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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del GOP designato, dott. Silvio La Rana, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n.1256 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente d oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Leo, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, -OPPONENTE-
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Antonio Pepe, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, -OPPOSTO-
CONCLUSIONI:
come da atti e note conclusive depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione
Pagina 1 delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice: giudicare secundum alligata et probata.
E comunque in breve, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato all'opposto, presso il domicilio eletto del suo difensore, l'opponente conveniva in giudizio il sig. per sentir accogliere le CP_1 conclusioni rassegnate nella domanda attorea, vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il sig. che contestava le ragioni poste a CP_1 fondamento dell'opposizione spiegata in quanto l'opponente avrebbe stipulato con l'opposto in data 06/09/2010 in località Sarno una scrittura privata avente ad oggetto una compravendita rateale settimanale di macchinari industriali a fronte del prezzo di Euro 24.000,00 e che l'opponente non avrebbe provveduto a pagare alcunchè, per cui insisteva per la restituzione dei macchinari venduti per come statuito nella predetta scrittura privata.
All'esito di una udienza di comparizione delle parti disposta dal precedente istruttore, dopo vari rinvii la causa all'udienza del 17/10/2024 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ai fini della decisione del presente giudizio occorre preliminarmente verificare la fondatezza della sollevata eccezione in ordine alla nullità della scrittura privata del
06/09/2010 su cui parte opposta fonda la propria pretesa.
Non può revocarsi in dubbio che il decreto ingiuntivo impugnato trova la sua fonte nella scrittura privata posta in essere tra le parti in causa in data 06/09/2010.
Sta di fatto che come emerge dagli atti di causa, detta scrittura risulta essere stata disconosciuta formalmente dall'opponente nel primo atto difensivo introduttivo del presente giudizio, e poi confermata in apposita udienza di comparizione personale delle parti, fissata dal precedente giudicante, dott.ssa Maria Troisi, per il giorno
19/05/2021, nella quale udienza la sig.ra reiterava il disconoscimento Parte_1
Pagina 2 della scrittura privata in discussione, asserendo a chiari lettere che le firme apposte sulla predetta non erano proprie, per cui le richieste dell'opposto erano prive di significato, ritenendosi estranea al fatto storico narrato e della conseguente vicenda processuale così sorta (cfr. verbale udienza del 19/05/2021).
Ebbene, nei confronti del disconoscimento effettuato dall'opponente della scrittura privata di cui è causa, l'opposto avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione giudiziale ex art. 216 c.p.c., pena l'inutizzabilità e rinuncia alla volontà di avvalersi della predetta scrittura disconosciuta in giudizio.
In assenza di proposizione da parte opposta di istanza di verificazione giudiziale e di richiesta di altra attività istruttoria, a parere di questo giudice, è venuto meno il valore legale della scrittura privata in ordine alla sua efficacia e, quindi, in mancanza di tale elemento costitutivo non è provata la volontà delle parti a concludere quel determinato contratto e conseguentemente, qualsiasi accordo sul punto è da ritenersi radicalmente nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici anche sotto il diverso profilo della prova del credito.
In definitiva, la mancanza di idonea prova della scrittura privata sopra menzionata, fondante la domanda di cui al monitorio opposto che l'opponente contesta di aver stipulato, non può che comportare l'accoglimento della proposta opposizione.
Deve, dunque, dichiararsi la nullità della scrittura privata del 06/09/2010 e, accertata la nullità della citata scrittura privata dedotta in lite, il relativo decreto ingiuntivo n. 2200/2019 (R.G. 6786/2018) emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 27/11/2019, dovrà conseguentemente essere revocato con reiezione delle ulteriori domande proposte.
Tale doglianza è assorbente, dunque, ogni altra doglianza non esaminata è da considerarsi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1. In accoglimento della svolta opposizione, accertata la nullità della scrittura privata del 06/09/2010 posta alla base del monitorio opposto, revoca il decreto ingiuntivo N° 2200/2019 (R.G. 6786/2018) emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 27/11/2019.
