Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/2001, n. 9904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9904 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO99.04 LA CORTE ZION Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONDOMINIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 9930/99 22507Cron. 2 Dott. Antonio VELLA Consigliere Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 3336 - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 27/04/01 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L3000 sul ricorso proposto da: 11 20 L E-2001- IL CANCELLIERE COND. "LA LUCERTOLA" A MARINA DI SAN NICOLA, in dell'Amm.re pro tempore Sig.ra IA persona 15 13000 ANCELLERIA elettivamente domiciliata in ROMA PLE LANDONI, AMMIRAGLIO BERGAMINI 12, presso lo studio dell'avvocato CAMMARERI PIETRO, che la difende, giusta OF472238 delega in atti;
ricorrente
contro
BASTONI AVERARDO, FORTI ELENA, elettivamente ' VIA SABOTINO 46, domiciliati in ROMA difesi dall'avvocato ROMANO GIOVANNI, giusta delega in atti;
2001 - controricorrenti742 -1- avverso la sentenza n. 2197/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato CAMMARERI Pietro, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Romano Giovanni difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In tre distinti atti di citazione, notificati il 12 marzo 1984, il 4 novembre 1987 e il 2 novembre 1989, il condominio "La Lucertola A" af- fermò che RA ST ed EL FO, proprietari di una contigua pi- scina, la aveva abusivamente allacciata al condotto fognario condominiale;
inoltre che avevano realizzato una serie di manufatti “in dispregio sia delle disposizioni condominiali che della concessione edilizia in sanatoria", che avevano ottenuto;
ed infine che essi non avevano servitù di passaggio sui vialetti condominiali, e, non essendo condomini, di utilizzare il parcheggio condominiale. Il condominio "La Lucertola A" convenne pertanto RA ST ed EL FO innanzi al Tribunale di Civitavecchia, e chiese che fossero condannati alla rimozione dell'allacciamento detto e alla demolizio- ne dei manufatti abusivamente realizzati, e che fosse accertata l'inesistenza di una loro servitù di passaggio sui vialetti condominiali per raggiungere la detta piscina, nonché del loro diritto di utilizzare il parcheggio condominia- le, non essendo essi, per l'appunto, condomini. Dal loro canto RA ST ed EL FO, con atto di cita- zione notificato il 16 maggio 1991, impugnarono una deliberazione condo- miniale con la quale erano stati esclusi dal riparto delle spese condominiali sostenute per la manutenzione del parcheggio, chiedendo che fosse accertata la loro qualità di condomini. Il Tribunale, riuniti i giudizi, con sentenza del 3 febbraio 1995, dichiarò cessata la materia del contendere relativamente alla domanda del condominio "La Lucertola A” di rimozione dell'allacciamento fognario, perché RA ST ed EL FO avevano provveduto a sopprimerlo;
dichiarò inammissibile, perché tardiva, l'altra domanda del condominio di rimozione di altre opere realizzate da RA ST ed EL FO nella loro proprietà individuale, opere che erano state specificate soltanto in occa- sione della precisazione delle conclusioni;
rigettò la domanda del condomi- nio “La Lucertola A" di accertamento negativo della servitù di passaggio sui vialetti condominiali per accedere alla piscina, rilevando che tale diritto aveva riscontro nello stesso regolamento condominiale;
ed infine, accertato che RA ST ed EL FO non erano condomini, negò il loro di- ritto di utilizzare il parcheggio condominiale, e la loro legittimazione ad im- pugnare la deliberazione assembleare ad esso relativa. La Corte d'appello di Roma, pronunziando sui contrapposti ap- pelli delle parti, in parziale riforma di tale sentenza, che per il resto ha con- fermato, ribadendo la validità delle argomentazioni sviluppate nella sua motivazione, ha affermato che in virtù di quanto previsto dal regolamento del condominio "La Lucertola A", anche RA ST ed EL FO sono condomini, e come tali hanno diritto di utilizzare sia il parcheggio che i viali condominiali. Il condominio "La Lucertola A" ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. RA ST ed EL FO hanno resistito con controricor- SO. Entrambe le parti hanno depositato memorie. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso il condominio "La Lucer- tola A" censura la sentenza impugnata per aver ribadito l'inammissibilità (già affermata dal giudice di primo grado) della sua domanda con cui aveva chiesto, come risulta dall'epigrafe di tale sentenza, la condanna di RA ST ed EL FO alla "demolizione di tutte le opere eseguite in dispre- gio sia delle disposizioni condominiali che della concessione edilizia in sa- natoria", che essi avevano ottenuto. Sostengono in particolare che, diversa- mente da quanto affermato al riguardo dalla Corte d'appello di Roma, rife- rito in narrativa, essi proposero tale domanda con l'atto di citazione (con il quale chiesero la condanna dei convenuti alla "demolizione di qualsivoglia opera eseguita non in ottemperanza alle disposizioni