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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/10/2025, n. 6162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6162 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. MI TA Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa DE LL Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile in grado di appello iscritta ai n. 2047/2022 R.G. cui è
riunita la n. 2080/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del
25.9.2025 e vertente
TRA
( ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dei legali rappresentanti p.t., Parte_1
( ), ( ) e C.F._1 Parte_2 C.F._1
( ), rappresentati e difesi Parte_1 C.F._2
dall'avv. Francesco Sensi ( ) in virtù di procura CodiceFiscale_3
allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.9.2025
- PARTE APPELLANTE nel giudizio n. 2047/2022 R.G. -
pag. 1 di 57 - PARTE APPELLATA nel giudizio n. 2080/2022 R.G. -
E
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. David Morganti
( ) in virtù di procura in calce agli atti introduttivi dei C.F._4
due giudizi
- PARTE APPELLATA nel giudizio n. 2047/2022 R.G. -
- PARTE APPELLANTE nel giudizio n. 2080/2022 R.G. -
NONCHÈ
(già ) rappresentanza generale per CP_2 Controparte_3
l'Italia ( ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'avv. Giampietro Bozzola ( ) C.F._5
in virtù di procura in calce alle comparse di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA in entrambi i giudizi -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 15303/2021
pubblicata l'1.10.2021, nel giudizio n. 69961/2013 R.G., al quale sono stati riuniti i giudizi nn. 7982/2019, 8422/2019, 8543/2019 e 9313/2020 R.G.
(contratto di agenzia).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 21.10.2013
[...]
nonché i soci Parte_1 Parte_1
e (in breve, Parte_2 Parte_1 CP_4 Pt_1
pag. 2 di 57 convenivano in giudizio din anzi al Tribunale di Roma
[...]
(di seguito e, premesso che la convenuta CP_1 Controparte_1
aveva conferito ad l'incarico di agente generale di Spoleto Parte_1
(agenzia n. 484), anche per la collegata con effetto dal Controparte_5
16.4.2009, lamentavano l'illegittimità del recesso per giusta causa comunicato dalla preponente il 9.7.2013, chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento delle indennità previste dall'AN all'epoca vigente, la ricostituzione del rapporto contrattuale, il pagamento delle provvigioni maturate e maturande e il risarcimento del danno (giudizio n. 69961/2013
R.G.).
Si costituiva contestando le pretese avversarie e svolgendo Controparte_1
domanda riconvenzionale di condanna della società e dei signori in Pt_1
proprio e quali soci e legali rappresentanti della società, al pagamento della somma di € 729.062,10, oltre rivalutazione monetaria e accessori , a titolo di saldo debitore della gestione dell'agenzia per premi non riversati, e al risarcimento dei danni (patrimoniali e non) patiti in conseguenza dell'avvenuto incameramento di premi per polizze risultate inesistenti , mai comunicate a da quantificare in corso di causa, all'esito CP_1
dell'accertamento degli importi da pagare ai presunti assicurat i. La somma richiesta a titolo risarcitorio era precisata, con la prima memoria ex art. 183,
comma 6, n. 1, c.p.c., nell'importo di € 391.500,00, corrispondente a quanto complessivamente chiesto con le domande di condanna proposte da terzi nei giudizi instaurati contro di essa, e poi ulteriormente in sede di precisazione delle conclusioni, con le note scritte del 12.3.2021.
pag. 3 di 57 Gli attori, ottenuta la relativa a utorizzazione, chiamavano in causa
[...]
, con la quale avevano stipulato polizza assicurativa per la CP_3
responsabilità civile professionale, per essere tenuti indenni e manlevati in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale .
La compagnia di assicurazione, costitu itasi, contestava le domande svolte nei suoi riguardi, eccependo la mancanza di copertura assicurativa e, in subordine, l'operatività dei limiti e delle previsioni di polizza.
Nel frattempo, con ordinanza del 26.10.2015 (confermata in sede di reclamo), era autorizzato, in favore di il sequestro Controparte_1
conservativo dei beni della società attrice fino alla concorrenza di €
391.739,54; somma determinata sottraendo dal credito vantato da CP_1
di € 729.062,10 (documentato dal verbale di chiusura e riconsegna dell'agenzia del 29.7.2013) la somma di € 315.000,00 corrisposta dall'assicuratore in forza di polizza stipulata a garanzia di perdite CP_6
derivanti da condotte dei propri preposti , e quella di € 22.322,56, pari alle provvigioni pacificamente maturate dagli ex agenti.
La causa era istruita con produzione di documenti e assunzione di prova per testi.
Con ordinanze emesse nel 2019 e nel 2020 era disposta la riunione al giudizio n. 69961/2013 R.G. di quattro giudizi, inizialmente instaurati dinanzi al Tribunale di Spoleto (giudizi nn. 616/2014, 2211/2014, 1957/2014
e 2737/2014 R.G.), nei quali aveva chiesto di essere tenuta Controparte_1
indenne e manlevata dagli ex agenti in caso di soccombenza Pt_1
rispetto alle domande avanzate nei suoi confronti da terzi danneggiati dalle pag. 4 di 57 loro condotte illecite (precisamente, i terzi CP_7 Controparte_8
, e;
giudizi Controparte_9 Controparte_10 CP_11
definiti con declaratoria di continenza, quanto alla domanda di manleva , e poi riassunti da dinanzi al Tribunale di Roma (giudizi nn. CP_1
7982/2019, 8422/2019, 8543/2019 e 9313/2020 R.G.), e, quanto alle altre domande, con sentenze nn. 460/2020, 425/2020, 462/2020 e 802/2019 .
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15303/2021, statuiva nei termini di seguito riportati:
«1) accertato un credito della convenuta nei confronti della e dei CP_1 Parte_1
soci illimitatamente responsabili di euro 199.062,10 e un credito di e dei soci Parte_1
nei confronti di di euro 66.708,73 ed operata la compensazione, condanna CP_1
e i soci, in solido, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 CP_1
132.353,37, oltre interessi come in motivazione;
2) rigetta le altre domande delle parti;
3) condanna parte attrice al pagamento del 50% delle spese della causa di merito della convenuta che liquida ex DM 55/14 in euro 6.715,00, già ridotte, oltre spese CP_1
forfettarie e accessori di legge;
4) condanna parte attrice al pagamento delle spese della fase cautelare, anche di reclamo,
della convenuta che liquida ex DM 55/14 in euro 24.220,00 (14.567,00 cautelare CP_1
+9.653,00 reclamo), oltre spese forfettarie e accessori di legge;
5) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite della società terza CP_1
chiamata che liquida ex DM 55/14 in euro 13.430,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.»
pag. 5 di 57 2. Con atto di citazione notificato il 31.3.2022 ha Parte_3
impugnato la sentenza sulla base di plurimi motivi riguardanti tre aspetti della decisione, rassegnando le seguenti conclusioni:
«Voglia la Corte adita, contrariis rejectiis,
in via preliminare e cautelare sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza n.
15303/2021 del Tribunale di Roma per i motivi espressi e quindi stante la ricorrenza dei presupposti legittimanti ex art. 283 c.p.c. immediatamente, con fissazione dell'udienza per la conferma ovvero in una udienza fissata a questo fine prima della udienza di comparizione delle parti per l'appello;
nel merito
- accogliere il presente appello per tutti i motivi espressi nel retroesteso atto, dichiarando per l'effetto la nullità e/o annullando e/o riformando la sentenza di primo grado nelle parti impugnate per tutti i motivi espressi;
- quindi, così provvedere, in riforma della sentenza impugnata nelle relative parti:
in via istruttoria,
rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento delle istanze di prova ivi riproposte;
(I) in via principale,
a) accertare e dichiarare la inefficacia originaria e/o successiva del recesso per giusta causa
(rectius della risoluzione per inadempimento) esercitato(a) dalla dal Controparte_1
rapporto contrattuale controverso, per tutti i motivi indicati in via gradata sin dall'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi come confermati nel corso dell'istruttoria, ovvero pag. 6 di 57 b) accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa giusta causa del recesso esercitato dalla dal rapporto contrattuale controverso e/o l'insussistenza Controparte_1
dell'inadempimento da parte della per tutti i motivi espressi Parte_1
e per l'effetto di cui ai ridetti accertamenti e/o dichiarazioni sub a) e/o sub b)
(i) condannare la al pagamento a favore dell' di Controparte_1 Parte_1
tutte le provvigioni maturate e maturande, dalla data di interruzione del rapporto in avanti,
anche a titolo di risarcimento per equivalente, per i motivi espressi oltre interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 231/2002, e rivalutazione monetaria, nella misura che verrà quantificata ed accertata in corso di causa, previo espletamento della richiesta istruttoria, e comunque in una somma non inferiore ad euro 40.000,00 per ogni mese e all'anno per un importo non inferiore ad uro 500.000,00, quale importo medio delle maturande provvigioni, dalla data di interruzione (22 luglio 2013) in avanti, sì come le stesse verranno accertate in corso di causa, anche a mezzo di specifica consulenza tecnica sulla base della documentazione richiesta alla società convenuta;
(ii) il tutto, in ogni caso, con previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c.
di una somma di denaro sia per la violazione dell'obbligo di reintegro dell' Parte_1
sub i), sia per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna sub ii),
da liquidarsi secondo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 614 bis c.p.c., e comunque per una somma non inferiore ad euro 500,00 al giorno, oltre interessi moratori ex D.lgs
231/2002 e rivalutazione monetaria;
(II) in via subordinata, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore conclusione, accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa giusta causa del recesso esercitato dalla dal rapporto contrattuale controverso e/o Controparte_1
pag. 7 di 57 l'insussistenza dell'inadempimento da parte della per tutti i motivi espressi, e Parte_1
per l'effetto
(i) dichiarare la illegittimità del relativo recesso per giusta causa e/o l'illegittimità della risoluzione per inadempimento e
(ii) condannare la al pagamento a favore dell' di Controparte_1 Parte_1
tutte le provvigioni maturande di spettanza di quest'ultima in pendenza di rapporto contrattuale, come sancito dall'art. 23 AN, oltre che al pagamento di tutte le spettanze economiche previste dall'AN per l'ipotesi di recesso ad nutum ex art. 13 e ss. AN per i motivi espressi, sì come le stesse verranno accertate in corso di causa, anche a mezzo di specifica consulenza tecnica;
il tutto con interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui al
D.lgs 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dovuto fino ad effettivo soddisfo, nella misura che verrà quantificata in corso di causa, previo espletamento della richiesta istruttoria;
nonché, con la previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nel pagamento sia delle provvigioni maturande in pendenza di rapporto contrattuale, sia di tutte le spettanze economiche previste dall'art. 13 e ss. dell'AN, da liquidarsi sulla base di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 614 bis c.p.c., e comunque per una somma non inferiore ad euro 500,00 al giorno, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria;
(III) in via ulteriormente subordinata, e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni, condannare la al Controparte_1
pagamento a favore dell' di tutte le spettanze economiche previste dall'AN Parte_1
per l'ipotesi di recesso per giusta causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 AN per i motivi espressi;
oltre interessi moratori ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dovuto fino ad effettivo soddisfo, nella misura che verrà
pag. 8 di 57 quantificata in corso di causa, previo espletamento della richiesta istruttoria, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, sulla base di tutta la documentazione richiesta alla società
convenuta; il tutto con previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nel pagamento di tutte le spettanze economiche previste dall'art. 18 dell'AN, da liquidarsi in base al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 614 bis c.p.c., oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria;
(IV) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria della
[...]
