Art. 246
(Questioni pregiudiziali)
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonche' quelle delle leggi vigenti. Se e' stata disposta la sospensione del processo e questa non e' piu' consentita, la relativa ordinanza e' revocata.
(Questioni pregiudiziali)
1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonche' quelle delle leggi vigenti. Se e' stata disposta la sospensione del processo e questa non e' piu' consentita, la relativa ordinanza e' revocata.