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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18498 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 40586/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 40586/2020 alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. RG.54683/22 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] PA C.F._1
(BA) il 15/02/1965, con il patrocinio dell'Avv. MASTROMAURO ROSALINA e
, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il TR C.F._2
17/03/1966, con il patrocinio dell'Avv. PARENTI LUIGI con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/07/2020 chiedeva la PA
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale aveva TR
contratto matrimonio a Roma il 2.3.1997 precisando che dalla predetta unione erano nati due figli (14.10.1998) e (19.6.2001) e chiedendo l'addebito Per_1 Per_2
della separazione, la corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento per la somma pari ad Euro 9000,00 al mese oltre che in favore del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Per_2
convivente con la madre, nella misura pari ad Euro 2000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie in favore del figlio e all'assegnazione della casa coniugale. La ricorrente chiedeva inoltre imporre al resistente di prestare idonea garanzia reale o personale in ordine agli adempimenti degli obblighi degli artt.155 e 156 c.c
A sostegno della propria domanda parte ricorrente deduceva che molteplici erano state le violazioni degli obblighi familiari da parte del nel corso del P_
matrimonio, che il aveva realizzato un grandioso progetto imprenditoriale P_ nell'ambito del commercio al dettaglio di prodotti correlati alla fotografia, avvalendosi della moglie, oltre che del cognato, come prestanome di numerose società assicurandosi ingente entrate tali da acquisire un lungo elenco di immobili esclusivamente a sé intestati. Si costituiva in giudizio il quale TR
contestava la domanda di addebito svolta dalla controparte, oltre alla domanda di assegno di mantenimento da parte di , deducendo che la PA
, attualmente disoccupata per sua scelta, aveva sempre svolto le PA mansioni di imprenditrice correlate all'attività di ben sette società aventi ad oggetto il commercio di prodotti fotografici. Il resistente chiedeva pertanto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente e solo in subordine stabilire nella somma pari ad Euro 500,00 l'importo dovuto in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento. Il chiedeva assegnare alla ricorrente P_
solo il 50% della casa coniugale , in quanto perfettamente divisibile, oltre a stabilire a suo carico l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio la somma pari Per_2
ad Euro 800,00 per il suo mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 23.12.2020 il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2020, sentite le parti e dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati;
nel dettaglio stabiliva l'obbligo di di corrispondere TR mensilmente in favore della la somma mensile pari ad Euro 800,00 PA
per il mantenimento del figlio , oltre al 70% delle spese straordinarie, e di Per_2
corrispondere in favore della moglie la somma pari ad Euro 2000,00 per il suo mantenimento con decorrenza dalla data del ricorso. Assegnava infine la casa familiare sita in via Bobbio n.48 a rinviando il giudizio PA dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con sentenza n.661/2022 pubblicata in data 30.12.2021 il Tribunale intestato pronunciava la sentenza parziale di separazione rimettendo la causa in istruttoria per la definizione delle ulteriori domande. Veniva successivamente aperto il sub procedimento R.G. n.40586-1/2020 su istanza presentata dal sig. per la P_
revisione dei provvedimenti provvisori assunti. Il Giudice riservata ogni decisione nel prosieguo disponeva a cura della Guardia di Finanza accertamenti in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente. Infine, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie alla udienza del
18.07.2024.
Con ricorso depositato il 22.8.2022, adiva questo Tribunale per TR
ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando le stesse richieste presenti nella comparsa di costituzione nel giudizio di separazione. Nel suddetto procedimento, si costituiva , PA
formulando le stesse domande presenti nel ricorso di separazione. In data 20.3.2023 venivano emessi i provvedimenti presidenziali del divorzio, che confermavano quelli della separazione. All'esito dell'istruttoria, alla medesima udienza del
18.7.2024, il giudice istruttore, ritenuto, sulla base di un recente orientamento di questa sezione del Tribunale, di poter procedere alla riunione del giudizio di divorzio con il giudizio di separazione, per ragioni di economia processuale, disponeva la riunione del giudizio RG 54683/22 a quello RG 40586/2020 e riservata la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie. Pertanto, le due cause riunite vengono definite entrambe con la presente sentenza.
Preso atto che non vi è contestazione in ordine alla domanda di divorzio deve preliminarmente darsi atto che al momento del deposito della domanda introduttiva del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio erano decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio decorrenti dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori in sede presidenziale nel giudizio di separazione.
