2024 e successive Note scritte ex art. 127-ter c.p.c., contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra e celebrato con rito civile in data 5 novembre Parte_1 Parte_2
2020 (Comune di Milano, Anno 2020, Atto n. 810, Reg. I, Parte I);
2. affidare i due figli minori e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 Pt_3
e pariteticamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior rilievo, quali quelle relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli minori, verranno adottate da entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi;
pagina 2 di 6 3. disporre il collocamento prevalente dei figli con la madre presso la casa familiare [bene di esclusiva proprietà del marito, sito a Milano (MI), in via
C. Pisacane, n. 14, censito al C.N.E.U. del suddetto Comune al Foglio 355, Mappale 378, Subalterno
11, Piano 4, Zona censuaria 002, Categoria A2, Classe 3, Cons. 7,5, Sup. Cat. 188, Rendita Catastale euro 1.123,29], che viene per l'effetto assegnata alla madre;
4. disporre che il padre abbia ampia facoltà di vedere, incontrare e tenere con sé i figli, in accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze e l'organizzazione scolastica e di vita dei figli stessi;
in ogni caso, fatto salvo diversi o più ampi accordi fra i genitori, il padre potrà stare con i figli nei seguenti termini:
a. a week-end alternati con la madre, dal venerdì sera orientativamente verso le 18.30 fino al lunedì mattina, nonché nelle giornate infrasettimanali di mercoledì (dalle ore 18 circa fino alla mattina successiva) nelle settimane il cui fine settimana sia di propria competenza e di mercoledì e giovedì (dalle ore 18 circa del mercoledì fino al venerdì mattina) nelle settimane il cui fine settimana sia di spettanza materna, lasciando alla libera determinazione delle parti in ossequio agli impegni lavorativi e di vita dei genitori e agli impegni scolastici e di vita dei figli la regolamentazione di periodi di frequenza infrasettimanali, dandosi atto che, sino a quando il padre non reperirà una abitazione più consona rispetto a quella attuale, tali periodi di frequentazione avverranno nell'abitazione familiare assegnata alla moglie e ai figli, ovviamente sempre in accordo e coordinandosi con la CP_1
b. durante le vacanze scolastiche natalizie e di fine anno, in alternanza con la madre di anno in anno, il periodo dal mattino del 22 al mattino del 30 dicembre oppure quello dal mattino del 30 dicembre al mattino del 6 gennaio;
c. vacanze scolastiche pasquali, “settimana bianca” ed eventuali ponti scolastici ulteriori secondo il principio dell'alternanza;
d. per quel che concerne le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane consecutive durante il mese di agosto, periodo da concordare fra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
5. per quel che concerne gli oneri di mantenimento della prole e della abitazione familiare, dato atto del relativo e specifico accordo intervenuto fra i genitori, disporre che:
pagina 3 di 6 a. il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei due figli minori e della abitazione familiare in cui gli stessi risiedono corrispondendo alla madre la somma mensile di Euro 800,00, importo da corrispondere in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare di anno in anno secondo gli indici Istat-costo della vita, e accollandosi in via diretta e integrale i costi condominiali ordinari della abitazione familiare (bene di esclusiva proprietà del marito), mentre la madre sosterrà in via diretta e integrale i costi di gestione e manutenzione ordinaria della abitazione familiare inclusi i costi delle utenze domestiche, provvedendo a intestare a sé i relativi contratti;
b. i genitori suddivideranno in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre gli oneri straordinari di mantenimento dei figli così come indicati nelle “Linee Guida spese extra-assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano il 14.11.2017;
6. rilevata l'assenza di qualsivoglia statuizione economica diretta in favore di alcun coniuge nell'ambito separativo attesa la rispettiva e vicendevole autosufficienza economico-reddituale dei coniugi e atteso che i coniugi hanno definitivamente regolamentato i rapporti economico-patrimoniali derivati, originati o connessi al matrimonio, alla convivenza matrimoniale, alla separazione e al divorzio, compresa la ristrutturazione della casa di vacanza al mare di proprietà integrale del marito, dare atto che il marito a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, c. VII l. div. corrisponderà alla moglie entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio l'importo concordemente determinato di euro 55.000 (cinquantacinquemila/00), ritenendo equo e congruo l'importo determinato congiuntamente dalle parti;
7. spese legali integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
*
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* pagina 4 di 6 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
con rito civile in data 5 novembre 2020 a Milano, come da atto trascritto nel Parte_2
Registro dello Stato Civile del predetto Comune di Milano, al n. 810, Anno 2020, Reg. I, Parte I.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Presidente
pagina 5 di 6 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.09.2024 da
1) nato a [...], 1° maggio 1971, Parte_1 cittadino italiano,
Codice Fiscale: , C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Simone Matteo Forges Davanzati (Codice Fiscale
[...]
, e Roberta Cittera (Codice Fiscale C.F._2 Email_1
, , con studio in Milano, Via E. Besana CodiceFiscale_3 Email_2
n.2 e presso i quali ha eletto domicilio,
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...], cittadina italiana,
pagina 1 di 6 Codice Fiscale: , C.F._4 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Agliati (Codice Fiscale , C.F._5
, con suo studio in Milano, Piazza Piemonte n. 4 e presso la quale Email_3 ha eletto domicilio.