nei confronti dell' per tutti i motivi espressi, e per Controparte_1 Parte_1
l'effetto condannare la stessa al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi, oltre interessi moratori, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dovuto fino ad effettivo soddisfo, in una misura non inferiore ad euro 1.737.000,00, ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa e/o liquidata d'ufficio, anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., ovvero ritenuta di giustizia, per tutti i motivi espressi nell'atto di citazione e nella presente memoria;
il tutto con previsione,
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna al pagamento della provvisionale stabilita, da liquidarsi in base al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 614 bis c.p.c., e comunque per una somma non inferiore ad euro 500,00 al giorno, oltre interessi moratori ex
D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria;
(V) in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità risarcitoria della
[...]
nei confronti: Controparte_1
(i) del Sig. per tutti i motivi espressi e per l'effetto condannare la Parte_1
convenuta al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti e subendi, oltre interessi moratori, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 231/2002, e pag. 9 di 57 rivalutazione monetaria dal dovuto fino ad effettivo soddisfo, in una misura non inferiore ad euro 615.000,00 ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa e/o liquidata d'ufficio, anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., ovvero ritenuta di giustizia, per tutti i motivi espressi;
il tutto con previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna al pagamento della provvisionale stabilita, da liquidarsi in base al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 614 bis c.p.c., e comunque per una somma non inferiore ad euro 500,00 al giorno, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria
(ii) del Sig. per tutti i motivi espressi e per l'effetto condannare convenuta Parte_2
al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti e subendi,
oltre interessi moratori, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dovuto fino ad effettivo soddisfo, nella misura non inferiore ad euro
405.000,00, ovvero nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa e/o liquidata d'ufficio, anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., ovvero ritenuta di giustizia, per tutti i motivi espressi;
il tutto con previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna al pagamento della provvisionale stabilita, da liquidarsi in base al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 614 bis c.p.c., e comunque per una somma non inferiore ad euro
500,00 al giorno, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria
(iii) del Sig. per tutti i motivi espressi e per l'effetto condannare la Parte_1
convenuta al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso subiti e subendi, oltre interessi moratori, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 231/2002, e rivalutazione monetaria dal dovuto fino ad effettivo soddisfo, in una misura non inferiore ad euro 405.000,00, ovvero alla diversa misura che verrà accertata in corso di causa e/o pag. 10 di 57 liquidata d'ufficio, anche in via equitativa, ex art. 1226 c.c., ovvero ritenuta di giustizia, per tutti i motivi espressi;
il tutto con previsione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614 bis c.p.c., di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna al pagamento della provvisionale stabilita, da liquidarsi in base al disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 614 bis c.p.c., e comunque per una somma non inferiore ad euro 500,00 al giorno, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria;
(VII) in ogni caso, accertato e dichiarato in via preliminare il sopravvenuto difetto di titolarità in capo a del preteso importo di euro 315.000,00, nonché dunque il CP_1
sopravvenuto difetto di legittimazione attiva e/o interesse ad agire, stante l'avvenuto pagamento in data 22 maggio 2014 a suo favore da parte della e contestuale esercizio CP_6
del diritto di surroga da parte di quest'ultima, sulla base di tutti i motivi espressi in narrativa,
rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla a titolo di Controparte_1
restituzione delle decadi, in quanto infondata, sulla base di tutti i motivi espressi;
e con riserva di ogni azione a tutela della e dei suoi soci, per effetto del pagamento Parte_1
da parte della avvenuto in data 22 maggio 2014; CP_6
(VIII) in ogni caso, e nella ipotesi invero non creduta di accertamento di un qualsiasi credito della nei confronti dell' a titolo di Controparte_1 Parte_1
restituzione delle disponibilità finanziarie concesse a questa fino alla data di interruzione del rapporto ovvero a titolo di risarcimento del danno, malgrado quanto sopra richiesto, disporre,
previo effettivo riscontro dello stesso, la compensazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1243, primo e secondo comma c.c., tra tutte le somme riconosciute a qualsiasi titolo alla per le causali di cui alle precedenti conclusioni (sub I-IV) e l'eventuale Parte_1
controcredito della Controparte_1
pag. 11 di 57 (IX) in ogni caso condannare la ex art. 96, c. 2 cpc per l'illegittima esecuzione del CP_1
sequestro conservativo concesso con ordinanza del 26.10.2015 per i fatti e i motivi espressi.
Con vittoria di spese e compensi professionali, come per legge, oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio.» (giudizio di appello n. 2047/2022 R.G.)
3. Si sono costituite e già Controparte_1 CP_12 CP_13
Cont
di seguito ), quest'ultima citata espressamente ai soli fini della
[...]
litis denuntiatio.
La prima ha chiesto, in via pregiudiziale di disporre la riunione con altro giudizio di appello da essa introdotto per impugnare i capi di rigetto delle domande avanzate nei giudizi riuniti al principale in primo grado;
nel merito, ha chiesto di dichiarare inammissibile e rigettare l'appello,
confermando la statuizione di condanna del primo giudice, con condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La seconda si è limitata a rilevare di essere stata citata ai soli fini di litis
denuntiatio, stante l'acquiescenza alla sentenza, da parte degli originari chiamanti, in merito all'affermata inoperatività della copertura assicurativa per i premi non versati.
4. Con atto di appello notificato in data 1.4.2022 Controparte_1
ha impugnato la stessa sentenza n. 15303/2021 sulla base di due
[...]
motivi, chiedendo che, in parziale riforma della stessa , siano accolte le domande svolte nei giudizi inizialmente introdotti presso il Tribunale di
Spoleto e poi riuniti a quello n. 69961/2013 R.G., che il primo giudice aveva dichiarato inammissibili per assenza di collegamento con la causa principale
(nn. 7982/2019, 8422/2019 e 9313/2020 R.G.) o aveva rigettato perché non pag. 12 di 57 sussistente, neppure in astratto, la condotta illecita posta alla base della domanda di manleva (n. 8543/2019 R.G.); conclusioni così precisate con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2021:
«B) In relazione al giudizio di primo grado riunito R.G. n. 7982/2019 - in via principale:
accertare e dichiarare il diritto della Compagnia ad essere integralmente manlevata dagli odierni attori in relazione alle somme corrisposte al Sig. in esecuzione della CP_7
sentenza n. 460/2020 del Tribunale di Spoleto e per l'effetto condannare
[...]
, in proprio, e/o la in Parte_1 Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, , e Parte_1 Parte_1
, soci coobbligati in solido, a rimborsare alla Compagnia la somma di € Parte_2
41.124,94, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
C) In relazione al giudizio di primo grado riunito R.G. n. 8543/2019 - 1 in via pregiudiziale:
sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa che la Corte d'Appello di Perugia
si pronunci sulla domanda spiegata dalla parte appellante;
2 in via principale CP_10
nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avanzate da CP_10
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della
[...] Parte_1
(già , in
[...] Controparte_14
persona del legale rappresentante pro tempore e di , Parte_1 Parte_1
e , soci coobbligati in solido, e condannare, se del caso anche in via Parte_2
condizionata, questi ultimi a tenere integralmente indenne la Compagnia di ogni denegata conseguenza pregiudizievole del giudizio, con condanna diretta al pagamento in favore pag. 13 di 57 dell'opposta e con esclusione di ogni condanna dell'esponente Compagnia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
D) In relazione al giudizio di primo grado riunito R.G. n. 8422/2019 - 1 in via pregiudiziale:
sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa che la Corte d'Appello di Perugia
nel giudizio RG 514/2020 si pronunci sulla domanda spiegata dalla parte appellante;
2 in via principale: nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della
Compagnia e di condanna della stessa relativamente alle domande spiegate dal e dalla Pt_4
, condannare, se del caso anche in via condizionata, , Controparte_9 Parte_1
in proprio, e/o la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, , e , Parte_1 Parte_1 Parte_2
soci coobbligati in solido, a manlevare e tenere integralmente indenne la Compagnia di ogni denegata conseguenza pregiudizievole del giudizio, con condanna diretta dei terzi chiamati in causa al pagamento in favore di parte attrice ricorrente e con esclusione di ogni condanna dell'esponente Compagnia. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
E) In relazione al giudizio di primo grado riunito R.G. n. 9313/2020 - in via principale:
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di della Parte_1 [...]
(già Parte_1 Controparte_14
, in persona del legale rappresentante pro tempore e di
[...] [...]
, e , soci coobbligati in solido, Parte_1 Parte_1 Parte_2
relativamente alle richieste avanzate da nel giudizio riassunto e condannare CP_11
questi ultimi a tenere integralmente indenne la Compagnia della condanna emessa nei suoi confronti con la sentenza n. 802/2019 del Tribunale di Spoleto, e, per l'effetto, condannare e a rimborsare Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_1
alla Compagnia gli importi versati in esecuzione della suddetta sentenza pari pag. 14 di 57 complessivamente a € 35.793,57, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
F) In ogni caso riformare la sentenza appellata n. 15303/2021 del Tribunale di Roma
Con relativamente alla condanna di alla rifusione delle spese di lite sostenute da e CP_1
accertare e dichiarare che in nessun caso tali spese potranno essere poste a carico della
Compagnia.» (giudizio di appello n. 2080/2022 R.G.) .
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado e condanna degli ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Pt_1
Dette conclusioni sono state ulteriormente precisate e modificate all'udienza del 25.9.2025, con richiamo alle note scritte depositate il 30.7.2025.