Deve essere pertanto accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 2.3.1997 stante la mancata riconciliazione delle parti successivamente alla separazione.
Il presente giudizio verte sulla questione dell'addebito della separazione oltre che sulla determinazione delle condizioni economiche conseguenti alla separazione e al divorzio. Ebbene, come di recente statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n.
7547/2020, “… il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”. Pertanto, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico attratte alla competenza del giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del giudice del divorzio, né in ordine all'affidamento dei figli e al regime di frequentazione, provvedimenti de futuro. Dunque, le questioni per le quali il Giudice della separazione ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti la domanda di addebito e le domande economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto Cass., sent. n. 28990/2008). Le premesse costituiscono la ragione della disposta riunione, che consente di trattare le domande comuni unitariamente, utilizzando l'istruttoria già svolta e di esaminare separatamente le domande specifiche attinenti al solo giudizio separativo - l'addebito.
La domanda di addebito della separazione formulata da deve PA
essere respinta. La moglie ha posto a fondamento della domanda il comportamento distaccato del marito, il quale aveva intrapreso la relazione che tuttora intrattiene già nel corso del matrimonio. Il ha contestato l'addebitabilità della P_
separazione deducendo che la crisi tra i coniugi era risalente nel tempo fin dal 2012
e negando di aver avuto alcuna relazione extraconiugale. Osserva il Collegio che la ricorrente non ha fornito in causa alcuna prova in ordine alla intervenuta violazione da parte del dell'obbligo di fedeltà. P_
Il ha riferito che il matrimonio era già in crisi da molti anni e che solo in P_ ragione dei figli le parti avevano stabilito di proseguire la convivenza. Per costante giurisprudenza: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cass.
n.14840/2006). Per quanto esposto, in mancanza di prova di una relazione extraconiugale del e comunque di nesso causale esclusivamente P_
ricollegabile alla circostanza dedotta, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere respinta. La casa coniugale, sita in via Bobbio
n.48, di proprietà del , deve essere assegnata a , in P_ PA
quanto genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente e contestata dal resistente, oltre che sulla misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore di TR
per il mantenimento del figlio . Quest'ultimo non è PA Per_2
parte del giudizio e poiché convivente con la madre, che provvede evidentemente al suo sostentamento alimentare, non può essere destinatario di un obbligo di pagamento stabilito a carico del padre, come peraltro richiesto dal resistente.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art. 5 della legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per 27 anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi innovativamente mutato dalla
Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e da ultimo ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale- risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia.
La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Orbene, il Tribunale evidenzia che sia in sede di separazione che in sede di divorzio la ha dichiarato di avere svolto durante il matrimonio le mansioni di PA
casalinga e di essere attualmente priva di occupazione lavorativa. La ricorrente, che non possiede proprietà immobiliari né risulta percepire entrate mensili, salvo l'assegno di mantenimento disposto in suo favore a carico del resistente, ha riferito di avere impegnato le proprie energie durante il matrimonio con , TR
durato 25 anni, per crescere i due figli ed aiutare il marito nella sua attività lavorativa, dapprima incentrata nel commercio di materiale per ottica e fotografia e successivamente ampliatasi nella gestione delle numerose società facenti capo al
, rivelatosi affermato imprenditore in grado di aprire numerosi esercizi P_
commerciali sia in Italia sia all'estero. La ricorrente ha riferito di avere abbandonato le proprie aspirazioni professionali nell'ambito del restauro, su richiesta espressa del marito, fin dall'inizio del matrimonio e di essersi occupata a tempo pieno delle necessità familiari che riguardavano sia la crescita dei figli sia la prestazione in favore dell'attività del marito di ogni genere di servizio o prestazione d'opera.
