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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ON IB RR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. PP De IO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 786/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CELLA
SC e TA OL
Appellante nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GUECIA GIOVANNI
Appellato
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 924/2019 del 31.10.2019, il Tribunale di Marsala ha accolto la domanda proposta da , in ordine al contratto di finanziamento n. Controparte_1
8696877 intrattenuto con volta a far dichiararela usurarietà Parte_1
dei tassi di interesse con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Avverso tale decisione, (di seguito, per brevità, Parte_1
ha proposto gravame con atto di citazione del 9.6.2020 per la riforma, Pt_1
adducendo l'erroneità della statuizione.
Costituendosi, , ha contestato le censure prospettate Controparte_1
dall'appellante, spiegando al contempo appello incidentale per omessa pronuncia sulla dedotta illegittima condotta della per abusiva concessione del credito. Pt_1
Senza incombenti istruttori, note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza n. 924/2019 pubblicata il 31/10/2019 del Tribunale di Marsala ed in accoglimento dell'appello proposto da - respingere le Parte_1
domande formulate in primo grado da
contro
Controparte_1 Parte_1
- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
[...]
appellata: “respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, non accoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
IN VIA INCIDENTALE accertare e dichiarare – in parziale riforma della sentenza impugnata – la illegittima condotta eseguita dalla convenuta banca consistente in pratica scorretta
e contraria a buona fede – in violazione dei principi essenziali che disciplinano la regolarità contrattuale - nella abusiva concessione del credito risultante nel c.d.
“prestito irresponsabile” in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per
l'effetto ordinare la segnalazione della suddetta condotta all'autorità settoriale di
Vigilanza e di Controllo nonché la pubblicazione di tal condotta sui mass media locali e nazionali, e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, per le ragioni espresse in narrativa”.
Indi, con ordinanza del 20/6/2025 la causa è stata posta in decisione, con
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, principiando la disamina dall'appello principale, con un unico motivo di gravame, censura la sentenza nella Pt_1
parte in cui, facendo proprio le conclusioni del CTU, il Tribunale ha accertato l'usurarietà del tasso contrattuale includendo nel calcolo del TAEG l'importo della commissione di estinzione anticipata. Argomenta che, ai fini del calcolo usura, vanno considerati solamente gli oneri connessi all'erogazione del credito, tra cui non rientra la commissione di estinzione anticipata che va applicata eventualmente nella fase patologica del rapporto. Conclude, dunque, chiedendo di respingere la domanda, volta a far accertare l'usura, formulata da controparte in prime cure, e ribadita in comparsa di risposta, con cui viene anche chiesto – questione poi non specificamente riproposta nelle note di precisazione delle conclusioni – di dichiarare la sussistenza di usura genetica, non dovendosi applicare i criteri cd. di
NC d'Italia per la verifica.
Su quest'ultimo, come detto prospettato dall'appellato, devesi rilevare che il riferimento alla NC d'Italia è previsto dal legislatore: l'art. 2 legge n. 108\1996, precisa al primo comma che il TEGM (tasso effettivo globale medio) riferito ad anno viene rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentito la NC
d'Italia, avuto riguardo agli interessi praticati dalla banche e dagli intermediari finanziari abilitati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Ancora, i decreti ministeriali attuativi procedono a detta rilevazione stabilendo che “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4 della L. n. 108\96, si attengono ai criteri di calcolo delle della legge sull'usura> emanate dalla NC d'Italia”. Emerge quindi che trattasi di indicazioni di natura tecnica, autorizzate dalla normativa regolamentare che a sua
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 volta trova fondamento nella legge, necessarie onde garantire uniformi valutazioni nel vaglio dell'usurarietà: sul punto la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III
19/11/2024 n.29794) ha evidenziato che “pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della NC d'Italia, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la NC d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal per rilevare Controparte_2
trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente.
Ed infatti, il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso (per il principio cfr. Cass.
12965/2016; Cass. 22270/16).”. Ne consegue che prive di pregio risultano le censure prospettate dall'appellato.