5. Si sono costituite le controparti .
in via principale, ha eccepito l'inammissibilità Parte_3
dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., e ne ha contestato la fondatezza. In subordine, ha riproposto le difese e le richieste avanzate in primo grado, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. In particolare, la società e Pt_1
soci hanno reiterato la richiesta di essere tenuti indenni e manlevati dalla
Cont compagnia assicurativa in forza della polizza ritenuta operativa dal
Tribunale; in proprio ha eccepito l'inammissibilità Parte_1
della domanda, stante la transazione intervenuta con la compagnia all'atto della chiusura del mandato del 15.4.2009 e la maturata prescrizione. Ferma
in ogni ipotesi, la richiesta di compensazione con i crediti vantati da oggetto del giudizio n. 2047/2022 R.G., cui il giudizio era da CP_1
riunire.
pag. 15 di 57 Hanno concluso, quindi, in via principale, per l'inammissibilità o il rigetto dell'appello; in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento dei motivi di appello, hanno ribadito le domande formulate in primo grado, e precisamente:
«i) rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, in quanto inammissibile, totalmente infondata in fatto e in diritto,
nonché indeterminata ovvero in subordine in quanto relativa a pretese risarcitorie estinte per transazione e/o comunque per intervenuta prescrizione, ovvero in estrema ulteriore ipotesi anche in applicazione dell'art. 1241 c.c.;
ii) nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori conclusioni,
condannare la a manlevare e tenere indenne, nella misura del Controparte_15
70% e sulla base del contratto assicurativo di cui alla polizza assicurativa in essere tra le parti, per tutti i motivi espressi nell'atto di chiamata in causa, a manlevare e tenere indenne la società e/o i suoi soci, in via solidale, di tutto quanto gli stessi fossero Parte_1
tenuti a rifondere a qualsiasi titolo alla in ragione del Controparte_1
rapporto professionale di agenzia assicurativa con la stessa intercorso e in ragione dei fatti da questa dedotti nel presente giudizio. Il tutto entro i limiti del massimale della polizza assicurativa;
iii) nella ipotesi invero non creduta di accertamento di un qualsiasi credito della
[...]
disporre la compensazione con i crediti della e dei suoi Controparte_1 Parte_1
soci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1243, primo e secondo comma c.c. per quanto richiesto nel giudizio di appello n. R.G. 2047/2022.»
Cont
ha contestato la fondatezza dell'appello e delle avverse domande,
concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
pag. 16 di 57 6. Alla prima udienza la Corte ha d isposto la riunione dei due giudizi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., e ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. degli appellanti principali.
Dopo alcuni rinvii di ufficio, con decreto in data 21.7.2025, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note difensive.
Con comparsa depositata il 24.9.2025 si è costituito per il gruppo Pt_1
un nuovo difensore, in sostituzione del precedente, il quale si è riportato a tutte le deduzioni, istanze, eccezioni e conclusioni in atti.
All'odierna udienza le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi del comma 3
dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n.149/2022
e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7,
comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
7. Si osserva, preliminarmente, che la sentenza del Tribunale di Roma n.
15303/2021 è stata impugnata, con distinti atti di appello introduttivi di due giudizi poi riuniti, vuoi da Parte_1
e dai soci , e (in breve,
[...] Parte_1 Pt_2 Parte_1
, vuoi da Trova applicazione, pertanto, il CP_4 Pt_1 Controparte_1
principio secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 333 e 335
c.p.c., l'appello proposto in forma principale contro una sentenza già
appellata da altro soccombente, è ammissibile e, previa riunione dei due pag. 17 di 57 giudizi, si converte in appello incidentale, se depositato (come nella specie)
entro il termine per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio introdotto con l'impugnazione principale (Cass. ord. 18.12.2024 n. 33127;
Cass. ord. 13.9.2018 n. 22263).
8. L'appello principale del gruppo è distinto in tre capitoli, Pt_1
concernenti:
I) il rigetto delle domande attoree, e, segnatamente, la domanda di accertamento di inefficacia e/o illegittimità del recesso/risoluzione attuato /a da (motivi da 1.1. a 1.5) e la domanda risarcitoria (motiv o sub CP_1
2.1), nonché la mancata ammissione delle istanze istruttorie ( motivo sub 3);
II) l'accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta di pagamento del saldo (un motivo);
III) l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. per le illegittime modalità di attuazione del sequestro conservativo (un motivo).
Non è stato impugnato, invece, il capo di rigetto della domanda di manleva
Cont svolta nei confronti di (rigetto fondato sull'affermata Parte_3
inoperatività della garanzia per i premi assicurativi incassati e non versati,
oggetto del giudizio principale n. 69961/2013 R.G.), che implica acquiescenza, ai sensi dell'art. 329, comma 2, c.p.c.; conclusione cui si giunge dalla semplice lettura dell'atto di appello, che è stato espressamente
Cont notificato ad «ai soli fini della c.d. denuntiatio litis» (p. 2).
9. Con riguardo al rigetto delle loro domande (capitolo I), gli appellanti principali, che non hanno impugnato la declaratoria di inammissibilità della domanda di reintegra del rapporto contrattuale, deducono innanzitutto la pag. 18 di 57 «violazione 112 c.p.c. (omessa pronuncia); in subordine, violazione dell'art. 132, comma due n. 4 c.p.c. (omessa motivazione); violazione dell'art. 101 cost.; omessa applicazione
1750 c.c. e art. 12 e ss. accordo nazionale agenti» (motivo 1.1). In particolare,
lamentano che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciare sul primo motivo dell'impugnazione del recesso/risoluzione del rapporto,
attuato/a da con la comunicazione del 9.7.2013, da ritenersi Controparte_16
inefficace o meglio inesistente, e quindi inidonea a produrre qualsiasi effetto risolutivo, in quanto non rispettosa del procedimento imposto dalla normativa di settore ex art. 12 dell'Accordo nazionale degli agenti (AN)
del 2003 (doc. 30 fasc. primo grado) , applicabile al rapporto per cui è causa ,
anche per il rinvio operato dall'art. 1 del contratto di agenzia del 2009, da considerare speciale rispetto alla normativa codicistica (art. 1753 c.c.) .
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che non sussiste il vizio formale denunciato, da reputarsi implicitamente rigettato dal primo giudice, in mancanza di un'espressa pronuncia.
E, infatti, l'AN del 2003 indica il recesso per giusta causa tra le ipotesi di scioglimento del contratto (art. 12, comma I, lett. e), senza tuttavia prevedere per essa uno specifico procedimento da seguire, a differenza che per le ipotesi di recesso ordinario, con indicazione e senza indicazione di motivi (art. 12, comma II, nn. 1-4, e artt. 12 bis-12 quater).
Irrilevante deve reputarsi, dunque, la circostanza che la comunicazione di recesso (per giusta causa) di cui alla lettera a.r. del 9.7.2013 non richiami l'art. 12, comma I, lett. e), ma soltanto l'art. 18 dell'AN, che stabilisce, tra pag. 19 di 57 l'altro, in tal caso, la mancanza dell'obbligo di preavviso e le diverse conseguenze economiche a seconda che ad avvalersene sia il preponente o l'agente.
10. Gli appellanti contestano altresì la parte della sentenza in cui si afferma la irrinunciabilità a priori degli effetti della risoluzione del contratto,
denunciando «violazione dell'art. 1372 e 1362 c.c., nonché degli artt. 1454, 1453 c.c. e art. 1750 c.c.; violazione dell'art. 132, comma due n. 4 e art. 111 cost (motivazione apparente)» (motivo 1.2). Il giudice di prime cure avrebbe negato semplicemente la rinunciabilità degli effetti della risoluzione contrattuale ,
limitandosi a considerare il carattere unilaterale (lato creditore) della rinuncia ai detti effetti risolutivi, in rapporto alla tutela di pretesi affidamenti del debitore. «Ciò quando tuttavia nel caso che ci occupa si è al cospetto, e la circostanza è attestata in atti, di un accordo concluso tra le parti dopo la ricezione della comunicazione di recesso/risoluzione proveniente da una di queste conseguente ad una diffida ad adempiere, con cui sono state le stesse parti ad aver concordemente convenuto di elidere gli effetti formali della risoluzione da una parte dichiarata in conseguenza della diffida ad adempiere, in tesi non rispettata dal debitore.»; tesi da ritenere corretta vieppiù considerando che il mancato formale adempimento, da cui sarebbe seguito lo scioglimento del rapporto, sarebbe stato causato dallo stesso creditore stante il ritardo nel rilascio della quietanza liberatoria CP_1
su assegno pagatole da tempo.
Troverebbe, piuttosto, applicazione , nella specie, l'orientamento consolidato della S.C. che ammette il negozio avente ad oggetto la caducazione degli effetti della risoluzione, riconoscendo, da un lato, che il divieto di pag. 20 di 57 adempimento tardivo ex art. 1453 c.c. può essere consensualmente derogato dalle parti, anche per comportamenti concludenti (quali l'offerta della prestazione e la sua ricezione) e, dall'altro, che entrambe le parti possono rinunciare agli effetti della risoluzione dichiarata da una di esse. In tale caso l'atto bilaterale si configura come concorde rinuncia agli effetti conseguenti allo scioglimento del contratto, la quale, per ripristinare lo status quo ante,
deve operare con effetti retroattivi .
11. Gli appellanti contestano anche la statuizione di rigetto della domanda di declaratoria di inefficacia/illegittimità di recesso/risoluzione attuato/a da il 22.7.2013, per «violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; violazione Controparte_1
dell'art. 2697 c.c.; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.; violazione dell'art. 1362 c.c.;
travisamento dei fatti di causa;
motivazione contraddittoria e illogica» (motivo 1.3).
In particolare, censurano la sentenza laddove afferma che, «anche a voler ritenere ammissibile una rinuncia agli effetti della risoluzione su base consensuale, si ritiene che non siano emersi elementi per configurare negli accordi di dilazione del 10.7.13, così
come nell'accettazione dei pagamenti di quanto dovuto, una espresso consenso delle parti alla prosecuzione del rapporto, visto che le somme da versare riguardavano crediti già
maturati e privi di controprestazione da parte di e che «I documenti 4 e 8 della CP_1
evidenziano, poi, come dopo l'inizio della verifica ispettiva del 25.6.13 sia CP_1
iniziata una gestione controllata della agenzia, anch'essa poco compatibile con la volontà
della proponente di rinunciare alla risoluzione del rapporto. Ne consegue che il recesso del
9.7.13, motivato dalla pesante esposizione debitoria della agenzia, debba considerarsi legittimo e le domande di pagamento delle provvigioni e di risarcimento, collegate a quella di accertamento dell'illegittimo scioglimento del rapporto, non siano accoglibili.»
pag. 21 di 57 La decisione, sia nelle premesse che nelle conclusioni, sarebbe viziata per totale erronea valutazione dei fatti di causa , oltre che per omissione di fatti decisivi, emergendo, dalle risultanze processuali complessivamente valutate,
anche con il canone di cui all'art. 1362 c.c., che nel giudizio ci sarebbe già
prova, in ragione di elementi gravi precisi e concordanti del fatto che:
- tra le parti è intervenuto il 10 .
7.2013 un accordo con cui è stata caducata l'efficacia della diffida ad adempiere del 25-29.6.2013 inviata dalla mandante e con sé l'efficacia del recesso/risoluzione dichiarato/a dalla stessa mandante in conseguenza della diffida del 25 -29.6.2013, che in quanto caducata non è di per sé tale da poter giustificare la conseguente risoluzione del rapporto dichiarata in via unilaterale il 9 .
