Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 22 gennaio 2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21967/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f.: ), nella Parte_1 C.F._1 qualità di amministratore di sostegno di , nato a [...] il Parte_2 20.04.1964, (c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO C.F._2
ORLANDO, (c.f. ), presso il cui studio è elettivamente C.F._3 domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE E
, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n.° 21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. CARMEN MOSCARIELLO, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24.11.2023, la parte ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno del fratello , ha esposto di aver presentato domanda Parte_2 amministrativa in data 23.08.2021, ai fini del riconoscimento, in capo all'amministrato, dell'indennità di accompagnamento;
di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il
Tribunale di Napoli contestando le risultanze della perizia eseguita nella prima fase dal dott. il quale ha riconosciuto il ricorrente invalido al 100% senza diritto Persona_1 all'l'indennità di accompagnamento.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
1
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è fondato per i motivi di seguito precisati.
La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo.
Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. ( cfr: Cass.
n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-02-
2008, n. 2435;Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783).
Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696).
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc e ss., introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Tuttavia, nella presente fase del giudizio, il ctu dott.ssa medico legale, Persona_2
specialista in medicina legale e delle assicurazioni, nonché in psichiatria, ha accertato quanto segue:
di anni 63 è risultato affetto dal seguente complesso morboso: Parte_2
Disturbo psicotico da innesto in disturbo di personalità paranoie e deficit cognitivo
(marcati aspetti di asocialità e litigiosità in terapi farmacologica continuativa. Cifo-
2 Scoliosi dorsale alta del rachide. Spondiloartrosi diffusa. Ipoacusia bilaterale.
Metatarsalgia bilaterale in pregressa osteotomia bilaterale II e III metatarso.
Tale stato morboso rende il soggetto invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua sin dalla domanda amministrativa”.
Il ctu ha evidenziato le contraddizioni presenti nella relazione del ctu nominato nella prima fase e, infatti, ha accertato quanto segue:
“Si discorda con quanto affermato dal Ctu in sede di ATP in quanto non ha valutato i riflessi che la patologia psichica presenta sulle attività quotidiane non inquadrando bene il significato del disturbo pscotico cronico paranoideo”.
Il CTU ha fondato il proprio convincimento sulla documentazione sanitaria, sugli accertamenti strumentali in atti, nonché all'esito di attento esame clinico.
Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, il ctu ha riconosciuto l'istante invalido al 100% con necessità di assistenza continua dalla data della domanda amministrativa:
“Per quanto riguarda la gestione delle attività quotidiane e di quelle strumentali non si riscontra autonomia, in quanto deve essere gestito da terzi sia per la corretta assunzione della terapia farmacologica sia per le attività strumentali che richiedono applicazione e concentrazione.
La Cifo-scoliosi presente al rachide unitamente alla spondiloartrosi rende conto della facile stancabilità nella deambulazione.
L'ipoacusia non corretta da protesi accentua le difficoltà relazionali.
Si ritiene pertanto che il ricorrente necessiti di assistenza continua per poter svolgere gli atti quotidiani e strumentali della vita sin dalla domanda amministrativa”.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei retei, si ritiene di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte che ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma,
c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”. (Cass. civ. Sez.
3 lavoro Ord., 26/08/2020, n. 17787; cfr.: Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 24/10/2018, n.
27010).
La domanda va pertanto accolta nei termini suddetti.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese peritali relative sia alla fase ATP che al presente giudizio, liquidate come da CP_ separato decreto, vanno poste a definitivo carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede
1. in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'istante soggetto Parte_2 invalido nella misura del 100% con necessità di assistenza continua sin dalla domanda amministrativa e la sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 23.08.2021, data della domanda amministrativa;
CP_
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione all'avvocato antistatario;
CP_
3. pone le spese peritali a carico dell'
Si comunichi. Napoli, il 22.01.2025-23.01.2025
Il Giudice
MARTINA
BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 23/01/2025 in
Cancelleria
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