***
Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in data 5 novembre 2020 a Milano, come da atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune di Milano, al n. 810, Anno 2020, Reg. I,
Parte I, separati consensualmente con Sentenza n. 375/2025, pubblicata il 29.01.2025, passata in giudicato, resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato su ricorso cumulativo per separazione e divorzio;
con i seguenti figli:
, nato a [...] l'[...], cittadino italiano, Codice Fiscale Persona_1 C.F._6
[...]
, nata a [...] l'[...], cittadina italiana, Codice Fiscale Parte_3 C.F._7
.
[...]
***
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.09.2024 e successive Note scritte ex art. 127-ter c.p.c., contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto:
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio fra e celebrato con rito civile in data 5 novembre Parte_1 Parte_2
2020 (Comune di Milano, Anno 2020, Atto n. 810, Reg. I, Parte I);
2. affidare i due figli minori e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente Per_1 Pt_3
e pariteticamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior rilievo, quali quelle relative all'educazione, all'istruzione e alla salute dei figli minori, verranno adottate da entrambi i genitori, previo accordo tra gli stessi;
pagina 2 di 6 3. disporre il collocamento prevalente dei figli con la madre presso la casa familiare [bene di esclusiva proprietà del marito, sito a Milano (MI), in via
C. Pisacane, n. 14, censito al C.N.E.U. del suddetto Comune al Foglio 355, Mappale 378, Subalterno
11, Piano 4, Zona censuaria 002, Categoria A2, Classe 3, Cons. 7,5, Sup. Cat. 188, Rendita Catastale euro 1.123,29], che viene per l'effetto assegnata alla madre;
4. disporre che il padre abbia ampia facoltà di vedere, incontrare e tenere con sé i figli, in accordo con la madre e sempre compatibilmente con le esigenze e l'organizzazione scolastica e di vita dei figli stessi;
in ogni caso, fatto salvo diversi o più ampi accordi fra i genitori, il padre potrà stare con i figli nei seguenti termini:
a. a week-end alternati con la madre, dal venerdì sera orientativamente verso le 18.30 fino al lunedì mattina, nonché nelle giornate infrasettimanali di mercoledì (dalle ore 18 circa fino alla mattina successiva) nelle settimane il cui fine settimana sia di propria competenza e di mercoledì e giovedì (dalle ore 18 circa del mercoledì fino al venerdì mattina) nelle settimane il cui fine settimana sia di spettanza materna, lasciando alla libera determinazione delle parti in ossequio agli impegni lavorativi e di vita dei genitori e agli impegni scolastici e di vita dei figli la regolamentazione di periodi di frequenza infrasettimanali, dandosi atto che, sino a quando il padre non reperirà una abitazione più consona rispetto a quella attuale, tali periodi di frequentazione avverranno nell'abitazione familiare assegnata alla moglie e ai figli, ovviamente sempre in accordo e coordinandosi con la CP_1
b. durante le vacanze scolastiche natalizie e di fine anno, in alternanza con la madre di anno in anno, il periodo dal mattino del 22 al mattino del 30 dicembre oppure quello dal mattino del 30 dicembre al mattino del 6 gennaio;
c. vacanze scolastiche pasquali, “settimana bianca” ed eventuali ponti scolastici ulteriori secondo il principio dell'alternanza;
d. per quel che concerne le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà trascorrere con i figli un periodo di due settimane consecutive durante il mese di agosto, periodo da concordare fra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
5. per quel che concerne gli oneri di mantenimento della prole e della abitazione familiare, dato atto del relativo e specifico accordo intervenuto fra i genitori, disporre che:
pagina 3 di 6 a. il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei due figli minori e della abitazione familiare in cui gli stessi risiedono corrispondendo alla madre la somma mensile di Euro 800,00, importo da corrispondere in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare di anno in anno secondo gli indici Istat-costo della vita, e accollandosi in via diretta e integrale i costi condominiali ordinari della abitazione familiare (bene di esclusiva proprietà del marito), mentre la madre sosterrà in via diretta e integrale i costi di gestione e manutenzione ordinaria della abitazione familiare inclusi i costi delle utenze domestiche, provvedendo a intestare a sé i relativi contratti;
b. i genitori suddivideranno in ragione del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre gli oneri straordinari di mantenimento dei figli così come indicati nelle “Linee Guida spese extra-assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano il 14.11.2017;
6. rilevata l'assenza di qualsivoglia statuizione economica diretta in favore di alcun coniuge nell'ambito separativo attesa la rispettiva e vicendevole autosufficienza economico-reddituale dei coniugi e atteso che i coniugi hanno definitivamente regolamentato i rapporti economico-patrimoniali derivati, originati o connessi al matrimonio, alla convivenza matrimoniale, alla separazione e al divorzio, compresa la ristrutturazione della casa di vacanza al mare di proprietà integrale del marito, dare atto che il marito a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, c. VII l. div. corrisponderà alla moglie entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio l'importo concordemente determinato di euro 55.000 (cinquantacinquemila/00), ritenendo equo e congruo l'importo determinato congiuntamente dalle parti;
7. spese legali integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
*
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* pagina 4 di 6 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
con rito civile in data 5 novembre 2020 a Milano, come da atto trascritto nel Parte_2
Registro dello Stato Civile del predetto Comune di Milano, al n. 810, Anno 2020, Reg. I, Parte I.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Presidente
pagina 5 di 6 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6