7.2013 da CP_1
- a tanto le parti sono pervenute anche perché il formale mancato adempimento è stato causato da fatto del creditore, dunque , a questo solo imputabile e non al debitore;
- quindi il recesso dal rapporto di agenzia attuato nei fatti solo il 22 .7.2013
dalla compagnia, con le arbitrarie modalità attestate in atti, sarebbe illegittimo perché, data l'inefficacia del recesso del 9.7.2013, e prima di questo (l'inefficacia) della diffida ad adempiere del 25-29.6.2013, non sarebbe intervenuta da parte della né una decadenza dal beneficio CP_1
del nuovo termine di adempimento concordato il 10 .
7.2013 sino al
24.7.2014, in sostituzione di quello caducato, né una nuova comunicazione scritta di recesso/risoluzione scritta da parte della mandante secondo quanto imposto dalla normativa applicabile al rapporto oggetto di causa.
pag. 22 di 57 Gli appellanti rilevano poi che la decisione si connoterebbe per una motivazione contraddittoria, in quanto l'avvio in data 25.6.2013 della gestione controllata dell'agenzia di Spoleto da parte della compagnia,
diversamente da quanto ritenuto, confermerebbe l'evidenza del fatto che detta agenzia continuava a essere nella titolarità e nella gestione di Parte_1
la quale era solo “controllata” dalla compagnia nei relativi incassi.
[...]
12. I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché riguardano lo stesso profilo della sentenza impugnata ( legittimità ed efficacia del recesso per giusta causa), non meritano accoglimento .
Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti , l'atto con il quale il contraente esercita il recesso (convenzionale o legale), costituente esplicazione di un diritto di sciogliere unilateralmente il contratto in deroga al principio espresso dall'art. 1372 c.c., comma 1, è immediatamente vincolante sia per l'emittente che per la controparte, anche quando l'efficacia ne sia differita per il compimento di atti conseguenti. Il recesso è,
dunque, irrevocabile dal momento in cui il destinatario ne abbia avuto notizia, ai sensi dell'art. 1334 c.c., derivandone l'estinzione immediata del preesistente rapporto contrattuale (Cass. 18.1.2019 n. 1454; Cass. 16.5.1962
n. 1098).
E tuttavia l'irrevocabilità unilaterale del recesso, dal momento in cui l'emittente lo ha comunicato alla controparte, non può comportare l'esclusione della facoltà per le parti, nell'esercizio della loro autonomia
(art. 1322 c.c.), di far venire meno gli effetti della fattispecie estintiva,
ponendo in essere una manifestazione concorde di volontà che, nel caso di pag. 23 di 57 contratto in forma scritta ad substantiam, deve risultare da atto scritto (Cass.
14.11.2000 n. 14730).
Detto principio è stato affermato più volte dalla S.C. in vari campi del diritto;
in particolare, in materia di contratto di lavoro, è stato ritenuto che le parti, d'accordo, possano fare cessare gli effetti del recesso del datore di lavoro o del lavoratore (Cass. 15.6.2011 n. 13090 e Cass. 18.5.2006 n.
11664, secondo cui il licenziamento disciplinare, intimato senza il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 dello statuto dei lavoratori,
può ritenersi revocato e il rapporto di lavoro ricostituito mediante un accordo delle parti;
Cass. 29.4.2011 n. 9575, in tema di revoca delle dimissioni del lavoratore).
Alla stregua di tali principi, si condivide il ragionamento compiuto dal
Tribunale che, in primo luogo, ha escluso l'imputabilità alla preponente del mancato rispetto del termine (del 8.7.2013) concesso CP_1
all'agente con la lettera del 25/29.6.2013 per l'integrale Pt_1
versamento dei premi non versati (nell'importo accertato in sede di verifica ispettiva in oltre € 790.000,00), non risultando dalla documentazione prodotta il lamentato ritardo nel rilascio della quietanza liberatoria relativa a un assegno pagato da tempo dall'agente (docc. 28 e 29), a fronte delle generiche contestazioni svolte dagli appellanti sul punto.
Corretto appare altresì quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine al legittimo esercizio della facoltà di recesso per giusta causa da parte della preponente, a mezzo della lettera raccomandata a.r. del 9.7.2013, cui è
pag. 24 di 57 seguita la cessazione del rapporto di agenzia alla data del 10.7.2013 ivi indicata.
E invero, l'accordo per la dilazione del pagamento del saldo intervenut o tra le parti nel corso dell'incontro tenutosi il 10.7.2013 (sui quali ha riferito il teste di Caprara all'udienza del 25.9.2017), al pari Testimone_1
dell'accettazione, da parte della compagnia, dei successivi pagamenti parziali effettuati in più tempi dall'agente (giustificata dall'interesse a ottenere la soddisfazione del proprio rilevante credito ), non possono essere interpretati quale manifestazione, chiara e inequivoca, della volontà
concorde delle parti diretta a porre nel nulla gli effetti del recesso della preponente e a non interrompere il rapporto. Né non può dirsi il rapporto proseguito, senza soluzione di continuità e con le medesime modalità, per altri tredici giorni (fino al 22.7.2013), come affermato dagli appellanti, per il solo fatto che non ha provveduto, immediatamente dopo la CP_1
comunicazione, alla sostituzione con un nuovo agente e alla comunicazione della cessazione del rapporto ai clienti, alla banca e a CP_17
(intermediari presso i quali erano aperti i conti riferibili alla gestione dell'agenzia), oltre che all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
Osserva sul punto la Corte che le operazioni di chiusura e riconsegna ,
complesse anche per la lunga durata del rapporto contrattuale, sono state avviate dalla preponente subito dopo che, all'esito dell'ispezione
(25.6.2013), l'agenzia è stata sottoposta a gestione controllata, e sono proseguite ininterrottamente fino al 29.7.2013, come risulta dal relativo verbale, che riporta nel dettaglio le risultanze della verifica e delle attività
pag. 25 di 57 nel frattempo compiute, anche una volta inviata la comunicazione di recesso del 9.7.2013 (doc. 8 fasc. primo grado . Non può attribuirsi, CP_1
dunque, rilievo decisivo in senso contrario all'avvio non immediato degli adempimenti formali successivi all'interruzione del rapporto.
In altri termini, il recesso dell'impresa preponente ex art. 2119, comma 1,
c.c., trova giustificazione nella grave violazione degli obblighi agenziali di rimessa delle decadi assicurative maturate per un importo molto elevato,
peraltro non isolata, essendosi già verificata in passato (v. i numerosi solleciti e i richiami inviati dalla compagnia nel 2011, 2012 e inizio 2013 e la precedente sottoposizione a gestione controllata , dal 26.9.2011 al
13.4.2012 – docc. 24-27 fasc. primo grado , come tale suscettibile CP_1
di ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario tra le parti;
a fronte di tale recesso, le circostanze di fatto dedotte dagli appellanti , riguardanti la gestione delle attività pratiche finali da compiere dopo la cessazione degli effetti del contratto, non appaiono significativ e della volontà della preponente di rinunciare agli effetti del recesso e di proseguire regolarmente il rapporto con l'agente gravemente inadempiente.
Ciò posto, è da escludere che dovesse provvedere a inviare Controparte_1
una nuova comunicazione scritta per porre termine al rapporto di agenzia,
dichiarando la società decaduta dal termine di adempimento Pt_1
concordato il 10.7.2013, posto che detto accordo non ha affatto superato gli effetti già prodotti con la comunicazione di recesso del 9.7.2013, a prescindere dal completamento dei successivi adempimenti materiali,
effettivamente avvenuto soltanto i l 22.7.2013.
pag. 26 di 57 13. Il motivo 1.4 dell'appello principale riguarda i «conseguenti diritti patrimoniali della e condanna della riproposizione ex art. 346 c.c.». Parte_1 CP_1
Il gruppo deduce , in via principale, che, in caso di accoglimento Pt_1
della domanda di accertamento della inefficacia del recesso/risoluzione per assenza di giusta causa, stante l'insussistenza di un inadempimento imputabile all'agente per i diversi profili rilevati con i precedenti motivi,
spetterebbe il pagamento delle provvigioni, a far data dall'interruzione illecita del rapporto, anche a titolo di risarcimento del danno per equivalente, da quantificare a mezzo di c.t.u., all'esito dell'acquisizione ex
art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contabile da Controparte_1
chiesta in giudizio, ma mai depositata .
In subordine, ove si ritenesse provat a la sola illegittimità del recesso p er giusta causa, con mantenimento della sua efficacia giuridica, .c. Parte_5
avrebbe diritto di percepire, oltre al pagamento delle provvigioni maturate in costanza di rapporto (art. 23 AN), anche l'indennità di preavviso (art. 13,
comma 3 e ss. AN) e le indennità di risoluzione (artt. 25 -33 AN), da quantificare sempre a mezzo di c.t.u., previa acquisizione ex art. 210 c.p.c.
della documentazione contabile.
Il motivo non va esaminato, alla luce delle considerazioni svolte in relazione ai motivi precedenti, circa la sussistenza della giusta causa di recesso di
(grave inadempimento del contratto da parte dell'agente, Controparte_1
appropriatosi dei premi relativi all'attività di intermediazione assicurativa svolta per conto della mandante, non determinato da ritardi imputa bili a quest'ultima) e della legittimità dell'esercizio del recesso comunicato il pag. 27 di 57 9.7.2013, cui non sono seguite la rinuncia agli effetti e la prosecuzione del rapporto.
14. Gli appellanti si dolgono anche della parte della sentenza in cui è stato determinato il credito della società deducendo la violazione degli Pt_1
artt. 115 e 116 c.p.c. , dell'art. 23, comma XI, AN e dell'art. 1 del contratto di agenzia (motivo 1.5). Più specificamente, i medesimi assumono che la sentenza impugnata sarebbe comunque errata, per avere il giudice ritenuto di potere quantificare la misura delle spettanze finali , ai sensi dell'art. 18
AN, sulla base di conteggi indicati in via unilaterale da CP_1
aderendo semplicemente alle formali e contraddittorie prospettazioni formulate da quest'ultima, in mancanza dei dati e della documentazione sottostante, mai dalla stessa messi a disposizione, nonostante le reiterate richieste avanzate dagli ex agenti;
ciò in violazione anche di quanto disposto dall'art. 23, comma XI, dell'AN, oltre che delle norme del codice civile .
La richiesta dei dati e della documentazione era giustificata anche dal fatto che i “numeri” via via forniti dalla convenuta nel giudizio non rappresentavano, secondo gli appellanti, l'esatta misura di quanto in realtà
spettava loro, anche ai sensi degli artt. 27 -33 AN (per ipotesi di risoluzione del rapporto per giusta causa) , tenuto conto del fatto – non contestato e quindi provato ex art. 115 c.p.c. – che la media delle provvigioni maturate e maturande da ammontavano a un Parte_1
importo non inferiore a € 40.000,00 mensili, cui erano da aggiungere i premi per il ramo vita, sì da raggiungere un importo annuale non inferiore a €
500.000,00.
pag. 28 di 57 L'importo finale spettante all'agenzia avrebbe dovuto essere quantificato,
dunque, ammettendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. presso della documentazione contabile indicata e il successivo Controparte_1
espletamento di c.t.u.
