Articolo 1753 del Codice civile
Articolo 1752Articolo 1754
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19 aprile 1942
Art. 1753.

(Agenti di assicurazione).

Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attivita' assicurativa.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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