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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
__________________
Il Giudice istruttore designato, nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 574/2023 R.G.;
*** visto il deposito di note telematiche ex art. 127 ter c.p.c.; visti gli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Trattiene la causa in decisione dinanzi la Collegio.
Ancona, 6.5.2025
Il Giudice istruttore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 574 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. Patrizia Brandi, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pag. 2/14 P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura
e Maurizio Barbieri, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n. 519 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 15/5/2023 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 917/2021 ottenuto da Parte_1 [...]
a titolo di rate insolute del contratto di mutuo Controparte_2
fondiario rep. n. 7946 – racc. n. 2168 concesso alla debitrice Controparte_3
P dall'allora per quale l'opponente aveva prestato fideiussione Parte_2
omnibus in data 27.10.2005.
impugnava la predetta sentenza e proponeva le doglianze in seguito Parte_1
enunciate.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con provvedimento del 5.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice
Istruttore rinviata ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies all'udienza del 5.5.2025 con termine per memorie conclusionali entro il 14.4.2025.
Occorre premettere che con la propria memoria conclusionale depositata in data
11.4.2025, l'appellante ha dichiarato di rinunciare a tutte le domande ed eccezioni inerenti al contratto di mutuo, chiedendo la pronuncia di questa Corte solo in merito alle sole eccezioni relative alla fideiussione.
pag. 3/14 L'appellante critica in primo luogo la sentenza gravata a ritenendo prive di riscontro probatorio alcune statuizioni e precisamente quelle secondo cui il non aveva Parte_1
bisogno di denaro per vivere non firmo la fideiussione come privato consumatore, firmando la fideiussione fece un'operazione speculativa e non poteva invocare le nullità di protezione non essendo contraente debole.
Osserva la Corte che dette censure si risolvono in definitiva nella contestazione dell'impianto motivazionale della sentenza che non ha ritenuto che il Parte_1
rivestisse la qualifica di consumatore;
orbene, sul punto la sentenza è corretta, atteso che dalla visura camerale (all. 1 ricorso monitorio) risulta che il era socio unico Parte_1
della società garantita Controparte_4
Con il primo motivo di appello, l'appellante assume la nullità della Parte_1
fideiussione da esso sottoscritta per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1173 e 1375 c.c.
Più precisamente, ritiene l'appellante che la banca avrebbe fraudolentemente sovrastimato i beni oggetto di ipoteca (stimati in € 1.050.000,00 a fronte del reale valore di € 657.000,00), al fine di permettere alla banca di emettere un mutuo alla
[...] per la somma di € 800.000,00 e con ciò violando il c.d. limite di finanziabilità CP_3 di cui all'art. 38 TUB.
Il motivo è infondato.
Occorre osservare che, inizialmente, l'opponente odierno appellante aveva assunto che la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB comportasse la nullità del mutuo, censura tuttavia abbandonata in sede di appello a seguito dell'intervento di
Sezioni Unite n. 33719/2022 (le quali hanno affermato il principio per cui il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto e pertanto la sua violazione non dà luogo a nullità).
Ciò nonostante, l'appellante ripropone in questa sede la censura in ordine al limite di finanziabilità sotto un diverso profilo. Più precisamente, assume l'appellante che la banca avrebbe volontariamente sovrastimato gli immobili oggetto di ipoteca al fine di pag. 4/14 erogare alla un mutuo di importo superiore a quello che avrebbe potuto in CP_3
base al reale valore degli immobili potendosi comunque soddisfare sul in Parte_1
ragione della garanzia prestata dal medesimo. Tale comportamento, configurerebbe violazione del dovere di buona fede e correttezza con consequenziale nullità della fideiussione.
Ebbene, in primo luogo, la doglianza non può essere accolta in ragione del fatto la violazione dei canoni di buona fede e correttezza attengono al contratto inteso come rapporto contrattuale e non già come atto, il quale può essere invalidato solo qualora sussista un vizio genetico dello stesso.