Passando alla disamina delle doglianze di devesi premettere Pt_1
(richiamando altri precedenti arresti di questa Corte) che la commissione di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 A fronte di diverse opzioni ermeneutiche in giurisprudenza in ordine alla rilevanza di siffatta commissione ai fini della valutazione dell'usura (spesso negata), si è evidenziato che avendo comunque carattere remuneratorio, rientra nel novero delle “remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, di cui all'art. 644 c.p.”.
Semmai, a venire in rilievo è la solo eventuale applicazione della clausola, nei termini che si diranno, anche se comunque prevista al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito appunto come forma di remunerazione alternativa nell'ipotesi di scelta di interruzione anticipata del rapporto.
Più in dettaglio, è sui criteri di inserimento nel calcolo di tale ipotetico costo per la verifica del rispetto del tasso soglia usurario che non può accedersi alla prospettazione dell'appellante. Deve innanzitutto negarsi fondamento alla soluzione secondo cui la percentuale indicata in contratto per la commissione di estinzione anticipata deve puramente e semplicemente sommarsi a quella degli interessi corrispettivi e moratori, conducendo il costo effettivo del denaro a una percentuale eccedente il tasso soglia di periodo, attesa non solo la diversa natura di tutti tali diversi interessi, ma soprattutto considerando che la commissione in esame troverà applica in ipotesi del tutto diversa rispetto sia allo sviluppo fisiologico del rapporto, che a quella dell'inadempimento del debitore. In sostanza, vengono in rilievo diversi paradigmi dello stesso negozio, che appunto diversamente vanno considerati.
Ancora, devesi considerare che, diversamente dal saggio degli interessi
(corrispettivi o moratori) necessariamente rapportato ad un intervallo temporale predefinito (l'anno), la commissione di estinzione anticipata troverà applicazione una tantum e dunque l'incidenza percentuale è espressa in termini assoluti, prescindendo dal medesimo fattore tempo rilevante per il TAEG. In altri termini, la restituzione anticipata estingue il finanziamento in un'unica soluzione ponendo fine all'obbligazione del mutuatario di restituzione nel corso del periodo temporale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 previsto in contratto, non risultando pertanto ipotizzabile un ulteriore sviluppo del piano di ammortamento: dunque, diverso deve necessariamente essere il criterio di computo.
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà» (ex multiis Cass. n.
7352/2022). Secondo questa ricostruzione, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
Orbene, tenuto conto che in ogni caso la commissione di estinzione anticipata non va inclusa nella valutazione dell'usura (da intendersi come usura genetica, essendo irrilevante la usura cd. sopravvenuta a cui pure fa riferimento la statuizione di prime cure: cfr. il noto arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
24675/2017), va rilevato che nel caso di specie questa non è stata poi nel concreto nemmeno applicata poiché il mutuatario ha regolarmente estinto il finanziamento, sicché lo scenario ipotetico descritto dal CTU resta ancor di più privo di fondamento. Ne consegue che risulta fondato il gravame di con le Pt_1
conseguenze di cui si dirà avanti.
Deve, ora, esser vagliato l'appello incidentale, con il quale il mutuatario lamenta l'omessa pronuncia circa la domanda volta a far accertare la violazione del disposto di cui all'art. 124 bis TUB. Argomenta che con il finanziamento per cui è causa ne estingueva un precedente, realizzando in definitiva una operazione creditizia a rinnovazione con diverse condizioni contrattuali. Deduce che all'epoca della stipula era titolare di un reddito pari ad € 544,00 per 13 mensilità, a fronte di rate mensili pari ad € 350,00, con evidenti conseguenze pregiudizievoli. Conclude rappresentando che la erogando il finanziamento, ha agito in violazione del Pt_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 canone di buona fede.
Le censure sono infondate. Giova brevemente premettere che l'obbligo di verifica del merito creditizio è in primis previsto dalle direttive comunitarie
2008/48 e 2014/1720 e poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art. 124 bis e 120 undecies TUB. Tale obbligo va qualificato come regola di comportamento cosicché la sua violazione può dar luogo a responsabilità.
L'affidabilità del finanziato viene desunta da specifiche informazioni quali la storia creditizia, il reddito, la stabilità ed eventuali segnalazioni pregiudizievoli.