Il motivo va valutato unitamente a quello di cui al capitolo II (v. il successivo paragrafo 17 della sentenza), che concerne la quantificazione del credito maturato per indennità di fine rapporto e provvigioni, compensat o con il maggior credito vantato dalla compagnia per la mancata rimessa dei premi assicurativi alle scadenze.
15. Il motivo sub 2) afferisce al rigetto della domanda risarcitoria, motivato in ragione del collegamento con l'infondata domanda di accertamento dell'illegittimo scioglimento del rapporto da parte di ., e alla CP_1
violazione dell'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia), degli art. 132, comma 2,
n. 4 e art. 111 Cost. (omessa motivazione ), degli artt. 115 e 116 c.p.c. , art. 2697 c.c., artt. 2727 e 2729 c.c. e art. 1362 c.c., nonché travisamento dei fatti di causa (motivo 2.1). Più specificamente, detta domanda avrebbe dovuto essere affrontata dal giudice di primo grado, a prescindere dall'accertamento della inefficacia/illegittimità del recesso/risoluzione in contestazione, in quanto basata sulle illegittime condotte perpetrate da a far data dal 1° luglio 2013 , ai danni di n.c. e Controparte_1 Parte_5
dei soci, «valutabili in modo autonomo sotto il profilo generale tanto dell'illecito contrattuale ex art. 1218 c.c. quanto dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c.» Il
danno andrebbe quantificato rimettendo in istruttoria la causa per pag. 29 di 57 l'espletamento delle prove richieste e denegate dal giudice di prime cure e riproposte in appello.
Gli appellanti precisano, dunque, le loro richieste risarcitorie, con riferimento alla responsabilità di ,a. vuoi per il colpevole CP_18
ritardo nel rilascio della quietanza liberatoria su assegno “richiamato”
regolarmente pagato e la conseguente segnalazione al CAI di Parte_1
(motivo 2.1.1), vuoi per gli abusi posti in essere dal 22 .7.2013, che hanno determinato l'improvvisa e arbitraria interruzione dell'attività assicurativa della società e la successiva revoca di tutti gli ulteriori finanziamenti (motivo
2.1.2).
Sono poi quantificati nel dettaglio i danni patrimoniali (per danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali (perdita di immagine e reputazione professionale, danno esistenziale) patiti dalla società e dai soci (v. atto appello,
pp. 53-58), per un totale che dovrebbe essere non inferiore a € 1.800.000,00 per la società, a € 295.000,00 per e a € 180.000,00 ciascuno Parte_1
per e danni che sarebbero provati dalla Pt_2 Parte_1
documentazione in atti (compresa una perizia a firma del dott. e da Per_1
confermare tramite la sollecitata c.t.u.
La censura è priva di pregio.
Le argomentazioni sviluppate in relazione ai motivi esaminati in precedenza conducono a respingere la prospettazione dei fatti offerta dal CP_4
e a ritenere che l'esercizio del recesso della preponente Pt_1 CP_1
sia avvenuto in presenza di un inadempimento dell'agente integrante
[...]
giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., nel rispetto delle regole di pag. 30 di 57 correttezza e buona fede, sì da potere escludere l'esistenza di un abuso del diritto.
Del tutto generico e indimostrato si reputa l'assunto secondo cui CP_1
avrebbe posto in essere condotte illecite inquadrabili nell'alveo della
[...]
responsabilità aquilana ex art. 2043 c.c., in quanto lesive di diritti estranei alla disciplina contrattuale, suscettibili di distinta e autonoma valutazione.
16. Con il motivo sub 3 gli appellanti reiterano le istanze istruttorie avanzate in primo grado, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost., ossia ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto a (necessaria per Controparte_1
ricostruire le provvigioni spettanti e le spettanze previste dall'AN),
consulenza tecnica di ufficio e prova per testi sui capitoli non ammessi .
Il motivo non merita accoglimento.
16.1. Con riferimento all'ordine di esibizione e alla c.t.u. si rimanda a quanto si dirà al successivo paragrafo 17.
16.2. In relazione alla prova per testi, si osserva che è pacifico in giurisprudenza il principio secondo cui, in osservanza del principio di specificità dei motivi di gravame di cui all'art. 342 c.p.c., nel testo ratione
temporis vigente, la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere specifica;
di talché non è consentito un richiamo generico alle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, ma è richiesto all'appellante di esplicitare le ragioni per cui è contestata la valutazione del primo giudice nonché di indicare l'oggetto della prova e i risultati cui essa tendeva, così da porre il giudice di appello in condizione di valutare pag. 31 di 57 l'ammissibilità e la rilevanza della prova (così, in termini, Cass. ord.
9.6.2023 n. 16420; Cass. 23.3.2016 n. 5812; Cass. 24.11.2015 n. 23978).
Nella specie il gruppo si è limitato a chiedere di «completare Pt_1
l'istruttoria tramite la prova testimoniale sui capitoli e con i testi indicati»
in primo grado, elencati nell'atto di appello (da p. 63 a p. 75), senza nulla allegare circa la portata della prova e la sua rilevanza ai fini della decisione dell'impugnazione, sì da rendere la relativa richiesta inammissibile.
16.3. Inammissibile, perché generica e riferita all'attività del giudizio di primo grado, è anche l'istanza di ispezione ex art. 261 c.p.c., formulata all'udienza del 22.4.2015, soltanto nell'ipotesi di disconoscimento del documento n. 45 da parte di CP_1
17. Gli appellanti censurano la sentenza anche nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta di pagamento del saldo , per violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. (capitolo II),
quantificando il credito in favore di in € 132.353,37, Controparte_1
ottenuto sottraendo dal saldo debitore di € 729.062,10, quanto recuperato a titolo di garanzia da e BA ER (pari, rispettivamente, a CP_6
315.000,00 e a € 215.000,00) e operata la compensazione con il credito di parte attrice di € 66.708,73 per indennità di fine rapporto.
Secondo gli appellanti il credito sarebbe stato quantificato in base a:
- un atto formato unilateralmente il 29.7.2013, in assenza di dati e relativa documentazione, mai depositata in giudizio da Controparte_1
pag. 32 di 57 - un atto unilaterale notificato da per raccomandata del Controparte_1
31.7.2013, contestato da essendo prive di un riconoscimento Parte_1
le missive del 24 e 29.7.2013, precedenti a quella;
- un atto che contiene intrinseche contraddizioni e addebiti non dovuti;
- un atto che non si è formato nel contradditorio delle parti, non avendo ciò
riferito i testi ,a. indicati , e , CP_18 Pt_6 Parte_7 Parte_8
diversamente da quanto affermato dal primo giudice .
Aggiungono che l'unico importo non contestato di € 791.162,46 risultante all'esito dell'ispezione (situazione amministrativa al 24.6.2013) sarebbe stato già restituito o comunque pagato a stante il Controparte_1
versamento da parte di n.c. della somma di € 370.000,00 versata Parte_5
tra il 29.6.2013 e il 22.7.2013 e la somma complessiva di € 530.000,00
versata da e CP_6 Controparte_19
Il motivo è privo di fondamento .
Il verbale di verbale di riconsegna è stato redatto – all'esito della verifica,
iniziata il 24.6.2013 da parte dell'incaricato della compagnia CP_1
(sig. e conclusa il 29.7.2013 – nel rispetto di
[...] Persona_2
quanto previsto dall'art. 23 AN ed è stato sottoscritto per presa visione il
30.7.2013 dalla società essendosi i rappresenta nti legali allontanati Pt_1
nel corso delle operazioni.
Nel verbale, che riporta in modo analitico e dettagliato le operazioni compiute nei locali dell'agenzia, si quantifica esattamente il saldo debitore:
partendo dal saldo debitore di € 791.162,46, relativo a decadi non versate e aggiornato al foglio cassa del 24.6.2013 (non contestato), e considerati i pag. 33 di 57 versamenti effettuati dall'agente tra il 9 e il 19.7.2013 per un totale di €
370.000,00 (non contestat i), il saldo debitore per premi non rimessi alla compagnia è stato indicato in € 656.367,16, sulla base dei dati riportati nel foglio cassa n. 20003326007 del 22.7.2013 e del foglio cassa d'ufficio
(allegati A e B); a tale importo è stato aggiunto quello di € 72.694,94
(allegato C), per ventisette partite contabili da regolarizzare , arrivando così
a un saldo debitore complessivo di € 729.062,10 (656.367,16 + 72.694,94),
che è quello riportato nella sentenza impugnata.
Le contestazioni svolte sulle voci degli addebiti non dovuti (“rivalsa liquidazione ex agenti” 2012 e “rivalsa portafoglio”) e, in generale,
sull'erroneità dell'importo totale appaiono del tutto generiche, a fronte del puntuale conteggio contenuto nel verbale, fondato sui completi dati riportati negli elenchi allegati al verbale stesso;
dati tratti dal sistema gestionale condiviso da agenzia e compagnia e quindi nella disponibilità degli ex agenti e non modificabili unilateralmente dalla compagnia (v. sul punto le dichiarazioni rese dai testi e ). Per_2 Parte_8 Tes_2
Con riferimento al calcolo delle indennità spettanti all'agenzia, per l'ipotesi di recesso per giusta causa, costituite dalle indennità di risoluzione previste dagli artt. da 27 a 33 AN (art. 18 AN) e il cui pagamento è regolato dall'art. 34, si rileva che il giudice di primo grado ha fatto riferimento alla documentazione prodotta da Trattasi, specificamente: Controparte_1
a) dei conteggi delle provvigioni contenute nella nota prot. n. 114/2013,
calcolate sulla base dei dati riportati nel lungo e preciso elenco allegato
(doc. 31);
pag. 34 di 57 b) del conteggio delle indennità di cui alla nota della compagnia del
18.10.2013, nel quale sono specificate le indennità dovute ex artt. 27, 28, 29,
31 e 33 AN (doc. 1, all. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) ;
c) della dichiarazione resa il 9.11.2013, in sede di esecuzione del provvedimento di sequestro, dal terzo Cassa di previdenza agent i CP_1
(doc. 8 all. nota del 28.10.2019).
Orbene, a fronte degli accertamenti compiuti in sede di verifica e della documentazione inviata agli agenti, nel rispetto della previsione di cui all'art. 23, comma XI, dell'AN, nonché dei chiari criteri da utilizzare per il calcolo delle indennità maturate dall'agente, le censure sollevate dagli appellanti sul punto sono generiche e impediscono di dare corso alle sue istanze istruttorie (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e consulenza tecnica di ufficio). In particolare, occorre evidenziare che i criteri per il calcolo delle indennità indicati nei citati articoli dell'AN prendono come parametro di riferimento le provvigioni liquidate all'agente nel corso del rapporto (riferiti a un certo numero di anni o per l'intero periodo), in relazione alle quali non sono mai sorte contestazioni riguardanti la misura né
questioni sull'adempimento dell'obbligo a carico del preponente di consegnare l'estratto conto delle provvigioni ovvero le informazioni e l'estratto dei libri contabili necessari a verificare i relativi importi (art. 1749
c.c., nel testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 303/1991).