La correttezza e la buona fede oggettiva rappresentano infatti regole di condotte alla quale devono attenersi le parti nella fase di esecuzione del contratto ovvero in sede di trattative (artt. 1337 e 1338 c.c.), la cui violazione determina un giudizio fondato sulla responsabilità della parte (inadempiente) e non già di invalidità del contratto.
Pertanto, l'appellante che invoca la violazione degli artt. 1173 e 1375 c.c. avrebbe dovuto proporre, nei termini preclusivi, una domanda di inadempimento ed eventualmente di risarcimento del danno ovvero più correttamente una domanda di risarcimento del danno nell'ambito di responsabilità precontrattuale.
Difatti, il comportamento della banca che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe dolosamente raggirato il valore degli immobili al fine di concedere un mutuo di importo superiore, potrebbe al più configurare una ipotesi di responsabilità precontrattuale nel caso di specie non azionata.
Con ulteriore motivo di appello, l'appellante torna ad invocare la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 119 TUB, rappresentando che la banca avrebbe omesso di fornire ad esso fideiussore della società le comunicazioni Controparte_3
periodiche e una pluralità di comunicazioni quali l'erogazione del mutuo e le condizioni economiche dello stesso, la morosità del pagamento delle rate.
Il motivo è infondato.
pag. 5/14 Di nuovo, la violazione degli obblighi informativi periodici, previsti dall'articolo 119 del Testo Unico NCrio (TUB) (che si verifica quando la banca non fornisce al cliente, entro i termini stabiliti, le comunicazioni periodiche, come gli estratti conto o le comunicazioni inerenti allo svolgimento del rapporto) non può essere qualificata nell'alveo delle nullità, trattandosi di un obbligo di condotta la cui violazione può comportare l'insorgere di un obbligo risarcitorio in capo alla NC.
Inoltre, la fideiussione sottoscritta dal prevedeva all'art. 5 “Il fidejussore avrà Parte_1
cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la ”. CP_5
Assume poi ulteriore valore dirimente il fatto storico per cui ricopriva la Parte_1 posizione di socio nell'ambito della società per altro su ristretta Controparte_3
partecipazione sociale dal momento che originariamente la società era partecipata dai soci e (come dichiarato dall'appellante nell'atto di citazione a Parte_1 Parte_4
pag. 7; v. visura camerale all.1 ricorso monitorio, ove il risulta socio unico). Parte_1
Dunque, il nella duplice qualità di socio e di garante della società debitrice Parte_1
principale, proprio in forza del ruolo ricoperto, era in grado di conoscere ogni operazione bancaria compiuta dalla società, aveva diritto di accedere a tutte le informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale della società, quantomeno in occasione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci. In presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito, deve cioè presumersi che l'appellante sia stato a conoscenza del mutuo oggetto di causa, delle sue condizioni economiche e anche dei ritardi dei pagamenti, o che comunque fosse in condizione di conoscere dette circostanze.
La Suprema Corte, in una fattispecie diversa ma comunque sovrapponibile al caso di specie, ha posto in rilievo che “La qualità di socio dà diritto all'ispezione dei libri sociali, all'esame dello stato patrimoniale e - nelle s.r.l. - ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Pertanto, il socio fidejussore non ha diritto ad essere liberato in caso di crediti di difficile soddisfacimento giacchè avrebbe potuto
pag. 6/14 intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sè ed alla società medesima”
(Cassazione civile sez. I, 19/04/2021, n.10261)
Con il terzo motivo dell'atto di appello, assume la nullità della fideiussione Parte_1 da esso prestata per violazione dell'dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 in quanto riproducente lo schema ABI, come da provvedimento di NC d'AL n.
55/2005 con consequenziale decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In particolare, l'appellante sostiene che la NC non avrebbe intrapreso nel termine decadenziale di mesi 6 di cui all'art. 1957 c.c. nessuna iniziativa di natura giudiziale, precisando che il dies a quo del suddetto termine decorrerebbe dalla scadenza di ciascuna rata.
