Articolo 346 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 346.

(Nomina del tutore e del protutore).

Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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