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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4934 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., allegata al verbale del 14 ottobre 2025
Rg. 561/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
Dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 561/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sez. XII n. 4538/2020, pubblicata l'1.7.2020, non notificata
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
C.so Caroseno, 27 (Cod. Fisc. ), rappr.to e difeso, dall'avv. C.F._1
IC IA (c.f.: ), elett.nte dom.to presso lo studio C.F._2 dell'avv. Giancarlo Rago, al Rione Sirignano n. 10, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
(P.IVA: - con sede in Pesaro alla via Sandro Controparte_1 P.IVA_1
Pertini n.88) in persona de legale rappresentante in qualità di Controparte_2 società incorporante la con atto per notar in Controparte_3 Per_1 data 29/10/2018 REPERTORIO N. 134860 FASCICOLO N. 42986), subentrate in tutti i rapporti attivi e passivi, rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Alessandro Ronga (CF: ) ed elett.te dom.to C.F._3 presso il suo studio sito in Napoli alla Calata San Marco n.13
Appellata
Motivi della decisione
1 A – Giudizio di primo grado
A.a.) proponeva opposizione avverso il decreto n. 6401/17 Parte_1 emesso dal tribunale di Napoli in data 16.7.2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8651,28 a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi resi in esecuzione del contratto di manutenzione ed assistenza stipulato l'
1.2.2013, per gli anni 2014 e 2015 (rispettivamente euro 3.025,00 ed euro 3.077,00), oltre penale per l'inadempimento pattiziamente stabilita (ammontante ad euro
2.523,00).
A.b.) Il primo giudice, nella resistenza della società opposta, rigettava l'opposizione, regolando le spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dell'originaria società ingiungente.
Il tribunale, a fronte dei motivi di opposizione con cui il contestava la Pt_1 clausola di rinnovo tacito del contratto e l'applicazione della penale per il ritardo, così testualmente argomentava:
“L'unico motivo di opposizione si fonda sulla illegittimità del rinnovo tacito del contratto in assenza di esplicita sottoscrizione da parte del contraente.
L'allegazione è destituita di fondamento.
Risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso opponente che le parti, in data
1.2.2013, hanno stipulato il contratto di manutenzione ed assistenza di programmi informatici n. 24477. Tale contratto, in particolare, prevede alla clausola DURATA
DELL'ORDINE che “il presente ordine decorre dal 1.2.13 ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decorrenza e si intende tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta del cliente pervenuta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette mesi prima della scadenza”.
In calce al contratto sono state elencate alcune clausole, tra cui la precedente, sottoscritte specificamente dal , ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.. Pt_1
La sottoscrizione non è stata disconosciuta dall'opponente il quale non ha nemmeno allegato di aver inviato tempestiva disdetta prima della scadenza.
Il contratto è stato validamente stipulato e determina il diritto della CP_3
a percepire il compenso pattuito per l'intera durata triennale del medesimo;
tale
[...] compenso è indicato in contratto e corrisponde a quanto richiesto.
L'art. 14HW/SW prevede poi l'applicazione di una penale in caso di inadempimento;
anche tale clausola risulta sottoscritta dall'opponente.
2 La quantificazione del credito è stata operata tenuto conto delle condizioni contrattuali e non è stata espressamente ed efficacemente contestata dal .” Pt_1
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , da intendersi Parte_1 qui integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente sentenza, con cui lamenta, in estrema sintesi, che il tribunale non avrebbe considerato che esso opponente aveva sottoscritto un contratto per adesione predisposto dalla controparte, contenente clausole vessatorie redatte con una tecnica inidonea a suscitare l'attenzione del contraente, come quella relativa al tacito rinnovo, indicata in modo fuorviante col titolo “durata dell'ordine” e con richiamo di tutte le clausole contrattuali, contestando conseguentemente anche l'applicazione della penale per l'inadempimento.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“voglia l'On.le Corte, in accoglimento del presente gravame, ritenere illegittima la conferma del decreto monitorio;
vinte le spese del grado.”.
B.b.) Si costituiva la società appellata la quale resisteva all'impugnazione così concludendo:
“1. Voglia l'adita Corte d'Appello rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4538/2020, confermando la stessa integralmente;
2. Per l'effetto, condanni l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.”.
B.c.) La causa è stata rinviata per discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.) L'appello, pur ponendo questioni che vanno esaminate con attenzione, non può essere accolto.