Il motivo, pur fondato limitatamente alla declaratoria di nullità, non merita accoglimento.
Deve innanzitutto essere rigettata la contestazione sollevata dalla appellata secondo cui la garanzia oggetto del presente giudizio rappresenterebbe un contratto autonomo di garanzia e non già una fideiussione.
Ebbene, osserva il Collegio che nel caso di specie la garanzia prestata non può qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia di distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione ex art. 1945 c.c. (Cass. civ. n.
16213/2015).
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'uso di espressioni quali “a prima richiesta” e consimili non sono decisive ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. civ. n. 4661/2007), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. civ. SS.UU. n. 3947/2020). Affinché possa qualificarsi un pag. 7/14 negozio in termini di contratto autonomo di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relative ai vizi del rapporto principale;
sicché occorre valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (Cass. civ. SS.UU.
3947/2010; Cass. civ. n. 4717/2019).
Nel caso di specie, il contratto si qualifica come fideiussione, non rinvenendosi indici a sostegno dell'autonomia e in particolare:
- il contratto non prevede in alcuna parte la rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni in capo al garante, atteso che, si ribadisce, detta rinuncia non può ritenersi implicitamente contenuta nella previsione dell'obbligo giuridico di pagamento “a semplice richiesta scritta” o “immediatamente”, trattandosi di espressione volta semplicemente a stabilire che il pagamento del fideiussore debba avvenire a prima chiesta, non occorrendo il consenso del debitore;
- la previsione di cui all'art. 7, comma 3, sulla estensione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), segno della mancanza di autonomia e separatezza tra l'obbligazione principale e l'obbligazione del garante;
- l'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul garantito, emergente dalla clausola di cui all'art. 1 secondo cui “il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale, per capitale interessi, anche moratori, ed ogni altro accessorio nonché ogni spesa, anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, ove le obbligazioni assunte dal gravante vengono, per l'appunto, modellate su quella della debitrice principale, con rinvio direttamente in quanto dovuto da quest'ultima "per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”;
- da ultimo, il nomen iuris attribuito all'atto negoziale in questione, circostanza questa che, pur non essendo di per sé decisiva (dovendosi prendere in considerazione soprattutto il contenuto del contratto che, per quanto appena esposto, depone nel senso dell'assenza dell'autonomia), costituisce pur sempre un elemento di interpretazione (in un caso analogo: Corte di Appello di Ancona,
pag. 8/14 sez. I, sentenza n. 1045/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n.
1295/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1035/2024; Corte di
Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1071/2024; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1032/2024)
Ciò chiarito, occorre rammentare che con la sentenza a Sezioni unite n. 41994 del
30.12.2021 la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte territoriale, l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust presuppone:
- l'esistenza del provvedimento della NC d'AL n. 55/2005 prodotto nei termini preclusivi per le produzioni documentali;
- la natura della fideiussione, in quanto il provvedimento della NC d'AL riguarda solo le fideiussioni omnibus e non già specifiche;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione, poiché il provvedimento di NC
d'AL non costituisce idonea prova dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'anno 2005; pertanto, per il periodo successivo è onere di chi lamenta tale provare l'intesa anticoncorrenziale;
- il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità ossia l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte di NC d'AL e la compresenza delle stesse;
- gli effetti della nullità delle clausole contrattuali quale ad esempio la decadenza ex art. 1957 c.c. quest'ultima eccepita tempestivamente essendo una eccezione in senso stretto.
pag. 9/14 Tali requisiti sono stati confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha di recente enunciato il secondo principio per cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]
i) l'esistenza del provvedimento della NC d'AL;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
pag. 10/14 v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto
o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art.
1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (Cass. civile, sez. I, 25/1/2025, n. 1851; Cass. civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cass. civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cass. civile, sez. III,
19/12/2024, n. 33472).