Si richiamano i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del diritto dell'agente alle provvigioni e alle indennità
spettanti, secondo cui il diritto di accesso alla documentazione, in quanto pag. 35 di 57 funzionale al soddisfacimento dei diritti derivanti dal rapporto di agenzia,
deve essere indispensabile al fine di sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata, che a sua volta deve contenere i dati posti a suo fondamento, a meno che l'attore non deduca che ciò gli è stato reso impossibile dall'inadempimento del preponente all'obbligo, previsto dall'art. 1749, comma 2, c.c., di inviare trimestralmente un estratto conto delle provvigioni dovute (Cass. 31.5.2022 n. 17575; Cass. 29.9.2016 n.
19319; Cass.
7.7.2011 n. 14968; Cass.
5.9.2007 n. 18586) . In altre parole,
l'agente può pretendere che sia esibita in giudizio in termini “di massa” la documentazione prevista dall'art. 1749 c.c., in quanto una richiesta di esibizione “mirata” gli sia risultata preclusa dal fatto che il preponente, in corso di rapporto, sia venuto meno all'obbligo di consegnargli almeno ogni trimestre l'estratto conto indicante le provvigioni maturate e gli elementi in base alle quali sono state calcolate. In difetto, non può che applicarsi il principio, ricavato dall'art. 210 c.p.c., per cui gli ordini di esibizione sono ammissibili in quanto indispensabili e non esplorativi, e non per ovviare alla incapacità di chi ne ha la possibilità di dare prova dei fatti posti a fondamento della pretesa (v., tra le tante, Cass. ord. 10.1.2024 n. 982; Cass.
ord.
3.11.2021 n. 31252).
Poiché nella specie le provvigioni sono state versate all'agente sempre regolarmente dal preponente né quest'ultimo si è mai reso inadempiente rispetto agli obblighi posti a suo carico dal contratto e dalla disciplina codicistica, ivi compresa la consegna della documentazione occorrente proprio per verificare il calcolo delle provvigioni, non possono accogliersi le pag. 36 di 57 doglianze del gruppo che lamenta genericamente la mancanza di Pt_1
tutti i dati necessari per verificare la corretta quantificazione delle indennità
calcolate dal preponente , senza offrire la necessaria prova, cui vorrebbe ovviare a mezzo dell'ordine di esibizione.
In conclusione, respinte le istanze istruttorie reiterate in appello dal gruppo va confermata la quantificazione del credito residuo di Pt_1 CP_1
indicata in sentenza nell'ammontare di € 132.353,37, oltre accessori,
[...]
cui si è giunti operando la compensazione dei rispettivi crediti e debiti tra le parti (729.062,10 - 315.000,00 - € 215.000,00 - 66.708,73).
18. Nel capitolo III gli appellanti si dolgono del la mancata pronuncia sulla domanda, avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, di condanna di
ex art. 96, comma 2, c.p.c. per le illegittime modalità di Controparte_1
attuazione del sequestro conservativo a far data da novembre 2015,
assumendo «violazione dell'art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia); violazione dell'art. 132,
comma due n. 4 e art. 111 cost.; violazione dell'art. 101 cost.; omessa applicazione dell'art. 96 comma due c.p.c.».
Più specificamente, deducono che il sequestro avrebbe riguardato beni impignorabili per legge e quindi insequestrabili, in tutto o in parte, quali : 1)
le somme accantonate da , e Parte_1 Parte_2 Parte_1
, presso la (già
[...] Controparte_20 [...]
e Controparte_21 Controparte_22 Controparte_23
e confluite in polizze vita collettive intestate a loro nome, aperte CP_24
presso aventi scopo previdenziale;
2) le somme a titolo di Controparte_1
prestazioni pensionistiche presso il Fondo Pensione Agenti professionisti di pag. 37 di 57 Assicurazione;
3) le somme maturate da .c. verso Parte_5 CP_1
per partite di credito da rendiconto ex art. 34 AN, per provvigioni
[...]
maturate ex art. 20 AN e indennità nette di fine mandato aventi natura pensionistica e provvigionale e/o indennitaria .
Il danno viene quantificato, quindi, nelle spese sostenute per liberare i beni insequestrabili (opposizione all'esecuzione, ricorso al giudice di merito ex
art. 669 duodecies e reclamo, istanze ex art. 177 c.p.c.) e negli interessi in misura legale, oltre rivalutazione monetaria sulle somme di c ui alle spettanze provvigionali/previdenziali e sulla polizza vita in sequestro .
Il motivo è infondato.
L'art. 96, comma 2, c.p.c. (responsabilità aggravata per difetto di normale prudenza), che ha carattere eccezionale rispetto alla previsione generale contenuta nel primo comma, è norma di stretta interpretazione, ch e trova applicazione nelle sole ipotesi peculiari ivi stabilite: inesistenza del diritto per il quale è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta una domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata.
Il presupposto di ordine oggettivo è rappresentato dalla inesistenza del diritto, da intendersi – secondo la migliore dottrina – come acclarata insussistenza della situazione giuridica sostanziale a tutela della quale erano stati compiuti gli atti indicati dalla norma , con la conseguenza di rendere opinabile l'applicabilità della disposizione alle c.d. attività illegittime,
compiute cioè a tutela di un diritto sostanziale sussistente ma in carenza di ulteriori requisiti.
pag. 38 di 57 Nello stesso ordine di idee si muove la Suprema Corte (v. Cass. ord.
9.5.2017 n. 26515), la quale ha precisato che non incorre in responsabilità
aggravata, ex art. 96, comma 2, c.p.c., il creditore che iscriva ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato,
essendo ipotizzabile una responsabilità del creditore, ex art. 96, comma 1,
c.p.c., soltanto nel caso in cui egli resista con mala fede o colpa grave nel giudizio per la riduzione delle ipoteche proposto dal debitore (Cass.
30.7.2010 n. 17902; Cass.
3.9.2007 n. 18533; Cass.
7.5.2007 n. 10299) .
Circa l'aspetto soggettivo, per integrare la responsabilità in oggetto non si richiede dolo o colpa grave, bensì il difetto della normale prudenza,
comunemente intesa nel senso di colpa lieve, e cioè la ragionevole e oggettiva prevedibilità, secondo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, del successivo accertamento della inesistenza del diritto (Cass.
17.10.2003 n. 15551).
Più specificamente, in tema di esecuzione forzata (e dunque anche di attuazione di misure cautelari – art. 669 duodecies c.p.c.), l'inesistenza del diritto va intesa non solo sotto il profilo oggettivo, cioè come assoluta mancanza del diritto in executivis azionato ma, altresì, in chiave soggettiva,
come nel caso in cui il creditore proceda esecutivamente su beni di un terzo non assoggettabile ad esecuzione (Cass. 12.3.1983 n. 1876).
Nella specie non sussiste all'evidenza la responsabilità processuale nei termini delineati in capo a stante l'accertata fondatezza Controparte_1
della pretesa creditoria dalla medesima azionata, a nulla rilevando i precedenti richiamati nell'atto di appello (Cass. S.U. n. 25478/2021 e n.
pag. 39 di 57 28527/2018), che si riferiscono alla ben diversa ipotesi della caducazione del titolo esecutivo nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione forzata intrapresa sulla base di tale titolo.
Le contestazioni sollevate circa le modalità di attuazione del sequestro
(impignorabilità delle somme stante la natura pensionistica o provvigionale/indennitaria) costituiscono, piuttosto, oggetto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., prive di collegamento con il merito della causa, spettando al giudice dell'esecuzione o del giudizio di opposizione,
valutarne la fondatezza, anche ai fini della eventuale condanna, ai sensi dell'art. 96, comma 2, c.p.c.
Nella specie, peraltro, come ammesso dagli stessi appellanti, i medesimi hanno proposto opposizione all'esecuzione per fare valere queste ragioni,
nell'ambito della procedura n. 29130/2015 R.G.E., che non è stata accolta.
19. L'appello incidentale di si fonda su due motivi. Controparte_1
Giova osservare preliminarmente che, in sede di precisazione delle conclusioni, ha rinunciato alla domanda di manleva con Controparte_1
riferimento alla posizione degli assicurati e (causa Pt_4 Controparte_9
n. 8422/2019 R.G.), stante il definitivo rigetto delle domande avanzate da questi ultimi nei suoi confronti, per effetto del rigetto del loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 425/2020 (v. sentenza Corte
d'appello di Perugia n. 872/2023 – doc. B allegato alle note difensive del
30.7.2025, nelle quali sono state precisate in modo definitiv o le conclusioni,
riprese all'udienza del 25.9.2025).
pag. 40 di 57 Così delineato l'oggetto dell'impugnazione, va respinta l'eccezione preliminare di di inammissibilità dell'appello per CP_4 Pt_1
mancanza del requisito di specificità ex art. 342 c.p.c. (nel testo ratione
temporis applicabile, successivo alla modifica introdotta dall'art. 54 d.l. n.
83/2012, conv. nella l. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al d.lgs.
n. 149/2022), in quanto l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice,
posto che non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. S.U. 13.12.2022 n. 36481; Cass. S.U. 16.11.2017 n.
27199).
20. Nel merito, con il primo motivo, come definito a seguito della già
menzionata rinuncia riguardante la posizione Parte_9
(causa n. 8422/2019 R.G.), censura la sentenza nella parte Controparte_1
in cui il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibili le domande di manleva svolte nei confronti del per le condanne subite CP_4 Pt_1
nelle cause promosse dagli assicurati per la restituzione dei premi pagati ,
affermando che manchi il collegamento tra il giudizio principale e i due giudizi riassunti a Roma e riuniti (posizione Verdiani – n. 7982/2019 R.G. e posizione Bellini – n. 9313/2020 R.G.), in quanto i fatti illeciti oggetto di quei giudizi sono stati commessi da prima della Parte_1
sottoscrizione del contratto di agenzia oggetto del giudizio principale.
pag. 41 di 57 L'appellante contesta, inoltre, il rigetto della domanda riconvenzionale di manleva svolta nella causa riassunta e riunita relativa alla posizione CP_10
– n. 8543/2019 R.G., motivato dal giudice di prime cure sul rilievo
[...]
che la condotta illecita contestata agli è diversa da quella oggetto Pt_1
della causa principale: nella causa principale viene contestata l'appropriazione di importi versati a titolo di premio per polizze inesistenti,
mentre la posizione di verte sulla mancata restituzione di Controparte_10
un premio, a seguito del recesso del contraente da una polizza regolarmente registrata.