La pur essendo a lungo risultata amministratrice di alcune società PA
esercenti le attività svolte dal marito ha riferito di non avere mai gestito le entrate correlate alle attività societarie direttamente amministrate dal , di non avere P_
pertanto mai assunto nessun ruolo decisionale, di non essere mai stata retribuita per le commissioni svolte su richiesta del marito. Le circostanze dedotte risultano confermate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio. In particolare il teste , fratello della ricorrente e socio unitamente Testimone_1
al delle società oggetto di disamina ha riferito che la ricorrente era una P_
prestanome delle società amministrate dal marito. , munito di poteri TR
di firma sui conti delle società intestate alla moglie, assumeva ogni decisione imprenditoriale, corrispondeva ogni settimana alla moglie i soldi per la gestione familiare ed era contrario che la svolgesse altre attività lavorative in PA
proprio. In tal senso ha riferito anche la teste , amica delle parti, la Testimone_2
quale ha riferito che la stava con i figli e non lavorava;
il PA P_
sosteneva i costi delle vacanze e della baby sitter, corrispondendo ogni settimana alla moglie i soldi per fare la spesa. Da quanto sopra esposto risulta quindi che la scelta condivisa dei coniugi fosse quella che la si occupasse dei figli PA
della casa e di aiutare il marito, mentre il si occupava di lavorare. P_
La domanda di assegno divorzile avanzata da merita PA
accoglimento tenuto conto della sua attuale condizione economica e di disoccupazione, della dedizione prestata dalla medesima al mènage familiare con sacrificio delle proprie aspirazioni lavorative per 25 anni, avendo chiaramente la medesima favorito il raggiungimento degli obiettivi professionali di P_
. Quest'ultimo amministratore unico della
[...] Controparte_2
risulta socio di altre tre società che hanno ad oggetto il commercio al dettaglio di materiali per ottica e fotografia (New Company s.r.l, Onlyfoto s.r.l e Foto Discount
s.r.l) nonchè proprietario di due immobili a Perugia e di 16 immobili a Roma, molti dei quali locati. La relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza ha consentito di accertare che gli immobili in oggetto, costituiti da appartamenti, locali ad uso laboratorio e box, garantiscono consistenti entrate mensili a , come TR
evidenziato dagli estratti di conto corrente acquisiti. ha dichiarato TR
nel 2023 un reddito lordo pari ad Euro 142.139,00 derivante dalla attività lavorativa e dalle locazioni. Il resistente dichiara nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di percepire entrate da affitto mensile pari ad Euro 5934,00 e circa Euro 1371,00 a titolo di retribuzione nonostante dalla disamina delle entrate sul conto corrente di gennaio 2024,acquisito per il tramite della Guardia di Finanza, risulta invece che il ha avuto entrate superiori ad Euro 12.000 a titolo di locazioni e di P_
retribuzione dal lavoro (cfr. ). CP_3
Ciò posto, considerata la condizione economico-patrimoniale delle parti come risultante dall'istruttoria complessivamente svolta, tenuto conto che la ricorrente vive nella casa familiare di proprietà esclusiva del , deve stabilirsi nella P_
misura pari ad Euro 3500,00 l'assegno divorzile dovuto da nei TR
confronti di oltre rivalutazione annuale su base Istat. Per PA
quanto riguarda il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, il deve essere obbligato al versamento in favore di P_
della somma mensile pari ad Euro 1000,00 oltre al 70% delle PA
spese straordinarie.
La domanda di sequestro formulata da non merita PA
accoglimento stante la mancata prova della sussistenza di ragioni di pericolo di perdita del proprio credito.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della controversia, oltre che la reciproca soccombenza in ordine alle domande promosse, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n.40586 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020 e al n.54683 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 preso atto della sentenza parziale di separazione n.661/2022 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 2.3.1997 tra e ; TR PA
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 00066, parte 2, serie
A02); rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
[...]
; PA
-assegna la casa coniugale sita in Roma alla via Bobbio n.48 a Pt_1
; PA
-fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, determina nella somma pari ad
Euro 3500,00 l'assegno divorzile dovuto da ogni mese in TR
favore di nonché nella somma pari ad Euro 1000,00 il PA
contributo mensile dovuto da per il mantenimento del figlio TR
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Per_2 convivente con la madre, da corrispondere a presso il di PA
lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 70% il padre e nella misura pari al 30% la madre alle spese straordinarie per il figlio . Per_2
compensa le spese di giudizio.
