Ordinanza cautelare 21 dicembre 2023
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00781/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 781 del 2023, proposto da
Elisa Dell'Innocenti, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso e Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna - Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LV IN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. del decreto dirigenziale prot. n. 3983 del 11 luglio 2023 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l''Emilia Romagna – Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna ha pubblicato la graduatoria permanente provvisoria per l’a.s. 2023/24 per il profilo di Collaboratore Scolastico, per la Provincia di Ravenna, nella parte in cui il nominativo della ricorrente risulta inserito alla posizione n. 103 con il punteggio complessivo di 16,70;
2. del D.D. prot. n. 4512 del 09 agosto 2023 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per l''Emilia Romagna – Ufficio X Ambito Territoriale di Ravenna ha pubblicato la graduatoria permanente definitiva per l''a.s. 2023/24 per il profilo di Collaboratore Scolastico, per la Provincia di Ravenna, nella parte in cui il nominativo della ricorrente risulta inserito alla posizione n. 104 con il punteggio complessivo di 16,70;
3. di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente e per il riconoscimento del diritto della medesima ad essere inserita nella graduatoria permanente provinciale per il profilo professionale dell’area A di Collaboratore Scolastico del personale ATA per l''a.s. 2023/24, per la provincia di Ravenna, con il legittimo punteggio di 17,20 in luogo di quello riconosciuto pari a 16,70.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff X Ambito Terr per la Provincia di Ravenna - Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. LO AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per l’Emilia Romagna, con D.D.G. prot. n. 256 del 26 aprile 2023, ha pubblicato il bando di concorso per titoli per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernente il profilo professionale dell’area A di collaboratore scolastico.
In data 02 maggio 2023 la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie, dichiarando di essere in servizio a tempo determinato in qualità di Collaboratore Scolastico nella Provincia di Ravenna.
In sede di pubblicazione della graduatoria permanente provvisoria per l’a.s. 2023/24 per la Provincia di Ravenna, di cui al Decreto Dirigenziale M.I.M. – U.S.R. Veneto prot. n. 3983 del 11/07/2023, la ricorrente è stata inserita alla posizione n. 103, con complessivi 16,70 punti.
La ricorrente, quindi, ha presentato, in data 18 luglio 2023, un reclamo all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, chiedendo la rettifica della valutazione della domanda presentata, tenuto conto del servizio prestato in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato sino al 30 giugno 2023.
In riscontro al reclamo presentato, l’Amministrazione, in data 20 luglio 2023, ha comunicato di aver valutato il “servizio effettivamente svolto fino alla data di presentazione della domanda”.
In data 09 agosto 2023 l’Amministrazione resistente, con D.D. prot. n. 4512, ha pubblicato le graduatorie provinciali permanenti definitive per il profilo di Collaboratore scolastico per la Provincia di Ravenna, ove la ricorrente è stata inserita con il punteggio pari a 16,70, ma alla posizione inferiore n. 104.
Avverso i provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe, la ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso presentato avanti al Tar Lazio, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe violato le disposizioni del bando di concorso, posto che, a norma dell’art. 2 comma 8, i requisiti di ammissione alla procedura dovevano essere posseduti, e dunque valutati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, sì che il servizio dichiarato dalla ricorrente, avrebbe dovuto essere valutato non alla data di presentazione della domanda - 2 maggio 2023 -, ma sino al 18 maggio 2023, quale data di scadenza dei termini per la presentazione delle istanze; la resistente Amministrazione non avrebbe proceduto al controllo dei titoli della ricorrente;
2. l’Amministrazione avrebbe illegittimamente violato il dovere di “soccorso istruttorio” di cui all’art. 6, l. n. 241 del 1990, avendo la ricorrente inserito in domanda il servizio relativo all’a.s. 2022/2023, indicandone la decorrenza dal 15 settembre 2022 al 18 maggio 2023, quale data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle istanze, come da indicazioni del Bando.
A seguito di ordinanza del Tar Lazio n. 16735 del 2023, declinatoria della competenza a favore dell’epigrafato Tar, la ricorrente, con atto depositato in data 17 novembre 2023, ha riassunto il giudizio ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a..
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del merito per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. 347 del 2023 l’epigrafato Tar ha respinto la domanda cautelare avendo ritenuto « ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa l’assenza di sufficienti elementi di fondatezza della pretesa azionata, non potendo i partecipanti ad una selezione concorsuale autocertificare prima della scadenza del termine di presentazione delle domande un servizio non ancora prestato ».
All’esito dell’udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo rilievo officioso da parte del Presidente del Collegio in ordine alla possibile inammissibilità e, comunque, improcedibilità del ricorso.
1. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Al riguardo, va rammentato l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale « nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi - ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso - dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla) possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata; invero, il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale "defensor legitimitatis", un astratto interesse dell'ordinamento a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto" (Cons. Stato, sez. VII, 20 febbraio 2025, n. 1442) » (Cons. Stato, sez. II, 18 settembre 2025, n. 7370).
Nel caso di specie, il contingente per le immissioni in ruolo del personale ATA nell’anno 2023/2024, determinato per la figura di collaboratori scolastici, era pari a sole 50 unità.
Analizzando la graduatoria definitiva emerge che, quand’anche alla ricorrente fosse riconosciuto il punteggio dalla stessa ritenuto corretto – 17.20 in luogo di 16.70 –, la stessa avrebbe raggiunto la posizione n. 82, sì che in alcun modo potrebbe ottenere di rientrare tra i vincitori.
Né è possibile ritenere che vi fosse, al momento della preposizione della domanda giudiziale, un interesse attuale e concreto ad impugnare in funzione di uno scorrimento della graduatoria, tenuto conto del fatto che dalla cinquantesima posizione alla ottanduesima sussistono ben 28 altri concorrenti, ovvero più della metà del contingente reclutato in forza della procedura selettiva.
Deve concludersi, quindi, nel senso dell’inammissibilità del ricorso per difetto originario dell’interesse a ricorrere.
In ogni caso, va rilevato come il ricorso non sia accoglibile neppure nel merito, posto che, come già rilevato in sede cautelare, i partecipanti ad una selezione concorsuale non possono autocertificare prima della scadenza del termine di presentazione delle domande un servizio non ancora prestato.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, comunque, deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, comunque, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
LO AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO AS | LO RP |
IL SEGRETARIO