Nel caso di specie, l'opponente fideiussore ha sottoscritto una fideiussione omnibus
(“per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite
[…]”) in data 27.1.2005, prodotto il provvedimento di NC d'AL (doc. n. 31) e sollevato alla prima difesa, corrispondente nella fattispecie all'atto di citazione in opposizione, l'eccezione di decadenza dell'art. 1957 c.c.
La fideiussione è pertanto nulla limitatamente agli artt. 2, 6 e 8.
La nullità dell'art. 6 comporta la reviviscenza della norma codicistica di cui all'art. 1957
c.c. secondo cui “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Senonché, nel caso di specie, la banca non è intercorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
In primo luogo, occorre predicare l'infondatezza della contestazione relativa al dies
a quo, che secondo l'appellante nel caso di mutuo andrebbe individuato dalla scadenza di ciascuna rata, atteso che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “Al riguardo si è, per vero, affermato che la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a
pag. 11/14 ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo.
Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (Cass., 6 febbraio 2004; C:ass.,
30 agosto 2011, n. 17798).” (Cass. civile, sez. I, 1.3.2023, n. 6149)
Ciò precisato, la fideiussione sottoscritta dall'opponente odierno appellante contiene all'art. 7 la già richiamata clausola che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore “a semplice richiesta scritta”.
Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria.
La Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. N. 22346 del
26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che pag. 12/14 la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto va richiama Cass. 7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”
(conf Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742);
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
pag. 13/14 Nel caso di specie, risulta documentalmente provato dalla NC che con raccomandata del 29.8.2019 (e reiterata in data 21.11.2019) la NC ha risolto il rapporto di conto corrente e intimato nelle rispettive qualità il pagamento della complessiva somma di €
471.764,10 oltre interessi.
L'appello è pertanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'impugnata sentenza, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1
di giudizio in favore di che si liquidano Controparte_1 in € 4.389,00 + € 2.552,00 + € 7.298,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 6.5.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 14/14
PRIMA SEZIONE CIVILE
__________________
Il Giudice istruttore designato, nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 574/2023 R.G.;
*** visto il deposito di note telematiche ex art. 127 ter c.p.c.; visti gli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Trattiene la causa in decisione dinanzi la Collegio.
Ancona, 6.5.2025
Il Giudice istruttore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 574 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e promossa
DA
( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv. Patrizia Brandi, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
pag. 2/14 P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura
e Maurizio Barbieri, come da procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n. 519 del Tribunale di Ancona pubblicata in data 15/5/2023 e in materia di opposizione a decreto ingiuntivo - fideiussione.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Ancona rigettava l'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 917/2021 ottenuto da Parte_1 [...]
a titolo di rate insolute del contratto di mutuo Controparte_2
fondiario rep. n. 7946 – racc. n. 2168 concesso alla debitrice Controparte_3
P dall'allora per quale l'opponente aveva prestato fideiussione Parte_2
omnibus in data 27.10.2005.
impugnava la predetta sentenza e proponeva le doglianze in seguito Parte_1
enunciate.
si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con provvedimento del 5.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice
Istruttore rinviata ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies all'udienza del 5.5.2025 con termine per memorie conclusionali entro il 14.4.2025.
Occorre premettere che con la propria memoria conclusionale depositata in data
11.4.2025, l'appellante ha dichiarato di rinunciare a tutte le domande ed eccezioni inerenti al contratto di mutuo, chiedendo la pronuncia di questa Corte solo in merito alle sole eccezioni relative alla fideiussione.
pag. 3/14 L'appellante critica in primo luogo la sentenza gravata a ritenendo prive di riscontro probatorio alcune statuizioni e precisamente quelle secondo cui il non aveva Parte_1
bisogno di denaro per vivere non firmo la fideiussione come privato consumatore, firmando la fideiussione fece un'operazione speculativa e non poteva invocare le nullità di protezione non essendo contraente debole.