Ciò posto, nel caso di specie, l'odierno appellato si è limitato a delle mere asserzioni sulla condotta della che, ancor prima di essere sfornite di prova, Pt_1
risultano prive di puntuale allegazione. Difatti, lo stesso ha dedotto esclusivamente di percepire la pensione sociale (pari ad € 544,00), circostanza peraltro non provata non essendo documentato in atti. Di contro, non ha fatto alcun cenno ad ulteriori elementi da cui poter desumere la condotta illegittima della né alle specifiche Pt_1
conseguenze, in termini di danno, subite per aver contratto il finanziamento. A ciò si aggiunga che l'aver di fatto concluso una operazione creditizia in rinnovazione, al fine di estinguere un pregresso finanziamento, non basta di per sé per concludere che il finanziato non fosse in grado di adempiere alla propria obbligazione, potendo quest'ultimo liberamente scegliere di stipulare il successivo contratto poiché ad esempio più conveniente in termini di interessi. Peraltro, l'appellato non ha mai dedotto di non esser stato in grado di adempiere né in merito al primo contratto né in merito a quello per cui è causa. Ciò risulta confermato dalla circostanza, rilevata dallo stesso sin dal primo grado di giudizio, per cui tutte le rate sono state pagate ed il prestito è stato regolarmente estinto. Infine, sempre al fine di valutare la condotta della va aggiunto che, come affermato dall'appellato, era coobbligato al Pt_1
finanziamento il figlio pertanto, in ragione pure di mancata Persona_1
allegazione contraria, può desumersi che la abbia tenuto in debita Pt_1
considerazione anche tale circostanza ai fini dell'erogazione del finanziamento.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Conclusivamente, esclusa la sussistenza di ipotesi di usurarietà, la pretesa di andava e va disattesa, così riformandosi l'impugnata statuizione. Controparte_1
Stante l'accoglimento dell'appello principale, la sentenza va pure riformata relativamente alle spese di lite (ivi comprese quella di CTU), che in ragione della soccombenza vanno poste a carico di - liquidate in dispositivo, Controparte_1
rapportate al valore della causa -.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, con la liquidazione di cui in dispositivo.
In ultimo, non può trovare accoglimento l'istanza ex art. 52 del d.lgs. n. 196 del
2003 avanzata da la norma prevede distinte fattispecie di oscuramento Pt_1
dei dati personali, nel caso di specie viene invocata l'ipotesi di cd. anonimizzazione su istanza dell'interessato, per ragioni correlate essenzialmente al tema oggetto di indagine. Ma va considerato che ai sensi dell'art. 4 del testo normativo è da considerare «dato personale» qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»), e si considera quindi tutelabile soltanto la persona fisica (cfr. Cass. civile, n. 16807 del 2020), non anche la persona giuridica;
perciò la richiesta deve disattendersi (fermo restando che l'esito del giudizio è favorevole a nel senso che è esclusa l'usura negoziale nel Pt_1
contratto di finanziamento per cui è causa).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
In accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 9.6.2020 avverso la sentenza n. 924/2019 del 31.10.2019 resa dal
Tribunale di Marsala, e disatteso l'appello incidentale proposto da
[...]
, in riforma di detta statuizione: rigetta le domande proposte da CP_1 [...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali sostenute per il primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.130,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, ponendo definitivamente a carico di per l'intero le CP_1
spese di CTU, liquidate come in atti.
Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate in €
870,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
30 ottobre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
PP De IO ON IB RR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ON IB RR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. PP De IO Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 786/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti CELLA
SC e TA OL
Appellante nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'avv. GUECIA GIOVANNI
Appellato
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 924/2019 del 31.10.2019, il Tribunale di Marsala ha accolto la domanda proposta da , in ordine al contratto di finanziamento n. Controparte_1
8696877 intrattenuto con volta a far dichiararela usurarietà Parte_1
dei tassi di interesse con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte. Avverso tale decisione, (di seguito, per brevità, Parte_1
ha proposto gravame con atto di citazione del 9.6.2020 per la riforma, Pt_1
adducendo l'erroneità della statuizione.
