Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 346.
(Nomina del tutore e del protutore).
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
(Nomina del tutore e del protutore).
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
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- 1. Protutorehttps://www.brocardi.it/ · 179.28535
[…] il tutore deve presentare, per...» Consulenza legale Q20114277 (Articolo 360 Codice Civile - Funzioni del protutore) «Nella scelta del tutore e del protutore il Giudice Tutelare a norma dell' art. 424 del c.c. individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i...» Consulenza legale Q20114316 (Articolo 346 Codice Civile - Nomina del tutore e del protutore) «Il protutore nominato dallo stesso Giudice Tutelare che ha nominato il tutore non è un generico sostituto del tutore ma ha due funzioni specifiche : rappresenta...» Quesito Q20114316 (Articolo 346 Codice Civile - Nomina del tutore e del protutore) «Con la morte del tutore, […]
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Giurisprudenza • +500
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