Sentenza 18 maggio 2006
Massime • 3
Nel nostro sistema processuale, caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo, la manifesta adesione del giudicante ad una determinata ideologia, pur se esplicitata nell'atto, non produce la nullità della sentenza ove non incida sulla correttezza della decisione, pur potendo essa rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che non aveva riformato la sentenza di primo grado contenente alcune singolari affermazioni del giudicante relative ai propri convincimenti ideologici, in quanto la decisione era comunque adeguatamente motivata sulla base del dettagliato esame delle risultanze processuali e delle norme applicabili alla fattispecie.)
Nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cod. civ., tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute; conseguentemente, se il lavoratore prova la sussistenza di tale presupposto, è illegittimo il licenziamento disciplinare intimato a causa del rifiuto del lavoratore di continuare a svolgere tali mansioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento di alcuni dipendenti di una fabbrica di laterizi addetti alla cromatura all'interno di un reparto in cui , ad una successiva ispezione della ASL, erano emerse gravi carenze strutturali e organizzative consistenti nello sviluppo, all'interno del locale, di gas e vapori tossici senza adeguata aspirazione, con diffusione di polveri in ambienti di altezza inferiore ai tre metri in scadenti condizioni generali di pulizia).
Affinché il licenziamento disciplinare possa intendersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito, non è sufficiente il mero invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro, ma è necessario un accordo, che presuppone corrispondenza tra proposta ed accettazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accertato la non corrispondenza tra l'invito rivolto dall'azienda ai lavoratori a riprendere il lavoro con le stesse mansioni precedentemente svolte e la richiesta dei lavoratori di essere collocati in mansioni diverse, in particolare esterne al reparto cromatura cui erano in precedenza addetti). '
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 2165 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 25/01/2022, (ud. 25/05/2021, dep. 25/01/2022), n.2165 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIA Lucia – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – Consigliere – Dott. SPENA Francesca – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 17489-2017 proposto da: R.V., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI; – ricorrente – contro SCUOLA SECONDARIA STATALE di PRIMO GRADO “E CURIEL L. MURATORI”, UFFICIO …
Leggi di più… - 2. È legittimo il rifiuto di lavorare se manca la tutela della salute?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 marzo 2023
- 3. Il confine tra merito e legittimità: la necessaria ricostruzione da parte del giudice di legittimità della fattispecie concreta così come effettuata dai giudici di…Massimo Viceconte · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2019
- 4. Cassazione: legittimo il rifiuto di lavorare in presenza di amiantoAntonio Maroscia · https://www.lavoroediritti.com/ · 13 novembre 2012
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18921 del 5 novembre 2012, nel respingere il ricorso di una nota società italiana, ha chiarito che è un comportamento legittimo lo sciopero dei dipendenti per la presenza di amianto nell'azienda, anche se si rifiutano di lavorare dopo aver timbrato i cartellini. Pertanto, l'azienda non può sospendere a tali lavoratori il pagamento della retribuzione. Gli ermellini hanno addotto fra le motivazioni che secondo la condivisa giurisprudenza della Corte “la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc, pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/05/2006, n. 11664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11664 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORGAGNI 22, presso lo studio dell'avvocato MICHELE SANDULLI, rappresentato e difeso dagli avvocati FANFANI PAOLO, VILLAGROSSI LECHNER CLARA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HI AB, UI IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA EZIO 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ALLIEGRO, rappresentati e difesi dagli avvocati FREDIANI FEDERICO, ARAGIUSTO MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 254/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/03/04 R.G.N. 76/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/06 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato FANFANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Siena, quale giudice del lavoro, IN BI e IN IO esponevano: che avevano lavorato alle dipendenze della s.p.a. LA RB con qualifica di operaio e mansioni di addetti alla cromatura;
che nel settembre 1997 la società aveva loro contestato una infrazione disciplinare, con sospensione cautelare dal lavoro, per asserito ingiustificato rifiuto a prestare dette mansioni;
che gli esponenti avevano motivato il proprio rifiuto rilevando che l'ambiente di lavoro era gravemente insalubre e rischioso per la loro salute;
che con lettere in data 6.9.1997 l'azienda aveva intimato loro il licenziamento, tempestivamente impugnato. Tanto premesso, chiedevano che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento dei danni. Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale di Siena, con sentenza n. 113 del 2002, accoglieva il ricorso. L'appello della società veniva respinto dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 254 del 2004. La Corte territoriale osservava che la motivazione della sentenza impugnata e l'attenta valutazione delle risultanze probatorie escludevano che il giudice di primo grado, al di là di affermazioni di principio singolari ma ininfluenti, fosse venuto meno al dovere di imparzialità.