Osserva la Corte che dette censure si risolvono in definitiva nella contestazione dell'impianto motivazionale della sentenza che non ha ritenuto che il Parte_1
rivestisse la qualifica di consumatore;
orbene, sul punto la sentenza è corretta, atteso che dalla visura camerale (all. 1 ricorso monitorio) risulta che il era socio unico Parte_1
della società garantita Controparte_4
Con il primo motivo di appello, l'appellante assume la nullità della Parte_1
fideiussione da esso sottoscritta per violazione dei canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1173 e 1375 c.c.
Più precisamente, ritiene l'appellante che la banca avrebbe fraudolentemente sovrastimato i beni oggetto di ipoteca (stimati in € 1.050.000,00 a fronte del reale valore di € 657.000,00), al fine di permettere alla banca di emettere un mutuo alla
[...] per la somma di € 800.000,00 e con ciò violando il c.d. limite di finanziabilità CP_3 di cui all'art. 38 TUB.
Il motivo è infondato.
Occorre osservare che, inizialmente, l'opponente odierno appellante aveva assunto che la violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB comportasse la nullità del mutuo, censura tuttavia abbandonata in sede di appello a seguito dell'intervento di
Sezioni Unite n. 33719/2022 (le quali hanno affermato il principio per cui il limite di finanziabilità ex art. 38 TUB non costituisce elemento essenziale del contenuto del contratto e pertanto la sua violazione non dà luogo a nullità).
Ciò nonostante, l'appellante ripropone in questa sede la censura in ordine al limite di finanziabilità sotto un diverso profilo. Più precisamente, assume l'appellante che la banca avrebbe volontariamente sovrastimato gli immobili oggetto di ipoteca al fine di pag. 4/14 erogare alla un mutuo di importo superiore a quello che avrebbe potuto in CP_3
base al reale valore degli immobili potendosi comunque soddisfare sul in Parte_1
ragione della garanzia prestata dal medesimo. Tale comportamento, configurerebbe violazione del dovere di buona fede e correttezza con consequenziale nullità della fideiussione.
Ebbene, in primo luogo, la doglianza non può essere accolta in ragione del fatto la violazione dei canoni di buona fede e correttezza attengono al contratto inteso come rapporto contrattuale e non già come atto, il quale può essere invalidato solo qualora sussista un vizio genetico dello stesso.
La correttezza e la buona fede oggettiva rappresentano infatti regole di condotte alla quale devono attenersi le parti nella fase di esecuzione del contratto ovvero in sede di trattative (artt. 1337 e 1338 c.c.), la cui violazione determina un giudizio fondato sulla responsabilità della parte (inadempiente) e non già di invalidità del contratto.
Pertanto, l'appellante che invoca la violazione degli artt. 1173 e 1375 c.c. avrebbe dovuto proporre, nei termini preclusivi, una domanda di inadempimento ed eventualmente di risarcimento del danno ovvero più correttamente una domanda di risarcimento del danno nell'ambito di responsabilità precontrattuale.
Difatti, il comportamento della banca che, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe dolosamente raggirato il valore degli immobili al fine di concedere un mutuo di importo superiore, potrebbe al più configurare una ipotesi di responsabilità precontrattuale nel caso di specie non azionata.
Con ulteriore motivo di appello, l'appellante torna ad invocare la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 119 TUB, rappresentando che la banca avrebbe omesso di fornire ad esso fideiussore della società le comunicazioni Controparte_3
periodiche e una pluralità di comunicazioni quali l'erogazione del mutuo e le condizioni economiche dello stesso, la morosità del pagamento delle rate.
Il motivo è infondato.
pag. 5/14 Di nuovo, la violazione degli obblighi informativi periodici, previsti dall'articolo 119 del Testo Unico NCrio (TUB) (che si verifica quando la banca non fornisce al cliente, entro i termini stabiliti, le comunicazioni periodiche, come gli estratti conto o le comunicazioni inerenti allo svolgimento del rapporto) non può essere qualificata nell'alveo delle nullità, trattandosi di un obbligo di condotta la cui violazione può comportare l'insorgere di un obbligo risarcitorio in capo alla NC.
Inoltre, la fideiussione sottoscritta dal prevedeva all'art. 5 “Il fidejussore avrà Parte_1
cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la ”. CP_5
Assume poi ulteriore valore dirimente il fatto storico per cui ricopriva la Parte_1 posizione di socio nell'ambito della società per altro su ristretta Controparte_3
partecipazione sociale dal momento che originariamente la società era partecipata dai soci e (come dichiarato dall'appellante nell'atto di citazione a Parte_1 Parte_4
pag. 7; v. visura camerale all.1 ricorso monitorio, ove il risulta socio unico). Parte_1
Dunque, il nella duplice qualità di socio e di garante della società debitrice Parte_1
principale, proprio in forza del ruolo ricoperto, era in grado di conoscere ogni operazione bancaria compiuta dalla società, aveva diritto di accedere a tutte le informazioni riguardanti la vita economico patrimoniale della società, quantomeno in occasione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci. In presenza di un rapporto qualificato tra fideiussore e garantito, deve cioè presumersi che l'appellante sia stato a conoscenza del mutuo oggetto di causa, delle sue condizioni economiche e anche dei ritardi dei pagamenti, o che comunque fosse in condizione di conoscere dette circostanze.
La Suprema Corte, in una fattispecie diversa ma comunque sovrapponibile al caso di specie, ha posto in rilievo che “La qualità di socio dà diritto all'ispezione dei libri sociali, all'esame dello stato patrimoniale e - nelle s.r.l. - ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali. Pertanto, il socio fidejussore non ha diritto ad essere liberato in caso di crediti di difficile soddisfacimento giacchè avrebbe potuto
pag. 6/14 intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sè ed alla società medesima”
(Cassazione civile sez. I, 19/04/2021, n.10261)
Con il terzo motivo dell'atto di appello, assume la nullità della fideiussione Parte_1 da esso prestata per violazione dell'dell'art. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/1990 in quanto riproducente lo schema ABI, come da provvedimento di NC d'AL n.
55/2005 con consequenziale decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.
In particolare, l'appellante sostiene che la NC non avrebbe intrapreso nel termine decadenziale di mesi 6 di cui all'art. 1957 c.c. nessuna iniziativa di natura giudiziale, precisando che il dies a quo del suddetto termine decorrerebbe dalla scadenza di ciascuna rata.
Il motivo, pur fondato limitatamente alla declaratoria di nullità, non merita accoglimento.
Deve innanzitutto essere rigettata la contestazione sollevata dalla appellata secondo cui la garanzia oggetto del presente giudizio rappresenterebbe un contratto autonomo di garanzia e non già una fideiussione.
Ebbene, osserva il Collegio che nel caso di specie la garanzia prestata non può qualificarsi come contratto autonomo di garanzia.
Il contratto autonomo di garanzia di distingue dalla fideiussione ordinaria per l'assenza dell'elemento dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione del garante dalla facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione ex art. 1945 c.c. (Cass. civ. n.
16213/2015).
Ora, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'uso di espressioni quali “a prima richiesta” e consimili non sono decisive ai fini della qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo di garanzia, potendo tali espressioni significare che le parti hanno inteso corredare la fideiussione della clausola solve et repete (Cass. civ. n. 4661/2007), ritenuta non incompatibile con la struttura di tale contratto tipico (Cass. civ. SS.UU. n. 3947/2020). Affinché possa qualificarsi un pag. 7/14 negozio in termini di contratto autonomo di garanzia è l'esclusione della possibilità di sollevare eccezioni relative ai vizi del rapporto principale;
sicché occorre valutare complessivamente il contenuto del regolamento contrattuale (Cass. civ. SS.UU.
3947/2010; Cass. civ. n. 4717/2019).
Nel caso di specie, il contratto si qualifica come fideiussione, non rinvenendosi indici a sostegno dell'autonomia e in particolare:
- il contratto non prevede in alcuna parte la rinuncia alla facoltà di proporre eccezioni in capo al garante, atteso che, si ribadisce, detta rinuncia non può ritenersi implicitamente contenuta nella previsione dell'obbligo giuridico di pagamento “a semplice richiesta scritta” o “immediatamente”, trattandosi di espressione volta semplicemente a stabilire che il pagamento del fideiussore debba avvenire a prima chiesta, non occorrendo il consenso del debitore;
- la previsione di cui all'art. 7, comma 3, sulla estensione della decadenza del beneficio del termine al fideiussore (“L'eventuale decadenza del debitore al beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”), segno della mancanza di autonomia e separatezza tra l'obbligazione principale e l'obbligazione del garante;
- l'identità dell'obbligazione gravante sul garante rispetto a quella gravante sul garantito, emergente dalla clausola di cui all'art. 1 secondo cui “il fideiussore garantisce tutto quanto dovuto dal debitore principale, per capitale interessi, anche moratori, ed ogni altro accessorio nonché ogni spesa, anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, ove le obbligazioni assunte dal gravante vengono, per l'appunto, modellate su quella della debitrice principale, con rinvio direttamente in quanto dovuto da quest'ultima "per capitali, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”;
- da ultimo, il nomen iuris attribuito all'atto negoziale in questione, circostanza questa che, pur non essendo di per sé decisiva (dovendosi prendere in considerazione soprattutto il contenuto del contratto che, per quanto appena esposto, depone nel senso dell'assenza dell'autonomia), costituisce pur sempre un elemento di interpretazione (in un caso analogo: Corte di Appello di Ancona,
pag. 8/14 sez. I, sentenza n. 1045/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n.
1295/2023; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1035/2024; Corte di
Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1071/2024; Corte di Appello di Ancona, sez. I, sentenza n. 1032/2024)
Ciò chiarito, occorre rammentare che con la sentenza a Sezioni unite n. 41994 del
30.12.2021 la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”
Ebbene, secondo il consolidato orientamento di questa Corte territoriale, l'accertamento della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust presuppone:
- l'esistenza del provvedimento della NC d'AL n. 55/2005 prodotto nei termini preclusivi per le produzioni documentali;
- la natura della fideiussione, in quanto il provvedimento della NC d'AL riguarda solo le fideiussioni omnibus e non già specifiche;
- l'epoca di stipulazione della fideiussione, poiché il provvedimento di NC
d'AL non costituisce idonea prova dell'intesa anticoncorrenziale con riguardo alle fideiussioni stipulate successivamente all'anno 2005; pertanto, per il periodo successivo è onere di chi lamenta tale provare l'intesa anticoncorrenziale;
- il contenuto delle clausole di cui si invoca la nullità ossia l'esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte di NC d'AL e la compresenza delle stesse;
- gli effetti della nullità delle clausole contrattuali quale ad esempio la decadenza ex art. 1957 c.c. quest'ultima eccepita tempestivamente essendo una eccezione in senso stretto.
pag. 9/14 Tali requisiti sono stati confermati anche dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha di recente enunciato il secondo principio per cui “la rilevazione officiosa della nullità parziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, nullità che nell'ottica della citata pronuncia delle Sezioni Unite, si produce di default, è agevole osservare che essa rilevazione richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione […]
i) l'esistenza del provvedimento della NC d'AL;
ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della NC d'AL è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare: fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione NCria ALna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, solo rispetto ad essa possedendo l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della NC d'AL, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della NC d'AL nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
pag. 10/14 v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto
o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata - poiché l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art.
