TRIB
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/10/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 727/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 727/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.f. , nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Viale dei Normanni n.25,
E
(CF: ), nata in [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in san Floro (CZ), alla Via Martiri di Nassirya IV traversa, n. 8, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, al Via Turco n. 27/A, presso lo Studio dell'avv. Magda Mellea (CF:
), che li rappresenta e difende come da procura in atti, C.F._3
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate nell' accordo contenuto nelle note depositate l'11 settembre 2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 24 aprile 2025, i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio in data 9 giugno 2007, a Grodno (BY), (estratto di matrimonio annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro, anno 2007, n. 56, parte II, Serie C,), e che dalla loro unione nasceva, il 20.08.2008, la figlia Per_1
Rappresentavano che, per insanabile incompatibilità caratteriale, il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi, alle condizioni tra gli stessi pattuite.
In seguito ad invito del Giudice a rivedere le condizioni dell'accordo raggiunto, in merito alla determinazione di un assegno di mantenimento da parte del genitore non collocatario in favore della figlia minore, all'udienza del 19 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, nonché il nuovo accordo, raggiunto in data 11 settembre 2025, e segnatamente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in Grodno in data 9 giugno 2007, trascritto nel Registro degli atti del matrimonio di
Catanzaro, anno 2007, n. 56, parte II, serie C);
3) il sig. rinuncia all'assegno unico in favore della sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento della figlia Persona_2
4) Il sig. verserà la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 da rivalutarsi secondo gli indici Istat oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate.
5) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Lette le note, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f. Parte_1
, nato il [...] a [...] e (CF: C.F._1 Controparte_1
), nata in [...], il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Grodno (BY) in data 9 giugno 2007, trascritto nel Registro degli atti del matrimonio di Catanzaro, anno 2007, n. 56, parte II, serie C, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Elais Mellace - Giudice
3) dott.ssa Olimpia Abet - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 727/2025 del Ruolo Generale Affari di Volontaria Giurisdizione, avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi.
TRA
(C.f. , nato il [...] a [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in Viale dei Normanni n.25,
E
(CF: ), nata in [...], il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in san Floro (CZ), alla Via Martiri di Nassirya IV traversa, n. 8, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, al Via Turco n. 27/A, presso lo Studio dell'avv. Magda Mellea (CF:
), che li rappresenta e difende come da procura in atti, C.F._3
-ricorrenti-
NONCHÈ
P.M. in sede
Interventore ex Lege
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: accoglimento della domanda con conseguente omologa della separazione alle condizioni riportate nell' accordo contenuto nelle note depositate l'11 settembre 2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 24 aprile 2025, i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio in data 9 giugno 2007, a Grodno (BY), (estratto di matrimonio annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catanzaro, anno 2007, n. 56, parte II, Serie C,), e che dalla loro unione nasceva, il 20.08.2008, la figlia Per_1
Rappresentavano che, per insanabile incompatibilità caratteriale, il rapporto coniugale si era deteriorato nel tempo, fino al venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, circostanza che determinava l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ragion per cui si erano determinati alla loro separazione.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale pronunziasse la separazione personale tra i coniugi, alle condizioni tra gli stessi pattuite.
In seguito ad invito del Giudice a rivedere le condizioni dell'accordo raggiunto, in merito alla determinazione di un assegno di mantenimento da parte del genitore non collocatario in favore della figlia minore, all'udienza del 19 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti trasmettevano dichiarazione, sottoscritta personalmente, di conferma della volontà di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis. 51, nonché il nuovo accordo, raggiunto in data 11 settembre 2025, e segnatamente:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 contratto in Grodno in data 9 giugno 2007, trascritto nel Registro degli atti del matrimonio di
Catanzaro, anno 2007, n. 56, parte II, serie C);
3) il sig. rinuncia all'assegno unico in favore della sig.ra a Parte_1 Controparte_1 titolo di mantenimento della figlia Persona_2
4) Il sig. verserà la somma di € 100,00 a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 da rivalutarsi secondo gli indici Istat oltre il versamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate.
5) Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Lette le note, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio.
***
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della sottoscritta dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, depositata telematicamente.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco e dell'interesse della prole.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, pronunciando nella causa avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi promossa congiuntamente da
[...]
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi (C.f. Parte_1
, nato il [...] a [...] e (CF: C.F._1 Controparte_1
), nata in [...], il [...], i quali hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in Grodno (BY) in data 9 giugno 2007, trascritto nel Registro degli atti del matrimonio di Catanzaro, anno 2007, n. 56, parte II, serie C, autorizzando gli stessi a vivere separatamente;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva, che qui s'intendono integralmente riportati e trascritti;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Olimpia Abet dott.ssa Francesca Garofalo