Nel merito la Corte rilevava che il rifiuto dei lavoratori di continuare a prestare lavoro nel locale "galvanica" era giustificato dalla pericolosi dell'ambiente di lavoro;
nel suddetto locale infatti si sviluppavano gas e vapori tossici, tra i quali agenti notoriamente cancerogeni quali il cromo, senza idonea aspirazione, con diffusione di polveri in ambiente di altezza inferiore a tre metri e scadenti condizioni generali di pulizia. In presenza di siffatte condizioni di lavoro non poteva parlarsi di insubordinazione dei lavoratori sanzionata dall'art. 55 del CCNL e la sanzione espulsiva era del tutto ingiustificata.
Per quanto concerne l'IN a nulla rilevava che questi fosse impegnato nel reparto cromatura come sostituto del IN, restando identiche le condizioni di pericolosità dell'ambiente di lavoro, anche in caso di minore esposizione.
Riteneva infine la Corte che il licenziamento non poteva ritenersi giuridicamente revocato a seguito della lettera in data 17.9.1997 con la quale la società aveva invitato i due lavoratori a riprendere la loro attività, mancando l'accordo degli interessati, necessario per la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. LA RB ha proposto ricorso sostenuto da quattro motivi ed ha depositato memoria. Gli intimati resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 101 Cost., comma 2, e dell'art. 51 c.p.c., n. 1 e art. 113 c.p.c.,
nonché difetto di motivazione, la ricorrente addebita al giudice del gravame di non aver tratto le necessario conclusioni dalle affermazioni del primo giudice che ha ammesso di essere stato influenzato dalla propria collocazione culturale e ideologica e che ha artatamente costruito una responsabilità dell'azienda valutando in modo artificioso le prove raccolte. Il giudice di appello, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza per violazione delle norme sopra indicate che impongono al giudice il dovere di imparzialità.
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c. e difetto di motivazione, la ricorrente si duole che il giudice di appello non abbia rilevato che il licenziamento era stato revocato dall'azienda dietro espressa richiesta dei lavoratori;
questi nell'impugnare il licenziamento avevano comunicato di "mantenere a vostra disposizione le proprie energie lavorative", l'azienda aveva risposto che ciascun lavoratore poteva riprendere le sue mansioni "anche domani mattina", e ciascun lavoratore si era dichiarato "pienamente disponibile a riprendere l'attività produttiva purché collocato a svolgere mansioni esterne al reparto cromatura". Sostiene la società che il consenso delle parti in ordine alla ricostituzione del rapporto di lavoro si era formato a seguito dell'accettazione dei lavoratori a riprendere il lavoro offerto dall'impresa, mentre la questione delle mansioni da svolgere si manteneva su un piano secondario e non condizionava la volontà delle parti.
Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c., dell'art. 1460 c.c., comma 2 e dell'art. 1955 c.c.. La
ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto giustificato il rifiuto dei lavoratori a causa della pericolosità dell'ambiente di lavoro. La ricorrente addebita al giudice di appello di non aver valutato correttamente le prove raccolte e di essersi immotivatamente discostato dalle stesse conclusioni del CTU che aveva escluso un pericolo grave ed imminente connesso alla esposizione al cromo durante i cicli lavorativi e che sul piano epidemiologico aveva rilevato l'assenza di malattie professionali, legate all'esposizione alla sostanza cancerogena, tra i dipendenti della società. Rileva ancora la ricorrente che il giudice di appello non ha considerato che la società, a norma dell'art. 1460 c.c., si era dichiarata disponibile ad adeguare i locali alle misure di sicurezza e che i lavoratori, rifiutando la prestazione malgrado tale assicurazione dell'azienda, erano venuti meno ai doveri di correttezza e buona fede.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 1460 c.c. e difetto di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte di Appello, con riferimento alla posizione del sig. IN, non abbia tenuto conto delle testimonianze dalle quali era emerso che il predetto lavoratore prestava la propria attività nel locale galvanica solo saltuariamente e per periodi che non comportavano una significativa esposizione al rischio.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
La circostanza che alcune frasi contenute nella motivazione della sentenza di primo grado possano essere lette come adesione di quel giudice a determinate ideologie socio-politiche non comporta di per sè invalidità della sentenza, pur rendendo il comportamento dell'estensore censurabile sul piano deontologico e disciplinare. Nel nostro sistema processuale, infatti, improntato al principio di tassatività delle nullità, fissato dall'art. 156 c.p.c., questa sanzione si ha solo in due ipotesi concorrenti e cioè quando vi è espressa previsione di legge, oppure quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso di specie. L'interesse nella causa, che a norma dell'art. 51 c.p.c., n. 1 obbliga il giudice ad astenersi, è cosa diversa dalla manifesta adesione del giudicante ad una determinata ideologia, e comunque non comporta nullità della sentenza (giurisprudenza costante, cfr. tra le tante Cass. S.U. n. 170 del 2001, Cass. n. 528 del 2002 ed altre conformi). La Corte di Appello, peraltro, ha correttamente ritenuto che, nonostante le singolari affermazioni del primo giudice, la decisione adottata è adeguatamente motivata in base al dettagliato esame delle risultanze processuali e delle norme applicabili alla fattispecie, senza alcuna forzatura interpretativa, e non presenta quindi vizi che impediscano il raggiungimento dello scopo proprio di tale provvedimento. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Questa Corte, anche di recente, ha ribadito (vedi Cass. n. 9717 del 2005) che affinché il licenziamento disciplinare possa intendersi revocato ed il rapporto di lavoro ricostituito, non è sufficiente il mero invito a riprendere servizio rivolto dal datore di lavoro al licenziato, ma è necessario un accordo che presuppone corrispondenza tra proposta e accettazione (cfr. anche Cass. n. 6650 del 1997 e Cass. n. 10085 del 1003).
Nella specie la Corte di Appello, dopo aver preso in esame la corrispondenza scritta intercorsa tra le parti (impugnazione del licenziamento, lettera dell'azienda in data 17.9.1997 e risposta dei lavoratori in data 19.9.1997), con motivazione congrua ed immune da vizi logici ha escluso che tra le parti fosse stato raggiunto un pieno accordo per il ripristino del rapporto di lavoro, perché mentre l'azienda aveva invitato i lavoratori a riprendere il lavoro con le stesse mansioni precedentemente svolte, i lavoratori esigevano di essere collocati in mansioni diverse ed esterne al reparto cromatura. Queste valutazioni del giudice di appello si sostanziano in un apprezzamento di circostanze di fatto riservate in via esclusiva al giudice del merito e censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
La ricorrente censura queste affermazioni del giudice di appello lamentando in primo luogo violazione dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1366 e 11367 c.c. nell'esame della predetta corrispondenza, senza però precisare quale sia il principio violato e quale quello applicabile. Giova ricordare al riguardo che quando il ricorrente deduca una violazione dei canoni interpretativi, è tenuto a precisare quale sia il principio violato ed in qual modo il ragionamento del giudice abbia da esso deviato, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica che si risolva nella prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (cfr. tra le tante Cass. n. 17749 del 2003, Cass. n. 7936 del 2005). La censura, peraltro, è inammissibile nella parte in cui prospetta un vizio di motivazione. Il vizio di omessa o insufficiente motivazione denunciabile con ricorso per cassazione deve consistere nella specifica indicazione dei vizi logici e delle contraddizioni riscontrabili nel ragionamento seguito dal giudice nella sentenza, ovvero nella indicazione delle prove e dei documenti decisivi di cui sia stato omesso l'esame, vizi ed omissioni tali da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dal giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore ed il significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente, il vizio di motivazione non può investire invece il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice del merito, con la conseguenza che il controllo di logicità del giudizio di fatto - il solo consentito al giudice di legittimità - non può consistere nella revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, in quanto una siffatta revisione si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto non consentita al giudice di legittimità (cfr. tra le tante Cass. n. 11936 del 2003, Cass. n. 16063 del 2003, Cass. n. 2357 del 2004). Nella specie le censure della ricorrente per vizi di motivazione si risolvono nella sola prospettazione di una valutazione degli elementi probatori diversa da quella accolta dal giudice di merito e sono pertanto inammissibili. Parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso.