Roma, 20/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 40586/2020 alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. RG.54683/22 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] PA C.F._1
(BA) il 15/02/1965, con il patrocinio dell'Avv. MASTROMAURO ROSALINA e
, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il TR C.F._2
17/03/1966, con il patrocinio dell'Avv. PARENTI LUIGI con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/07/2020 chiedeva la PA
pronuncia della separazione dal coniuge, , con il quale aveva TR
contratto matrimonio a Roma il 2.3.1997 precisando che dalla predetta unione erano nati due figli (14.10.1998) e (19.6.2001) e chiedendo l'addebito Per_1 Per_2
della separazione, la corresponsione in proprio favore di un assegno di mantenimento per la somma pari ad Euro 9000,00 al mese oltre che in favore del figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Per_2
convivente con la madre, nella misura pari ad Euro 2000,00, oltre al 70% delle spese straordinarie in favore del figlio e all'assegnazione della casa coniugale. La ricorrente chiedeva inoltre imporre al resistente di prestare idonea garanzia reale o personale in ordine agli adempimenti degli obblighi degli artt.155 e 156 c.c
A sostegno della propria domanda parte ricorrente deduceva che molteplici erano state le violazioni degli obblighi familiari da parte del nel corso del P_
matrimonio, che il aveva realizzato un grandioso progetto imprenditoriale P_ nell'ambito del commercio al dettaglio di prodotti correlati alla fotografia, avvalendosi della moglie, oltre che del cognato, come prestanome di numerose società assicurandosi ingente entrate tali da acquisire un lungo elenco di immobili esclusivamente a sé intestati. Si costituiva in giudizio il quale TR
contestava la domanda di addebito svolta dalla controparte, oltre alla domanda di assegno di mantenimento da parte di , deducendo che la PA
, attualmente disoccupata per sua scelta, aveva sempre svolto le PA mansioni di imprenditrice correlate all'attività di ben sette società aventi ad oggetto il commercio di prodotti fotografici. Il resistente chiedeva pertanto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento svolta dalla ricorrente e solo in subordine stabilire nella somma pari ad Euro 500,00 l'importo dovuto in favore della moglie a titolo di assegno di mantenimento. Il chiedeva assegnare alla ricorrente P_
solo il 50% della casa coniugale , in quanto perfettamente divisibile, oltre a stabilire a suo carico l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio la somma pari Per_2
ad Euro 800,00 per il suo mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con provvedimento del 23.12.2020 il Presidente f.f., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.12.2020, sentite le parti e dato atto del mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, adottava con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati;
nel dettaglio stabiliva l'obbligo di di corrispondere TR mensilmente in favore della la somma mensile pari ad Euro 800,00 PA
per il mantenimento del figlio , oltre al 70% delle spese straordinarie, e di Per_2
corrispondere in favore della moglie la somma pari ad Euro 2000,00 per il suo mantenimento con decorrenza dalla data del ricorso. Assegnava infine la casa familiare sita in via Bobbio n.48 a rinviando il giudizio PA dinanzi al giudice istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con sentenza n.661/2022 pubblicata in data 30.12.2021 il Tribunale intestato pronunciava la sentenza parziale di separazione rimettendo la causa in istruttoria per la definizione delle ulteriori domande. Veniva successivamente aperto il sub procedimento R.G. n.40586-1/2020 su istanza presentata dal sig. per la P_
revisione dei provvedimenti provvisori assunti. Il Giudice riservata ogni decisione nel prosieguo disponeva a cura della Guardia di Finanza accertamenti in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale del resistente. Infine, la causa veniva trattenuta in decisione con termini di legge per comparse e memorie alla udienza del
18.07.2024.
Con ricorso depositato il 22.8.2022, adiva questo Tribunale per TR
ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzando le stesse richieste presenti nella comparsa di costituzione nel giudizio di separazione. Nel suddetto procedimento, si costituiva , PA
formulando le stesse domande presenti nel ricorso di separazione. In data 20.3.2023 venivano emessi i provvedimenti presidenziali del divorzio, che confermavano quelli della separazione. All'esito dell'istruttoria, alla medesima udienza del
18.7.2024, il giudice istruttore, ritenuto, sulla base di un recente orientamento di questa sezione del Tribunale, di poter procedere alla riunione del giudizio di divorzio con il giudizio di separazione, per ragioni di economia processuale, disponeva la riunione del giudizio RG 54683/22 a quello RG 40586/2020 e riservata la causa in decisione con termini di legge per comparse e memorie. Pertanto, le due cause riunite vengono definite entrambe con la presente sentenza.