C.a.) Il UA sostanzialmente lamenta che il tribunale avrebbe omesso di valutare da una parte la tecnica di redazione della clausola relativa alla proroga tacita del contratto, rubricata in maniera “fuorviante” come “Durata dell'ordine”; dall'altra il fatto che la sottoscrizione specifica delle clausole, ai sensi dell'art. 1341 comma 2
c.p.c., fosse rivolta a tutte le clausole contrattuali, modalità inidonea a richiamare l'attenzione del contraente sul loro effettivo contenuto.
3 Tale ultima contestazione, in termini di principio, è sicuramente corretta.
E' noto, infatti, che il richiamo cumulativo a tutte le clausole non permette affatto di distinguere quelle vessatorie comprese nell'elencazione tassativa di cui all'art. 1341 cit., dalle altre, risolvendosi in una sostanziale doppia sottoscrizione del testo contrattuale e non della singola clausola sulla quale deve essere specificamente richiamata l'attenzione del contraente che quelle clausole non ha predisposto.
Nel caso in esame non si può dubitare, diversamente da quanto obietta la società appellata, che la sottoscrizione a norma dell'art. 1341 comma 2 c.c. abbia interessato l'intero contenuto contrattuale, nessuna clausola esclusa, di tal che, in base a quanto appena rimarcato, le singole clausole, comprese tra quelle tacciate di vessatorietà dalla disposizione in questione, automaticamente andrebbero considerate nulle, ivi inclusa quella 'numerata' come “1 HW/SW” disciplinante “La durata dell'ordine” ed in cui è contenuta la rinnovazione tacita del contratto.
Il problema, però, è che detta clausola è stata posta all'interno del documento, in maniera separata, sostanzialmente all'inizio di esso, appena prima della descrizione dei servizi e della tipologia di prestazioni oggetto del contratto.
Inoltre, cosa di particolare importanza – sul punto concordano entrambe le parti, a dispetto di quanto erroneamente affermato dal tribunale circa la durata triennale – la previsione in discorso non recepisce il testo stampato (quello, sì, certamente predisposto dalla ), ma reca un'evidente modifica a penna, oltretutto tale CP_4 da cambiare in maniera incisiva il contenuto e l'ampiezza della clausola, nel senso di ridurre da tre ad un anno la durata contrattuale e, conseguentemente, la previsione di proroga tacita di anno in anno del contratto, in assenza di tempestiva disdetta, modifica che, evidentemente, raffrontata con il testo predisposto dall'opposta, non può che essere letta come maggiormente favorevole all'altro contraente, riducendo sia la portata temporale del vincolo, sia gli effetti della proroga tacita.
Ciò di per sé depone, secondo ragionevolezza, presuntivamente a favore del fatto che quella modifica sia stata oggetto di una espressa contrattazione tra le parti, anche perché, non essendo stata mai dedotta la qualità di consumatore del (si tratta Pt_1 del resto di assistenza informatica e servizi Hardware e Software resi relativamente ad uno studio professionale), non è onere specifico del predisponente dimostrare che sia stata sottoposta a trattativa individuale, considerato, altresì, che è lo stesso appellante il quale, anziché negare decisamente tale circostanza, pone singolarmente
4 l'interrogativo secondo cui “Non è peraltro dato sapere se almeno questa modifica veniva concordata dalle parti o comunque predisposta unilateralmente dalla
[...]
.”. CP_1
Ma, dovendo darsi ragionevolmente per provato che tale clausola non è stata imposta dalla , conseguentemente essa non può stimarsi vessatoria, CP_4 mentre, sotto l'altro profilo di contestazione sollevato dall'appellante, risulta assai arduo sostenere che sia stata redatta in maniera fuorviante, così da impedire ad esso di comprendere l'effettiva portata di quanto ivi previsto, senza considerare Pt_1 quanto già rimarcato riguardo al fatto che essa si poneva in maniera separata dalle altre, all'inizio stesso del documento, delimitando la durata del vincolo e dell'impegno che il cliente andava ad assumere.
Anche l'eventuale esistenza di clausole vessatorie riferite alle ulteriori previsioni contrattuali, tutte indistintamente accomunate nel contesto della parte dedicata alla doppia sottoscrizione, non potrebbe condurre alla nullità dell'intero contratto, ma soltanto alla nullità parziale di tali clausole, dovendo ricordarsi come esse avrebbero potuto inficiare nel complesso il regolamento negoziale ove fosse stato dedotto – e poi provato, onere gravante sul soggetto il quale invoca, a dispetto del generale principio di conservazione del contratto, la sua integrale caducazione – che in assenza di quelle clausole il contratto non sarebbe stato concluso, cosa mai prospettata nel caso in esame.