Secondo il giudice di primo grado avrebbe errato la Controparte_1
decisione, in quanto le domande di manleva, ritualmente proposte dinanzi al
Tribunale di Spoleto , sono state trasferite a Roma per espressa disposizione dell'autorità giudiziaria (che ha dichiarato la continenza) e, dunque, a seguito della loro riunione con la causa n. 69961/2013 R.G. , avrebbero dovuto essere decise, conservando ogni giudizio la propria autonomia.
Sarebbe irrilevante, dunque , che ha commesso gli Parte_1
illeciti in proprio e non quale socio di il medesimo, Controparte_25
comunque, è parte del giudizio non solo quale socio, ma anche in proprio ,
mentre la società ha svolto l'incarico agenziale del 16.4.2009 senza Pt_1
soluzione di continuità rispetto a quello conferito in proprio a Parte_1
da (poi fusa per incorporazione in
[...] Controparte_26
in data 1.5.1977. Controparte_1
Con riferimento alla posizione di il giudice di primo Controparte_10
grado avrebbe omesso di considerare che il Tribunale di Spoleto, con la pag. 42 di 57 sentenza n. 462/2020 , ha accertato la responsabilità degli per avere Pt_1
illecitamente trattenuto il premio versato a titolo di corrispettivo di una polizza vita e che, all'epoca, era ancora pendente, in grado di appello, la domanda avanzata da p.a. di condanna di per Parte_10 Controparte_1
l'illecita condotta del proprio preposto.
21. Con il secondo motivo dell'appello incidentale contesta Controparte_1
Cont il capo di condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da ,
assicuratore della responsabilità civile degli che il primo giudice Pt_1
ha motivato rilevando che questi ultimi avevano correttamente integrato il
Cont contraddittorio nei confronti di , a seguito delle domande di manleva formulate dalla compagnia nei giudizi riuniti, in quanto la copertura azionata opera in relazione alle polizze risultate inesistenti, rientrando nella garanzia le perdite patrimoniali derivanti dalle infedeltà dei soci (a differenza degli ammanchi derivanti dai premi assicurativi non versati oggetto della domanda riconvenzionale nella causa portante). Alla declaratoria di inammissibilità e al rigetto delle domande di manleva di era conseguito, Controparte_1
quindi, l'obbligo di quest'ultima di rifondere le spese alla terza chiamata.
Cont che tali argomenti sono errati giacché era stata Controparte_27
già chiamata in causa dagli all'udienza del 28.4.2014 per essere Pt_1
manlevata in caso di condanna per gli ammanchi gestionali, esclusi dalla
Cont garanzia, per quanto affermato dal Tribunale, e che aveva contestato tutte le domande di manleva, rilevando che non fosse stata svolta una domanda nei suoi confronti per le conseguenze pregiudizievoli dei giudizi riuniti.
pag. 43 di 57 Poiché era risultata vittoriosa nella causa principale, le Controparte_1
spese del terzo chiamato avrebbero dovuto essere sostenute dal chiamante e ad analoga conclusione si sarebbe dovuti giungere anche Parte_3
ove la compagnia fosse risultata soccombente, essendo la chiamata palesemente pretestuosa o arbitraria, stante la mancata operatività della garanzia azionata per gli ammanchi denunciati.
22. Il primo motivo dell'appello incidentale merita accoglimento, nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono, rendendo superfluo l'esame del secondo, attinente alla condanna di alla rifusione delle Controparte_1
Cont spese sostenute da , terza chiamata in garanzia dal gruppo Pt_1
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo
(Cass. ord. 26.2.2021 n. 5434; Cass. ord. 27.7.2020 n. 15383; Cass.
13.7.2011 n. 15383).
In base a tali principi, una volta disposta la riunione, in ragione dell'accertato rapporto di continenza e della rituale riassunzione, tra i giudizi prevenuti a quello preveniente n. 69961/2013 R.G. (v. ordinanze docc. 3 e 3 bis e sentenza doc. 4 fasc. appello e i provvedimenti CP_1
di riunione nel fasc. di primo grado), le domande (di manleva) proposte da nei primi dovevano essere decise;
ciò a prescindere Controparte_1
dall'effettivo collegamento con il giudizio preveniente e dall'individuazione pag. 44 di 57 del soggetto tenuto a rispondere della condotta denunciata (posizioni e ovvero dal fatto che avesse fondato la CP_7 CP_11 Controparte_1
domanda di manleva/risarcitoria avanzata nella causa continente sui comportamenti violativi della correttezza e buona fede dell'agente mediante stipula di polizze inesistenti, mentre la pretesa fatta valere dal cliente contro aveva ad oggetto la restituzione del premio riguardante un Controparte_1
contratto validamente stipulato, dal quale era poi receduto il cliente
(posizione . Controparte_10
Tale conclusione appare corretta anche tenuto conto che nel giudizio continente n. 69991/2013 R.G. aveva chiesto, in via Controparte_1
riconvenzionale, anche la condanna degli attori (in proprio, quali soci e legali rappresentanti di al risarcimento dei danni causati a Parte_1
terzi dall'agente nell'esercizio delle sue mansioni, di cui essa, quale preponente, era tenuta a rispondere (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 1
c.p.c.) e che, a seguito della riunione dei quattro giudizi prevenuti, non ha più insistito nell'accoglimento di tale domanda, ma ha chiesto che, in accoglimento delle specifiche domande di manleva spiegate in quei giudizi,
contenute nella domanda risarcitoria, di essere tenuta integralmente indenne da ogni conseguenza ad essa pregiudizievole in relazione alle pretese svolte dai terzi per i fatti illeciti degli ex agenti (v. note di trattazione scritta del
12.3.2021, sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, riprese nell'atto di appello introduttivo della causa n. 2080/2022 R.G.).
In particolare, dalla documentazione prodotta da nel Controparte_1
giudizio di primo grado, riprodotta (per facilitare la consultazione) in questo pag. 45 di 57 grado (v. allegati dall'atto di appello introduttivo del giudizio n. 2080/2022
R.G.) emerge quanto di seguito riportato.
A) Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 460/2020 non impugnata,
accertata l'avvenuta stipula in data 18.1.2005 di una polizza di assicurazione sulla vita inesistente, da parte dell'agente Controparte_28
ha condannato la convenuta (nella
[...] Controparte_1
quale si era fusa per incorporazione , responsabile Controparte_26
per fatto illecito del suo agente ex art. 2049 c.c., al pagamento in favore dell'attore d ella somma di € 29.748,33, a titolo di CP_7
risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite. Con bonifico dell'1.10.2020 ha corrisposto in favore del la Controparte_1 CP_7
somma di € 41.125,00 (indicato da in € 41.124,94), in Controparte_1
esecuzione dell'anzidetta sentenza (docc. 8 e 9).
B) Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 802/2019 non impugnata,
accertata l'avvenuta stipula in data 10.5.2005 di una polizza di assicurazione sulla vita inesistente, da parte dell'agente Controparte_28
convenuto in giudizio, ha condannato quest'ultimo
[...]
(autore dell'illecito), in solido con la convenuta Controparte_1
(responsabile dell'illecito ex art. 2049 c.c.), al pagamento in favore dell'attore della somma di € 30.000,00, a titolo di CP_11
risarcimento del danno, oltre interessi legali dal 13.5.2005 per il primo e dal
17.10.2013 per la seconda , nonché alla rifusione delle spese di lite. Con
bonifico del 16.11.2019 ha corrisposto in favore del Controparte_1 CP_29
pag. 46 di 57 la somma di € 32.361,77 (indicato da in € 35.793,57), in Controparte_1
esecuzione dell'anzidetta sentenza (docc. 4 e 5).
C) La Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 648/2024 non impugnata,
in riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto n. 462/2020, accertata l a mancata restituzione di quanto corrisposto a titolo di premio alla contraente a seguito del recesso dalla polizza vita stipulata il Controparte_10
27.5.2013 con ha condannato gli appellati (già opponenti al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 558/2014) e i soci , Parte_1 Parte_1
e (autori della condotta), in solido con Parte_1 Parte_2
(responsabile a titolo contrattuale extracontrattuale , ai sensi Controparte_1
degli artt. 118 e 119 del codice delle assicurazioni e 2049 c.c.) , della somma di € 50.000,00, oltre interessi dal 25.6.2013 al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite (doc. 10 e doc. B prodotto con le note del 30.7.2025) .
Ciò posto, in accoglimento delle domande di manleva, deve riconoscersi il diritto di di essere indennizzata dalle conseguenze pregiudizievoli CP_1
dei giudizi già menzionati;
ma, con riferimento alle posizioni sub lett. A) e
B), nei riguardi del solo mentre, con riferimento alla Parte_1
posizione sub lett. C), nei riguardi di e dei soci, Controparte_25
illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.).
Si osserva sul punto che, nei giudizi che si sono definiti con le sentenze del
Tribunale di Spoleto nn. 460/2019 e 802/2019, è stato accertato che la condotta illecita di distrazione e appropriazione indebita dei premi riscossi dagli assicurati per le due polizze vita inesistenti è stata posta in essere da nei mesi di gennaio e maggio 2005, nella sua qualità di Parte_1
pag. 47 di 57 agente della compagnia (poi , nell'ambito del Controparte_26 CP_1
rapporto individuale pacificamente iniziato l'1.5.1977 e cessato il 15.4.2009.
A nulla rileva che il mandato agenziale sia stato affidato , a far data dal
16.4.2009 e, quindi, senza soluzione di continuità, alla società di Pt_1
cui era socio, oltre a i di lui figli e Parte_1 Pt_2 Parte_1
trattandosi comunque di un soggetto diverso, il cui rapporto è stato
[...]
regolato da un distinto contratto, che non può essere chiamato a rispondere degli illeciti commessi da uno dei soci, nell'ambito del rapporto di agenzia svolto molti anni prima.
Tanto precisato, si rileva che n el giudizio definito con la sentenza d'appello n. 648/2024 è stata accertata , invece, la responsabilità della società Pt_1
per l'illecito commesso nel maggio 2013, per avere omesso di
[...]
restituire alla contraente il premio versato a seguito CP_10
dell'esercizio del recesso dal contratto.
La domanda di manleva trova fondamento, quanto a Controparte_30
negli artt. 3 e 6 delle condizioni generali di contratto della lettera di nomina ad agente in gestione libera del 26.5.1977 (doc. 2 seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.) e, quanto ad negli artt. 5 e 11 delle Parte_1
condizioni generali di contratto della lettera di nomina con effetto dal
16.4.2009 (doc. 2 comparsa di risposta); clausole di contenuto pressoché
identico, che prevedono la responsabilità completa ed esclusiva dell'agente per gli errori e gli illeciti commessi dai suoi collaboratori e l'obbligo dell'agente, in caso di sinistro, di «sollevare la Compagnia da ogni e qualsiasi danno pag. 48 di 57 derivante da eventuali errori di registrazione, da mancata o ritardata comunicazione e da qualsiasi altra irregolarità attribuibile all'Agente e ai suoi collaboratori».
