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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione seconda Civile
Giudice
Dott.ssa Eliana Tazzoli
SIMONETTI HI, attore opponente, con l'avv. Emilio Panico;
contro e per essa la mandataria convenute opposte, con l'avv. Controparte_1 Controparte_2
Roberto Franco
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 148/2023
Con atto di opposizione , il signor HI MO eccepiva
1)Prescrizione del credito ingiunto;
2. Inefficacia probatoria della documentazione prodotta;
3. Difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a;
Sul presunto fondamento Controparte_2
degli agitati motivi di opposizione, il debitore ingiunto ha chiesto al Giudice adito la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo opposto
Dall'esame delle documentazione di causa allegata al fascicolo di parte opposta , attrice in senso sostanziale, si evince la totale assenza di documentazione contrattuale comprovante in credito azionato;
nel fascicolo di parte opposta, viene indicato il deposito di un contratto che palesemente è invece una richiesta di prestito effettuata su modulistica precompilata dall'istituto bancario, peraltro sbarrata ed in cui viene indicato “rinuncia” con la firma del richiedente, odierno opponente. Il contratto, avrebbe dovuto contenere gli elementi essenziali del rapporto , la somma richiesta , i tempi di restituzione,
l'interesse e le spese relative.
Nessun altro contratto viene allegato, palese appare pertanto la mancanza di correlazione tra la documentazione a supporto della pretesa creditoria - e la certificazione ex art 50 tub in relazione alla somma richiesta sono differenti infatti gli importi;
Ne deriva la carenza istruttoria della domanda e la prescrizione di qualsiasi posizione di credito derivante probabilmente da rapporti di c/c precedenti ma non in atti.
Il DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DELLA CREDITRICE.
Non sussiste alcuna legittimazione ad agire per la società opposta dichiaratasi cessionaria in quanto la stessa non ha dato la prova né della regolare comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti alla presunta debitrice, né tanto meno dell'esistenza della stessa cessione in relazione al credito oggetto del precetto opposto. La cessionaria, infatti, non ha provveduto a trasmettere all'intimata la prova certa del trasferimento del diritto di credito, ossia il contratto di cessione. L'obbligo del cessionario si spiega considerando che il cedente è il soggetto che ha stipulato con il ceduto il contratto dal quale deriva il diritto di credito. Il ceduto, pertanto, “conosce” il cedente come il proprio creditore e ha la certezza di liberarsi pagando alla persona da questi indicata. Altrettanto non può dirsi per il cessionario che, invece, è soggetto
“estraneo” al ceduto, in quanto questi non partecipa al contratto di cessione.
Pertanto, il ceduto ha la certezza di liberarsi pagando al cessionario solo se ha la prova che vi è la volontà del cedente di trasferire a questi il suo credito, prova che, nella specie, è mancata. In difetto di notificazione dell'intervenuta cessione al debitore ceduto non può dirsi realizzato un mutamento nella titolarità attiva del rapporto obbligatorio in quanto la cessione del credito si perfeziona in forza del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, secondo il principio dell'efficacia traslativa del consenso (art. 1376 c.c.), consenso di cui, lo si ripete, non vi è prova alcuna in relazione ai contratti di finanziamento oggetto del presente giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. III;
16 novembre 2010, n. 23093). La cessione di credito oggetto del presente giudizio, pertanto, in difetto di prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi non può che essere considerata priva di effetti tra cedente e debitore (Cfr. Civ. Sez. II del 12 maggio 2016, n. 9768), con conseguente declaratoria di inammissibilità, illegittimità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto. La pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale dell'atto di cessione avvenuta per atto pubblico , non contiene elementi utili ad identificare il credito vantato nei confronti dell'opponente.
Ragion per cui si accoglie l'opposizione con conseguente declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto non è stata esaustivamente provata la ragione del credito.
Le spese e i compensi seguono il principio di soccombenza ex art. 91 cpc. e determinati con applicazione del DM 55/2014 in relazione al valore della causa e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale nella persona del Giudice dott,ssa Eliana Tazzoli definitivamente pronunciando sulla domanda di MO HI nei confronti delle società accoglie l'opposizione e di conseguenza :
- Dichiara la nullità del decreto ingiuntivo azionato - Condanna la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'opponente pari a €.
2.850 di cui €. 168 per esborsi il residuo per compensi oltre rsg iva e cap come per legge.
Taranto, 22 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Eliana Tazzoli