D'altro canto, anche nella disciplina consumeristica caratterizzata in maniera ancor più penetrante dal favor per il consumatore, la trattativa specifica riguarda la singola clausola e persino parti di essa e la nullità colpisce solo quelle ritenute vessatorie.
C.b.) Per quel che concerne l'applicazione della clausola penale il motivo se non ancor più radicalmente inammissibile, è, comunque, infondato.
Esso si sostanzia sempre nella vessatorietà del contratto e sul presupposto di fatto in virtù del quale il rapporto si sarebbe sciolto al 31 dicembre del primo anno in conseguenza della illegittimità della clausola che prevedeva il tacito rinnovo.
Negata la natura vessatoria della pattuizione posta 'a monte' del ragionamento, deve rilevarsi che la clausola in cui è contenuta la penale si fonda sul diritto della di provocare la risoluzione del contratto, rinnovatosi di anno in anno, a CP_4 norma dell'art. 1456 c.c., facoltà che mai potrebbe stimarsi vessatoria, essendo generalmente prevista dalla legge e per questo non rientrando in nessuna delle ipotesi
5 tassative previste dall'art. 1341 c.c., mentre la previsione di una penale, a mente di quella disposizione, non ha il carattere della vessatorietà.
Mancando ogni altra difesa o deduzione, pertanto, anche tale questione va disattesa, con conferma, con le svolte precisazioni, delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
D – le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, con liquidazione in misura maggiormente prossima ai minimi, tenuto conto del tenore delle difese svolte, anche alla luce dei motivi di appello, delle considerazioni operate d'ufficio dalla corte e avuto riguardo all'entità del credito in contestazione (8.651,28), rispetto alla forbice prevista dallo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a 26.000,00).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, in favore della società appellata, che liquida in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 14 ottobre 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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Rg. 561/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile
La Corte di appello di Napoli, sez. IX civile, così composta: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
Dott. ssa Natalia Ceccarelli consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa recante il numero di ruolo 561/2021, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli, sez. XII n. 4538/2020, pubblicata l'1.7.2020, non notificata
TRA
, nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
C.so Caroseno, 27 (Cod. Fisc. ), rappr.to e difeso, dall'avv. C.F._1
IC IA (c.f.: ), elett.nte dom.to presso lo studio C.F._2 dell'avv. Giancarlo Rago, al Rione Sirignano n. 10, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
E
(P.IVA: - con sede in Pesaro alla via Sandro Controparte_1 P.IVA_1
Pertini n.88) in persona de legale rappresentante in qualità di Controparte_2 società incorporante la con atto per notar in Controparte_3 Per_1 data 29/10/2018 REPERTORIO N. 134860 FASCICOLO N. 42986), subentrate in tutti i rapporti attivi e passivi, rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Alessandro Ronga (CF: ) ed elett.te dom.to C.F._3 presso il suo studio sito in Napoli alla Calata San Marco n.13
Appellata
Motivi della decisione
1 A – Giudizio di primo grado
A.a.) proponeva opposizione avverso il decreto n. 6401/17 Parte_1 emesso dal tribunale di Napoli in data 16.7.2017, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8651,28 a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi resi in esecuzione del contratto di manutenzione ed assistenza stipulato l'
1.2.2013, per gli anni 2014 e 2015 (rispettivamente euro 3.025,00 ed euro 3.077,00), oltre penale per l'inadempimento pattiziamente stabilita (ammontante ad euro
2.523,00).
A.b.) Il primo giudice, nella resistenza della società opposta, rigettava l'opposizione, regolando le spese di lite secondo soccombenza come da dispositivo, con attribuzione al procuratore dell'originaria società ingiungente.
Il tribunale, a fronte dei motivi di opposizione con cui il contestava la Pt_1 clausola di rinnovo tacito del contratto e l'applicazione della penale per il ritardo, così testualmente argomentava:
“L'unico motivo di opposizione si fonda sulla illegittimità del rinnovo tacito del contratto in assenza di esplicita sottoscrizione da parte del contraente.
L'allegazione è destituita di fondamento.
Risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso opponente che le parti, in data
1.2.2013, hanno stipulato il contratto di manutenzione ed assistenza di programmi informatici n. 24477. Tale contratto, in particolare, prevede alla clausola DURATA
DELL'ORDINE che “il presente ordine decorre dal 1.2.13 ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decorrenza e si intende tacitamente rinnovato di triennio in triennio salva disdetta del cliente pervenuta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette mesi prima della scadenza”.