Costituendosi, , ha contestato le censure prospettate Controparte_1
dall'appellante, spiegando al contempo appello incidentale per omessa pronuncia sulla dedotta illegittima condotta della per abusiva concessione del credito. Pt_1
Senza incombenti istruttori, note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza n. 924/2019 pubblicata il 31/10/2019 del Tribunale di Marsala ed in accoglimento dell'appello proposto da - respingere le Parte_1
domande formulate in primo grado da
contro
Controparte_1 Parte_1
- con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
[...]
appellata: “respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da parte avversa, in quanto inammissibili, non accoglibili e comunque infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
IN VIA INCIDENTALE accertare e dichiarare – in parziale riforma della sentenza impugnata – la illegittima condotta eseguita dalla convenuta banca consistente in pratica scorretta
e contraria a buona fede – in violazione dei principi essenziali che disciplinano la regolarità contrattuale - nella abusiva concessione del credito risultante nel c.d.
“prestito irresponsabile” in danno dell'istante, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per
l'effetto ordinare la segnalazione della suddetta condotta all'autorità settoriale di
Vigilanza e di Controllo nonché la pubblicazione di tal condotta sui mass media locali e nazionali, e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa, per le ragioni espresse in narrativa”.
Indi, con ordinanza del 20/6/2025 la causa è stata posta in decisione, con
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, principiando la disamina dall'appello principale, con un unico motivo di gravame, censura la sentenza nella Pt_1
parte in cui, facendo proprio le conclusioni del CTU, il Tribunale ha accertato l'usurarietà del tasso contrattuale includendo nel calcolo del TAEG l'importo della commissione di estinzione anticipata. Argomenta che, ai fini del calcolo usura, vanno considerati solamente gli oneri connessi all'erogazione del credito, tra cui non rientra la commissione di estinzione anticipata che va applicata eventualmente nella fase patologica del rapporto. Conclude, dunque, chiedendo di respingere la domanda, volta a far accertare l'usura, formulata da controparte in prime cure, e ribadita in comparsa di risposta, con cui viene anche chiesto – questione poi non specificamente riproposta nelle note di precisazione delle conclusioni – di dichiarare la sussistenza di usura genetica, non dovendosi applicare i criteri cd. di
NC d'Italia per la verifica.
Su quest'ultimo, come detto prospettato dall'appellato, devesi rilevare che il riferimento alla NC d'Italia è previsto dal legislatore: l'art. 2 legge n. 108\1996, precisa al primo comma che il TEGM (tasso effettivo globale medio) riferito ad anno viene rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, sentito la NC
d'Italia, avuto riguardo agli interessi praticati dalla banche e dagli intermediari finanziari abilitati, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Ancora, i decreti ministeriali attuativi procedono a detta rilevazione stabilendo che “le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4 della L. n. 108\96, si attengono ai criteri di calcolo delle della legge sull'usura> emanate dalla NC d'Italia”. Emerge quindi che trattasi di indicazioni di natura tecnica, autorizzate dalla normativa regolamentare che a sua
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 volta trova fondamento nella legge, necessarie onde garantire uniformi valutazioni nel vaglio dell'usurarietà: sul punto la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III
19/11/2024 n.29794) ha evidenziato che “pur senza voler attribuire alcuna valenza normativa alle Circolari della NC d'Italia, rimane comunque il fatto che criteri di coerenza logica e metodologica, e quindi di equità giuridica, impongono di accedere al confronto tra il Teg applicato dalla singola banca e il tasso soglia del periodo, utilizzando la stessa metodologia di calcolo che la NC d'Italia, ufficializzata nelle Istruzioni, impone alle banche di rispettare, atteso che, se tale è la formula seguita dal per rilevare Controparte_2
trimestralmente il Tegm applicato dalle banche, e quindi individuare il tasso soglia, tale deve essere la formula che conseguentemente deve essere utilizzata per accertare se di fatto la singola banca abbia rispettato o meno detta soglia nell'addebitare costi di credito nel singolo rapporto di conto corrente.
Ed infatti, il raffronto tra il TEG e il Tasso Soglia in tanto ha una sua logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il
TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso (per il principio cfr. Cass.
12965/2016; Cass. 22270/16).”. Ne consegue che prive di pregio risultano le censure prospettate dall'appellato.