condominiali”), e co- munque allorché, nel corso del giudizio di primo grado (e dunque ben prima della precisazione delle conclusioni) formularono le loro richieste istruttorie volte a dimostrare che RA ST ed EL FO avevano realizzato una serie di manufatti senza concessione edilizia, o difformi da quelli per il quali avevano ottenuto la detta concessione in sanatoria. Il motivo è inammissibile. La domanda giudiziale è ritualmente proposta (e l'atto di cita- zione è valido) solo se il suo oggetto è adeguatamente specificato (tra le tante, vedi Cassazione civile, sez. lav., 27 febbraio 1979 n. 1300; sez. lav., 16 luglio 1983 n. 4918; sez. III, 12 gennaio 1996, n. 188). Se dunque tale oggetto è genericamente indicato nell'atto di ci- tazione, e viene adeguatamente specificato successivamente, nel corso del 3 procedimento, la domanda deve ritenersi proposta in tale successivo mo- mento. Nel caso di specie il condominio attore, negli atti introduttivi del giudizio, si è limitato a chiedere la "demolizione di qualsivoglia opera ese- guita dai convenuti non in ottemperanza alle disposizioni condominiali”, e senza concessione edilizia (o in difformità di quella ottenuta in sanatoria); e solo all'udienza di precisazione delle conclusioni ha precisato quali sono le opere oggetto della sua domanda. Si rileva poi che la proposizione di richieste istruttorie, ossia chiedere l'accertamento di determinati fatti, è cosa diversa dalla proposizio- ne di domande giudiziali, ossia chiedere la tutela di determinati diritti. E' ben vero che, essendo le richieste istruttorie funzionali alla verificazione della fondatezza di domande giudiziali, può accadere che die- tro le prime si nascondano le seconde;
e che il giudice, interpretando gli atti processuali posti in essere dalle parti in causa, può far emergere queste ulti- me, e quindi prenderle in considerazione. Nel caso di specie il giudice del merito non ha ritenuto (eviden- temente per le ragioni appresso accennate) di svolgere tale attività ermeneu- tica;
ma non può dolersene il ricorrente, che non l'ha mai (a quel che risulta dalla sentenza impugnata e dal ricorso) sollecitata. Occorre infatti considerare che alla domanda di demolizione delle opere realizzate in violazione delle disposizioni condominiali l'attore ha implicitamente rinunziato allorché ha proposto la diversa e ed inconcilia- bile domanda, senza puntualizzarne l'alternatività, con cui ha chiesto che fosse accertato e dichiarato che i convenuti, proprietari della piscina, non sono condomini. Quanto poi alla diversa domanda di demolizione dei manufatti che RA ST ed EL FO hanno realizzato, a dire del condomi- nio ricorrente, senza concessione edilizia, o in difformità di quella ottenuta in sanatoria, e che quest'ultimo avrebbe proposta formulando delle richieste istruttorie nel corso del giudizio di primo grado, si rileva la sua inadeguata formulazione, non avendo il condominio mai indicato quali sono i suoi di- ritti (e da quali norme essi sono previsti) che RA ST ed EL FO avrebbero leso, non essendo consentito ai privati, dalla vigente legisla- zione, chiedere ed ottenere la demolizione dei manufatti da altri realizzati, sol perché illegittimi sotto il profilo amministrativo. Con il secondo ed il terzo motivo del suo ricorso il condominio censura la sentenza impugnata per aver affermato che RA ST ed EL FO sono condomini, e come tali hanno diritto di servirsi dei vialetti condominiali e del parcheggio, denunziando soltanto vizi di motivazione: affermano in particolare che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello di Roma nella sentenza impugnata, dal regolamento di condomi- nio e dal loro titolo di acquisto emerge che condomini non sono, ma solo di una servitù di passaggio sui vialetti condominiali, che peraltro hanno aggra- vato, modificando la destinazione della piscina, che hanno aperto al pubbli- CO. Anche queste censure sono inammissibili. Con esse il ricorrente ripropone argomentazioni già offerte in appello, che nella sentenza impugnata sono state disattese con argomenta- 5 zioni che non sono censurabili in questa sede, perché attengono all'interpretazione e alla valutazione che il giudice del merito ha dato del re- golamento condominiale, dei titoli di proprietà esibiti, delle dichiarazioni re- se dalle parti nel giudizio, e più in generale alla ricostruzione dei fatti di causa;
interpretazione, valutazione e ricostruzione delle quali il giudice del merito ha dato conto con motivazione adeguata, immune da errori logici o giuridici, che comunque il ricorrente non ha evidenziato, essendosi limitato a contrapporre ad esse una sua diversa interpretazione, valutazione e rico- struzione. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna il condominio "La Lu- certola A" a rifondere ad RA ST ed EL FO le spese del giu- dizio di legittimità, che liquida in lire 313.300, oltre lire 5.000.000 per onorari. Roma, 27 aprile 2001 001 Il presidente (Rafaele Corona) лепти L'estensore (Carlo Cioffi 40000 IL CANCELLERE C1 Francesc Catania 290.000 Roma 20 LUG 2001 DEPOSITATO IL CANCELARE C1 France vatania 6