Ne consegue che deve essere condannato al pagamento Parte_1
delle somme che ha dimostrato di avere versato a e CP_1 CP_7
ad in esecuzione del le citate sentenze del Tribunale di CP_11
Spoleto (nn. 460/2020 e 802/2019), pari, rispettivamente, a € 41.124,94 e a €
32.361,77, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data del pagamento intervenuto (1.10.2020 e 16.11.2019).
Del tutto generica si reputa l'eccezione di estinzione (per prescrizione e transazione) sollevata da tenuto conto che i crediti di Controparte_30
in questione sono derivati da condotte illecite di quest'ultimo, CP_1
emerse e poi accertate in via giudiziale molto tempo dopo la chiusura del rapporto (risalente al 15.4.2009 ), rispetto alle quali la compagnia assicurativa ha chiesto di essere tenuta indenne e mallevata dall'agente appena possibile.
Trattandosi di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la rivalutazione monetaria non può riconoscersi se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., che va allegato e provato dal richiedente (v. da ultimo,
Cass.
7.2.2023 n. 3662; Cass. ord.
8.7.2020 n. 14158). Nella specie, quindi nulla spetta a tale titolo, difettando del tutto allegazione e prova nei termini suddetti.
e i soci, coobbligati in solido, vanno condannati, invece, a Parte_1
tenere indenne dalle conseguenze derivanti, a qualsiasi Controparte_1
pag. 49 di 57 titolo, dalla condanna a suo carico contenuta nella sentenza n. 648/2024 in favore di Controparte_10
23. Va affrontata a questo punto la domanda di manleva che il gruppo aveva avanzato in primo grado nei confronti della terza chiamata Pt_1
Cont
e che ha riproposto in subordine in questo grado, come già detto
(paragrafo 8), con esclusivo riferimento alle domande di manleva, a sua volta proposte da nei suoi riguardi (v. comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta nella causa n. 2080/2022 R.G.) ; domande che sono state rigettate dal primo giudice, con conseguente assorbimento della
Cont domanda di manleva proposta contro (contenuta nell'atto di chiamata in causa e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni – v. note scritte del
12.3.2021, paragrafo X).
Detta domanda va rigettata.
Orbene, una volta riconosciuto il rapporto di continenza tra le domande di manleva svolte nei tre giudizi citati e la domanda risarcitoria CP_1
svolta in via riconvenzionale dalla stessa nel giudizio n. CP_1
6991/2013 R.G., deve verificarsi se operi in relazione alle prime la domanda
Cont di manleva a sua volta proposta dal gruppo
contro
; domanda Pt_1
fondata pacificamente sulla «polizza assicurativa per la responsabilità civile dell'agente di assicurazioni» contrassegnata con il n. IFL004919 (intervenuta in sostituzione di altra precedente) , che prevede la garanzia assicurativa del gruppo « prodotta in primo grado da gruppo Controparte_31
Cont e riprodotta in appello da (doc. 1). Pt_1
pag. 50 di 57 In particolare, viene in rilievo la sezione di polizza che riguarda la responsabilità civile professionale .
L'art.
1.1 delle CGC (Oggetto dell'assicurazione) stabilisce che «La Società
assicuratrice si obbliga a tenere indenne l' , nei limiti del massimale indicato in Parte_11
polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di Perdite
Patrimoniali Involontariamente cagionate a terzi, derivanti da negligenze ed errori professionali propri ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le persone fisiche e le società iscritte nella Sezione E), in conseguenza di un fatto commesso nell'esercizio dell'Attività Professionale descritta in polizza ... ».
All'art.
2.3 CGC (Dolo dei dipendenti/collaboratori) si prevede che
«L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all' da Parte_11
fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di Legge.»
Nelle definizioni si specifica inoltre che per fatto commesso deve intendersi
«qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore,
dichiarazione inesatta, o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento, o nel mancato svolgimento, dell'attività di intermediazione, ...».
Nell'art.
3.3 CGC (Atti dolosi) è scritto che «L'Assicurazione non vale per qualsiasi danno e perdita patrimoniale o richiesta di risarcimento derivante da un qualsiasi atto che un giudice o una giuria stabilisca essere di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto al punto 2.3».
Può affermarsi, dunqu e, che la polizza non copre i danni causati intenzionalmente dall'assicurato (l'intermediario assicurativo che ha stipulato con la società mandante un regolare contratto di agenzia) , ma solo i pag. 51 di 57 danni cagionati da dolo dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esercizio dell'attività agenziale, dei quali l'assicurato deve rispondere per legge.
Alla luce di quanto sopra riportato è da escludere nella specie l'operatività
della polizza invocata dagli assicurati non già – come sostenuto da Pt_1
Cont
– perché si tratta della mancata rimessa alla compagnia delle somme e dei premi incassati (pacificamente esclusi dalla copertura assicurativ a), ma di danni causati a terzi dall'attività dolosa dell'agente (prima Parte_1
poi n.c.), come accertati nelle sentenze richiamate alle
[...] Parte_5
lett. A), B) e C); sentenze (non impugnate) che hanno accertato l'avvenuta stipula da parte dell'agente di polizze “fantasma” e l'appropriazione del premio versato dal cliente, cui è stata negata la restituzione di quanto spettante dopo il recesso, con conseguente condanna della preponente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2049 c.c. CP_1
24. In definitiva, l'appello principale e la domanda subordinata di manleva proposte da nonché dai Parte_1 Parte_1
soci e vanno Parte_1 Parte_2 Parte_1
respinti; l'appello incidentale di va accolto in parte e, in Controparte_1
parziale riforma della sentenza gravata, ferma nel resto:
- deve essere condannato al pagamento, in favore di Parte_1
della somma di € 41.124,94, oltre interessi legali Controparte_1
dall'1.10.2020, nonché della somma di € 32.361,77, oltre interessi legali dal
16.11.2019; somme versate, rispettivamente, in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Spoleto n. 460/2020 e della sentenza dello stesso Tribunale n.
802/2019;
pag. 52 di 57 - nonché i soci Parte_1 Parte_1
e devono essere Parte_1 Parte_2 Parte_1
condannati a tenere indenne da quanto quest'ultima deve Controparte_1
versare a in esecuzione della sentenza della Corte CP_10 CP_10
d'appello di Perugia n. 648/2024.
25. La riforma della sentenza di primo grado determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (art. 336 c.p.c.) e una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, il cui onere va attribuito e ripartito dal giudice d'appello in relazione all'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (v.
Cass. ord. 19.12.2024 n. 33412; Cass. ord. 10.11.2022 n. 22306; Cass.
7.6.2021 n. 27056).
Alla stregua di tali principi, deve essere condannato alla Parte_3
rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in favore vuoi di le cui domande sono state tutte accolte, tranne quella di Controparte_1
manleva oggetto del giudizio n. 8422/2019 R.G., che è stata rinunciata , vuoi
Cont di , stante il rigetto della domanda di manleva avanzata nei suoi confronti per inoperatività della polizza .
Dette spese si liquidano utilizzando, per entrambi i gradi, i parametri previsti dal d.m. n. 55/2014, aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022,
vigenti al momento della pronuncia (Cass. ord. 13.7.2021 n. 19989; Cass.
ord. 10.12.2018 n. 31884).
pag. 53 di 57 25.1. Le spese di si liquidano come segue, sulla base dei Controparte_1
valori medi dello scaglione compreso tra € 2.000.000,01 ed € 4.000.000,00,
tenuto conto del valore di tutte le domande proposte (art. 10 c.p.c.):
- per il giudizio di primo grado, € 3.101,00 per esborsi (di cui € 1.466,00 in relazione alla causa n. 69961/2013 R.G. e complessivi € 1.635,00 per la riassunzione dei tre giudizi nn. 7982/2019, 8543/2019 e 9313/2020 R.G.) ed
€ 49.336,00 per compensi;
- per il giudizio di appello, € 804,00 per esborsi ed € 44.201,00 per compensi.
Spetta altresì a la rifusione delle spese sostenute per il Controparte_1
procedimento cautelare per sequestro conservativo in corso di causa, che si liquidano, per le due fasi, in € 24.220,00 per compensi (€ 14.567,00 per la prima fase ed € 9.653,00 per il reclamo), secondo i criteri indicati dal primo giudice, non incisi dalla parziale riforma della sentenza gravata, che si richiamano.
Cont 25.2. Le spese di si liquidano , invece, in € 14.103,00 per compensi, per il giudizio di primo grado, ed € 14.317,00 per compensi, per il giudizio di appello, applicando i valori medi delle cause di valore indeterminabile aventi complessità alta, avuto riguardo al valore delle sole domande di manleva;
spese da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario, a norma dell'art. 93 c.p.c.
Il tenore della decisione comporta il rigetto della domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata da e Parte_3
in mancanza del requisito del carattere totale della soccombenza CP_1
pag. 54 di 57 ( ha rinunciato a una delle domande di manleva) e avuto Controparte_1
riguardo alla particolare complessità del giudizio e al tenore delle difese svolte.
Il rigetto dell'appello principale costituisce il presupposto, del quale si dà
atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico di gruppo Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U. 20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 15303/2021 pubblicata in data 1.10.2021,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale proposto da n.c. di e Parte_5 Parte_1
nonché da e Parte_1 Parte_1 Parte_2
Parte_1
2. accoglie l'appello incidentale proposto da Controparte_1
per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
a) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 41.124,94, oltre interessi legali Controparte_1
dall'1.10.2020 al saldo;
pag. 55 di 57 b) condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 32.361,77, oltre interessi legali dal Controparte_1
16.11.2019 al saldo;
c) condanna in solido Parte_1 Parte_1
con e a tenere Parte_1 Parte_2 Parte_1
indenne p.a. da quanto quest'ultima deve versare Controparte_32
a in esecuzione della sentenza della Corte d'appello di Controparte_10
Perugia n. 648/2024;
3. rigetta la domanda di manleva avanzata da .c. di e Parte_5 Parte_1
e da e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_1
nei confronti di (già );
[...] CP_2 Controparte_3
4. condanna e in solido Parte_1 Parte_1
con e a Parte_1 Parte_2 Parte_1
rifondere le spese di lite sostenute da che Controparte_1
liquida in:
- € 3.101,00 per spese vive ed € 49.336,00 per compensi, per il giudizio di primo grado;
- € 24.220,00 per compensi, per le due fasi del procedimento cautelare in corso di causa;
- € 804,00 per spese vive ed € 44.201,00 per compensi, per il giudizio di appello;
- il tutto oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
5. condanna e in solido Parte_1 Parte_1
con e a rifondere Parte_1 Parte_2 Parte_1
pag. 56 di 57 le spese di lite ad , che liquida in € 14.103,00 per compensi CP_2
per il giudizio di primo grado ed € 14.317,00 per compensi per il giudizio di appello, oltre al rimborso di spese generali, Iva e Cpa, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Giampiero Bozzola, antistatario;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di nonché d i Parte_1 Parte_1
e dell'ulteriore importo a
[...] Parte_2 Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 25.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- DE LL - - MI TA -
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