Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2006, n. 11664
CASS
Sentenza 18 maggio 2006

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Nel nostro sistema processuale, caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo, la manifesta adesione del giudicante ad una determinata ideologia, pur se esplicitata nell'atto, non produce la nullità della sentenza ove non incida sulla correttezza della decisione, pur potendo essa rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che non aveva riformato la sentenza di primo grado contenente alcune singolari affermazioni del giudicante relative ai propri convincimenti ideologici, in quanto la decisione era comunque adeguatamente motivata sulla base del dettagliato esame delle risultanze processuali e delle norme applicabili alla fattispecie.)

Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute; conseguentemente, se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere tali mansioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di alcuni dipendenti di una fabbrica di laterizi addetti alla cromatura all'interno di un reparto in cui , ad una successiva ispezione della ASL, erano emerse gravi carenze strutturali e organizzative consistenti nello sviluppo, all'interno del locale, di gas e vapori tossici senza adeguata aspirazione, con diffusione di polveri in ambienti di altezza inferiore ai tre metri in scadenti condizioni generali di pulizia).

Affinché il licenziamento disciplinare possa intendersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito, non è sufficiente il mero invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro, ma è necessario un accordo, che presuppone corrispondenza tra proposta ed accettazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la non corrispondenza tra l'invito rivolto dall'azienda ai lavoratori a riprendere il lavoro con le stesse mansioni precedentemente svolte e la richiesta dei lavoratori di essere collocati in mansioni diverse, in particolare esterne al reparto cromatura cui erano in precedenza addetti). '

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2006, n. 11664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11664
Data del deposito : 18 maggio 2006

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