Pagina 3
2. Condanna l'opposto alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in € 145,50 per esborsi e € 1.640,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore il 28/02/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del GOP designato, dott. Silvio La Rana, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero n.1256 del R.G.A.C. dell'anno 2020, avente d oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Leo, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, -OPPONENTE-
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Antonio Pepe, giusta procura ed elezione di domicilio in atti, -OPPOSTO-
CONCLUSIONI:
come da atti e note conclusive depositate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione
Pagina 1 delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice: giudicare secundum alligata et probata.
E comunque in breve, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato all'opposto, presso il domicilio eletto del suo difensore, l'opponente conveniva in giudizio il sig. per sentir accogliere le CP_1 conclusioni rassegnate nella domanda attorea, vittoria di spese e compensi professionali con attribuzione.
Si costituiva in giudizio il sig. che contestava le ragioni poste a CP_1 fondamento dell'opposizione spiegata in quanto l'opponente avrebbe stipulato con l'opposto in data 06/09/2010 in località Sarno una scrittura privata avente ad oggetto una compravendita rateale settimanale di macchinari industriali a fronte del prezzo di Euro 24.000,00 e che l'opponente non avrebbe provveduto a pagare alcunchè, per cui insisteva per la restituzione dei macchinari venduti per come statuito nella predetta scrittura privata.
All'esito di una udienza di comparizione delle parti disposta dal precedente istruttore, dopo vari rinvii la causa all'udienza del 17/10/2024 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ai fini della decisione del presente giudizio occorre preliminarmente verificare la fondatezza della sollevata eccezione in ordine alla nullità della scrittura privata del
06/09/2010 su cui parte opposta fonda la propria pretesa.
Non può revocarsi in dubbio che il decreto ingiuntivo impugnato trova la sua fonte nella scrittura privata posta in essere tra le parti in causa in data 06/09/2010.
Sta di fatto che come emerge dagli atti di causa, detta scrittura risulta essere stata disconosciuta formalmente dall'opponente nel primo atto difensivo introduttivo del presente giudizio, e poi confermata in apposita udienza di comparizione personale delle parti, fissata dal precedente giudicante, dott.ssa Maria Troisi, per il giorno
19/05/2021, nella quale udienza la sig.ra reiterava il disconoscimento Parte_1
Pagina 2 della scrittura privata in discussione, asserendo a chiari lettere che le firme apposte sulla predetta non erano proprie, per cui le richieste dell'opposto erano prive di significato, ritenendosi estranea al fatto storico narrato e della conseguente vicenda processuale così sorta (cfr. verbale udienza del 19/05/2021).
Ebbene, nei confronti del disconoscimento effettuato dall'opponente della scrittura privata di cui è causa, l'opposto avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione giudiziale ex art. 216 c.p.c., pena l'inutizzabilità e rinuncia alla volontà di avvalersi della predetta scrittura disconosciuta in giudizio.
In assenza di proposizione da parte opposta di istanza di verificazione giudiziale e di richiesta di altra attività istruttoria, a parere di questo giudice, è venuto meno il valore legale della scrittura privata in ordine alla sua efficacia e, quindi, in mancanza di tale elemento costitutivo non è provata la volontà delle parti a concludere quel determinato contratto e conseguentemente, qualsiasi accordo sul punto è da ritenersi radicalmente nullo, inefficace ed improduttivo di effetti giuridici anche sotto il diverso profilo della prova del credito.
In definitiva, la mancanza di idonea prova della scrittura privata sopra menzionata, fondante la domanda di cui al monitorio opposto che l'opponente contesta di aver stipulato, non può che comportare l'accoglimento della proposta opposizione.
Deve, dunque, dichiararsi la nullità della scrittura privata del 06/09/2010 e, accertata la nullità della citata scrittura privata dedotta in lite, il relativo decreto ingiuntivo n. 2200/2019 (R.G. 6786/2018) emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 27/11/2019, dovrà conseguentemente essere revocato con reiezione delle ulteriori domande proposte.
Tale doglianza è assorbente, dunque, ogni altra doglianza non esaminata è da considerarsi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1. In accoglimento della svolta opposizione, accertata la nullità della scrittura privata del 06/09/2010 posta alla base del monitorio opposto, revoca il decreto ingiuntivo N° 2200/2019 (R.G. 6786/2018) emesso dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 27/11/2019.
Pagina 3
2. Condanna l'opposto alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opponente che liquida in € 145,50 per esborsi e € 1.640,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Così deciso in Nocera Inferiore il 28/02/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
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