Preso atto che non vi è contestazione in ordine alla domanda di divorzio deve preliminarmente darsi atto che al momento del deposito della domanda introduttiva del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio erano decorsi i termini di legge per la proposizione della domanda di divorzio decorrenti dalla pronuncia dei provvedimenti provvisori in sede presidenziale nel giudizio di separazione.
Deve essere pertanto accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 2.3.1997 stante la mancata riconciliazione delle parti successivamente alla separazione.
Il presente giudizio verte sulla questione dell'addebito della separazione oltre che sulla determinazione delle condizioni economiche conseguenti alla separazione e al divorzio. Ebbene, come di recente statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n.
7547/2020, “… il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”. Pertanto, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico attratte alla competenza del giudice divorzile, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del giudice del divorzio, né in ordine all'affidamento dei figli e al regime di frequentazione, provvedimenti de futuro. Dunque, le questioni per le quali il Giudice della separazione ha ancora potere decisorio sono solo quelle riguardanti la domanda di addebito e le domande economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio, cfr. sul punto Cass., sent. n. 28990/2008). Le premesse costituiscono la ragione della disposta riunione, che consente di trattare le domande comuni unitariamente, utilizzando l'istruttoria già svolta e di esaminare separatamente le domande specifiche attinenti al solo giudizio separativo - l'addebito.
La domanda di addebito della separazione formulata da deve PA
essere respinta. La moglie ha posto a fondamento della domanda il comportamento distaccato del marito, il quale aveva intrapreso la relazione che tuttora intrattiene già nel corso del matrimonio. Il ha contestato l'addebitabilità della P_
separazione deducendo che la crisi tra i coniugi era risalente nel tempo fin dal 2012
e negando di aver avuto alcuna relazione extraconiugale. Osserva il Collegio che la ricorrente non ha fornito in causa alcuna prova in ordine alla intervenuta violazione da parte del dell'obbligo di fedeltà. P_
Il ha riferito che il matrimonio era già in crisi da molti anni e che solo in P_ ragione dei figli le parti avevano stabilito di proseguire la convivenza. Per costante giurisprudenza: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cass.
n.14840/2006). Per quanto esposto, in mancanza di prova di una relazione extraconiugale del e comunque di nesso causale esclusivamente P_
ricollegabile alla circostanza dedotta, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere respinta. La casa coniugale, sita in via Bobbio
n.48, di proprietà del , deve essere assegnata a , in P_ PA
quanto genitore convivente con il figlio , maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente.
Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente e contestata dal resistente, oltre che sulla misura del contributo al mantenimento dovuto da in favore di TR
per il mantenimento del figlio . Quest'ultimo non è PA Per_2
parte del giudizio e poiché convivente con la madre, che provvede evidentemente al suo sostentamento alimentare, non può essere destinatario di un obbligo di pagamento stabilito a carico del padre, come peraltro richiesto dal resistente.
La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art. 5 della legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per 27 anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi innovativamente mutato dalla
Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e da ultimo ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista - assistenziale- risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia.
La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Orbene, il Tribunale evidenzia che sia in sede di separazione che in sede di divorzio la ha dichiarato di avere svolto durante il matrimonio le mansioni di PA
casalinga e di essere attualmente priva di occupazione lavorativa. La ricorrente, che non possiede proprietà immobiliari né risulta percepire entrate mensili, salvo l'assegno di mantenimento disposto in suo favore a carico del resistente, ha riferito di avere impegnato le proprie energie durante il matrimonio con , TR
durato 25 anni, per crescere i due figli ed aiutare il marito nella sua attività lavorativa, dapprima incentrata nel commercio di materiale per ottica e fotografia e successivamente ampliatasi nella gestione delle numerose società facenti capo al
, rivelatosi affermato imprenditore in grado di aprire numerosi esercizi P_
commerciali sia in Italia sia all'estero. La ricorrente ha riferito di avere abbandonato le proprie aspirazioni professionali nell'ambito del restauro, su richiesta espressa del marito, fin dall'inizio del matrimonio e di essersi occupata a tempo pieno delle necessità familiari che riguardavano sia la crescita dei figli sia la prestazione in favore dell'attività del marito di ogni genere di servizio o prestazione d'opera.