Passando alla disamina delle doglianze di devesi premettere Pt_1
(richiamando altri precedenti arresti di questa Corte) che la commissione di estinzione anticipata rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal mutuatario per l'esercizio del jus poenitendi secondo quanto consentito dall'art. 40 T.U.B. (nel solco della previsione di cui al secondo comma dell'art. 1373 c.c.) e svolge una funzione di ristoro per il mutuante per la riduzione del margine di guadagno derivante dalla restituzione rateale e posticipata del debito.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 A fronte di diverse opzioni ermeneutiche in giurisprudenza in ordine alla rilevanza di siffatta commissione ai fini della valutazione dell'usura (spesso negata), si è evidenziato che avendo comunque carattere remuneratorio, rientra nel novero delle “remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, di cui all'art. 644 c.p.”.
Semmai, a venire in rilievo è la solo eventuale applicazione della clausola, nei termini che si diranno, anche se comunque prevista al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito appunto come forma di remunerazione alternativa nell'ipotesi di scelta di interruzione anticipata del rapporto.
Più in dettaglio, è sui criteri di inserimento nel calcolo di tale ipotetico costo per la verifica del rispetto del tasso soglia usurario che non può accedersi alla prospettazione dell'appellante. Deve innanzitutto negarsi fondamento alla soluzione secondo cui la percentuale indicata in contratto per la commissione di estinzione anticipata deve puramente e semplicemente sommarsi a quella degli interessi corrispettivi e moratori, conducendo il costo effettivo del denaro a una percentuale eccedente il tasso soglia di periodo, attesa non solo la diversa natura di tutti tali diversi interessi, ma soprattutto considerando che la commissione in esame troverà applica in ipotesi del tutto diversa rispetto sia allo sviluppo fisiologico del rapporto, che a quella dell'inadempimento del debitore. In sostanza, vengono in rilievo diversi paradigmi dello stesso negozio, che appunto diversamente vanno considerati.
Ancora, devesi considerare che, diversamente dal saggio degli interessi
(corrispettivi o moratori) necessariamente rapportato ad un intervallo temporale predefinito (l'anno), la commissione di estinzione anticipata troverà applicazione una tantum e dunque l'incidenza percentuale è espressa in termini assoluti, prescindendo dal medesimo fattore tempo rilevante per il TAEG. In altri termini, la restituzione anticipata estingue il finanziamento in un'unica soluzione ponendo fine all'obbligazione del mutuatario di restituzione nel corso del periodo temporale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 previsto in contratto, non risultando pertanto ipotizzabile un ulteriore sviluppo del piano di ammortamento: dunque, diverso deve necessariamente essere il criterio di computo.
Infine, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che «la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà» (ex multiis Cass. n.
7352/2022). Secondo questa ricostruzione, costituendo la commissione di estinzione anticipata un costo connesso alla facoltà attribuita al mutuatario di rimborsare anticipatamente il debito, non è collegata alla erogazione del credito e, dunque, non è computabile ai fini della valutazione della usurarietà dei tassi pattuiti, come richiesto dalla legge n. 108/1996.
Orbene, tenuto conto che in ogni caso la commissione di estinzione anticipata non va inclusa nella valutazione dell'usura (da intendersi come usura genetica, essendo irrilevante la usura cd. sopravvenuta a cui pure fa riferimento la statuizione di prime cure: cfr. il noto arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.
24675/2017), va rilevato che nel caso di specie questa non è stata poi nel concreto nemmeno applicata poiché il mutuatario ha regolarmente estinto il finanziamento, sicché lo scenario ipotetico descritto dal CTU resta ancor di più privo di fondamento. Ne consegue che risulta fondato il gravame di con le Pt_1
conseguenze di cui si dirà avanti.
Deve, ora, esser vagliato l'appello incidentale, con il quale il mutuatario lamenta l'omessa pronuncia circa la domanda volta a far accertare la violazione del disposto di cui all'art. 124 bis TUB. Argomenta che con il finanziamento per cui è causa ne estingueva un precedente, realizzando in definitiva una operazione creditizia a rinnovazione con diverse condizioni contrattuali. Deduce che all'epoca della stipula era titolare di un reddito pari ad € 544,00 per 13 mensilità, a fronte di rate mensili pari ad € 350,00, con evidenti conseguenze pregiudizievoli. Conclude rappresentando che la erogando il finanziamento, ha agito in violazione del Pt_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 canone di buona fede.
Le censure sono infondate. Giova brevemente premettere che l'obbligo di verifica del merito creditizio è in primis previsto dalle direttive comunitarie
2008/48 e 2014/1720 e poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art. 124 bis e 120 undecies TUB. Tale obbligo va qualificato come regola di comportamento cosicché la sua violazione può dar luogo a responsabilità.
L'affidabilità del finanziato viene desunta da specifiche informazioni quali la storia creditizia, il reddito, la stabilità ed eventuali segnalazioni pregiudizievoli.
Ciò posto, nel caso di specie, l'odierno appellato si è limitato a delle mere asserzioni sulla condotta della che, ancor prima di essere sfornite di prova, Pt_1
risultano prive di puntuale allegazione. Difatti, lo stesso ha dedotto esclusivamente di percepire la pensione sociale (pari ad € 544,00), circostanza peraltro non provata non essendo documentato in atti. Di contro, non ha fatto alcun cenno ad ulteriori elementi da cui poter desumere la condotta illegittima della né alle specifiche Pt_1
conseguenze, in termini di danno, subite per aver contratto il finanziamento. A ciò si aggiunga che l'aver di fatto concluso una operazione creditizia in rinnovazione, al fine di estinguere un pregresso finanziamento, non basta di per sé per concludere che il finanziato non fosse in grado di adempiere alla propria obbligazione, potendo quest'ultimo liberamente scegliere di stipulare il successivo contratto poiché ad esempio più conveniente in termini di interessi. Peraltro, l'appellato non ha mai dedotto di non esser stato in grado di adempiere né in merito al primo contratto né in merito a quello per cui è causa. Ciò risulta confermato dalla circostanza, rilevata dallo stesso sin dal primo grado di giudizio, per cui tutte le rate sono state pagate ed il prestito è stato regolarmente estinto. Infine, sempre al fine di valutare la condotta della va aggiunto che, come affermato dall'appellato, era coobbligato al Pt_1
finanziamento il figlio pertanto, in ragione pure di mancata Persona_1
allegazione contraria, può desumersi che la abbia tenuto in debita Pt_1
considerazione anche tale circostanza ai fini dell'erogazione del finanziamento.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 Conclusivamente, esclusa la sussistenza di ipotesi di usurarietà, la pretesa di andava e va disattesa, così riformandosi l'impugnata statuizione. Controparte_1
Stante l'accoglimento dell'appello principale, la sentenza va pure riformata relativamente alle spese di lite (ivi comprese quella di CTU), che in ragione della soccombenza vanno poste a carico di - liquidate in dispositivo, Controparte_1
rapportate al valore della causa -.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza, con la liquidazione di cui in dispositivo.
In ultimo, non può trovare accoglimento l'istanza ex art. 52 del d.lgs. n. 196 del
2003 avanzata da la norma prevede distinte fattispecie di oscuramento Pt_1
dei dati personali, nel caso di specie viene invocata l'ipotesi di cd. anonimizzazione su istanza dell'interessato, per ragioni correlate essenzialmente al tema oggetto di indagine. Ma va considerato che ai sensi dell'art. 4 del testo normativo è da considerare «dato personale» qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»), e si considera quindi tutelabile soltanto la persona fisica (cfr. Cass. civile, n. 16807 del 2020), non anche la persona giuridica;
perciò la richiesta deve disattendersi (fermo restando che l'esito del giudizio è favorevole a nel senso che è esclusa l'usura negoziale nel Pt_1
contratto di finanziamento per cui è causa).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
In accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 9.6.2020 avverso la sentenza n. 924/2019 del 31.10.2019 resa dal
Tribunale di Marsala, e disatteso l'appello incidentale proposto da
[...]
, in riforma di detta statuizione: rigetta le domande proposte da CP_1 [...]
nei confronti di CP_1 Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali sostenute per il primo grado del giudizio, liquidate in complessivi € 1.130,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, ponendo definitivamente a carico di per l'intero le CP_1
spese di CTU, liquidate come in atti.
Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali sostenute per il presente grado del giudizio, liquidate in €
870,00, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello incidentale.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
30 ottobre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
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