Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 407 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa con ricorso congiunto
DA
(nata ad [...] -NA – il 6.12.1980 C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. GIGLIO FILOMENA presso la quale elettivamente domicilia in RA d'CH (NA) alla Via Starza n.3
E
(nato ad [...] -NA- il 24.09.1964 C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce ricorso, dall'avv. BOCCANFUSO PAOLA presso il quale elettivamente domicilia in RA d'CH (NA) alla Via Vincenzo di Meglio n.65 Int.1
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.01. 2025 , Parte_1 Parte_2
premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale dal 2019 al 2024 dalla quale era nata una GL: (Lacco Ameno – NA- il 3.08.2023) riconosciuta da entrambi i Persona_1 genitori, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio pag. 1 di 5
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc. e con il medesimo decreto con cui veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti, il Giudice invitava i ricorrenti a prevedere anche una disciplina dei tempi di permanenza della IN presso il padre a far data dal compimento del 3 anno di età della bambina dal momento che la disciplina pattuita risultava incompatibile con gli orari in cui - in prospettiva - la bambina si sarebbe trovata a scuola
All'udienza cartolare del 27.03.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui confermavano i patti contenuti nel ricorso introduttivo rimodulando i tempi di permanenza della IN presso il genitore non collocatario a far data dal compimento del terzo anno di età.
Chiedevano pertanto recepirsi i seguenti nuovi patti:
1.La GL IN resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri genitoriali in maniera condivisa, come per legge, con residenza privilegiata e prevalente presso la madre.
2.I ricorrenti si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni attinenti all'educazione, la salute, l'istruzione della GL tenendo conto delle volontà manifestate dalla IN e delle sue aspirazioni personali.
3.La IN avrà residenza privilegiata presso la madre, Persona_1 [...]
, che abiterà con la IN nella sua residenza in affitto in Forio alla via Belvedere n. 29, Pt_1
ovvero nella diversa abitazione ove la stessa iterrà di trasferirsi con la IN, dando Pt_1
immediata comunicazione al padre.
4.Il padre , tenuto conto dei suoi impegni di lavoro e delle esigenze della Parte_2 IN potrà vedere e tenere con sé la IN : almeno due giorni a Persona_1
settimana, impegnandosi a prelevarla e riaccompagnarla a casa, e precisamente il martedì ed il giovedì dalle ore 12.00 alle 18.00, senza pernottamento sino al compimento del terzo anno di età della IN.
Al compimento del terzo anno di età, la IN d' , in aggiunta ai due Persona_2 pomeriggi a settimana, ovvero il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19:00 , trascorrerà a settimane alterne, dalle ore 18:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica con il padre;
le parti concordano, attesa la tenera età della IN, che il padre durante il periodo estivo terrà con sé la IN per una settimana continuativa, comunicando alla sig.ra l periodo Pt_1
prescelto entro il 31 maggio. Le parti concordano, altresì, che dopo che la IN avrà compiuto 3 anni, il padre potrà tenere con sé la IN anche per quindici giorni continuativi nel periodo
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 5 estivo oppure per due periodi di sette giorni ciascuno, da comunicarsi sempre entro il 31 maggio di ciascun anno;
per le festività natalizie e pasquali, la IN trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro, il Capodanno con un genitore ed il primo dell'anno con l'altro e così per Santo ST
e l'Epifania che i genitori alterneranno di anno in anno, così come la Pasqua con l'uno e la
Pasquetta con l'altro. La IN trascorrerà con il padre la festa del papà ed il suo onomastico e compleanno e parimenti la madre trascorrerà con la IN la festa della mamma ed il suo onomastico e compleanno;
la IN festeggerà il suo compleanno ed onomastico, Prima comunione ed ogni importante ricorrenza con entrambi i genitori, che concorderanno la relativa organizzazione e divideranno le relative spese. Ove le parti non dovessero raggiungere un accordo, tali ricorrenze saranno trascorse dalla IN alternativamente di anno in anno con un genitore o con l'altro;
5.Il sottoscritto si impegna ed obbliga al pagamento della complessiva somma Parte_2 mensile di €uro 350,00 per il mantenimento della GL IN . Detta somma di Persona_1 euro 350,00 sarà pagata dal presso il domicilio della stessa Parte_2 Parte_1 entro il giorno “5” (cinque) di ciascun mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, ovvero mediante bonifico bancario all'Iban che la li comunicherà o con diverso metodo che Pt_1
sarà concordato tra i coniugi o previsto dalla legge. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
6.Ciascuno dei coniugi provvederà altresì al pagamento delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive per la GL IN , Persona_2
previamente concordate tra gli stessi genitori e documentate, nella misura del 50% per ciascuno: il tutto come da protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Napoli, cui integralmente si rimanda.
7.L'assegno unico per la GL IN sarà percepito integralmente Persona_1
dalla nella misura del 100%, che lo destinerà alle esigenze della GL IN, Parte_1
essendosi di tanto tenuto conto ai fini della determinazione della misura del mantenimento.
Pertanto, il sottoscritto si impegna ed obbliga a sottoscrivere ogni necessaria Parte_2
autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore della Parte_1 dell'assegno unico per la GL IN nella misura del 100%.
8.Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il proprio recapito telefonico, nell'interesse della GL IN.
9.I sottoscritti coniugi si danno e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro, con autorizzazione al rilascio delle rispettive
N. R.G. - pag. 3 di 5 Numero_1 carte di identità valide anche per l'espatrio, prestando, altresì, consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio della GL IN , e comunque si obbligano a Persona_1 sottoscrivere eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità ed a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi, ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio della IN e dei genitori stessi. In caso di viaggio all'estero della IN, vi dovrà essere il consenso dell'altro genitore con cui andranno concordate modalità e tempi di viaggio.
10.Le parti dichiarano altresì in ordine alla propria posizione economico-patrimoniale, quanto segue: la sig.ra è attualmente disoccupata mentre il sig. è un Parte_1 Parte_2 lavoratore dipendente, con mansioni di autista, con contratto a tempo all'allegato CUD 2024. La sig.ra on è proprietaria di beni mobili o immobili, invece il sig. è proprietario di Pt_1 Per_1 un motociclo Honda “SH” tg.to EC09047 nonché dell'autovettura Renault “New Laguna” tg.ta
EC365HP.
11. Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv.ti Filomena Giglio e Paola Boccanfuso alla solidarietà professionale.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti , così come integrati, non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della IN, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della IN, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da
[...]
e così provvede: Pt_1 Parte_2
a) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso come integrate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti;
c) nulla per le spese di lite.
N. 1171/2013 R.G. - pag. 4 di 5 Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 5 di 5