In calce al contratto sono state elencate alcune clausole, tra cui la precedente, sottoscritte specificamente dal , ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.. Pt_1
La sottoscrizione non è stata disconosciuta dall'opponente il quale non ha nemmeno allegato di aver inviato tempestiva disdetta prima della scadenza.
Il contratto è stato validamente stipulato e determina il diritto della CP_3
a percepire il compenso pattuito per l'intera durata triennale del medesimo;
tale
[...] compenso è indicato in contratto e corrisponde a quanto richiesto.
L'art. 14HW/SW prevede poi l'applicazione di una penale in caso di inadempimento;
anche tale clausola risulta sottoscritta dall'opponente.
2 La quantificazione del credito è stata operata tenuto conto delle condizioni contrattuali e non è stata espressamente ed efficacemente contestata dal .” Pt_1
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello , da intendersi Parte_1 qui integralmente ritrascritto e alla cui lettura si rimanda quale parte integrante la presente sentenza, con cui lamenta, in estrema sintesi, che il tribunale non avrebbe considerato che esso opponente aveva sottoscritto un contratto per adesione predisposto dalla controparte, contenente clausole vessatorie redatte con una tecnica inidonea a suscitare l'attenzione del contraente, come quella relativa al tacito rinnovo, indicata in modo fuorviante col titolo “durata dell'ordine” e con richiamo di tutte le clausole contrattuali, contestando conseguentemente anche l'applicazione della penale per l'inadempimento.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“voglia l'On.le Corte, in accoglimento del presente gravame, ritenere illegittima la conferma del decreto monitorio;
vinte le spese del grado.”.
B.b.) Si costituiva la società appellata la quale resisteva all'impugnazione così concludendo:
“1. Voglia l'adita Corte d'Appello rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 4538/2020, confermando la stessa integralmente;
2. Per l'effetto, condanni l'appellante al pagamento delle spese del giudizio.”.
B.c.) La causa è stata rinviata per discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., per essere decisa.
C – Analisi dei motivi di appello
C.) L'appello, pur ponendo questioni che vanno esaminate con attenzione, non può essere accolto.
C.a.) Il UA sostanzialmente lamenta che il tribunale avrebbe omesso di valutare da una parte la tecnica di redazione della clausola relativa alla proroga tacita del contratto, rubricata in maniera “fuorviante” come “Durata dell'ordine”; dall'altra il fatto che la sottoscrizione specifica delle clausole, ai sensi dell'art. 1341 comma 2
c.p.c., fosse rivolta a tutte le clausole contrattuali, modalità inidonea a richiamare l'attenzione del contraente sul loro effettivo contenuto.
3 Tale ultima contestazione, in termini di principio, è sicuramente corretta.
E' noto, infatti, che il richiamo cumulativo a tutte le clausole non permette affatto di distinguere quelle vessatorie comprese nell'elencazione tassativa di cui all'art. 1341 cit., dalle altre, risolvendosi in una sostanziale doppia sottoscrizione del testo contrattuale e non della singola clausola sulla quale deve essere specificamente richiamata l'attenzione del contraente che quelle clausole non ha predisposto.
Nel caso in esame non si può dubitare, diversamente da quanto obietta la società appellata, che la sottoscrizione a norma dell'art. 1341 comma 2 c.c. abbia interessato l'intero contenuto contrattuale, nessuna clausola esclusa, di tal che, in base a quanto appena rimarcato, le singole clausole, comprese tra quelle tacciate di vessatorietà dalla disposizione in questione, automaticamente andrebbero considerate nulle, ivi inclusa quella 'numerata' come “1 HW/SW” disciplinante “La durata dell'ordine” ed in cui è contenuta la rinnovazione tacita del contratto.
Il problema, però, è che detta clausola è stata posta all'interno del documento, in maniera separata, sostanzialmente all'inizio di esso, appena prima della descrizione dei servizi e della tipologia di prestazioni oggetto del contratto.
Inoltre, cosa di particolare importanza – sul punto concordano entrambe le parti, a dispetto di quanto erroneamente affermato dal tribunale circa la durata triennale – la previsione in discorso non recepisce il testo stampato (quello, sì, certamente predisposto dalla ), ma reca un'evidente modifica a penna, oltretutto tale CP_4 da cambiare in maniera incisiva il contenuto e l'ampiezza della clausola, nel senso di ridurre da tre ad un anno la durata contrattuale e, conseguentemente, la previsione di proroga tacita di anno in anno del contratto, in assenza di tempestiva disdetta, modifica che, evidentemente, raffrontata con il testo predisposto dall'opposta, non può che essere letta come maggiormente favorevole all'altro contraente, riducendo sia la portata temporale del vincolo, sia gli effetti della proroga tacita.
