Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore
- Presidente
dott.ssa Francesca Caputo
- Giudice est.
- Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 3365/2024 V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di separazione
TRA
Parte_2 rappresentati e difesi dall' avv. Francesca Parte_1 e
Saponaro, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 2.4.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024 le parti indicate in epigrafe hanno concordemente richiesto di modificare le condizioni della separazione di cui al decreto del 2.4.2007 R.G. 6925/2006, come di seguito riportate e trascritte:
in particolare, il sig. Parte_1 vivrà al piano terra dell'abitazione di proprietà del sig. Parte_3 sita in Lecce, alla via Torre Mozza, n.
13/C, e che la sig.ra Parte_2 vivrà al piano superiore della stessa, condividendo soltanto un'area scoperta, che consente l'accesso ad entrambi gli appartamenti da ingressi separati;
2. ogni onere relativo all'immobile suddetto (manutenzione ordinaria e straordinaria, tributi e utenze) è ad esclusivo carico del sig. Parte_1 ;
Parte_2 è ridotto ad € 100,00 mensili;
3. l'assegno di mantenimento della sig.ra
4. i coniugi separati dichiarano di voler mantenere ferme le descritte condizioni di separazione, anche qualora uno dei due coniugi dovesse successivamente trovare un impiego o altre fonti di reddito;
5. i coniugi danno atto di aver regolato ogni rapporto di natura economica e personale e, pertanto, dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
La nuova regolamentazione concordata non è in contrasto con i criteri di legge e attiene a diritti disponibili e può, pertanto, essere posta a base della presente decisione.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
- dispone la modifica delle condizioni di separazione delineate nel decreto emesso dall'Ufficio epigrafato in data 2.4.2007 R.G. 6925/2006, come indicato in motivazione;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 29.5.2025
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore