(Agenti di assicurazione).
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attivita' assicurativa.
[…] per omessa osservanza dell'interpretazione dovuta in attuazione delle direttive comunitarie rilevanti nella materia, nonchè omesso esame di un fatto decisivo; 1.3. con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 12 del 1973, anche in relazione agli artt. 1742 e 1752 e art. 1753 c.c., nonchè dell'art. 12 preleggi; 1.4. con il quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 343 del codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) anche in relazione agli artt. 1742,1752 e 1753 c.c., […]
Leggi di più…[…] Afferma che l'agente di assicurazione (art. 1753 c.c.) va tenuto distinto dall'agente di commercio (artt. 1742 c.c. e segg.) e che solo per questi ultimi è prevista l'assicurazione Enasarco; che il subagente di assicurazione è assimilabile all'agente di assicurazione, distinguendosi pertanto dall'agente di commercio 7. […] Nella citata sentenza si è affermato che “da sempre per le due indicate categorie di agenti – di commercio e assicurativi – sono dettate discipline profondamente diverse (e questo trova conferma anche negli artt. 1753 e 1905 c.c.); da sempre dalla giurisprudenza di questa Corte si desume che la natura di contratto derivato o subcontratto di subagenzia comporta che, […]
Leggi di più…[…] piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell'art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio”; 2.2. “D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 343, […]
Leggi di più…[…] La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto - sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742-1753 c.c., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale -, con esclusione, peraltro, dell'applicabilità delle norme relative all'esercizio del potere rappresentativo con efficacia nei confronti dell'impresa assicuratrice (artt. 1745 e 1903 c.c.), a meno che quest'ultima non attribuisca tale poteri direttamente al subagente. […]
Leggi di più…[…] Disciplina normativa In Italia, il contratto di agenzia è disciplinato dagli articoli 1742-1753 del Codice Civile e dal D.Lgs. 65/1999, che ha recepito la direttiva europea 86/653/CEE. […]
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