Ciò di per sé depone, secondo ragionevolezza, presuntivamente a favore del fatto che quella modifica sia stata oggetto di una espressa contrattazione tra le parti, anche perché, non essendo stata mai dedotta la qualità di consumatore del (si tratta Pt_1 del resto di assistenza informatica e servizi Hardware e Software resi relativamente ad uno studio professionale), non è onere specifico del predisponente dimostrare che sia stata sottoposta a trattativa individuale, considerato, altresì, che è lo stesso appellante il quale, anziché negare decisamente tale circostanza, pone singolarmente
4 l'interrogativo secondo cui “Non è peraltro dato sapere se almeno questa modifica veniva concordata dalle parti o comunque predisposta unilateralmente dalla
[...]
.”. CP_1
Ma, dovendo darsi ragionevolmente per provato che tale clausola non è stata imposta dalla , conseguentemente essa non può stimarsi vessatoria, CP_4 mentre, sotto l'altro profilo di contestazione sollevato dall'appellante, risulta assai arduo sostenere che sia stata redatta in maniera fuorviante, così da impedire ad esso di comprendere l'effettiva portata di quanto ivi previsto, senza considerare Pt_1 quanto già rimarcato riguardo al fatto che essa si poneva in maniera separata dalle altre, all'inizio stesso del documento, delimitando la durata del vincolo e dell'impegno che il cliente andava ad assumere.
Anche l'eventuale esistenza di clausole vessatorie riferite alle ulteriori previsioni contrattuali, tutte indistintamente accomunate nel contesto della parte dedicata alla doppia sottoscrizione, non potrebbe condurre alla nullità dell'intero contratto, ma soltanto alla nullità parziale di tali clausole, dovendo ricordarsi come esse avrebbero potuto inficiare nel complesso il regolamento negoziale ove fosse stato dedotto – e poi provato, onere gravante sul soggetto il quale invoca, a dispetto del generale principio di conservazione del contratto, la sua integrale caducazione – che in assenza di quelle clausole il contratto non sarebbe stato concluso, cosa mai prospettata nel caso in esame.
D'altro canto, anche nella disciplina consumeristica caratterizzata in maniera ancor più penetrante dal favor per il consumatore, la trattativa specifica riguarda la singola clausola e persino parti di essa e la nullità colpisce solo quelle ritenute vessatorie.
C.b.) Per quel che concerne l'applicazione della clausola penale il motivo se non ancor più radicalmente inammissibile, è, comunque, infondato.
Esso si sostanzia sempre nella vessatorietà del contratto e sul presupposto di fatto in virtù del quale il rapporto si sarebbe sciolto al 31 dicembre del primo anno in conseguenza della illegittimità della clausola che prevedeva il tacito rinnovo.
Negata la natura vessatoria della pattuizione posta 'a monte' del ragionamento, deve rilevarsi che la clausola in cui è contenuta la penale si fonda sul diritto della di provocare la risoluzione del contratto, rinnovatosi di anno in anno, a CP_4 norma dell'art. 1456 c.c., facoltà che mai potrebbe stimarsi vessatoria, essendo generalmente prevista dalla legge e per questo non rientrando in nessuna delle ipotesi
5 tassative previste dall'art. 1341 c.c., mentre la previsione di una penale, a mente di quella disposizione, non ha il carattere della vessatorietà.
Mancando ogni altra difesa o deduzione, pertanto, anche tale questione va disattesa, con conferma, con le svolte precisazioni, delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
D – le spese
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, con liquidazione in misura maggiormente prossima ai minimi, tenuto conto del tenore delle difese svolte, anche alla luce dei motivi di appello, delle considerazioni operate d'ufficio dalla corte e avuto riguardo all'entità del credito in contestazione (8.651,28), rispetto alla forbice prevista dallo scaglione di riferimento (da euro 5.201,00 a 26.000,00).
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M
La corte di appello di Napoli, sezione IX civile, definitivamente pronunciando sull'appello in di cui in epigrafe, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere le spese del grado, in favore della società appellata, che liquida in euro 3.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
c) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso all'udienza del 14 ottobre 2025
Il cons. rel. est. dott. Francesco Notaro Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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