La Corte di Appello ha ritenuto giustificato il rifiuto dei due lavoratori di continuare a prestare lavoro nel reparto cromatura a causa delle condizioni di insalubrità e pericolosità per la salute ivi esistenti. Ha rilevato che da una ispezione della ASL, effettuata poco dopo la contestazione disciplinare ed i licenziamenti, erano emerse gravi carenze strutturali e organizzative, consistenti nel fatto che nel locale galvanica, cui erano addetti i due lavoratori, si sviluppavano gas e vapori tossici senza idonea aspirazione, si diffondevano polveri in ambienti di altezza inferiore a tre metri e permanevano scadenti condizioni generali di pulizia. In presenza di un siffatto quadro di insicurezza e pericolosità per la salute, ha ritenuto irrilevante la circostanza, evidenziata dal medico legale, che tra i dipendenti dell'impresa non si erano verificate patologie comunque riferibili agii agenti patogeni presenti nei locali dell'azienda.
La ricorrente, che non nega che la ASL ebbe effettivamente a riscontrare gravi carenze per violazione di norme di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro, sostiene che i due lavoratori non avevano motivo di rifiutare la prestazione lavorativa, visto che la ASL aveva assegnato all'azienda un termine di 60 giorni per metter a norma gli impianti e che la società si era adeguata nel termine assegnatole. A tal fine invoca il disposto dell'art. 1460 c.c., secondo cui il contraente non può rifiutarsi di adempiere la sua prestazione se l'altro offre di adempiere contemporaneamente la propria. Il richiamo alla predetta norma, però, è inconferente, se non altro perché, come si evince dalla sentenza impugnata, nella specie l'accertamento ispettivo della ASL (foglio di prescrizioni del 22.9.1997) è intervenuto dopo il rifiuto dei lavoratori, le giustificazioni dei dipendenti (4.9.1997), la contestazione disciplinare ed il licenziamento (6.9.1997).
Per il resto la decisione della Corte di Appello viene censurata sotto il profilo del difetto di motivazione per omessa o errata valutazione delle prove testimoniali e della relazione del CTU. Al riguardo è appena il caso di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte;
il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza - nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti - spetta in via esclusiva al giudice del merito;
di conseguenza la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito;
pertanto il preteso vizio di motivazione può legittimamente dirsi sussistente solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione;
il ricorrente, pertanto, è tenuto a specificare necessariamente quale sia il vizio logico del ragionamento decisorio nonché ad indicare quali sono le prove decisive trascurate, non essendo ammissibile, invece, che le censure possano risolversi nella richiesta alla Corte di legittimità di una interpretazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. N. 11933 del 2003, Cass. n. 9716 del 2000, Cass. n. 6023 del 2000, Cass. n. 5231 del 2001). Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dai giudice di appello sono congruamente motivate e l'iter logico- argomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.
A non diverse conclusioni, per lo stesso ordine di ragioni, si deve pervenire anche in ordine all'ultimo motivo di impugnazione. La Corte di Appello ha ritenuto che il fatto che l'IN fosse meno impegnato nel reparto cromatura, in quanto semplice sostituto del IN, non esclude che anch'egli fosse soggetto a rischio, seppure in misura inferiore;
la Corte richiama in proposito la relazione del CTU, che ha confermato una situazione di teorica per la salute di entrambi i lavoratori durante la permanenza nel reparto galvanica a causa dell'esposizione al cromo. Il giudizio della Corte, qui impugnato, ha ad oggetto una valutazione di circostanze di fatto ed è congruamente e logicamente motivato. La società ricorrente dichiara di dissentire da tale giudizio, senza peraltro indicare i vizi logici dei percorso argomentativo del giudice. Le censure, pertanto, si rivelano prive di decisività e vanno disattese.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Di conseguenza la società ricorrente deve essere condannata alla refusione in favore dei resistenti delle spese del giudizio di cassazione,liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 16,00 per esborsi ed in Euro tremila per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006