1957 c.c. ha natura di eccezione in senso stretto e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.” (Cass. civile, sez. I, 25/1/2025, n. 1851; Cass. civile, sez. I,
1/2/2025, n. 2432; Cass. civile, sez. I, 11/12/2024, n. 31986; Cass. civile, sez. III,
19/12/2024, n. 33472).
Nel caso di specie, l'opponente fideiussore ha sottoscritto una fideiussione omnibus
(“per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite
[…]”) in data 27.1.2005, prodotto il provvedimento di NC d'AL (doc. n. 31) e sollevato alla prima difesa, corrispondente nella fattispecie all'atto di citazione in opposizione, l'eccezione di decadenza dell'art. 1957 c.c.
La fideiussione è pertanto nulla limitatamente agli artt. 2, 6 e 8.
La nullità dell'art. 6 comporta la reviviscenza della norma codicistica di cui all'art. 1957
c.c. secondo cui “Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Senonché, nel caso di specie, la banca non è intercorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
In primo luogo, occorre predicare l'infondatezza della contestazione relativa al dies
a quo, che secondo l'appellante nel caso di mutuo andrebbe individuato dalla scadenza di ciascuna rata, atteso che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità “Al riguardo si è, per vero, affermato che la decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi, se il debito principale è ripartito in scadenze periodiche, in relazione a
pag. 11/14 ciascuna scadenza, se ogni pagamento sia stato considerato come debito autonomo.
Pertanto, nel caso del contratto di mutuo, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell'ultima di esse (Cass., 6 febbraio 2004; C:ass.,
30 agosto 2011, n. 17798).” (Cass. civile, sez. I, 1.3.2023, n. 6149)
Ciò precisato, la fideiussione sottoscritta dall'opponente odierno appellante contiene all'art. 7 la già richiamata clausola che dispone l'impegno del fideiussore al pagamento al creditore “a semplice richiesta scritta”.
Tale clausola riconosce il rispetto del termine semestrale di decadenza da parte del creditore qualora questi si attivi con la semplice richiesta di pagamento effettuata entro quel termine al garante, a prescindere dall'esercizio di un'azione giudiziaria.
La Corte di Cassazione in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. N. 22346 del
26/09/2017) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma
1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio”.
È bene precisare che l'orientamento giurisprudenziale citato deve ritenersi applicabile anche al caso di fideiussione che non presti la clausola “senza eccezioni”: ricordato che pag. 12/14 la norma dell'art. 1957 c.c. è norma derogabile, ritiene questa Corte territoriale che la deroga parziale dell'art. 1957 in quanto limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia, prescinde, ai fini della sua validità, dalla qualificazione della garanzia rilasciata come fideiussione semplice o contratto autonomo di garanzia. Sul punto va richiama Cass. 7345/1995 secondo cui “la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma è valida espressione di autonomia negoziale, con l'effetto ulteriore che la semplice richiesta del creditore è idonea ad evitare la decadenza dalla garanzia fideiussoria, prescindendosi dalla proposizione di azione giudiziaria”
(conf Cass. civ., Sez. III, 25/02/2002, n. 2742);
Le medesime argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro dalla giurisprudenza di legittimità più recente: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'articolo 1957, comma 1, del cc, deve intendersi riferito giusta applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del cc esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una richiesta giudiziale di pagamento, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo 1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente" (Cassazione civile, sez. I, 03/11/2021, n. 31509).
pag. 13/14 Nel caso di specie, risulta documentalmente provato dalla NC che con raccomandata del 29.8.2019 (e reiterata in data 21.11.2019) la NC ha risolto il rapporto di conto corrente e intimato nelle rispettive qualità il pagamento della complessiva somma di €
471.764,10 oltre interessi.
L'appello è pertanto infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1
l'impugnata sentenza, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1
di giudizio in favore di che si liquidano Controparte_1 in € 4.389,00 + € 2.552,00 + € 7.298,00 rispettivamente per le fasi di studio, di introduzione e di decisione, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Ancona, così deciso in Camera di consiglio del 6.5.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
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