La pur essendo a lungo risultata amministratrice di alcune società PA
esercenti le attività svolte dal marito ha riferito di non avere mai gestito le entrate correlate alle attività societarie direttamente amministrate dal , di non avere P_
pertanto mai assunto nessun ruolo decisionale, di non essere mai stata retribuita per le commissioni svolte su richiesta del marito. Le circostanze dedotte risultano confermate dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio. In particolare il teste , fratello della ricorrente e socio unitamente Testimone_1
al delle società oggetto di disamina ha riferito che la ricorrente era una P_
prestanome delle società amministrate dal marito. , munito di poteri TR
di firma sui conti delle società intestate alla moglie, assumeva ogni decisione imprenditoriale, corrispondeva ogni settimana alla moglie i soldi per la gestione familiare ed era contrario che la svolgesse altre attività lavorative in PA
proprio. In tal senso ha riferito anche la teste , amica delle parti, la Testimone_2
quale ha riferito che la stava con i figli e non lavorava;
il PA P_
sosteneva i costi delle vacanze e della baby sitter, corrispondendo ogni settimana alla moglie i soldi per fare la spesa. Da quanto sopra esposto risulta quindi che la scelta condivisa dei coniugi fosse quella che la si occupasse dei figli PA
della casa e di aiutare il marito, mentre il si occupava di lavorare. P_
La domanda di assegno divorzile avanzata da merita PA
accoglimento tenuto conto della sua attuale condizione economica e di disoccupazione, della dedizione prestata dalla medesima al mènage familiare con sacrificio delle proprie aspirazioni lavorative per 25 anni, avendo chiaramente la medesima favorito il raggiungimento degli obiettivi professionali di P_
. Quest'ultimo amministratore unico della
[...] Controparte_2
risulta socio di altre tre società che hanno ad oggetto il commercio al dettaglio di materiali per ottica e fotografia (New Company s.r.l, Onlyfoto s.r.l e Foto Discount
s.r.l) nonchè proprietario di due immobili a Perugia e di 16 immobili a Roma, molti dei quali locati. La relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza ha consentito di accertare che gli immobili in oggetto, costituiti da appartamenti, locali ad uso laboratorio e box, garantiscono consistenti entrate mensili a , come TR
evidenziato dagli estratti di conto corrente acquisiti. ha dichiarato TR
nel 2023 un reddito lordo pari ad Euro 142.139,00 derivante dalla attività lavorativa e dalle locazioni. Il resistente dichiara nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di percepire entrate da affitto mensile pari ad Euro 5934,00 e circa Euro 1371,00 a titolo di retribuzione nonostante dalla disamina delle entrate sul conto corrente di gennaio 2024,acquisito per il tramite della Guardia di Finanza, risulta invece che il ha avuto entrate superiori ad Euro 12.000 a titolo di locazioni e di P_
retribuzione dal lavoro (cfr. ). CP_3
Ciò posto, considerata la condizione economico-patrimoniale delle parti come risultante dall'istruttoria complessivamente svolta, tenuto conto che la ricorrente vive nella casa familiare di proprietà esclusiva del , deve stabilirsi nella P_
misura pari ad Euro 3500,00 l'assegno divorzile dovuto da nei TR
confronti di oltre rivalutazione annuale su base Istat. Per PA
quanto riguarda il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, il deve essere obbligato al versamento in favore di P_
della somma mensile pari ad Euro 1000,00 oltre al 70% delle PA
spese straordinarie.
La domanda di sequestro formulata da non merita PA
accoglimento stante la mancata prova della sussistenza di ragioni di pericolo di perdita del proprio credito.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della controversia, oltre che la reciproca soccombenza in ordine alle domande promosse, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n.40586 del ruolo generale degli affari civili dell'anno 2020 e al n.54683 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 preso atto della sentenza parziale di separazione n.661/2022 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 2.3.1997 tra e ; TR PA
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, atto n. 00066, parte 2, serie
A02); rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da
[...]
; PA
-assegna la casa coniugale sita in Roma alla via Bobbio n.48 a Pt_1
; PA
-fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, determina nella somma pari ad
Euro 3500,00 l'assegno divorzile dovuto da ogni mese in TR
favore di nonché nella somma pari ad Euro 1000,00 il PA
contributo mensile dovuto da per il mantenimento del figlio TR
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Per_2 convivente con la madre, da corrispondere a presso il di PA
lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 70% il padre e nella misura pari al 30% la madre alle spese straordinarie per il figlio . Per_2
compensa le spese di giudizio.
Roma, 20/11/2024
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara